Art. 17.
Durante l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 16 il personale incaricato dei servizi di protezione deve indossare apposito indumento segnaletico.
Durante l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 16 il personale incaricato dei servizi di protezione deve indossare apposito indumento segnaletico.