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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/09/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 878 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI MAIO ANTONELLA, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DI SALVO LOREDANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 24.3.2024 adiva il Tribunale di Agrigento, in Parte_1 funzione del Giudice del Lavoro, esponendo di aver prestato la propria attività lavorativa presso le unità navali petroliere e con la qualifica di CP_2 mozzo/marinaio.
Riferiva che le mansioni alle quali era adibito, in qualità di marittimo, consistevano in attività di sollevamento di carichi pesanti e i prolungati sforzi fisici a cui lo stesso era sottoposto giornalmente avevano comportato: “spondiloartrosi lombare con discopatie multiple ed ernia discale L3- L4, L4-L5 ed LS-S1, lesione completa del tendine del sovraspinoso alla spalla sinistra con tendinopatia degenerativa e lesione parziale del tendine sovraspinoso alla spalla sinistra con tendinopatia degenerativa, meniscopatia degenerativa mediale e laterale al ginocchio sinistro, meniscopatia degenerativa mediale al ginocchio destro”.
In ragione di ciò, in data 3.10.2022 presentava istanza per il riconoscimento della malattia professionale (n. 518543950) che l'Istituto rigettava con provvedimento del
1 29.12.2022, adducendo che dalla certificazione prodotta non risultasse alcuna malattia professionale e che l'istanza presentata non fosse corredata dalla denuncia di infortunio.
A seguito di integrazione della denuncia, il ricorrente veniva convocato presso la sede di Agrigento per la visita medico legale, all'esito della quale l'Istituto, CP_1 con provvedimento del 18.7.2023, comunicava al ricorrente il riconoscimento di un danno biologico pari al 9%.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva opposizione a cui seguiva il silenzio dell'Istituto. Chiedeva quindi di: “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della costituzione della rendita e/o all'indennizzo in capitale da parte dell' per inabilità permanente da malattia contratta in occasione e per CP_1
l'effetto dell'attività lavorativa svolta a bordo;
- ovvero, riconoscere al sig. in Pt_1 tutto o in parte le malattie professionali denunciate, fatta salva la malattia già riconosciuta, o l'aggravamento delle proprie sintomatologie come condizione determinata dal tipo di lavoro prestato a bordo dalla data di presentazione della domanda e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura complessiva del
40% o in quella che vorrà stabilirsi anche a mezzo C.T.U., di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale da parte dell' nella misura superiore al punteggio già riconosciuto del 9% CP_1 ovvero alla costituzione della rendita da inabilità permanente nella percentuale determinata del 40% ovvero nella percentuale che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia”.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva variamente l'infondatezza del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
Istruita la causa a mezzo testimoni e disposta di consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025.
Motivi della decisione
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4
(art. 3).
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie
2 diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale
24 maggio 1977 n. 93).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000
n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042).
Osserva il Tribunale che in presenza di malattia non prevista dalla tabella –come nel caso di specie- il lavoratore ha l'onere di provare, oltre all'esistenza della malattia,
l'esposizione a rischio e il nesso eziologico fra l'ambiente lavorativo e l'infermità, per cui il diritto alla rendita si può ritenere esistente solo quando sia dimostrato, con elevato grado di probabilità, il carattere professionale della malattia.
Deve rilevarsi in primo luogo come le risultanze istruttore abbiano confermato lo svolgimento delle mansioni nelle modalità descritte in ricorso. Dall'istruttoria testimoniale espletata è emersa la prova che il ricorrente, nello svolgimento delle mansioni di nostromo a bordo delle unità navali delle società
Vroon e, successivamente, Britoil, è stato adibito a ripetute attività di movimentazione manuale di carichi.
Il teste ha riferito di avere condiviso con il ricorrente più imbarchi a Tes_1 partire dal 2017, precisando di averlo visto partecipare alle operazioni di ormeggio e disormeggio, al sollevamento e collegamento delle manichette utilizzate per il rifornimento delle piattaforme, al trasporto di pezzi di ricambio, viveri e materiali vari, nonché ad attività anti-inquinamento consistite nel maneggio di panni di notevole peso. Ha sottolineato che le manichette erano costituite da tubi in gomma
3 rinforzata con inserti metallici e che il loro spostamento richiedeva l'intervento di più persone. Ha aggiunto che le attività di ormeggio prevedevano lo spostamento manuale delle funi dalle casse, il lancio delle cime a prua e la trazione dei cavi a poppa, oltre al traino manuale del cosiddetto splinter, di cui il ricorrente era direttamente responsabile in qualità di nostromo.
