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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 13.6.2024
da
C.F.: , rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Vasciaveo, elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in Cerignola alla Via
Mazzini n.4
Ricorrente
e
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Loredana Lionetti, presso il cui studio in Trinitapoli, alla via Capitano Leone n. 2 è elettivamente domiciliata
Resistente
P.M.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha prestato parere favorevole
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio instando per la revisione del mantenimento da Codic corrispondere alla odierna resistente a titolo di mantenimento per i figli naturali (C.F: Per_1
pagina 1 di 2 ) e (C.F.: ) e disporre la sua riduzione nella C.F._4 CP_2 CodiceFiscale_5 misura di € 200,00 e/o di quella ritenuta di giustizia, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti nel procedimento NRG 6877/2017 e di cui all'ordinanza n. cronol. 1786/2018 del 14.02.2018 con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.9.2024 si costituiva in giudizio la signora CP_1
concludendo per sentire stabilire l'obbligo in capo al sig. di versare in
[...] Parte_1 Per_ favore di essa resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli e (maggiorenne, CP_2 non economicamente sufficiente, la prima e minore il secondo) la somma di € 800,00 da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT, unitamente al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il vigente protocollo del Tribunale di Foggia;
in subordine, per sentire confermare l'ordinanza presidenziale del 14.02.2018 resa dal Tribunale di Foggia nel giudizio iscritto al n. 1786/2018 e, per essa, l'obbligo in capo al sig. di versare Parte_1 Per_ in favore della sig.ra , quale contributo per il mantenimento dei figli e Controparte_1 CP_2
(maggiorenne, non economicamente sufficiente, la prima e minore il secondo) la somma di € 500,00 da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT, unitamente al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il vigente protocollo del Tribunale di Foggia;
condannare, in ogni caso, il sig. , in atti generalizzato, alla refusione delle spese e competenze Parte_1 del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore per dichiaratane anticipazione.
Dopo alcune udienze interlocutorie, le parti hanno risolto consensualmente le questioni controverse di cui al presente giudizio, giuste le statuizioni concordate con la scrittura privata del 18.10.2024, chiedendone la ratifica da parte del Tribunale.
Il Giudice relatore, preso atto della richiesta congiunta avanzata dalle parti di mutamento del rito, all'esito della udienza cartolare del 20.11.2024 e del deposito delle note scritte autorizzate, si è riservato di riferire in camera di Consiglio.
Orbene, poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi dei figli delle parti, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della decisione.
Quanto alle spese di lite, in virtù della trasformazione in consensuale del presente giudizio contenzioso, le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
DISPONE la ratifica degli accordi di cui alla scrittura privata del 18.10.2024, intervenuta tra le parti e depositata in data 26.11.2024, in parte qua da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa la decorrenza dell'assegno concordato tra le parti nell'interesse dei figli dalla data della domanda.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 31.5.2025
Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 13.6.2024
da
C.F.: , rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Vasciaveo, elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in Cerignola alla Via
Mazzini n.4
Ricorrente
e
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Loredana Lionetti, presso il cui studio in Trinitapoli, alla via Capitano Leone n. 2 è elettivamente domiciliata
Resistente
P.M.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha prestato parere favorevole
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio instando per la revisione del mantenimento da Codic corrispondere alla odierna resistente a titolo di mantenimento per i figli naturali (C.F: Per_1
pagina 1 di 2 ) e (C.F.: ) e disporre la sua riduzione nella C.F._4 CP_2 CodiceFiscale_5 misura di € 200,00 e/o di quella ritenuta di giustizia, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti nel procedimento NRG 6877/2017 e di cui all'ordinanza n. cronol. 1786/2018 del 14.02.2018 con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.9.2024 si costituiva in giudizio la signora CP_1
concludendo per sentire stabilire l'obbligo in capo al sig. di versare in
[...] Parte_1 Per_ favore di essa resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli e (maggiorenne, CP_2 non economicamente sufficiente, la prima e minore il secondo) la somma di € 800,00 da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT, unitamente al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il vigente protocollo del Tribunale di Foggia;
in subordine, per sentire confermare l'ordinanza presidenziale del 14.02.2018 resa dal Tribunale di Foggia nel giudizio iscritto al n. 1786/2018 e, per essa, l'obbligo in capo al sig. di versare Parte_1 Per_ in favore della sig.ra , quale contributo per il mantenimento dei figli e Controparte_1 CP_2
(maggiorenne, non economicamente sufficiente, la prima e minore il secondo) la somma di € 500,00 da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT, unitamente al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il vigente protocollo del Tribunale di Foggia;
condannare, in ogni caso, il sig. , in atti generalizzato, alla refusione delle spese e competenze Parte_1 del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore per dichiaratane anticipazione.
Dopo alcune udienze interlocutorie, le parti hanno risolto consensualmente le questioni controverse di cui al presente giudizio, giuste le statuizioni concordate con la scrittura privata del 18.10.2024, chiedendone la ratifica da parte del Tribunale.
Il Giudice relatore, preso atto della richiesta congiunta avanzata dalle parti di mutamento del rito, all'esito della udienza cartolare del 20.11.2024 e del deposito delle note scritte autorizzate, si è riservato di riferire in camera di Consiglio.
Orbene, poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi dei figli delle parti, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della decisione.
Quanto alle spese di lite, in virtù della trasformazione in consensuale del presente giudizio contenzioso, le stesse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:
DISPONE la ratifica degli accordi di cui alla scrittura privata del 18.10.2024, intervenuta tra le parti e depositata in data 26.11.2024, in parte qua da intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa la decorrenza dell'assegno concordato tra le parti nell'interesse dei figli dalla data della domanda.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 31.5.2025
Il Presidente estensore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 2 di 2