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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del Dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 191/2024
TRA
(CF con sede in Portici alla via Libertà 218 bis Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero
Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portici (NA) alla Via Libertà n.
218 bis, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro
Elberti, elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 04.01.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 impugnando l'avviso di addebito n. 371 2023 00055560 54 000 formato il 24/10/23 e pervenuto in data 28/11/23, con il quale l' comunicava di aver proceduto al controllo CP_2
della posizione contributiva della ricorrente relativamente al periodo decorrente dal 04/2016 al 01/2020 e di aver rilevato la debenza di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Aziendale con lavoratori dipendenti, chiedendone contestualmente il pagamento, da effettuarsi nel termine di 60gg giorni, per la complessiva somma di € 46.170,05.
In particolare, parte ricorrente evidenziava di non essere tenuta al pagamento delle somme richieste asserendo di aver provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria al momento dell'invio, in data 10.5.2018, di un invito alla regolarizzazione.
Specificava, infatti, che con il predetto invito l' comunicava che non risultavano versati CP_2 correttamente i contributi dovuti per l'annualità 2016 e per quella del 2017. Deduceva, in proposito, che al momento della notifica dell'invito, la società aveva già provveduto al pagamento del dovuto, addirittura corrispondendo due volte i contributi per l'anno 2017. Specificava inoltre che, nonostante l'adempimento, riceveva successiva comunicazione da parte dell'agente della riscossione nella quale erano contenute anche le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi per le stesse causali e che, nonostante queste ultime non fossero dovute, aveva provveduto ad estinguere la debitoria mediante apposita rateizzazione e relativo versamento.
Chiariva la ricorrente che quanto richiesto dall' per il periodo successivo (2018-2019- CP_2
2020) non era dovuto, in ragione del pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2017 in misura doppia rispetto al dovuto.
Concludeva, infine, specificando che gli eventuali scostamenti riscontrati rimanevano nell'ambito del 5% dei contributi dovuti e che, pertanto, sulla base di detti scostamenti non poteva procedersi alla revoca delle agevolazioni contributive concesse.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, evidenziava che la ricorrente aveva pacificamente corrisposto le somme dovute per le annualità 2016 e 2017 ma in ritardo e, pertanto, al momento del controllo effettuato dall' non poteva ritenersi sussistente la regolarità contributiva, con necessaria revoca CP_2
delle agevolazioni contributive concesse.
Specificava, inoltre, che risultavano comunque inadempienze per le annualità 2018-2019 e
2020).
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto di seguito esposto.
L ha riferito che, riscontrata l'irregolarità della posizione contributiva, avendo parte CP_2
ricorrente corrisposto quanto dovuto per le annualità 2016 e 2017, in data 8.3.2018, ha provveduto a revocare le agevolazioni concesse.
Ora, giova ricordare che ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, «i benefìci normativi
e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva».
In altre parole, la norma citata subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso del c.d. certificazione la cui emissione è vincolata all'accertamento della CP_3 regolarità contributiva dell'impresa che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007, si considera integrata allorquando siano attestate le seguenti condizioni: «a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto».
Ciò posto, dalle difese delle parti, nonché dalla documentazione dalle stesse prodotta, è pacifico e provato per tabulas che la ragione sottesa alla revoca delle agevolazioni contributive fruite dalla ricorrente – e delle quali è chiesta la ripetizione con l'avviso di addebito impugnato – sia il pagamento delle somme dovuto a titolo di contributi per il 2016 ed il 2017 e, successivamente, per il periodo che va dal 2019 al 2020. Irregolarità queste che
(a seguito dell'attività di verifica) risultano essere state solo in parte oggetto di appositi inviti a regolarizzare ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. 30 gennaio 2015 (il quale dispone che
«qualora non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, […] l' l'INAIL e le CP_2
Casse edili trasmettono tramite Pec all'interessato […] l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate»).
Poiché secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale il giudizio promosso dinanzi al giudice ordinario investe non tanto la legittimità dell'atto dal punto di vista amministrativo, quanto piuttosto il fondamento sostanziale della pretesa contributiva,
l'accertamento oggetto del presente giudizio deve essere circoscritto al rispetto degli obblighi posti in capo al contribuente ai fini della legittima fruizione degli sgravi contributivi.
Infatti, se è indubbio che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.M. 24 ottobre
2007 sussista in capo all l'obbligo di segnalare al contribuente le irregolarità riscontrate, CP_2
dalla violazione del predetto obbligo non può derivare «un'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. […] Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per
l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno» (così, Cass. sent. n. 27107/2018).
Nel caso di specie, disposta la verifica e accertata l'irregolarità contributiva, l notificava CP_2
alla ricorrente invito a regolarizzare nel termine di quindici giorni: ma alla data della notifica del predetto invito (10.5.2018) la società aveva già corrisposto il dovuto, ed anzi, per come documentato dalla stessa, relativamente all'anno 2017 aveva provveduto a corrispondere le somme due volte (cfr. f24 in atti, dai quali si evince il corretto pagamento delle somme richieste, e, per l'anno 2017, il doppio pagamento in data 9.3.2018 ed in data 20.3.2018).
Orbene, con riferimento a tali circostanze, documentali e incontestabili, deve rilevarsi che non
è condivisibile l'assunto dell' secondo cui: “La società ha pagato il debito contributivo CP_2 di gennaio 2016 (solo contributi, senza sanzioni) il 26.4.2017 ed ha pagato il debito contributivo di luglio 2017 (solo contributi, senza sanzioni) il 9.3.2018. Le note di rettifica per perdita dei benefici contributivi per il periodo da aprile 2016 a marzo 2018 incluso sono, dunque, legittime in quanto prima del pagamento di marzo 2018 giammai poteva esservi regolarità contributiva (il pagamento è appunto di marzo).”
Ed invero, per come già esposto, la società aveva già corrisposto le somme alla data di notifica dell'invito alla regolarizzazione del 10.5.2018.
Pertanto, non è legittima la revoca delle agevolazioni concesse per il mancato pagamento dei contributi e per la riscontrata irregolarità contributiva relativa al periodo 2016/2017/2018.
Inoltre, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 3 dm del 30.1.2015: “
1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati
e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall' dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base CP_2
delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento
a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.”
Pertanto, al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto parte ricorrente non solo vantava un credito da porsi in compensazione (avendo corrisposto la regolarizzazione per l'anno 2017 due volte) ma risulta dalla lettura dell'avviso di addebito stesso che per gli anni
2019 e 2020 lo scostamento è talmente minimo da potersi ritenere non grave.
In sostanza, le somme richieste come revoca dei contributi non sono dovute dalla ricorrente.
Risultano invece dovute, anche perché non contestate dalla ricorrente, le somme dovute per applicazione di aliquota contributiva inferiore al dovuto per il 2019 e per il 2020.
In ragione di quanto esposto il ricorso va accolto con riferimento alle richieste avanzate dall' per revoca delle agevolazioni contributive dal 2016 al 2018, mentre deve essere CP_2
rigettato nel resto.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del dott. Paolo Scognamiglio, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con l'avviso di CP_2
addebito n. n. 371 2023 00055560 54 000 per revoca delle agevolazioni contributive per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli,
Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Chiara Beatrice, magistrato ordinario in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del Dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 191/2024
TRA
(CF con sede in Portici alla via Libertà 218 bis Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero
Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portici (NA) alla Via Libertà n.
218 bis, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro
Elberti, elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 04.01.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_2 impugnando l'avviso di addebito n. 371 2023 00055560 54 000 formato il 24/10/23 e pervenuto in data 28/11/23, con il quale l' comunicava di aver proceduto al controllo CP_2
della posizione contributiva della ricorrente relativamente al periodo decorrente dal 04/2016 al 01/2020 e di aver rilevato la debenza di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Aziendale con lavoratori dipendenti, chiedendone contestualmente il pagamento, da effettuarsi nel termine di 60gg giorni, per la complessiva somma di € 46.170,05.
In particolare, parte ricorrente evidenziava di non essere tenuta al pagamento delle somme richieste asserendo di aver provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria al momento dell'invio, in data 10.5.2018, di un invito alla regolarizzazione.
Specificava, infatti, che con il predetto invito l' comunicava che non risultavano versati CP_2 correttamente i contributi dovuti per l'annualità 2016 e per quella del 2017. Deduceva, in proposito, che al momento della notifica dell'invito, la società aveva già provveduto al pagamento del dovuto, addirittura corrispondendo due volte i contributi per l'anno 2017. Specificava inoltre che, nonostante l'adempimento, riceveva successiva comunicazione da parte dell'agente della riscossione nella quale erano contenute anche le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi per le stesse causali e che, nonostante queste ultime non fossero dovute, aveva provveduto ad estinguere la debitoria mediante apposita rateizzazione e relativo versamento.
Chiariva la ricorrente che quanto richiesto dall' per il periodo successivo (2018-2019- CP_2
2020) non era dovuto, in ragione del pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2017 in misura doppia rispetto al dovuto.
Concludeva, infine, specificando che gli eventuali scostamenti riscontrati rimanevano nell'ambito del 5% dei contributi dovuti e che, pertanto, sulla base di detti scostamenti non poteva procedersi alla revoca delle agevolazioni contributive concesse.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, evidenziava che la ricorrente aveva pacificamente corrisposto le somme dovute per le annualità 2016 e 2017 ma in ritardo e, pertanto, al momento del controllo effettuato dall' non poteva ritenersi sussistente la regolarità contributiva, con necessaria revoca CP_2
delle agevolazioni contributive concesse.
Specificava, inoltre, che risultavano comunque inadempienze per le annualità 2018-2019 e
2020).
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto di seguito esposto.
L ha riferito che, riscontrata l'irregolarità della posizione contributiva, avendo parte CP_2
ricorrente corrisposto quanto dovuto per le annualità 2016 e 2017, in data 8.3.2018, ha provveduto a revocare le agevolazioni concesse.
Ora, giova ricordare che ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, «i benefìci normativi
e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva».
In altre parole, la norma citata subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso del c.d. certificazione la cui emissione è vincolata all'accertamento della CP_3 regolarità contributiva dell'impresa che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007, si considera integrata allorquando siano attestate le seguenti condizioni: «a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto».
Ciò posto, dalle difese delle parti, nonché dalla documentazione dalle stesse prodotta, è pacifico e provato per tabulas che la ragione sottesa alla revoca delle agevolazioni contributive fruite dalla ricorrente – e delle quali è chiesta la ripetizione con l'avviso di addebito impugnato – sia il pagamento delle somme dovuto a titolo di contributi per il 2016 ed il 2017 e, successivamente, per il periodo che va dal 2019 al 2020. Irregolarità queste che
(a seguito dell'attività di verifica) risultano essere state solo in parte oggetto di appositi inviti a regolarizzare ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. 30 gennaio 2015 (il quale dispone che
«qualora non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, […] l' l'INAIL e le CP_2
Casse edili trasmettono tramite Pec all'interessato […] l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate»).
Poiché secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale il giudizio promosso dinanzi al giudice ordinario investe non tanto la legittimità dell'atto dal punto di vista amministrativo, quanto piuttosto il fondamento sostanziale della pretesa contributiva,
l'accertamento oggetto del presente giudizio deve essere circoscritto al rispetto degli obblighi posti in capo al contribuente ai fini della legittima fruizione degli sgravi contributivi.
Infatti, se è indubbio che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.M. 24 ottobre
2007 sussista in capo all l'obbligo di segnalare al contribuente le irregolarità riscontrate, CP_2
dalla violazione del predetto obbligo non può derivare «un'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. […] Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per
l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno» (così, Cass. sent. n. 27107/2018).
Nel caso di specie, disposta la verifica e accertata l'irregolarità contributiva, l notificava CP_2
alla ricorrente invito a regolarizzare nel termine di quindici giorni: ma alla data della notifica del predetto invito (10.5.2018) la società aveva già corrisposto il dovuto, ed anzi, per come documentato dalla stessa, relativamente all'anno 2017 aveva provveduto a corrispondere le somme due volte (cfr. f24 in atti, dai quali si evince il corretto pagamento delle somme richieste, e, per l'anno 2017, il doppio pagamento in data 9.3.2018 ed in data 20.3.2018).
Orbene, con riferimento a tali circostanze, documentali e incontestabili, deve rilevarsi che non
è condivisibile l'assunto dell' secondo cui: “La società ha pagato il debito contributivo CP_2 di gennaio 2016 (solo contributi, senza sanzioni) il 26.4.2017 ed ha pagato il debito contributivo di luglio 2017 (solo contributi, senza sanzioni) il 9.3.2018. Le note di rettifica per perdita dei benefici contributivi per il periodo da aprile 2016 a marzo 2018 incluso sono, dunque, legittime in quanto prima del pagamento di marzo 2018 giammai poteva esservi regolarità contributiva (il pagamento è appunto di marzo).”
Ed invero, per come già esposto, la società aveva già corrisposto le somme alla data di notifica dell'invito alla regolarizzazione del 10.5.2018.
Pertanto, non è legittima la revoca delle agevolazioni concesse per il mancato pagamento dei contributi e per la riscontrata irregolarità contributiva relativa al periodo 2016/2017/2018.
Inoltre, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 3 dm del 30.1.2015: “
1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati
e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
2. La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall' dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base CP_2
delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento
a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.”
Pertanto, al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto parte ricorrente non solo vantava un credito da porsi in compensazione (avendo corrisposto la regolarizzazione per l'anno 2017 due volte) ma risulta dalla lettura dell'avviso di addebito stesso che per gli anni
2019 e 2020 lo scostamento è talmente minimo da potersi ritenere non grave.
In sostanza, le somme richieste come revoca dei contributi non sono dovute dalla ricorrente.
Risultano invece dovute, anche perché non contestate dalla ricorrente, le somme dovute per applicazione di aliquota contributiva inferiore al dovuto per il 2019 e per il 2020.
In ragione di quanto esposto il ricorso va accolto con riferimento alle richieste avanzate dall' per revoca delle agevolazioni contributive dal 2016 al 2018, mentre deve essere CP_2
rigettato nel resto.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del dott. Paolo Scognamiglio, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara non dovute dal ricorrente le somme richieste dall' con l'avviso di CP_2
addebito n. n. 371 2023 00055560 54 000 per revoca delle agevolazioni contributive per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite
Napoli,
Il Giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Chiara Beatrice, magistrato ordinario in tirocinio