CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/09/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 962/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.962 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
già (p. iva ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Conte, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Lecce (LE), alla via G. Oberdan n.22, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado;
-APPELLANTE- E
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_1
) e (C.F. ), in proprio ed in CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e Persona_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Giuliani e Ornella Nucci, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Paolo Federico Fedele, in Lecce (LE), alla Via Imbriani n. 30, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI-
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca C.F._5
Bruni e Donato Saracino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Lecce (LE), alla
Via Imbriani n. 24, in virtù di procura conferita in prime cure dal e allegata alla comparsa di CP_3
costituzione e risposta in questo grado dal CP_2
- APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI-
E
(C.F. e p.iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, CP_5
presso i cui uffici ope legis è domiciliata;
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
All'udienza collegiale del 16.04.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “Con atto di citazione
del 24.04.2008, , in proprio e quale genitore della minore , ha citato Parte_4 Persona_2
in giudizio , il e la (ora Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
al fine di ottenere il risarcimento del danno per la morte del proprio congiunto, Parte_1
, investito nelle acquee antistanti la loc. San Foca del Comune di Melendugno, in data Persona_3
8.06.2000, da un natante della Guardia di Finanza, evento per il quale il e il , CP_2 CP_3 rispettivamente conducente e comandante dell'imbarcazione, sono stati condannati per omicidio
colposo con sentenza penale passata in giudicato.
All'esito della chiamata in causa di , e , Controparte_1 CP_1 Parte_3
rispettivamente fratelli del de cuius e seconda moglie del padre di , Persona_3 Persona_1
(deceduto l'11.07.2004), e della costituzione di tutti i convenuti, è stata rigettata con sentenza
parziale l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti e, di poi, accolta con una
diversa decisione. Dette pronunce sono state appellate e, all'esito della decisione della Corte
d'appello n. 618/2014, la causa è stata riassunta dalla , successivamente estromessa con Pt_4
sentenza parziale del 28.06.2017, a fronte della definizione in via transattiva della propria domanda
risarcitoria.
Il giudizio, per converso, è continuato tra i fratelli, nel frattempo costituitisi anche quali eredi del
defunto padre, (costei unicamente in quanto erede del padre di Persona_1 Parte_3
) e gli originari convenuti, ed è stato istruito a mezzo di prova orale. Persona_3
Peraltro, nelle more della pendenza dell'odierno giudizio, i germani hanno pure introdotto, Per_3
dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti dei medesimi convenuti, domanda risarcitoria per lo
stesso fatto, nonché di accertamento del massimale nei confronti della sola Compagnia assicurativa;
tale giudizio, all'esito della declaratoria di incompetenza territoriale per connessione del Tribunale
capitolino, è stato poi riunito a quello rubricato al n. 2785/2015 r.g.
La causa, istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale,
veniva decisa con sentenza n. 2680/2022, pubblicata in data 29.09.2022, con cui il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando: a) accoglieva la domanda risarcitoria proposta dagli attori e, per l'effetto, dichiarava integralmente responsabili e del sinistro Controparte_3 Controparte_2
nautico mortale avvenuto l'08.06.2000, nelle acque antistanti la località San Foca del Comune di
Melendugno, ai danni di;
b) accoglieva la domanda di condanna per mala gestio Persona_3
impropria e, per l'effetto, condannava la il , Parte_1 CP_4 Controparte_4
e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 e , di euro 137.293,80 ciascuno, oltre accessori, nonché al pagamento di euro Controparte_1
245.167,50 oltre accessori, in favore di , e , Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
quali eredi di;
c) accertava che il massimale assicurativo del gommone 018 Persona_1 CP_6
era pari ad in euro 774.685,34; d) rigettava ogni altra domanda;
e) compensava le spese di lite tra la e , e;
f) condannava Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
e il , in solido, alla rifusione Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
delle spese di lite in favore di , e , liquidate Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
in complessivi euro 22.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Segnatamente, il giudice adito escludeva che la condotta tenuta da avesse concorso a Persona_3
determinarne la morte, rilevando come la causa dello scontro fosse rinvenibile unicamente nella
condotta sconsiderata del natante che, dopo aver già avvistato un sub – circostanza che, da sola,
avrebbe dovuto imporre un immediato rallentamento della navigazione – ha invece mantenuto una
velocità di planata (intorno ai 20 nodi), collidendo con il e causandone la morte. Per_3
Accoglieva le domande di risarcimento del danno iure proprio - da perdita del rapporto parentale -
avanzate dai fratelli ed eredi del padre di , e lo quantificava utilizzando, per la Persona_3
liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle adottate dal Tribunale di Roma che – in quanto basate sul sistema del punto variabile – si reputavano maggiormente idonee, rispetto a quelle meneghine che si limitavano a ad individuare un tetto minimo e massimo, a garantire uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di uguaglianza.
Rigettava le ulteriori richieste risarcitorie formulate da , per un ulteriore voce di Controparte_1
danno biologico, non avendo questi provato il nesso eziologico tra la dipartita del fratello e i disturbi psichici e fisici asseritamente sofferti in seguito a tale evento, nonché per la perdita del lavoro,
risultando che il licenziamento fosse avvenuto per addebiti disciplinari non collegati al sinistro de quo.
Cont Accertava, infine, sia il limite del massimale assicurativo del gommone della u cui viaggiavano il ed il in euro 774.685,34 - rientrando la suddetta imbarcazione nella categoria CP_3 CP_2 dei “motoscafi e delle imbarcazioni a motore adibite a servizio pubblico” di cui alla lett. i della tabella
A) allegata alla L. 990/1969, applicabile ratione temporis - sia la mala gestio della convenuta compagnia assicurativa, sulla scorta del silenzio dalla stessa serbato sulle trattative intercorse e concluse, nelle more del procedimento, con e , vedova e figlia Parte_4 Persona_2
minore della vittima, onde riteneva inopponibile, in danno degli attori, l'erosione del massimale di polizza in misura pari ad euro 620.918,53.
Avverso la predetta sentenza in persona del l.r.p.t., proponeva appello, con atto Parte_1
ritualmente notificato, nei confronti di , e , Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
e nonché del;
tutti gli Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
appellati costituendosi spiegavano appello incidentale.
Con ordinanza collegiale del 7.07.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della esecutorietà
della sentenza impugnata avanzata da parte appellante.
All'udienza collegiale del 4.05.2022, previo deposito di memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1a. Per motivi di ordine logico, il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente il quarto motivo
dell'appello principale, con il quale la compagnia assicurativa, con argomentazioni succinte, si duole che il primo giudice abbia attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro ai convenuti e , sebbene dalla motivazione della sentenza penale di condanna emergessero CP_2 CP_3
elementi da cui desumere la sussistenza di un concorso di colpa del de cuius nella causazione del sinistro.
Contro 1b. Analogamente, con il primo motivo del proprio appello incidentale - al quale anche il
aderisce con proprio appello incidentale - e si dolgono che il Tribunale, abbia CP_2 CP_3
attribuito loro l'esclusiva responsabilità dell'evento, omettendo di valorizzare alcuni degli elementi pacificamente acquisiti nel processo penale e che forniscono invece elementi utili (e sufficienti) per
supportate una responsabilità (almeno) concorrente del danneggiato.
In particolare, lamentano che il giudice adito abbia escluso la compartecipazione del de cuius
all'evento lesivo, malgrado: 1) l'acclarata assenza di salopette che collegasse il sub alla boa di segnalazione;
2) a distanza di circa 300 metri più a nord del galleggiante di segnalazione fosse ancorato un gommone, senza alcuna persona a bordo, con la prua rivolta verso nord e, nelle vicinanze
(a circa 10 metri a mascone di prua del lato sinistro del gommone), fosse presente un altro galleggiante di segnalazione di presenza sub;
e 3) al momento dell'impatto con la vittima, il natante della CP_7
navigasse alla distanza di sicurezza di circa 500 metri dal gommone.
1.c Dette doglianze non sono fondate.
Ed invero, questo Collegio rileva come, dall'esame delle risultanze probatorie acquisiste nel processo penale, non emergano elementi sufficientemente idonei a provare che la condotta tenuta dalla vittima abbia avuto rilevanza causale nella produzione dell'evento morte.
Ed infatti, per un verso, non risulta possibile determinare con precisione sia il punto in cui si è
verificato l'impatto tra il natante ed il de cuius, sia la distanza della vittima dalla sua boa, attesa l'assenza di punti di riferimento fissi, quali le boe di segnalazione presenti sul luogo del sinistro,
nonché il gommone con cui il era giunto sul posto, rimossi nell'immediatezza dei fatti dai Per_3
finanzieri dell'equipaggio ( e ), che in tal modo alteravano lo stato dei Per_4 CP_9 CP_10
luoghi, per altro verso, emerge, per stessa ammissione dei finanzieri e , come CP_2 CP_3
questi, viaggiando ad una velocità elevata, violavano la Regola n. 6 della Convenzione internazionale sulla sicurezza della vita umana in mare, ratificata con L.n.1085/1977, disattendendo le normali regole di prudenza e diligenza.
Inoltre, le dichiarazioni rese nel giudizio penale da (amico del presente al Controparte_11 Per_3
momento del sinistro. in quanto intento ad effettuare pesca subacquea insieme alla vittima) –
assolutamente coincidenti con le risultanze della consulenza tecnica esperita dall' Persona_5
per le parti civili – consentono, smentendo quanto dichiarato dai colleghi degli appellati
[...] incidentali (Pariti, e ), di collocare, con elevato grado di probabilità, la vittima CP_9 CP_10
nelle vicinanze del proprio palloncino di segnalazione, escludendo che, al momento dell'incidente, si trovasse ad una distanza superiore a 300 m dal proprio gommone, nonché dalla propria boa, posto che: 1) per il sarebbe stato impossibile pescare in apnea nel tratto di mare indicato, dai tre Per_3
finanziari escussi, come quello in cui era immerso al momento dell'incidente, attesa la profondità del mare di circa 55-60 m, maggiore rispetto a quella di circa 10 - 15 m del punto nel quale veniva rinvenuta la sagola della vittima e la rete del pescato sotto ad essa agganciata;
2) immediatamente dopo l'impatto, il suo corpo privo di vita veniva recuperato in un punto intermedio tra la boa del
[...]
CP_1
(distante circa 150 m dal suddetto gommone) e il cennato gommone;
3) il nel punto CP_11
in cui si trovava, più di una volta lo vedeva risalire ed immergersi nuovamente.
Ne deriva, pertanto, che in presenza dei suddetti indizi che in quanto gravi, precisi e concordanti consentono di ascrivere, con elevato grado di probabilità, la responsabilità del sinistro esclusivamente ai finanzieri e , non avendo questi rigorosamente provato e documentato il concorso CP_2 CP_3
di colpa della vittima nella causazione del sinistro che ne ha provocato la morte, posto che la mera circostanza che il non indossasse alcuna salopette che lo collegasse alla propria boa di Per_3
segnalazione, non risulta idonea a fornire la prova certa che si trovasse ad una distanza non consentita,
considerato anche che l'art. 130 del regolamento di esecuzione della L.n.563/1965, disciplinante la pesca marittima, impone al subacqueo esclusivamente l'obbligo di operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante e non anche quello di legarsi materialmente a quest'ultimo.
2a. Con il terzo motivo dell'appello principale, deduce “Violazione ed errata Parte_1
applicazione degli artt. 1226, 2056, 2059 c.c., in relazione alla liquidazione del danno non
patrimoniale da perdita del congiunto (c.d. danno parentale) con i criteri capitolini anziché milanesi
–valore monetario base» della tabella dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per ciascuna
figura di congiunto esprime l'«uniformità pecuniaria di base» volta a impedire una valutazione «del
tutto diversa» da persona a persona di una lesione identica – incongruità dei criteri capitolini – manifesta sproporzione – considerazione degli interessi ultra-individuali nella materia
dell'assicurazione obbligatoria da r.c.a. – riforma della sentenza impugnata – riduzione degli
importi liquidati, al più, in base ai nuovi criteri meneghini di stima del danno parentale.”
Contro 2b. Con il secondo motivo del proprio appello incidentale - al quale aderisce il con il
proprio appello incidentale - i finanzieri e censurano la sentenza nella parte in CP_2 CP_3
cui il primo giudice ha quantificato il danno parentale patito dagli appellanti, determinandolo in misura maggiore rispetto al pregiudizio dagli stessi sofferto, essendo rimaste indimostrate sia l'intensità, che l'assiduità del rapporto con il defunto e attesa l'errata applicazione delle tabelle di
Roma non idonee, a differenza di quelle milanesi, a garantire uniformità, equità ed uguaglianza nella stima del danno non patrimoniale.
2.c Dette doglianze vanno accolte per quanto di ragione.
Ed invero, premesso che la valutazione del danno, ove questo non possa essere individuato in modo certo o non sia determinabile nel suo preciso ammontare per la natura della prestazione, ovvero non sia stato preventivamente fissato dalle parti o dalla legge (art. 1225 c.c.), è rimessa al giudice in via equitativa, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, in virtù del principio della necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., debbano trovare applicazione, per la liquidazione del danno da perdita del congiunto patito dagli originari attori, le Tabelle di Milano,
da questi ultimi invocate (a pag. 8) nell'atto di citazione del giudizio incardinato innanzi al Tribunale
di Roma (RG n. 7306/2014) e successivamente riunito a quello pendente dinanzi al Tribunale di Lecce
(RG n.3371/2015), atteso che le stesse - integrate nel giugno 2022, con la previsione di una graduazione della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, in base ad un sistema a punti che attribuisce rilevanza a fattori come l'età della vittima, la convivenza, e l'intensità del legame affettivo - risultano idonee ad accordare ai danneggiati un risarcimento congruo al pregiudizio subito.
Sicché, avendo i e la provato sia il rapporto affettivo stretto esistente con la vittima, Per_3 Parte_3
sia le sofferenze patite in seguito alla improvvisa e prematura perdita del congiunto, in applicazione delle tabelle meneghine del 2024, per il danno non patrimoniale iure proprio da questi sofferto, va liquidata, a titolo risarcitorio:
in favore di e , fratelli del de cuius, nati a distanza di Controparte_1 Controparte_1
un anno l'uno dall'altro, la (minor) somma di euro 96.786,00 ciascuno, tenuto conto del valore di euro 1.698,00 assegnato al punto base, per un totale di punti riconosciuti pari a n. 57, di cui n. 16
punti per l'età del congiunto, n. 14 punti per l'età della vittima, n. 12 punti per il numero di familiari nel nucleo primario e n. 15 punti (valore medio) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva;
in favore di padre del de cuius, la somma di euro 187.728,00, tenuto conto del Persona_1
valore di euro 3.911,00 assegnato al punto base, per un totale di punti riconosciuti pari a n. 48, di cui n. 12 punti per l'età del congiunto, n. 20 punti per l'età della vittima, n. 9 punti per il numero di familiari nel nucleo primario e 7 per la qualità e l'intensità della relazione affettiva.
