Articolo 4 della Legge 24 dicembre 1979, n. 651
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 dicembre 1979
Art. 4.
Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad avvalersi di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.
Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisto di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.
Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti commissioni della Camera e del Senato, entro il 31 marzo sia del 1980 che del 1981, sull'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1979