Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00798/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2025, proposto da EN LU CO, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - sezione Lavoro e Previdenza n. 934/24 nel procedimento recante RG n. 5734/2023, pubblicata in data 07/06/2024, notificata in copia conforme ex art. 475 c.p.c. in data 20/06/2024, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della causa sulla base degli atti del 25 aprile 2026;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa IM IN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con l’odierno ricorso il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero convenuto “ alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 800,00 per compensi oltre accessori con attribuzione ”.
Il ricorrente ha evidenziato:
di aver notificato la sentenza al predetto Ministero;
che è decorso il termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione;
l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta;
la notifica di tre atti di precetto in data 04.11.2024, 14.05.2025 e 11.09.2025;
la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata;
la richiesta di fattura e la compilazione di ulteriori documenti inoltrata al ricorrente dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno per procedere al pagamento senza che, tuttavia, a tale richiesta abbia fatto seguito la corresponsione delle somme dovute.
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione e la condanna al pagamento di una somma di denaro per l’ipotesi di ulteriori violazioni o ritardi (c.d. astreinte ).
2. Si è costituita l’amministrazione intimata senza svolgere difese.
3. In vista della camera di consiglio del 28.04.2026 parte ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla notifica ed al deposito del ricorso, è intervenuto il pagamento delle spettanze dovute e liquidate nella predetta sentenza e che, pertanto, è venuto meno l’interesse ad agire; evidenziata, inoltre, la completezza documentale e l’assenza di necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, il ricorrente ha chiesto la definizione del giudizio con condanna del Ministero alla refusione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale.
4. All’udienza del 28 aprile 2026, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della causa sulla base degli atti formulata dal ricorrente in data 25 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dalla piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente, che si realizza attraverso il conseguimento del bene della vita, eventualmente anche ad opera dell’attività successivamente compiuta dalla pubblica amministrazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, come pure espressamente dichiarato dal ricorrente, l’amministrazione ha corrisposto le somme dovute con modalità pienamente satisfattive della pretesa azionata in giudizio.
6. Il Tribunale, pertanto, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 35, comma 4, c.p.a.
7. Le spese del giudizio di ottemperanza, possono compensarsi tenuto conto della natura della controversia e della condotta collaborativa dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
IM IN, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IM IN | ER SO |
IL SEGRETARIO