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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7859 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente, rel.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. BIAGIO R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6985/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 23 settembre 2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 7343/2019 e vertente tra
C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Capecci ed CO EL
- Appellante – E C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele LL e CP_1 C.F._2
CO LL
- Appellato –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- e convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_2 Parte_1 CP_3
l , al fine di sentir dichiarare la
[...] CP_1 Controparte_4 nullità di vari atti stipulati tra le parti, con conseguenti domande restitutorie. I fatti di causa possono essere riassunti come segue: nel 2004 e comproprietari di un CP_1 Controparte_3 compendio agricolo, vendettero una porzione di terreno con casa colonica e, nello stesso giorno, la
[. cedette al la quota del 50% sul residuo. Nel 2009 il trasferì alla società CP_1 CP_3 CP_3 il terreno con i fabbricati, dichiarando la regolarità delle domande di sanatoria per alcune CP_2 opere (bungalow, ristorante), dichiarazioni che si rivelarono false quando il Comune di Campagnano negò le concessioni e accertò l'abusività. Nel 2014 il emanò ordinanza di sospensione per CP_5 lottizzazione abusiva e dispose la trascrizione ai fini della confisca. Nel 2010, a margine di tali vicende, stipulò con una scrittura privata impegnandosi a versare € Parte_1 CP_3
75.000, di cui corrispose € 47.000;
- Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, accolse le domande attoree nei confronti del CP_3 rigettando le domande spiegate nei confronti della e del . Il primo giudice CP_1 CP_4 dichiarò la nullità del contratto del 25 giugno 2009, ritenendo la causa dell'atto strettamente collegata alla funzionalità delle opere edilizie e rigettando la domanda di risarcimento per migliorie, non provate. Dichiarò, inoltre, la nullità della scrittura privata dell'8 novembre 2010, rilevando un collegamento negoziale con il contratto del 2009, in quanto finalizzata a definire rapporti pendenti derivanti dalla compravendita. Infine, quanto agli atti del 2004, il Tribunale ritenne che non integrassero lottizzazione abusiva e, valorizzata la buona fede della rigettò le domande CP_1 contro di lei e contro l , condannando gli attori alla refusione delle spese Controparte_4 in suo favore;
- propose appello chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata per i Parte_1 motivi di seguito scrutinati;
- si costituì in giudizio insistendo per l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dello stesso;
- all'esito dell'udienza di discussione del 23 settembre 2025, sostituita (ex art. 127 ter c.p.c.) da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
- Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto l'impugnazione non appare ictu oculi infondata e la decisione della stessa impone l'esame di questioni non di immediata soluzione;
- nondimeno, nel merito, l'appello è infondato. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante contesta che il primo giudice avrebbe erroneamente condannato anche l pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della SI nonostante tra le due non sia mai esistito alcun CP_1 rapporto processuale. Infatti, l'appellante evidenzia che non vi era alcuna domanda proposta da contro l'interesse della prima si concentrava esclusivamente sulla nullità o Parte_1 CP_1 immeritevolezza della scrittura privata del 2010 stipulata con domanda che il Controparte_3
Tribunale ha integralmente accolto. Deduce che mancherebbero tanto la soccombenza, che presuppone una domanda non accolta o altra ragione giuridica idonea, quanto i presupposti per una condanna solidale con la poiché non vi sarebbe né comunanza di cause né convergenza CP_2 di questioni di fatto e di diritto;
- va in primis ribadito che la modalità di distribuzione definitiva delle spese, prevista dall'art. 91 c.p.c., è conseguenza automatica del fatto oggettivo della soccombenza, scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria e dalla valutazione di elementi soggettivi o di profili di responsabilità. In altri termini, la soccombenza si concreta nella pura e semplice difformità tra la richiesta della parte (intesa nell'accezione comprensiva di domande e eccezioni) come definitivamente fissata in sede di precisazione delle conclusioni e il contenuto della pronuncia del giudice e, quindi, sulla base di ragioni processuali o di merito ed anche in relazione a fasi strutturalmente autonome del giudizio di cognizione. Ne discende che le spese di lite possono essere attribuite al soccombente solo per i capi di domanda specificamente vinti e persi (arg. ex. Cass. 21 febbraio 2025, n. 4582);
- giova altresì evidenziare che, per costante giurisprudenza, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (cfr. ex plurimis Cass. n. 20916/2016; in termini n. 16056/2015 e n. 27562/2011); - nel caso concreto, la e agiscono congiuntamente per far dichiarare la nullità di Parte_1 CP_2 più atti di trasferimento, tra cui quello stipulato tra la il del 5 ottobre 2004, fatto CP_1 CP_3 salvo dal primo giudice sul presupposto della sostanziale estraneità della prima alle successive vicende che condurranno alla lottizzazione abusiva. La comunanza di difesa, che non consente di distinguere se la domanda sia stata proposta specificatamente dall'uno o dall'altro attore, giustifica la condanna solidale alle spese, tanto più che l'atto introduttivo prevedeva espressamente la richiesta di spese anche contro CP_1
- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese, che liquida in euro Parte_1
3.000,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il Presidente (dr. G. Casaburi)