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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4811 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD EL,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4811/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE Parte_1 GIANLUCA Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1 CASTELLANETA ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 19.04.2023, l'istante in epigrafe indicato, dal 2001 al 2010 operaio agricolo giornaliero, dal 2010 coltivatore diretto, deduceva di avere presentato all' domanda CP_1 amministrativa del 16.10.2020 per il riconoscimento di malattia professionale [“Ernia del disco lombare”], ma la domanda veniva rigettata per inidoneità dell'esposizione a rischio lavorativo a ingenerare la malattia denunciata per intensità e durata;
ritenendo ingiusto tale diniego, parte ricorrente adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare che la malattia, avente natura professionale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, ha comportato un'invalidità permanente parametrata a un complessivo grado di menomazione del 6% ovvero a quello eventualmente risultante, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di indennizzo in capitale o CP_1 rendita, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio specifico e CP_1 nesso causale, indicando quest'ultimo in una causa esclusiva extralavorativa.
* Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che il teste sig. , ascoltato all'udienza del Tes_1 19.12.2024, a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato alle dipendenze del ricorrente, ha confermato le mansioni di coltivatore svolte dall'istante, come dedotte in ricorso.
Tanto premesso, la disposta CTU, all'esito dell'esame obiettivo espletato, con approfondita valutazione medico legale, ha rilevato che:
“il signor - coldiretto 38enne - presenta la seguente patologia: <<ernia del disco parte_1 lombare l5-s1 destra>>. Si tratta di un Titolare di Azienda Agricola di piccole dimensioni, che gestisce praticamente da solo, utilizzando sia le attrezzature manuali che quelle meccaniche (trattori, motozappe). È ovvio che tale
2 attività comporta anche la movimentazione manuale di carichi, oltre all'esposizione a fattori lesivi ulteriori quali sforzi, posture incongrue, esposizione ai fattori climatici, irregolarità del terreno, etc.. Peraltro, la patologia denunziata viene riconosciuta come “tabellata” nei casi in cui sia dimostrabile una costante esposizione a vibrazioni trasmesse all'intero corpo, ad esempio dai trattori. In questo caso specifico l'utilizzo del trattore viene riferito (anche dalla testimonianza del sig. ) Tes_1 come alquanto frequente, dato il tipo di coltivazione svolta dall' . Ma anche nei momenti in Pt_2 cui non viene utilizzato il trattore, la colonna vertebrale del lavoratore è comunque soggetta a costante “sovraccarico”, in quanto il utilizza motozappe, scuotitori, motoseghe, ed Parte_1 effettua frequente movimentazione manuale di carichi, anche gravosi: tali attività agricole incidono tutte negativamente - almeno con un ruolo concausale - sullo sviluppo e sull'aggravamento dell'ernia discale lombare. Il nesso causale per il riconoscimento della tecnopatia denunciata, dunque, è da ritenersi valido, sia qualora la si voglia ritenere malattia “tabellata”, sia qualora si voglia individuare un valido nesso eziologico concausale. Circa la quantificazione del danno, invece, va rilevato che si tratta di una condizione patologica non certo rilevante;
e nella quale l'unico esame strumentale (una RMN risalente a circa 5 anni fa!) ha evidenziato un'unica ernia discale che possa avere rilevanza clinico-disfunzionale, ossia quella a livello L5-S1. Ma in questa patologia del rachide - molto più degli esami strumentali - conta la “storia clinica” del Lavoratore: che avrebbe dovuto manifestare un corteo sintomatologico documentato negli anni;
il ricorso e l'esecuzione di terapie Specialistiche;
la prescrizione di ausili ortopedici;
e quindi, produrre una stratificazione documentale che invece manca totalmente in atti. E' pur vero che i nostri “Contadini” sono abituati a soffrire e lavorare anche in condizioni cliniche disagiate, o addirittura patologiche: ma è noto a tutti che una vera ernia discale lombare sintomatica
“impedisce” fisicamente anche la semplice deambulazione in piano…. figuriamoci un'attività medio- pesante quale quella agricola!
… Ebbene, questo silenzio certificativo non può che confermare quanto riscontrato anche in sede di visita peritale: ossia una condizione erniaria di minima incidenza funzionale, sia a livello lombare, che – ancor più – a livello radicolare. In conclusione, pur riconoscendo la professionalità della patologia, ritengo e a tutt'oggi essa non comporti un danno biologico superiore ad 1/3 di quanto previsto dal cod. Tabellare 213 (“fino al 12%”)”.
Il CTU ha concluso definitivamente affermando che il ricorrente “è affetto dalla seguente infermità:
<<ernia del disco parte_1 lombare l5-s1 destra>>.
1) Detta malattia rientra tra quelle tabellate (M51.2);
2) Le lavorazioni a cui è stato addetto il Periziato sono assimilabili a quelle tabellate.
3) Anche qualora la si voglia considerare la lavorazione come “non” tabellata, segnalo che la malattia è stata concausalmente determinata dall'attività lavorativa specifica, secondo un criterio di alta probabilità.
4) La menomazione conseguente a tale malattia professionale determina un danno biologico del
4(quattro)%, in base alla tabella allegata al D.M. del 12/7/00.