Vieppiù, occorre evidenziare che stante il decesso di e attesa la qualità di eredi dei Persona_1
figli, e , nonché della seconda moglie di costui, Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
, la somma spettante al padre per la perdita del figlio deve essere liquidata a questi ultimi pro
[...]
quota, ai sensi dell'art. 581 c.c.
3a. Con il primo ed il secondo motivo dell'appello principale, censura, Parte_1
infine, la sentenza de qua nella parte in cui il Tribunale, ritenuta accertata la gestione impropria del sinistro per cui è causa, l'ha condannata, in solido con gli altri convenuti, a rispondere del risarcimento in favore degli appellati oltre il massimale assicurativo, benché la stessa, tenuto conto del massimale di polizza, avesse trattenuto - al netto delle somme liquidate alla moglie e alla figlia del de cuius - un importo pari ad euro 141.986,39 idoneo, in base ai criteri meneghini applicabili all'epoca del fatto, a garantire il pagamento pro quota del risarcimento preteso dagli appellati
(ulteriori eredi, di cui invero ne aveva anche provocato il contraddittorio), e malgrado l'eccezione di
mala gestio fosse stata sollevata oltre i termini di cui all'art. 183 co 5 c.p.c., ovvero all'udienza del
9.2.2017 e non in quella di prima comparizione del 15.12.2016, in cui gli appellati apprendevano dell'intervenuta transazione tra la compagnia assicurativa, le Sigg.re e Parte_4 [...]
ed il . Per_2 Controparte_4
Si duole, altresì, che il primo giudice l'abbia condannata a risarcire agli appellati una somma eccedente il massimale di polizza, benché la condanna ultra-massimale dovesse essere estesa solo agli interessi ed al maggior danno e non anche al capitale, ai sensi dell'art.1224 c.c. e gli appellati non abbiano dimostrato di avere subito, per effetto della mora, danni maggiori rispetto a quelli compensati dagli interessi legali.
3b. Con il primo motivo dell'appello incidentale, speculare a quello interposto dalla Parte_1
i germani in proprio e nella qualità in atti, e la nella qualità,
[...] Per_3 Parte_3
impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice adito, rigettando la domanda di accertamento del massimale dagli stessi proposta, ha ritenuto che, nella ipotesi di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti adibiti a servizio pubblico, il massimale minimo di garanzia è quello previsto alla lett. i), primo punto, della tabella A allegata alla L.990/1969, pari ad euro 774.685,34, benché nel caso in esame il suddetto massimale avrebbe dovuto – di converso –
essere determinato in euro 1.291.142,25, sulla base della ragionevole interpretazione sia dell'art. 1,
lett. g) e lett. h) del DPR 19.4.1993 che, pur non contemplando espressamente le imbarcazioni adibite ad uso pubblico senza trasporto di persone, prevede per i natanti ad uso privato o per navigazione da diporto e per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, un massimale minimo rispettivamente di euro 774.685,35 (L.1.500.000.000) e di euro1.291.142,25 (L.2.500.000.000), sia del DPR 9.2.1990 che, per motoscafi ed imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico con un numero superiore a 20 posti, stabilisca un massimale di L.
1.500.000.000 per sinistro.
3.c Le doglianze di cui al primo ed al secondo motivo dell'appello principale di Parte_1
sono parzialmente fondate e trovano accoglimento in parte qua.
[...]
Il primo motivo dell'appello incidentale spiegato dai è infondato e non può Controparte_12
trovare accoglimento. Orbene, giova preliminarmente delibare l'appello incidentale spiegato dai e dalla Per_3 Parte_3
quanto alla domanda di accertamento del massimale, posto che l'eventuale accoglimento del motivo de quo assorbirebbe in parte le contestazioni della compagnia assicurativa de quibus.
Ed invero, le censure in oggetto, formulate dagli appellanti incidentali non sono degne di pregio,
innanzi tutto con riguardo all'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 9 L. 990/1969 in combinato disposto con l'art.1, lett. g) ed h) del DPR 19.4.1993, atteso che i massimali previsti dal cennato DPR
trovano espressamente applicazione solo nelle ipotesi di responsabilità civile derivanti da “natanti
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone ovvero adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone”, e non anche nelle ipotesi di danni causati a cose e/o persone da imbarcazioni a motore adoperate per svolgere un servizio pubblico, come quelle utilizzate dalla GdF, esclusivamente destinate allo svolgimento di attività di polizia marittima e non alla navigazione da diporto.
Del pari, la somma minima assicurata non può essere quella stabilita dal DPR 9.2.1990 per le imbarcazioni a motore adibite a servizio pubblico con un numero superiore a 20 posti, pari a
L.
1.500.000.000 per sinistro, atteso che i deducenti non hanno fornito alcuna prova che il gommone su cui i militari viaggiavano presentasse le suddette caratteristiche.
Ne discende che il massimale applicabile nel caso in esame è quello previsto alla lett. i) della tabella
A allegata alla L. 990/1969, pari ad euro 774.685,34, non risultando – peraltro – il suddetto importo contestato dal assicurato. CP_4
Tanto premesso, posta la tempestività dell'eccezione di mala gestio – legittimamente spiegata, in virtù del noto principio di diritto che consente all'attore di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. ordinanza n. 30745/2019) – nel corso di detta prima udienza, atteso che la trattazione della causa, iniziata il 15.12.2017, proseguiva all'udienza del
9.2.2017 e terminava quando, con l'ordinanza di rimessione in istruttoria del 28.06.2017, il primo giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. – questo Collegio rileva come non sia revocabile in dubbio la mala gestio impropria della compagnia assicurativa nei confronti dei danneggiati.
Ed invero, la S.C chiarendo, infatti, che la responsabilità dell'assicuratore nei confronti della parte danneggiata per danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, convenzionalmente definita mala
gestio impropria, trova titolo - non trattandosi di responsabilità da cattiva gestione da parte dell'assicurazione degli interessi del proprio assicurato, concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore (mala gestio propria) - in un comportamento ingiustificatamente dilatorio dell'obbligato il quale, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, posto nella condizione di determinarsi in ordine all'an ed al quantum della responsabilità del proprio assicurato,
non adempie al risarcimento diretto nei confronti di quest'ultimo alla scadenza dello spatium
deliberandi di cui all'art. 145 del D.lgs. n. 209 del 2005 (in precedenza, art. 22 della L. n. 990 del
1969) dovendosi considerare in mora, ha – altresì – graniticamente precisato che qualora ricorra
l'ipotesi suddetta per avere l'assicuratore ritardato colposamente il pagamento della somma
dovuta al terzo danneggiato a titolo di risarcimento, questi è obbligato alla corresponsione degli
interessi di mora nonché, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.,
allegato e provato seppure tramite presunzioni, oltre il limite del massimale se il pregiudizio
subito eccede il limite de quo – insuperabile, di converso, con riferimento alle somme dovute a titolo di capitale -, senza che, in tale circostanza, la parte danneggiata sia obbligata a formulare
specifica domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione, essendo sufficiente la
richiesta di integrale risarcimento del danno (cfr ex multis Cass. n.8676/2022, Cass. n.
20778/2022, Cass. n. 28811/2019).
E' pur vero che è principio generale della giurisprudenza di legittimità che l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore terzo danneggiato (incorrendo così nell'ipotesi di cosiddetto "mala gestio" impropria), è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale ed,
eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria). Tale responsabilità per "mala gestio", tuttavia, può comportare la responsabilità ultra massimale dell'assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile. Nel caso di specie il giudice del merito dopo aver pronunciato correttamente il suddetto principio se ne è poi discostato nel dispositivo condannando la società assicuratrice ultra-massimale per la quota capitale.