Il teste , marittimo con esperienza pluriennale, ha confermato tali Tes_2 circostanze, dichiarando di avere assistito personalmente il ricorrente nel sollevamento e collegamento delle manichette pesanti destinate al trasferimento di acqua e combustibile, nel trasporto di maniglioni dal peso compreso tra i 30 e i 90 chilogrammi, nelle operazioni di ormeggio e rimorchio, nonché nello scarico manuale di viveri e materiali vari. Ha aggiunto che il ricorrente, oltre a svolgere compiti di manutenzione ordinaria della nave (pitturazione, picchettaggio), era talvolta chiamato a collaborare anche in sala motori, partecipando allo spostamento delle testate del motore.
Le dichiarazioni rese, precise, coerenti e convergenti, hanno pertanto confermato che le mansioni effettivamente espletate dal ricorrente non sono limitate ad attività di vigilanza o coordinamento, ma hanno comportato un impegno fisico continuativo e gravoso, con movimentazione manuale di carichi di notevole entità; i testi, invero, hanno descritto con precisione le operazioni di ormeggio e disormeggio, il sollevamento e collegamento delle manichette destinate ai rifornimenti delle piattaforme, il trasporto di cavi, maniglioni, materiali e viveri, lo svolgimento di manovre di traino e spinta e la partecipazione ad attività anti-inquinamento e di manutenzione della nave.
A fronte della prova dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose, comportanti la movimentazione manuale di carichi, è stata disposta consulenza medico legale.
Sul punto il perito ha preliminarmente richiamato le disposizioni normative in materia di movimentazione manuale dei carichi (MMC), specificando come il
D.Lgs. 81/08 definisca tali operazioni quali attività di sollevamento, spinta, traino, trasporto o sostegno di un carico effettuate da uno o più lavoratori, potenzialmente lesive per la colonna vertebrale, in particolare per il tratto dorso-lombare, qualora svolte in condizioni ergonomiche sfavorevoli.
L'ausiliario ha ricordato come l'eziopatogenesi delle discopatie lombari, comprese protrusioni ed ernie discali, sia multifattoriale, riconducibile tanto a fattori occupazionali (sovraccarico biomeccanico, posture incongrue, microtraumatismi ripetuti), quanto a fattori extra-lavorativi (età, indice di massa corporea, abitudine al fumo, predisposizioni costituzionali, traumi pregressi).
4 Nel caso in esame, il CTU ha rilevato che il ricorrente ha svolto la mansione di ormeggiatore su navi mercantili, attività che, per sue caratteristiche intrinseche, comporta sollevamenti e traini ripetuti in condizioni ergonomiche sfavorevoli e in ambienti climaticamente critici.
In merito al quadro clinico, dalla documentazione agli atti è emerso che il ricorrente, nel mese di ottobre 2021, si è sottoposto a RMN del rachide lombare, che ha evidenziato plurime discopatie degenerative tra L2 ed S1, con ernie discali a livello
L4-L5 e L5-S1. Successivamente, nel novembre dello stesso anno, la visita ortopedica ha confermato la presenza di lombosciatalgia bilaterale in soggetto con multiple protrusioni discali lombari, per cui è stata prescritta terapia conservativa e l'uso di un corsetto ortopedico. Nel maggio 2022, l'elettromiografia agli arti inferiori ha documentato una sofferenza neurogena cronica di grado severo nei distretti muscolari innervati da S1 bilateralmente, e di grado moderato in quelli dipendenti da L5, indicando un coinvolgimento radicolare lombosacrale. Il quadro obiettivo ha mostrato rachide lombare in atteggiamento scoliotico, contrattura paravertebrale antalgica, dolenzia alla digitopressione delle apofisi spinose lombari, limitazione antalgica dei movimenti di flessione e rotazione, con Lasegue debolmente positivo.
In relazione alla sintomatologia a carico delle ginocchia, la RMN effettuata nel gennaio 2022 ha evidenziato bilateralmente alterazioni degenerativo-involutive del corno posteriore del menisco mediale, con presenza, a sinistra, di un encondroma della spongiosa sovracondiloidea mediale. L'esame obiettivo ha mostrato riferite algie alla palpazione dell'emirima mediale e lievi limitazioni nei movimenti di flesso-estensione, accompagnate da scrosci articolari bilaterali.
Considerate le attuali tabelle (D.M. 12 luglio 2000), il perito ha ricondotto CP_1 le meniscopatie bilaterali al codice 283 (“Esiti di rottura di menisco non operata”), e l'ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti al codice 213, attribuendo un danno biologico permanente pari al 10% per le lesioni rachidee e articolari degli arti inferiori.
Tenuto conto della preesistente valutazione del 9% per patologie a carico delle spalle, il danno complessivo è stato stimato nella misura del 18%.