5) La decorrenza di tale Malattia Professionale può essere fissata alla data dell'inoltro del Mod. 5SS bis all' .”. CP_1
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto la sussistenza di postumi permanenti in misura (4%) comunque inferiore alla soglia indennizzabile.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che possono dirsi immuni da vizi logici o contraddizioni,
3 dovendosi, inoltre, rilevare che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare le conclusioni peritali.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Essendo in atti dichiarazione sostitutiva rilevante ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese processuali. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate con decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 19.04.2023, così CP_1 provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Spese irripetibili.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 16/10/2025
Il Giudice
UD EL
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD EL,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4811/2023 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE Parte_1 GIANLUCA Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1 CASTELLANETA ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 19.04.2023, l'istante in epigrafe indicato, dal 2001 al 2010 operaio agricolo giornaliero, dal 2010 coltivatore diretto, deduceva di avere presentato all' domanda CP_1 amministrativa del 16.10.2020 per il riconoscimento di malattia professionale [“Ernia del disco lombare”], ma la domanda veniva rigettata per inidoneità dell'esposizione a rischio lavorativo a ingenerare la malattia denunciata per intensità e durata;
ritenendo ingiusto tale diniego, parte ricorrente adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare che la malattia, avente natura professionale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, ha comportato un'invalidità permanente parametrata a un complessivo grado di menomazione del 6% ovvero a quello eventualmente risultante, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di indennizzo in capitale o CP_1 rendita, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio specifico e CP_1 nesso causale, indicando quest'ultimo in una causa esclusiva extralavorativa.
* Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che il teste sig. , ascoltato all'udienza del Tes_1 19.12.2024, a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato alle dipendenze del ricorrente, ha confermato le mansioni di coltivatore svolte dall'istante, come dedotte in ricorso.
Tanto premesso, la disposta CTU, all'esito dell'esame obiettivo espletato, con approfondita valutazione medico legale, ha rilevato che:
“il signor - coldiretto 38enne - presenta la seguente patologia: <<ernia del disco parte_1 lombare l5-s1 destra>>. Si tratta di un Titolare di Azienda Agricola di piccole dimensioni, che gestisce praticamente da solo, utilizzando sia le attrezzature manuali che quelle meccaniche (trattori, motozappe). È ovvio che tale
2 attività comporta anche la movimentazione manuale di carichi, oltre all'esposizione a fattori lesivi ulteriori quali sforzi, posture incongrue, esposizione ai fattori climatici, irregolarità del terreno, etc.. Peraltro, la patologia denunziata viene riconosciuta come “tabellata” nei casi in cui sia dimostrabile una costante esposizione a vibrazioni trasmesse all'intero corpo, ad esempio dai trattori. In questo caso specifico l'utilizzo del trattore viene riferito (anche dalla testimonianza del sig. ) Tes_1 come alquanto frequente, dato il tipo di coltivazione svolta dall' . Ma anche nei momenti in Pt_2 cui non viene utilizzato il trattore, la colonna vertebrale del lavoratore è comunque soggetta a costante “sovraccarico”, in quanto il utilizza motozappe, scuotitori, motoseghe, ed Parte_1 effettua frequente movimentazione manuale di carichi, anche gravosi: tali attività agricole incidono tutte negativamente - almeno con un ruolo concausale - sullo sviluppo e sull'aggravamento dell'ernia discale lombare. Il nesso causale per il riconoscimento della tecnopatia denunciata, dunque, è da ritenersi valido, sia qualora la si voglia ritenere malattia “tabellata”, sia qualora si voglia individuare un valido nesso eziologico concausale. Circa la quantificazione del danno, invece, va rilevato che si tratta di una condizione patologica non certo rilevante;
e nella quale l'unico esame strumentale (una RMN risalente a circa 5 anni fa!) ha evidenziato un'unica ernia discale che possa avere rilevanza clinico-disfunzionale, ossia quella a livello L5-S1. Ma in questa patologia del rachide - molto più degli esami strumentali - conta la “storia clinica” del Lavoratore: che avrebbe dovuto manifestare un corteo sintomatologico documentato negli anni;
il ricorso e l'esecuzione di terapie Specialistiche;
la prescrizione di ausili ortopedici;
e quindi, produrre una stratificazione documentale che invece manca totalmente in atti. E' pur vero che i nostri “Contadini” sono abituati a soffrire e lavorare anche in condizioni cliniche disagiate, o addirittura patologiche: ma è noto a tutti che una vera ernia discale lombare sintomatica
“impedisce” fisicamente anche la semplice deambulazione in piano…. figuriamoci un'attività medio- pesante quale quella agricola!
… Ebbene, questo silenzio certificativo non può che confermare quanto riscontrato anche in sede di visita peritale: ossia una condizione erniaria di minima incidenza funzionale, sia a livello lombare, che – ancor più – a livello radicolare. In conclusione, pur riconoscendo la professionalità della patologia, ritengo e a tutt'oggi essa non comporti un danno biologico superiore ad 1/3 di quanto previsto dal cod. Tabellare 213 (“fino al 12%”)”.
Il CTU ha concluso definitivamente affermando che il ricorrente “è affetto dalla seguente infermità:
<<ernia del disco parte_1 lombare l5-s1 destra>>.
1) Detta malattia rientra tra quelle tabellate (M51.2);
2) Le lavorazioni a cui è stato addetto il Periziato sono assimilabili a quelle tabellate.
3) Anche qualora la si voglia considerare la lavorazione come “non” tabellata, segnalo che la malattia è stata concausalmente determinata dall'attività lavorativa specifica, secondo un criterio di alta probabilità.
4) La menomazione conseguente a tale malattia professionale determina un danno biologico del
4(quattro)%, in base alla tabella allegata al D.M. del 12/7/00.
5) La decorrenza di tale Malattia Professionale può essere fissata alla data dell'inoltro del Mod. 5SS bis all' .”. CP_1
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto la sussistenza di postumi permanenti in misura (4%) comunque inferiore alla soglia indennizzabile.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che possono dirsi immuni da vizi logici o contraddizioni,
3 dovendosi, inoltre, rilevare che i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare le conclusioni peritali.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Essendo in atti dichiarazione sostitutiva rilevante ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese processuali. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate con decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 19.04.2023, così CP_1 provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Spese irripetibili.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 16/10/2025
Il Giudice
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