Va pertanto accolta per quanto di ragione la presente doglianza con conseguente condanna dell'assicuratore nei soli limiti del massimale per il capitale (in solido con il , e ultra-massimale Pt_5
per gli interessi ed il maggior danno per responsabilità per mala gestio.
4.a Con il terzo motivo del proprio appello incidentale, i finanzieri e si CP_2 CP_3
dolgono che il primo giudice non abbia riconosciuto, nel sinistro per cui è causa, la responsabilità
Contr diretta del er conto del quale agivano al momento del sinistro, svolgendo funzioni di vigilanza nelle acque della zona Otranto – San Cataldo, ovvero di ,, chiamata a coprire il Parte_1
rischio obbligatorio del natante che provocava la morte di , condannandoli a garantirli Persona_3
e manlevarli da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
4.b Detta censura non è degna di trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
Ed invero, non risulta contestato che il sinistro per cui è causa si sia verificato mentre i finanzieri e , svolgevano la propria attività lavorativa. CP_2 CP_3
Sennonché la questione della responsabilità solidale della p.a. sottoposta alle Sezioni Unite è stata risolta con sentenza n.13246/2019, nel senso di ritenere che: «lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è
titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi
- non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo».
Nella fattispecie in oggetto, non risulta mai utilmente contestato che le funzioni attribuite ai finanzieri appellati, fossero funzionalizzate al perseguimento dello scopo istituzionale della salvaguardia delle coste. Del danno conseguente alla complessiva condotta, non può che essere responsabile in solido,
l'ente pubblico da cui i funzionari dipendevano, non ravvisandosi viceversa gli estremi dell'esclusiva responsabilità della preponente p.a. che, peraltro, i finanzieri non hanno né allegato né chiesto di provare.
5a. Con il secondo motivo dell'appello incidentale, si duole che il Tribunale, Controparte_1
errando nella valutazione delle emergenze probatorie, abbia ritenuto i certificati medici del Dott.
, medico di famiglia operante nel S.S.N., non idonei a dimostrare il danno all'integrità Per_6
psico-fisica da questi asseritamente sofferto, benché atti pubblici pur se non rilasciati da struttura pubblica ed abbia, altresì, escluso la riconducibilità causale delle problematiche psicologiche e fisiche
de quibus alla morte del fratello, malgrado le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto confermassero quanto emergente dalle risultanze documentali.
5.b Detta doglianza è infondata e, pertanto, va rigettata.
Ed invero, l'appellato/appellante incidentale non ha provato, ai fini risarcitori, l'ulteriore pregiudizio asseritamente patito, a titolo di danno biologico, per le sofferenze psichiche derivategli dalla morte del fratello, atteso che né i certificati medici a firma del Dott. , medico di famiglia, né le Per_6
dichiarazioni rese da quest'ultimo e dagli altri testi escussi in sede testimoniale – , Testimone_1
cugino di , ex moglie dell'appellante incidentale – dimostrano il Parte_6
danno di natura psicologica da questi invocato.
Ed infatti, ferma la circostanza che l'eventuale accertamento di una patologia di natura psichica spetta ad uno specialista, ovvero ad uno psichiatra, e che le certificazioni mediche versate in atti risultano,
di converso, redatte da un medico chirurgo, specializzato in medicina interna, occorre evidenziare che affinché la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita si trasformi in un danno biologico di natura psichica, distinto da quello morale, è necessario che la stessa degeneri in disturbo di tipo cronico medicalmente accertabile e tale da richiedere interventi sanitari specialistici mirati.
Tanto premesso, questo Collegio rileva come il non ha né prodotto documentazione idonea a Per_3
dimostrare che, in seguito al decesso del fratello, abbia subito un'alterazione dell'integrità psichica,
né ha provato la sussistenza del nesso causale tra i disturbi lamentati e l'evento traumatico de quo,
non avendo allegato alcuna valutazione medico-specialistica attestante l'esistenza dei suddetti disturbi e le relative cause.
6a. Con il terzo motivo dell'appello incidentale, i e la censurano la sentenza Per_3 Parte_3
nella parte in cui il giudice di prime cure – in violazione dell'art. 92 co 2 c.p.c. – abbia disposto l'integrale compensazione delle spese con la compagnia di assicurazioni, in considerazione della soccombenza di questi ultimi su diversi capi della domanda, benché quest'ultima – acclarata la mala
gestio impropria del sinistro da parte della stessa – fosse stata condannata al risarcimento del danno in misura assai prossima alle richieste delle parti.
6b. Analogamente, con il quarto motivo del proprio appello incidentale, i finanzieri e CP_2
si dolgono che il Tribunale li abbia condannati, unitamente al , a rifondere le spese CP_3 CP_4
di lite sostenute dai e dalla malgrado il mancato accoglimento delle domande Per_3 Parte_3
risarcitorie spiegate da per perdita del lavoro e sopraggiunta patologia psichiatrica Controparte_1
nonché della domanda di accertamento del massimale assicurativo proposte avrebbe giustificato la compensazione delle stesse.
6.c Dette censure sono fondate in parte qua.
Ed invero, in tema di spese processuali e, in particolare, con riferimento alla condanna, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., della parte parzialmente vittoriosa, alla rifusione di una parte delle spese di lite in favore della controparte, in caso di divario tra petitum e decisum, in un recente arresto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. SS.UU.
n. 32061/2022, Cass. n.6486/2025).
Tanto premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, la circostanza che il Tribunale abbia acclarato che la somma assicurata per i danni arrecati da natanti adibiti a servizio pubblico fosse pari ad euro 774.685,34 e, pertanto, inferiore a quella dedotta dai danneggiati, e non abbia accolto le domande risarcitorie spiegate da per perdita del lavoro e sopraggiunta patologia Controparte_1
psichiatrica, non incide sulla richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale formulata che è
risultata totalmente fondata nell'an.
Ne deriva che il parziale accoglimento nel quantum delle suddette domande, non integrando una ipotesi di reciproca soccombenza, non giustifica né la compensazione delle spese di lite tra
[...]
e i né la condanna di questi ultimi alla rifusione di una parte delle Parte_1 Controparte_12
spese di lite in favore dei finanzieri e , attesa la acclarata responsabilità di questi CP_2 CP_3
ultimi nella causazione del sinistro in cui ha perso la vita. Persona_3
7. All'esito complessivo del giudizio consegue la condanna in solido di Parte_1
Contr e nonché il alla rifusione in favore dei germani e della alla CP_2 CP_3 Per_3 Parte_3
rifusione delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del l.r.p.t., nei confronti Parte_1
di e , in proprio e nella qualità, , nella qualità, Controparte_1 CP_1 Parte_3
nonché e ed il , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nonché sugli appelli incidentali spiegati dagli appellati, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quelli incidentali e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto,
- condanna la compagnia assicuratrice nei soli limiti del massimale per il capitale - in solido
Contr con il d i finanzieri appellati - e ultra-massimale per gli interessi ed il maggior danno per accertata responsabilità da mala gestio impropria, al pagamento in favore di
[...]