La consulenza tecnica d'ufficio, in sostanza, ha confermato che le patologie denunciate dal ricorrente – discopatie multiple con ernia discale e lesioni meniscali bilaterali – presentano natura multifattoriale, ma ha rilevato la compatibilità eziologica con le attività lavorative accertate, riconoscendo che la movimentazione manuale di carichi, svolta in condizioni ergonomiche sfavorevoli e con carattere di ripetitività, costituisce fattore idoneo a determinarne l'insorgenza o ad aggravarne il decorso.
5 Il consulente ha sottolineato che l'ernia discale da movimentazione manuale di carichi è patologia inserita nella lista I delle malattie tabellate , per le quali la CP_1 correlazione con l'attività lavorativa è qualificata ad elevata probabilità, ed ha concluso affermando con ragionevole certezza il nesso eziologico, quantomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tra le mansioni svolte e le patologie accertate. A tal proposito, le difese di hanno posto in rilievo l'assenza, nei documenti CP_1 di valutazione dei rischi prodotti in atti, di una specifica previsione di esposizione abituale a movimentazione manuale di carichi, richiamando passi della stessa CTU in cui si evidenzia la difficoltà di quantificare un reale indice di esposizione e la presenza di concause extralavorative. L'ente ha sostenuto che non sarebbe stata fornita la prova, in termini di ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità del rischio a provocare l'evento morboso, richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di malattie ad eziologia plurima.
Tali rilievi non possono essere condivisi.
Innanzitutto, il DVR non costituisce documento vincolante per il giudice, trattandosi di atto di natura datoriale che può non esaurire la rappresentazione effettiva delle condizioni di lavoro;
esso, pertanto, può e deve essere integrato e, ove occorra, superato dalle risultanze istruttorie e dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Inoltre, come già spiegato, è principio consolidato che, ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della malattia, il lavoratore debba dimostrare, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, l'esistenza di un'esposizione qualificata al rischio e la compatibilità della stessa con la patologia lamentata, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” (Corte di Cassazione sez.
III, 2.2.2022, n. 25884; Corte di Cassazione sez. III, ordinanza 6.7.2021, n. 19033).
Tale criterio, che esprime lo standard probatorio proprio del processo civile, coincide con il parametro della ragionevole certezza utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio, sicché le sue conclusioni risultano perfettamente allineate al canone probatorio richiesto.
Nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali hanno dimostrato un'esposizione effettiva, reiterata e significativa a movimentazione manuale di carichi, non adeguatamente rappresentata nei documenti datoriali, e la CTU ha confermato la plausibilità eziologica, fornendo un giudizio di compatibilità positivo in termini di ragionevole certezza.
Né può condividersi la tesi di secondo cui l'assenza di una quantificazione CP_1 numerica dell'indice di esposizione precluderebbe il riconoscimento del nesso causale: ciò che rileva, infatti, non è la misurazione aritmetica del rischio, bensì la prova, anche logica e presuntiva, dell'idoneità dell'attività lavorativa concretamente svolta a produrre l'evento morboso.
6 Tale prova, alla luce delle testimonianze e delle valutazioni tecniche, risulta raggiunta.
Deve pertanto ritenersi dimostrato che le patologie denunciate dal ricorrente trovano nell'attività lavorativa marittima una causa, o quanto meno una concausa efficiente e determinante, idonea ad integrare il nesso eziologico richiesto.
Tanto premesso, l'Ausiliario ha concluso ritenendo che il ricorrente risulta affetto da “TENDINOPATIA BILATERALE ALLE SPALLE. SPONDILOARTROSI
LOMBARE CON DISCOPATIE MULTIPLE E MENISCOPATIA DEGENERATIVA
BILATERALE. Tali patologie, in base alla documentazione presente, possono essere causalmente ricollegabili alla specifica attività lavorativa svolta dallo stesso
(Marittimo) e pertanto possono essere considerate di natura professionale. Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che le malattie poste in diagnosi tutte di natura professionale determinano un danno biologico complessivo pari al 18%”.
Le conclusioni sopra richiamate appaiono sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite, atteso l'ampio scostamento tra la percentuale richiesta (40%) e quella riconosciuta (18%) possono essere compensate per metà, per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta, del valore e della materia come da dm 55/2014 e ssmmii.
Le spese di CTU sono poste in capo ad come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta in capo al ricorrente la sussistenza di postumi invalidanti con la diminuzione dell'attitudine al lavoro nella misura del 18%; condanna al pagamento della rendita spettante, dedotto il percepito, oltre CP_1 interessi legali dalla domanda;
compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 metà, liquidata in euro 1.348,50, oltre spese IVA e CPA se dovuti, da distarsi al procuratore antistatario;
7 pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono CP_1 liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 09/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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