Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 46
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento d'ufficio dell'atto impugnato

    L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio ha dato causa alla lite emettendo un avviso di accertamento annullabile perché non preceduto dall'obbligatorio contraddittorio preventivo, in violazione dell'art. 6-bis della legge n. 212/2000.

  • Accolto
    Richiesta di condanna alle spese di lite

    Le spese del giudizio vengono compensate per la metà, atteso il comportamento processuale dell'Agenzia, e per la restante metà, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, poste a carico dell'Ufficio.

  • Altro
    Richiesta di compensazione delle spese

    Le spese del giudizio vengono compensate per la metà, atteso il comportamento processuale dell'Agenzia, e per la restante metà, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, poste a carico dell'Ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 46
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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