e , della somma di euro 96.786,00 ciascuno oltre CP_1 Controparte_1
interessi nonché al pagamento in favore di , e Controparte_1 Controparte_1
, quali eredi di della somma di euro 187.728,00, Parte_3 Persona_7
complessivi, oltre accessori;
Contr
- condanna , e il in solido, al Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
pagamento, in favore dei germani e della delle spese del doppio grado, Per_3 Parte_3
liquidate quelle del primo grado in euro 22.000,00 per compensi e quelle del presente gravame in complessivi euro 9.000,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di appello il
4 settembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.962 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
già (p. iva ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Conte, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Lecce (LE), alla via G. Oberdan n.22, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado;
-APPELLANTE- E
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_1
) e (C.F. ), in proprio ed in CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e Persona_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Giuliani e Ornella Nucci, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Paolo Federico Fedele, in Lecce (LE), alla Via Imbriani n. 30, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI-
NONCHÉ
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca C.F._5
Bruni e Donato Saracino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Lecce (LE), alla
Via Imbriani n. 24, in virtù di procura conferita in prime cure dal e allegata alla comparsa di CP_3
costituzione e risposta in questo grado dal CP_2
- APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI-
E
(C.F. e p.iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, CP_5
presso i cui uffici ope legis è domiciliata;
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
All'udienza collegiale del 16.04.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “Con atto di citazione
del 24.04.2008, , in proprio e quale genitore della minore , ha citato Parte_4 Persona_2
in giudizio , il e la (ora Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
al fine di ottenere il risarcimento del danno per la morte del proprio congiunto, Parte_1
, investito nelle acquee antistanti la loc. San Foca del Comune di Melendugno, in data Persona_3
8.06.2000, da un natante della Guardia di Finanza, evento per il quale il e il , CP_2 CP_3 rispettivamente conducente e comandante dell'imbarcazione, sono stati condannati per omicidio
colposo con sentenza penale passata in giudicato.
All'esito della chiamata in causa di , e , Controparte_1 CP_1 Parte_3
rispettivamente fratelli del de cuius e seconda moglie del padre di , Persona_3 Persona_1
(deceduto l'11.07.2004), e della costituzione di tutti i convenuti, è stata rigettata con sentenza
parziale l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti e, di poi, accolta con una
diversa decisione. Dette pronunce sono state appellate e, all'esito della decisione della Corte
d'appello n. 618/2014, la causa è stata riassunta dalla , successivamente estromessa con Pt_4
sentenza parziale del 28.06.2017, a fronte della definizione in via transattiva della propria domanda
risarcitoria.
Il giudizio, per converso, è continuato tra i fratelli, nel frattempo costituitisi anche quali eredi del
defunto padre, (costei unicamente in quanto erede del padre di Persona_1 Parte_3
) e gli originari convenuti, ed è stato istruito a mezzo di prova orale. Persona_3
Peraltro, nelle more della pendenza dell'odierno giudizio, i germani hanno pure introdotto, Per_3
dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti dei medesimi convenuti, domanda risarcitoria per lo
stesso fatto, nonché di accertamento del massimale nei confronti della sola Compagnia assicurativa;
tale giudizio, all'esito della declaratoria di incompetenza territoriale per connessione del Tribunale
capitolino, è stato poi riunito a quello rubricato al n. 2785/2015 r.g.
La causa, istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale,
veniva decisa con sentenza n. 2680/2022, pubblicata in data 29.09.2022, con cui il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando: a) accoglieva la domanda risarcitoria proposta dagli attori e, per l'effetto, dichiarava integralmente responsabili e del sinistro Controparte_3 Controparte_2
nautico mortale avvenuto l'08.06.2000, nelle acque antistanti la località San Foca del Comune di
Melendugno, ai danni di;
b) accoglieva la domanda di condanna per mala gestio Persona_3
impropria e, per l'effetto, condannava la il , Parte_1 CP_4 Controparte_4
e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 e , di euro 137.293,80 ciascuno, oltre accessori, nonché al pagamento di euro Controparte_1
245.167,50 oltre accessori, in favore di , e , Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
quali eredi di;
c) accertava che il massimale assicurativo del gommone 018 Persona_1 CP_6
era pari ad in euro 774.685,34; d) rigettava ogni altra domanda;
e) compensava le spese di lite tra la e , e;
f) condannava Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
e il , in solido, alla rifusione Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
delle spese di lite in favore di , e , liquidate Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
in complessivi euro 22.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Segnatamente, il giudice adito escludeva che la condotta tenuta da avesse concorso a Persona_3
determinarne la morte, rilevando come la causa dello scontro fosse rinvenibile unicamente nella
condotta sconsiderata del natante che, dopo aver già avvistato un sub – circostanza che, da sola,
avrebbe dovuto imporre un immediato rallentamento della navigazione – ha invece mantenuto una
velocità di planata (intorno ai 20 nodi), collidendo con il e causandone la morte. Per_3
Accoglieva le domande di risarcimento del danno iure proprio - da perdita del rapporto parentale -
avanzate dai fratelli ed eredi del padre di , e lo quantificava utilizzando, per la Persona_3
liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle adottate dal Tribunale di Roma che – in quanto basate sul sistema del punto variabile – si reputavano maggiormente idonee, rispetto a quelle meneghine che si limitavano a ad individuare un tetto minimo e massimo, a garantire uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di uguaglianza.
Rigettava le ulteriori richieste risarcitorie formulate da , per un ulteriore voce di Controparte_1
danno biologico, non avendo questi provato il nesso eziologico tra la dipartita del fratello e i disturbi psichici e fisici asseritamente sofferti in seguito a tale evento, nonché per la perdita del lavoro,
risultando che il licenziamento fosse avvenuto per addebiti disciplinari non collegati al sinistro de quo.
Cont Accertava, infine, sia il limite del massimale assicurativo del gommone della u cui viaggiavano il ed il in euro 774.685,34 - rientrando la suddetta imbarcazione nella categoria CP_3 CP_2 dei “motoscafi e delle imbarcazioni a motore adibite a servizio pubblico” di cui alla lett. i della tabella
A) allegata alla L. 990/1969, applicabile ratione temporis - sia la mala gestio della convenuta compagnia assicurativa, sulla scorta del silenzio dalla stessa serbato sulle trattative intercorse e concluse, nelle more del procedimento, con e , vedova e figlia Parte_4 Persona_2
minore della vittima, onde riteneva inopponibile, in danno degli attori, l'erosione del massimale di polizza in misura pari ad euro 620.918,53.
Avverso la predetta sentenza in persona del l.r.p.t., proponeva appello, con atto Parte_1
ritualmente notificato, nei confronti di , e , Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
e nonché del;
tutti gli Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
appellati costituendosi spiegavano appello incidentale.
Con ordinanza collegiale del 7.07.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della esecutorietà
della sentenza impugnata avanzata da parte appellante.
All'udienza collegiale del 4.05.2022, previo deposito di memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1a. Per motivi di ordine logico, il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente il quarto motivo
dell'appello principale, con il quale la compagnia assicurativa, con argomentazioni succinte, si duole che il primo giudice abbia attribuito l'esclusiva responsabilità del sinistro ai convenuti e , sebbene dalla motivazione della sentenza penale di condanna emergessero CP_2 CP_3
elementi da cui desumere la sussistenza di un concorso di colpa del de cuius nella causazione del sinistro.
Contro 1b. Analogamente, con il primo motivo del proprio appello incidentale - al quale anche il
aderisce con proprio appello incidentale - e si dolgono che il Tribunale, abbia CP_2 CP_3
attribuito loro l'esclusiva responsabilità dell'evento, omettendo di valorizzare alcuni degli elementi pacificamente acquisiti nel processo penale e che forniscono invece elementi utili (e sufficienti) per
supportate una responsabilità (almeno) concorrente del danneggiato.
In particolare, lamentano che il giudice adito abbia escluso la compartecipazione del de cuius
all'evento lesivo, malgrado: 1) l'acclarata assenza di salopette che collegasse il sub alla boa di segnalazione;
2) a distanza di circa 300 metri più a nord del galleggiante di segnalazione fosse ancorato un gommone, senza alcuna persona a bordo, con la prua rivolta verso nord e, nelle vicinanze
(a circa 10 metri a mascone di prua del lato sinistro del gommone), fosse presente un altro galleggiante di segnalazione di presenza sub;
e 3) al momento dell'impatto con la vittima, il natante della CP_7
navigasse alla distanza di sicurezza di circa 500 metri dal gommone.
