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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.3327/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VIZZA FILOMENA RITA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Convenuto contumace nonché
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_2
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente si è costituita in giudizio formulando le conclusioni riportate nel ricorso. Il è rimasto contumace. Controparte_1
L' si è costituito in giudizio formulando le conclusioni riportate nella sua CP_2 memoria difensiva. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. La parte ricorrente ha dedotto, nell'ordine, che: in sede di ricostruzione della carriera avvenuta nel 2008, non le sarebbe stato riconosciuto il periodo dall'a.s.1974/1975 all'a.s.1981/1982; le sarebbe stata riconosciuta ai fini giuridici ed economici, dal 1971 al 1988, un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 6 mesi 8 e giorni 20; non le sarebbe stato riconosciuto il servizio svolto dall'a.s.1974/1975 all'a.s.1988/1989; non le sarebbe stato riconosciuto il servizio svolto dal 1974 al 1978; non sarebbe stato considerato il servizio svolto dal 1971/1972 al 1988/1989 (vedi pag.2 del ricorso).
1 Trattasi di deduzioni del tutto confusionarie e contraddittorie tra loro che non consentono di comprendere quali sarebbero i fatti costitutivi del diritto azionato, né quali sarebbero le ragioni a sostegno della nebulosa domanda giudiziale proposta, né la parte ricorrente ha chiarito da quali circostanze si evincerebbe l'errore nella ricostruzione della carriera della docente ormai collocata in quiescenza (errore che, a dire il vero, neanche si comprende quale sarebbe, atteso che la parte ricorrente non ha precisato quale anzianità di servizio avrebbe dovuto esserle riconosciuta in sede di ricostruzione della carriera). Non coglie infine nel segno la lagnanza della parte ricorrente in ordine all'asserita illegittimità del blocco della progressione stipendiale dell'anno 2013, per le ragioni espresse da Cass., Sez. Lav., n.13618/2025, di cui si riporta di seguito uno stralcio: “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art.9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”. Trattasi di un recentissimo precedente della Suprema Corte al quale questo Giudice ritiene di aderire richiamandolo ex art.118 disp. att. c.p.c., atteso che la Cassazione ha, con tale sentenza, espressamente rimeditato quanto in precedenza enunciato in Cass., Sez. Lav., n.16133/2024 nella “parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”, orientamento di legittimità sul quale si fonda il ricorso. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
2 Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 27/11/2025.
P.Q.M.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.3327/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VIZZA FILOMENA RITA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Convenuto contumace nonché
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_2
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente si è costituita in giudizio formulando le conclusioni riportate nel ricorso. Il è rimasto contumace. Controparte_1
L' si è costituito in giudizio formulando le conclusioni riportate nella sua CP_2 memoria difensiva. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. La parte ricorrente ha dedotto, nell'ordine, che: in sede di ricostruzione della carriera avvenuta nel 2008, non le sarebbe stato riconosciuto il periodo dall'a.s.1974/1975 all'a.s.1981/1982; le sarebbe stata riconosciuta ai fini giuridici ed economici, dal 1971 al 1988, un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 6 mesi 8 e giorni 20; non le sarebbe stato riconosciuto il servizio svolto dall'a.s.1974/1975 all'a.s.1988/1989; non le sarebbe stato riconosciuto il servizio svolto dal 1974 al 1978; non sarebbe stato considerato il servizio svolto dal 1971/1972 al 1988/1989 (vedi pag.2 del ricorso).
1 Trattasi di deduzioni del tutto confusionarie e contraddittorie tra loro che non consentono di comprendere quali sarebbero i fatti costitutivi del diritto azionato, né quali sarebbero le ragioni a sostegno della nebulosa domanda giudiziale proposta, né la parte ricorrente ha chiarito da quali circostanze si evincerebbe l'errore nella ricostruzione della carriera della docente ormai collocata in quiescenza (errore che, a dire il vero, neanche si comprende quale sarebbe, atteso che la parte ricorrente non ha precisato quale anzianità di servizio avrebbe dovuto esserle riconosciuta in sede di ricostruzione della carriera). Non coglie infine nel segno la lagnanza della parte ricorrente in ordine all'asserita illegittimità del blocco della progressione stipendiale dell'anno 2013, per le ragioni espresse da Cass., Sez. Lav., n.13618/2025, di cui si riporta di seguito uno stralcio: “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art.9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”. Trattasi di un recentissimo precedente della Suprema Corte al quale questo Giudice ritiene di aderire richiamandolo ex art.118 disp. att. c.p.c., atteso che la Cassazione ha, con tale sentenza, espressamente rimeditato quanto in precedenza enunciato in Cass., Sez. Lav., n.16133/2024 nella “parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”, orientamento di legittimità sul quale si fonda il ricorso. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
2 Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 27/11/2025.
P.Q.M.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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