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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/07/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 960/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] a [...] residente alla Parte_1
Spezia
Cod. Fisc. avv. CADENOTTI FRANCESCA C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente CP_1
Cod. Fisc. avv. CADENOTTI FRANCESCA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 10.7.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine dell'1.7.2025:
“dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza, rilasciandosi, sin da ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o quant'altro fosse in proposito necessario;
2) la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del Signor , CP_1
mentre la signora trasferirà altrove la propria residenza, dopo Pt_1 avere prelevato i propri effetti personali dall'appartamento;
3) entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione la
Signora e il Signor si impegnano a Parte_1 CP_1
trasferire alla figlia , nata a [...] il [...], Persona_1
, i seguenti immobili, con le seguenti modalità: C.F._3
a) nuda proprietà dell'appartamento sito in Comune della Spezia, via XXIV
Maggio 343, categoria A2, censito al NCEU del medesimo Comune al Fg.
41, particella 227, sub 22, attualmente intestato per ½ a e CP_1
per ½ a , trasferendo ciascuno la propria quota e Parte_1 istituendo il diritto di usufrutto sull'immobile in favore di;
CP_1
b) piena proprietà dell' immobile sito in Comune della Spezia, via Lunigiana
191, categoria C/3, censito al NCEU del medesimo Comune al Fg. 41, particella 33, sub 19, attualmente intestato per ½ a e per ½ CP_1
a ; Parte_1
c) piena proprietà per la quota pari all'intero dell'immobile sito in Comune di
Ziano di Fiemme (TN), partita tavolare 7 C.C. ZIANO: porzione materiale
10^ (decima) della p.ed.201. La porzione materiale decima consiste sommariamente: a pianoterra avvolto;
al terzo piano: cucina con scala ascendente dal secondo piano, corridoio, due stanze, bagno, due poggioli.
La suddetta porzione immobiliare risulta censita presso il Catasto dei
Fabbricati con i seguenti dati: C.C. 445 -Foglio 23 – p..ed. 201-sub 7 – p.m.
2 10 – via Nazionale – piano T3 – Categoria A/2- classe 3 -consistenza vani
4,5 – rendita 395,09 (trecentonovanta cinque virgola zero nove), attualmente in proprietà indivisa di ½ ciascuno di e Parte_1
, in ragione della comunione legale dei beni. CP_1
Le cessioni avverranno senza corrispettivo. I coniugi precisano che il trasferimento immobiliare del compendio sopra descritto in favore della figlia
è essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi famigliare. Le spese relative al suddetto trasferimento immobiliare saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
4) Le parti dichiarano di avere già definito separatamente ogni altro aspetto patrimoniale;
”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.05.2025 premettendo di aver contratto in data
22.6.1974 in Livorno matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 318 parte
II serie A anno 1974), di aver avuto una figlia , nata il [...], Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente), di essere in regime di comunione legale dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in ricorso.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato le parti hanno provveduto a depositare nota scritta sostitutiva di udienza, sottoscritta dalle stesse, con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di separazione, modificate come da nota scritta.
3 Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 10.7.2025
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come da nota scritta: le statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Ai sensi dell'art 191 c.c. deve darsi atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti CP_1
condizioni concordate:
“1) i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza, rilasciandosi, sin da ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o quant'altro fosse in proposito necessario;
2) la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del Signor , CP_1
mentre la signora trasferirà altrove la propria residenza, dopo Pt_1 avere prelevato i propri effetti personali dall'appartamento;
3) entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione la
Signora e il Signor si impegnano a Parte_1 CP_1
trasferire alla figlia , nata a [...] il [...], Persona_1
, i seguenti immobili, con le seguenti modalità: C.F._3
4 a) nuda proprietà dell'appartamento sito in Comune della Spezia, via XXIV
Maggio 343, categoria A2, censito al NCEU del medesimo Comune al Fg.
41, particella 227, sub 22, attualmente intestato per ½ a e CP_1
per ½ a , trasferendo ciascuno la propria quota e Parte_1 istituendo il diritto di usufrutto sull'immobile in favore di;
CP_1
b) piena proprietà dell' immobile sito in Comune della Spezia, via Lunigiana
191, categoria C/3, censito al NCEU del medesimo Comune al Fg. 41, particella 33, sub 19, attualmente intestato per ½ a e per ½ CP_1
a ; Parte_1
c) piena proprietà per la quota pari all'intero dell'immobile sito in Comune di
Ziano di Fiemme (TN), partita tavolare 7 C.C. ZIANO: porzione materiale
10^ (decima) della p.ed.201. La porzione materiale decima consiste sommariamente: a pianoterra avvolto;
al terzo piano: cucina con scala ascendente dal secondo piano, corridoio, due stanze, bagno, due poggioli.
La suddetta porzione immobiliare risulta censita presso il Catasto dei
Fabbricati con i seguenti dati: C.C. 445 -Foglio 23 – p..ed. 201-sub 7 – p.m.
10 – via Nazionale – piano T3 – Categoria A/2- classe 3 -consistenza vani
4,5 – rendita 395,09 (trecentonovanta cinque virgola zero nove), attualmente in proprietà indivisa di ½ ciascuno di e Parte_1
, in ragione della comunione legale dei beni. CP_1
Le cessioni avverranno senza corrispettivo. I coniugi precisano che il trasferimento immobiliare del compendio sopra descritto in favore della figlia
è essenziale e funzionale alla risoluzione della crisi famigliare. Le spese relative al suddetto trasferimento immobiliare saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
4) Le parti dichiarano di avere già definito separatamente ogni altro aspetto patrimoniale;
”
Nulla per le spese
5 Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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