1.c Dette doglianze non sono fondate.
Ed invero, questo Collegio rileva come, dall'esame delle risultanze probatorie acquisiste nel processo penale, non emergano elementi sufficientemente idonei a provare che la condotta tenuta dalla vittima abbia avuto rilevanza causale nella produzione dell'evento morte.
Ed infatti, per un verso, non risulta possibile determinare con precisione sia il punto in cui si è
verificato l'impatto tra il natante ed il de cuius, sia la distanza della vittima dalla sua boa, attesa l'assenza di punti di riferimento fissi, quali le boe di segnalazione presenti sul luogo del sinistro,
nonché il gommone con cui il era giunto sul posto, rimossi nell'immediatezza dei fatti dai Per_3
finanzieri dell'equipaggio ( e ), che in tal modo alteravano lo stato dei Per_4 CP_9 CP_10
luoghi, per altro verso, emerge, per stessa ammissione dei finanzieri e , come CP_2 CP_3
questi, viaggiando ad una velocità elevata, violavano la Regola n. 6 della Convenzione internazionale sulla sicurezza della vita umana in mare, ratificata con L.n.1085/1977, disattendendo le normali regole di prudenza e diligenza.
Inoltre, le dichiarazioni rese nel giudizio penale da (amico del presente al Controparte_11 Per_3
momento del sinistro. in quanto intento ad effettuare pesca subacquea insieme alla vittima) –
assolutamente coincidenti con le risultanze della consulenza tecnica esperita dall' Persona_5
per le parti civili – consentono, smentendo quanto dichiarato dai colleghi degli appellati
[...] incidentali (Pariti, e ), di collocare, con elevato grado di probabilità, la vittima CP_9 CP_10
nelle vicinanze del proprio palloncino di segnalazione, escludendo che, al momento dell'incidente, si trovasse ad una distanza superiore a 300 m dal proprio gommone, nonché dalla propria boa, posto che: 1) per il sarebbe stato impossibile pescare in apnea nel tratto di mare indicato, dai tre Per_3
finanziari escussi, come quello in cui era immerso al momento dell'incidente, attesa la profondità del mare di circa 55-60 m, maggiore rispetto a quella di circa 10 - 15 m del punto nel quale veniva rinvenuta la sagola della vittima e la rete del pescato sotto ad essa agganciata;
2) immediatamente dopo l'impatto, il suo corpo privo di vita veniva recuperato in un punto intermedio tra la boa del
[...]
CP_1
(distante circa 150 m dal suddetto gommone) e il cennato gommone;
3) il nel punto CP_11
in cui si trovava, più di una volta lo vedeva risalire ed immergersi nuovamente.
Ne deriva, pertanto, che in presenza dei suddetti indizi che in quanto gravi, precisi e concordanti consentono di ascrivere, con elevato grado di probabilità, la responsabilità del sinistro esclusivamente ai finanzieri e , non avendo questi rigorosamente provato e documentato il concorso CP_2 CP_3
di colpa della vittima nella causazione del sinistro che ne ha provocato la morte, posto che la mera circostanza che il non indossasse alcuna salopette che lo collegasse alla propria boa di Per_3
segnalazione, non risulta idonea a fornire la prova certa che si trovasse ad una distanza non consentita,
considerato anche che l'art. 130 del regolamento di esecuzione della L.n.563/1965, disciplinante la pesca marittima, impone al subacqueo esclusivamente l'obbligo di operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante e non anche quello di legarsi materialmente a quest'ultimo.
2a. Con il terzo motivo dell'appello principale, deduce “Violazione ed errata Parte_1
applicazione degli artt. 1226, 2056, 2059 c.c., in relazione alla liquidazione del danno non
patrimoniale da perdita del congiunto (c.d. danno parentale) con i criteri capitolini anziché milanesi
–valore monetario base» della tabella dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per ciascuna
figura di congiunto esprime l'«uniformità pecuniaria di base» volta a impedire una valutazione «del
tutto diversa» da persona a persona di una lesione identica – incongruità dei criteri capitolini – manifesta sproporzione – considerazione degli interessi ultra-individuali nella materia
dell'assicurazione obbligatoria da r.c.a. – riforma della sentenza impugnata – riduzione degli
importi liquidati, al più, in base ai nuovi criteri meneghini di stima del danno parentale.”
Contro 2b. Con il secondo motivo del proprio appello incidentale - al quale aderisce il con il
proprio appello incidentale - i finanzieri e censurano la sentenza nella parte in CP_2 CP_3
cui il primo giudice ha quantificato il danno parentale patito dagli appellanti, determinandolo in misura maggiore rispetto al pregiudizio dagli stessi sofferto, essendo rimaste indimostrate sia l'intensità, che l'assiduità del rapporto con il defunto e attesa l'errata applicazione delle tabelle di
Roma non idonee, a differenza di quelle milanesi, a garantire uniformità, equità ed uguaglianza nella stima del danno non patrimoniale.
2.c Dette doglianze vanno accolte per quanto di ragione.
Ed invero, premesso che la valutazione del danno, ove questo non possa essere individuato in modo certo o non sia determinabile nel suo preciso ammontare per la natura della prestazione, ovvero non sia stato preventivamente fissato dalle parti o dalla legge (art. 1225 c.c.), è rimessa al giudice in via equitativa, questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, in virtù del principio della necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., debbano trovare applicazione, per la liquidazione del danno da perdita del congiunto patito dagli originari attori, le Tabelle di Milano,
da questi ultimi invocate (a pag. 8) nell'atto di citazione del giudizio incardinato innanzi al Tribunale
di Roma (RG n. 7306/2014) e successivamente riunito a quello pendente dinanzi al Tribunale di Lecce
(RG n.3371/2015), atteso che le stesse - integrate nel giugno 2022, con la previsione di una graduazione della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, in base ad un sistema a punti che attribuisce rilevanza a fattori come l'età della vittima, la convivenza, e l'intensità del legame affettivo - risultano idonee ad accordare ai danneggiati un risarcimento congruo al pregiudizio subito.
Sicché, avendo i e la provato sia il rapporto affettivo stretto esistente con la vittima, Per_3 Parte_3
sia le sofferenze patite in seguito alla improvvisa e prematura perdita del congiunto, in applicazione delle tabelle meneghine del 2024, per il danno non patrimoniale iure proprio da questi sofferto, va liquidata, a titolo risarcitorio:
in favore di e , fratelli del de cuius, nati a distanza di Controparte_1 Controparte_1
un anno l'uno dall'altro, la (minor) somma di euro 96.786,00 ciascuno, tenuto conto del valore di euro 1.698,00 assegnato al punto base, per un totale di punti riconosciuti pari a n. 57, di cui n. 16
punti per l'età del congiunto, n. 14 punti per l'età della vittima, n. 12 punti per il numero di familiari nel nucleo primario e n. 15 punti (valore medio) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva;
in favore di padre del de cuius, la somma di euro 187.728,00, tenuto conto del Persona_1
valore di euro 3.911,00 assegnato al punto base, per un totale di punti riconosciuti pari a n. 48, di cui n. 12 punti per l'età del congiunto, n. 20 punti per l'età della vittima, n. 9 punti per il numero di familiari nel nucleo primario e 7 per la qualità e l'intensità della relazione affettiva.
