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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2744 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SIRI SERGIO, Parte_1 Parte_2
giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince Parte_1 Parte_2
dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Pt_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 7.04.1983 in Albisola Superiore (SV), trascritto nel Registro degli Atti
di matrimonio del Comune di Albisola Superiore al numero 9, parte II, serie A, 1983, alle condizioni di seguito esposte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) il IG. provvederà a trasferire altrove la propria residenza entro 12 mesi a decorrere Parte_1
dalla data di emissione della sentenza di separazione;
3) Il IG. si impegna a corrispondere, quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, l'importo mensile di Euro Per_1
150,00 (centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto figlio, presso Banca BPM - IBAN:
[...];
4) i IGnori e contribuiranno in ragione del 50% cadauno alle spese Parte_1 Parte_2
considerate straordinarie dal Tribunale di Savona ed elencate nel verbale della riunione del
15/01/2024 di Codesto Tribunale che si allega al presente ricorso e comunque previamente concordate e documentate;
5) I coniugi si impegnano comunque a supportarsi nelle rispettive esigenze di vita e lavorative per garantire il proseguimento di un sereno e proficuo rapporto con i figli;
6) il si impegna a corrispondere alla moglie IG.ra , a titolo di assegno Parte_1 Parte_2
di mantenimento, l'importo mensile di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla beneficiaria,
presso Banca credit Agricol - IBAN: [...];
7) Con riferimento al patrimonio familiare esistente, al fine di risolvere in via definitiva ogni questione di carattere economico-patrimoniale conseguente al matrimonio ed in considerazione dei contributi apportati dai singoli coniugi all'ordinario svolgersi della vita familiare, gli stessi si obbligano a procedere alla divisione del patrimonio comune e, conseguentemente, a trasferire ai figli le quote degli immobili di seguito specificati, secondo le modalità e condizioni che verranno dettagliate nei punti successivi,
8) i coniugi si impegnano a trasferire, senza corrispettivo, alla figlia , nata a [...], Persona_2
il 28/04/1990 e residente in [...]16, per la quota del 50% cadauno gli immobili siti nel comune di Albisola Superiore (SV), (attualmente gravati da ipoteca volontaria iscritta a garanzia di mutuo, contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Pontinvrea (SV), via Don
Spertino 10). Gli immobili oggetto di trasferimento sono identificati catastalmente come segue:
• Immobile ad uso cantina sito in Albisola Superiore, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 27,
particella 885, subalterno 181, categoria C/2, classe 1, superficie 3 mq, rendita catastale Euro 10,38,
ubicato in Via della Pace, Scala D, Interno 45, Piano S1, di proprietà dei coniugi per 1/2 ciascuno in regime di comunione dei beni.
• Immobile ad uso abitativo sita in Albisola Superiore, identificata al Catasto Fabbricati al foglio 27,
particella 885, subalterno 103, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie 71 mq (70 mq escluse aree scoperte), rendita catastale Euro 604,25, ubicata in Via Alessandro Manzoni n. 52, Scala
B, Interno 16, Piano 2, di proprietà dei coniugi per 1/2 ciascuno in regime di comunione dei beni.
Il suddetto trasferimento dovrà essere effettuato mediante atto pubblico notarile da stipularsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione della sentenza di separazione;
9) I coniugi si impegnano a trasferire, senza corrispettivo, ai figli e alla figlia Controparte_1 [...]
la nuda proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Pontinvrea (SV) nella misura del CP_2
50% cadauno, di loro proprietà in regime di comunione legale dei beni, gravati da ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile medesimo:
• Unità immobiliare ad uso abitativo sita in Pontinvrea, identificata al Catasto
• Fabbricati al foglio 7, particella 630, categoria A/7, classe 1, consistenza 8 vani, superficie 197 mq
(185 mq escluse aree scoperte), rendita catastale Euro 661,06, ubicata in Via Don Spertino n. 10,
Scala 1, Piano 2, di proprietà dei coniugi per 1/2 ciascuno.
• Terreno agricolo sito in Pontinvrea, identificato al Catasto Terreni al foglio 7, particella 328,
qualità seminativo, classe 01, superficie 3.460 mq, reddito dominicale Euro 18,76, reddito agrario
Euro 11,62, di proprietà dei coniugi per 1/2 ciascuno.
10) I coniugi concordano e si impegnano a costituire, a favore della moglie, il diritto Parte_2
di usufrutto vitalizio sull'intero immobile sito nel Comune di Pontinvrea, identificato al Catasto
Fabbricati al foglio 7, particella 630, categoria A/7, classe 1, consistenza 8 vani, superficie 197 mq
(185 mq escluse aree scoperte), rendita catastale Euro 661,06, ubicata in Via Don Spertino n. 10,
Scala 1, Piano 2.
Tale costituzione dell'usufrutto avverrà contestualmente al trasferimento delle quote di nuda proprietà in favore dei figli e , mediante atto pubblico notarile da Controparte_1 CP_2
stipularsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emanazione della sentenza di separazione consensuale, con oneri e spese a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% cadauno, presso il notaio con studio in Savona. Persona_3
11) I coniugi convengono altresì che la moglie, si accollerà in via esclusiva il residuo Parte_2
mutuo, di ammontare pari a euro 229.201,71 (30 novembre 2025), relativo all'immobile sito in
Pontinvrea, Via Don Spertino 10, assumendo integralmente l'onere del pagamento della rata mensile, pari a euro 2.231,00 circa, come indicato nella documentazione allegata (doc. 9); 12) gli arredi presenti all'interno dell'immobile sito in Pontinvrea (SV), via Don Spertino 10, attualmente casa coniugale, sono di esclusiva proprietà della moglie e rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità della medesima.
Poiché i trasferimenti immobiliari tra i coniugi indicati nei punti che precedono sono stati condizione per raggiungere l'accordo consensuale di separazione, per detti trasferimenti si applicherà il regime di esenzione previsto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, come precisate nella circolare del Ministero delle Finanze in data 16/03/2020, n. 49 (esenzione da imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo);
13) I coniugi dichiarano di aver ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito ogni questione di natura personale e patrimoniale e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione o pretesa, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
14) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
15) I coniugi concordemente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo