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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4744/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice AN CA, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4744 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Pasquale Di Martino, Francesca Oliveto e Elena Brunetti. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t. CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“previa ogni declaratoria del caso, condannare al pagamento in favore del Ricorrente, per i CP_1 motivi di cui al ricorso, dell'importo complessivo di € 82.435,85 o quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche, occorrendo, in via risarcitoria, oltre interessi e rivalutazione ISTAT dal dovuto fino all'effettivo soddisfo”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
1 estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
3. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
Sono infatti provati documentalmente sia il contratto di lavoro (all. n. 3) sia l'allegato provvigionale ed incentivante (all. n. 3), che contemplava il riconoscimento di incrementi economici per ogni anno di attività e sulle commesse regolarmente incassate.
4. Con riguardo agli obbiettivi commerciali raggiunti nel corso del rapporto lavorativo e ai conseguenti diritti provvigionali, la difesa attorea ha specificamente allegato e documentato cliente per cliente (e, dunque, commessa per commessa) l'attività svolta dall'attore (all. nn. da C_0 a C_46) e la conseguente quantificazione delle provvigioni contrattualmente dovutegli pari a complessivi euro 65.826,37 (all. n.
19).
5. Emerge pure che l'attore non aveva ottenuto il rimborso dei costi sostenuti nel corso del 2021, 2022
e 2023, puntualmente documentati e richiesti ad per un complessivo importo di euro 1.466,94 CP_1
(all. nn. da 20a a 20d).
6. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
7. Quanto al recesso dell'attore, la gravità dell'inadempimento datoriale, consistito nel ripetuto mancato pagamento delle provvigioni sopra descritte, rende giusta la causa delle dimissioni rassegnate.
Di conseguenza, si appalesano illegittime le trattenute per assenza ingiustificata ammontanti ad euro
1.013,85 (cfr. all. n. 14) e le trattenute per dimissioni senza preavviso ammontanti ad euro 4.994,15 (cfr. all. n. 14) e risulta dovuta l'indennità di preavviso pari a euro 7.885,50.
2 8. È poi da dichiarare illegittimo l'addebito degli importi di franchigia per danneggiamento all'auto aziendale (all. nn. da 23 a 24a), tenuto conto delle condizioni contrattuali fissate in relazione all'utilizzo di tale veicolo (all. n. 21).
Ed invero, la convenuta, non costituendosi, non ha fornito elemento idonei a provare che i danni arrecati al veicolo fossero imputabili alla negligenza del dipendente.
9. In definitiva, spetta alla parte attrice la somma complessiva indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro
82.435,85, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 379,50 per esborsi ed euro 6.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 22.10.2025
Il giudice
AN CA
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TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice AN CA, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4744 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con gli avv.ti Pasquale Di Martino, Francesca Oliveto e Elena Brunetti. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t. CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“previa ogni declaratoria del caso, condannare al pagamento in favore del Ricorrente, per i CP_1 motivi di cui al ricorso, dell'importo complessivo di € 82.435,85 o quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche, occorrendo, in via risarcitoria, oltre interessi e rivalutazione ISTAT dal dovuto fino all'effettivo soddisfo”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
***
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
1 estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
3. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
Sono infatti provati documentalmente sia il contratto di lavoro (all. n. 3) sia l'allegato provvigionale ed incentivante (all. n. 3), che contemplava il riconoscimento di incrementi economici per ogni anno di attività e sulle commesse regolarmente incassate.
4. Con riguardo agli obbiettivi commerciali raggiunti nel corso del rapporto lavorativo e ai conseguenti diritti provvigionali, la difesa attorea ha specificamente allegato e documentato cliente per cliente (e, dunque, commessa per commessa) l'attività svolta dall'attore (all. nn. da C_0 a C_46) e la conseguente quantificazione delle provvigioni contrattualmente dovutegli pari a complessivi euro 65.826,37 (all. n.
19).
5. Emerge pure che l'attore non aveva ottenuto il rimborso dei costi sostenuti nel corso del 2021, 2022
e 2023, puntualmente documentati e richiesti ad per un complessivo importo di euro 1.466,94 CP_1
(all. nn. da 20a a 20d).
6. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
7. Quanto al recesso dell'attore, la gravità dell'inadempimento datoriale, consistito nel ripetuto mancato pagamento delle provvigioni sopra descritte, rende giusta la causa delle dimissioni rassegnate.
Di conseguenza, si appalesano illegittime le trattenute per assenza ingiustificata ammontanti ad euro
1.013,85 (cfr. all. n. 14) e le trattenute per dimissioni senza preavviso ammontanti ad euro 4.994,15 (cfr. all. n. 14) e risulta dovuta l'indennità di preavviso pari a euro 7.885,50.
2 8. È poi da dichiarare illegittimo l'addebito degli importi di franchigia per danneggiamento all'auto aziendale (all. nn. da 23 a 24a), tenuto conto delle condizioni contrattuali fissate in relazione all'utilizzo di tale veicolo (all. n. 21).
Ed invero, la convenuta, non costituendosi, non ha fornito elemento idonei a provare che i danni arrecati al veicolo fossero imputabili alla negligenza del dipendente.
9. In definitiva, spetta alla parte attrice la somma complessiva indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro
82.435,85, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 379,50 per esborsi ed euro 6.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 22.10.2025
Il giudice
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