Vieppiù, occorre evidenziare che stante il decesso di e attesa la qualità di eredi dei Persona_1
figli, e , nonché della seconda moglie di costui, Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
, la somma spettante al padre per la perdita del figlio deve essere liquidata a questi ultimi pro
[...]
quota, ai sensi dell'art. 581 c.c.
3a. Con il primo ed il secondo motivo dell'appello principale, censura, Parte_1
infine, la sentenza de qua nella parte in cui il Tribunale, ritenuta accertata la gestione impropria del sinistro per cui è causa, l'ha condannata, in solido con gli altri convenuti, a rispondere del risarcimento in favore degli appellati oltre il massimale assicurativo, benché la stessa, tenuto conto del massimale di polizza, avesse trattenuto - al netto delle somme liquidate alla moglie e alla figlia del de cuius - un importo pari ad euro 141.986,39 idoneo, in base ai criteri meneghini applicabili all'epoca del fatto, a garantire il pagamento pro quota del risarcimento preteso dagli appellati
(ulteriori eredi, di cui invero ne aveva anche provocato il contraddittorio), e malgrado l'eccezione di
mala gestio fosse stata sollevata oltre i termini di cui all'art. 183 co 5 c.p.c., ovvero all'udienza del
9.2.2017 e non in quella di prima comparizione del 15.12.2016, in cui gli appellati apprendevano dell'intervenuta transazione tra la compagnia assicurativa, le Sigg.re e Parte_4 [...]
ed il . Per_2 Controparte_4
Si duole, altresì, che il primo giudice l'abbia condannata a risarcire agli appellati una somma eccedente il massimale di polizza, benché la condanna ultra-massimale dovesse essere estesa solo agli interessi ed al maggior danno e non anche al capitale, ai sensi dell'art.1224 c.c. e gli appellati non abbiano dimostrato di avere subito, per effetto della mora, danni maggiori rispetto a quelli compensati dagli interessi legali.
3b. Con il primo motivo dell'appello incidentale, speculare a quello interposto dalla Parte_1
i germani in proprio e nella qualità in atti, e la nella qualità,
[...] Per_3 Parte_3
impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice adito, rigettando la domanda di accertamento del massimale dagli stessi proposta, ha ritenuto che, nella ipotesi di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti adibiti a servizio pubblico, il massimale minimo di garanzia è quello previsto alla lett. i), primo punto, della tabella A allegata alla L.990/1969, pari ad euro 774.685,34, benché nel caso in esame il suddetto massimale avrebbe dovuto – di converso –
essere determinato in euro 1.291.142,25, sulla base della ragionevole interpretazione sia dell'art. 1,
lett. g) e lett. h) del DPR 19.4.1993 che, pur non contemplando espressamente le imbarcazioni adibite ad uso pubblico senza trasporto di persone, prevede per i natanti ad uso privato o per navigazione da diporto e per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, un massimale minimo rispettivamente di euro 774.685,35 (L.1.500.000.000) e di euro1.291.142,25 (L.2.500.000.000), sia del DPR 9.2.1990 che, per motoscafi ed imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico con un numero superiore a 20 posti, stabilisca un massimale di L.
1.500.000.000 per sinistro.
3.c Le doglianze di cui al primo ed al secondo motivo dell'appello principale di Parte_1
sono parzialmente fondate e trovano accoglimento in parte qua.
[...]
Il primo motivo dell'appello incidentale spiegato dai è infondato e non può Controparte_12
trovare accoglimento. Orbene, giova preliminarmente delibare l'appello incidentale spiegato dai e dalla Per_3 Parte_3
quanto alla domanda di accertamento del massimale, posto che l'eventuale accoglimento del motivo de quo assorbirebbe in parte le contestazioni della compagnia assicurativa de quibus.
Ed invero, le censure in oggetto, formulate dagli appellanti incidentali non sono degne di pregio,
innanzi tutto con riguardo all'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 9 L. 990/1969 in combinato disposto con l'art.1, lett. g) ed h) del DPR 19.4.1993, atteso che i massimali previsti dal cennato DPR
trovano espressamente applicazione solo nelle ipotesi di responsabilità civile derivanti da “natanti
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone ovvero adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone”, e non anche nelle ipotesi di danni causati a cose e/o persone da imbarcazioni a motore adoperate per svolgere un servizio pubblico, come quelle utilizzate dalla GdF, esclusivamente destinate allo svolgimento di attività di polizia marittima e non alla navigazione da diporto.
Del pari, la somma minima assicurata non può essere quella stabilita dal DPR 9.2.1990 per le imbarcazioni a motore adibite a servizio pubblico con un numero superiore a 20 posti, pari a
L.
1.500.000.000 per sinistro, atteso che i deducenti non hanno fornito alcuna prova che il gommone su cui i militari viaggiavano presentasse le suddette caratteristiche.
Ne discende che il massimale applicabile nel caso in esame è quello previsto alla lett. i) della tabella
A allegata alla L. 990/1969, pari ad euro 774.685,34, non risultando – peraltro – il suddetto importo contestato dal assicurato. CP_4
Tanto premesso, posta la tempestività dell'eccezione di mala gestio – legittimamente spiegata, in virtù del noto principio di diritto che consente all'attore di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. ordinanza n. 30745/2019) – nel corso di detta prima udienza, atteso che la trattazione della causa, iniziata il 15.12.2017, proseguiva all'udienza del
9.2.2017 e terminava quando, con l'ordinanza di rimessione in istruttoria del 28.06.2017, il primo giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. – questo Collegio rileva come non sia revocabile in dubbio la mala gestio impropria della compagnia assicurativa nei confronti dei danneggiati.
Ed invero, la S.C chiarendo, infatti, che la responsabilità dell'assicuratore nei confronti della parte danneggiata per danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, convenzionalmente definita mala
gestio impropria, trova titolo - non trattandosi di responsabilità da cattiva gestione da parte dell'assicurazione degli interessi del proprio assicurato, concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore (mala gestio propria) - in un comportamento ingiustificatamente dilatorio dell'obbligato il quale, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, posto nella condizione di determinarsi in ordine all'an ed al quantum della responsabilità del proprio assicurato,
non adempie al risarcimento diretto nei confronti di quest'ultimo alla scadenza dello spatium
deliberandi di cui all'art. 145 del D.lgs. n. 209 del 2005 (in precedenza, art. 22 della L. n. 990 del
1969) dovendosi considerare in mora, ha – altresì – graniticamente precisato che qualora ricorra
l'ipotesi suddetta per avere l'assicuratore ritardato colposamente il pagamento della somma
dovuta al terzo danneggiato a titolo di risarcimento, questi è obbligato alla corresponsione degli
interessi di mora nonché, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.,
allegato e provato seppure tramite presunzioni, oltre il limite del massimale se il pregiudizio
subito eccede il limite de quo – insuperabile, di converso, con riferimento alle somme dovute a titolo di capitale -, senza che, in tale circostanza, la parte danneggiata sia obbligata a formulare
specifica domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione, essendo sufficiente la
richiesta di integrale risarcimento del danno (cfr ex multis Cass. n.8676/2022, Cass. n.
20778/2022, Cass. n. 28811/2019).
E' pur vero che è principio generale della giurisprudenza di legittimità che l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore terzo danneggiato (incorrendo così nell'ipotesi di cosiddetto "mala gestio" impropria), è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale ed,
eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria). Tale responsabilità per "mala gestio", tuttavia, può comportare la responsabilità ultra massimale dell'assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile. Nel caso di specie il giudice del merito dopo aver pronunciato correttamente il suddetto principio se ne è poi discostato nel dispositivo condannando la società assicuratrice ultra-massimale per la quota capitale.
