Art. 19.
La percentuale di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla, data di entrata, in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928 , o stabilite, anche successivamente, in attuazione di leggi di delegazione anteriori alla data suddetta.
La percentuale di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla, data di entrata, in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928 , o stabilite, anche successivamente, in attuazione di leggi di delegazione anteriori alla data suddetta.