Va pertanto accolta per quanto di ragione la presente doglianza con conseguente condanna dell'assicuratore nei soli limiti del massimale per il capitale (in solido con il , e ultra-massimale Pt_5
per gli interessi ed il maggior danno per responsabilità per mala gestio.
4.a Con il terzo motivo del proprio appello incidentale, i finanzieri e si CP_2 CP_3
dolgono che il primo giudice non abbia riconosciuto, nel sinistro per cui è causa, la responsabilità
Contr diretta del er conto del quale agivano al momento del sinistro, svolgendo funzioni di vigilanza nelle acque della zona Otranto – San Cataldo, ovvero di ,, chiamata a coprire il Parte_1
rischio obbligatorio del natante che provocava la morte di , condannandoli a garantirli Persona_3
e manlevarli da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
4.b Detta censura non è degna di trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.
Ed invero, non risulta contestato che il sinistro per cui è causa si sia verificato mentre i finanzieri e , svolgevano la propria attività lavorativa. CP_2 CP_3
Sennonché la questione della responsabilità solidale della p.a. sottoposta alle Sezioni Unite è stata risolta con sentenza n.13246/2019, nel senso di ritenere che: «lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è
titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi
- non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo».
Nella fattispecie in oggetto, non risulta mai utilmente contestato che le funzioni attribuite ai finanzieri appellati, fossero funzionalizzate al perseguimento dello scopo istituzionale della salvaguardia delle coste. Del danno conseguente alla complessiva condotta, non può che essere responsabile in solido,
l'ente pubblico da cui i funzionari dipendevano, non ravvisandosi viceversa gli estremi dell'esclusiva responsabilità della preponente p.a. che, peraltro, i finanzieri non hanno né allegato né chiesto di provare.
5a. Con il secondo motivo dell'appello incidentale, si duole che il Tribunale, Controparte_1
errando nella valutazione delle emergenze probatorie, abbia ritenuto i certificati medici del Dott.
, medico di famiglia operante nel S.S.N., non idonei a dimostrare il danno all'integrità Per_6
psico-fisica da questi asseritamente sofferto, benché atti pubblici pur se non rilasciati da struttura pubblica ed abbia, altresì, escluso la riconducibilità causale delle problematiche psicologiche e fisiche
de quibus alla morte del fratello, malgrado le dichiarazioni rese dai testi escussi sul punto confermassero quanto emergente dalle risultanze documentali.
5.b Detta doglianza è infondata e, pertanto, va rigettata.
Ed invero, l'appellato/appellante incidentale non ha provato, ai fini risarcitori, l'ulteriore pregiudizio asseritamente patito, a titolo di danno biologico, per le sofferenze psichiche derivategli dalla morte del fratello, atteso che né i certificati medici a firma del Dott. , medico di famiglia, né le Per_6
dichiarazioni rese da quest'ultimo e dagli altri testi escussi in sede testimoniale – , Testimone_1
cugino di , ex moglie dell'appellante incidentale – dimostrano il Parte_6
danno di natura psicologica da questi invocato.
Ed infatti, ferma la circostanza che l'eventuale accertamento di una patologia di natura psichica spetta ad uno specialista, ovvero ad uno psichiatra, e che le certificazioni mediche versate in atti risultano,
di converso, redatte da un medico chirurgo, specializzato in medicina interna, occorre evidenziare che affinché la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita si trasformi in un danno biologico di natura psichica, distinto da quello morale, è necessario che la stessa degeneri in disturbo di tipo cronico medicalmente accertabile e tale da richiedere interventi sanitari specialistici mirati.
Tanto premesso, questo Collegio rileva come il non ha né prodotto documentazione idonea a Per_3
dimostrare che, in seguito al decesso del fratello, abbia subito un'alterazione dell'integrità psichica,
né ha provato la sussistenza del nesso causale tra i disturbi lamentati e l'evento traumatico de quo,
non avendo allegato alcuna valutazione medico-specialistica attestante l'esistenza dei suddetti disturbi e le relative cause.
6a. Con il terzo motivo dell'appello incidentale, i e la censurano la sentenza Per_3 Parte_3
nella parte in cui il giudice di prime cure – in violazione dell'art. 92 co 2 c.p.c. – abbia disposto l'integrale compensazione delle spese con la compagnia di assicurazioni, in considerazione della soccombenza di questi ultimi su diversi capi della domanda, benché quest'ultima – acclarata la mala
gestio impropria del sinistro da parte della stessa – fosse stata condannata al risarcimento del danno in misura assai prossima alle richieste delle parti.
6b. Analogamente, con il quarto motivo del proprio appello incidentale, i finanzieri e CP_2
si dolgono che il Tribunale li abbia condannati, unitamente al , a rifondere le spese CP_3 CP_4
di lite sostenute dai e dalla malgrado il mancato accoglimento delle domande Per_3 Parte_3
risarcitorie spiegate da per perdita del lavoro e sopraggiunta patologia psichiatrica Controparte_1
nonché della domanda di accertamento del massimale assicurativo proposte avrebbe giustificato la compensazione delle stesse.
6.c Dette censure sono fondate in parte qua.
Ed invero, in tema di spese processuali e, in particolare, con riferimento alla condanna, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., della parte parzialmente vittoriosa, alla rifusione di una parte delle spese di lite in favore della controparte, in caso di divario tra petitum e decisum, in un recente arresto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. SS.UU.
n. 32061/2022, Cass. n.6486/2025).
Tanto premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, la circostanza che il Tribunale abbia acclarato che la somma assicurata per i danni arrecati da natanti adibiti a servizio pubblico fosse pari ad euro 774.685,34 e, pertanto, inferiore a quella dedotta dai danneggiati, e non abbia accolto le domande risarcitorie spiegate da per perdita del lavoro e sopraggiunta patologia Controparte_1
psichiatrica, non incide sulla richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale formulata che è
risultata totalmente fondata nell'an.
Ne deriva che il parziale accoglimento nel quantum delle suddette domande, non integrando una ipotesi di reciproca soccombenza, non giustifica né la compensazione delle spese di lite tra
[...]
e i né la condanna di questi ultimi alla rifusione di una parte delle Parte_1 Controparte_12
spese di lite in favore dei finanzieri e , attesa la acclarata responsabilità di questi CP_2 CP_3
ultimi nella causazione del sinistro in cui ha perso la vita. Persona_3
7. All'esito complessivo del giudizio consegue la condanna in solido di Parte_1
Contr e nonché il alla rifusione in favore dei germani e della alla CP_2 CP_3 Per_3 Parte_3
rifusione delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del l.r.p.t., nei confronti Parte_1
di e , in proprio e nella qualità, , nella qualità, Controparte_1 CP_1 Parte_3
nonché e ed il , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
nonché sugli appelli incidentali spiegati dagli appellati, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quelli incidentali e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto,
- condanna la compagnia assicuratrice nei soli limiti del massimale per il capitale - in solido
Contr con il d i finanzieri appellati - e ultra-massimale per gli interessi ed il maggior danno per accertata responsabilità da mala gestio impropria, al pagamento in favore di
[...]
e , della somma di euro 96.786,00 ciascuno oltre CP_1 Controparte_1
interessi nonché al pagamento in favore di , e Controparte_1 Controparte_1
, quali eredi di della somma di euro 187.728,00, Parte_3 Persona_7
complessivi, oltre accessori;
Contr
- condanna , e il in solido, al Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
pagamento, in favore dei germani e della delle spese del doppio grado, Per_3 Parte_3
liquidate quelle del primo grado in euro 22.000,00 per compensi e quelle del presente gravame in complessivi euro 9.000,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di appello il
4 settembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott.ssa Anna Rita Pasca