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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
BOTTONI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1107/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300820/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300820/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300820/2022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300820/2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: per il ricorrente: “l'On.le Corte adita, in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, condanni l'Agenzia delle Entrate di Avellino al pagamento delle spese di lite”; per la resistente Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate: “la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, con compensazione delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'8 ottobre 2025 e depositato il 5 novembre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TFK010300820, notificatogli il 10 luglio 2025 dalla Direzione provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate, che reclamava la somma di € 11.774,00 per imposte dirette e IVA dell'ano 2017, oltre sanzioni e interessi. Il ricorrente, premesso di esercitare l'attività di agente e rappresentante di materiale da costruzione, ha dedotto che dal 2016 s'era avvalso del regime forfetario di determinazione dell'imponibile ex ar7, 1, commi 54-89, del d.l. n. 190/2014; che nel 2017, affetto da una grave cardiopatia, aveva subito un grave attacco ischemico, con conseguente necessità di cure riabilitative e ricoveri ospedalieri, e che per tale ragione aveva dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi, inviata dall'intermediario solo il 18 luglio 2020; che il 27 maggio 2025 aveva ricevuto dal concessionario della riscossione la notifica dell'avviso di presa in carico del debito tributari portato dall'indicato avviso di accertamento, asseritamente notificato il
31 dicembre 2024; che solo il 10 luglio 2025 l'avviso in questione gli era stato notificato;
che detto avviso riportava l'accertamento di ricavi evasi per complessivi € 25.328,04, superiore alla soglia massima di fatturato, di € 25.000,00, per beneficiare del regime fiscale agevolato, dal quale era stato dichiarato decaduto, con applicazione del regime ordinario ai fini IRPEF e IVA. Il ricorrente, quindi, s'è doluto de: la violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000, non essendo stato l'avviso di accertamento preceduto dal dovuto contraddittorio preventivo, con conseguente annullabilità dell'atto; la contraddittorietà della motivazione dell'atto;
l'infondatezza dei rilievi e l'errata quantificazione dei maggiori ricavi accertati, con conseguente mancato superamento della soglia utile per fruire del beneficio della regime fiscale agevolato;
l'inapplicabilità della decadenza all'anno d'imposta nel quale sarebbe sforato il limite soglia, a norma dell'art. 1, comma 71, della legge n. 190/2014; la necessità di considerare i costi sostenuti. Il ricorrente, quindi, ha chiesto “annullare integralmente l'avviso di accertamento n.TFK0103300820/2022 in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
L'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 2 dicembre
2025, ha dedotto che, preso atto della doglianza di controparte in punto di violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, aveva annullato in autotutela l'atto impugnato, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, invocando la compensazione delle spese del giudizio.
In data 29 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, confermando l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato e osservando che la prospettazione da parte dell'Agenzia dell'invio di uno schema d'atto, prodromico ad un nuovo avviso di accertamento, non aveva esaurito sul piano sostanziale le questioni controverse, ed ha insistito per la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese del giudizio, in ragione della sua soccombenza virtuale.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando estranee alla materia del contendere eventuali future attività impositive dell'Ufficio.
Le spese del giudizio vanno compensate per la metà, atteso il comportamento processuale dell'Agenzia, e per la restante metà, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, poste a carico dell'Ufficio, che ha dato causa alla lite con l'emissione di un avviso di accertamento annullabile perché non preceduto dall'obbligatorio contraddittorio preventivo, in violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000. Dette spese vanno liquidate nell'intero in € 120,00 per esborsi e, quanto ai compensi professionali, € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase decisionale, considerando il valore della controversia, il numero e la natura delle questioni trattate, l'attività svolta e le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa per la metà le spese, condannando l'Agenzia delle entrate di Avellino a pagare al ricorrente Ricorrente_1 la restante metà, che liquida in 60,00 per esborsi e in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come dovuti per legge.
Avellino, 15 gennaio 2026.
Il giudice estensore Andrea Luce Il Presidente Giuseppe Trimonti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TRIMONTI GIUSEPPE, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
BOTTONI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1107/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300820/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300820/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300820/2022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK010300820/2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: per il ricorrente: “l'On.le Corte adita, in caso di declaratoria di cessata materia del contendere, condanni l'Agenzia delle Entrate di Avellino al pagamento delle spese di lite”; per la resistente Direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate: “la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, con compensazione delle spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'8 ottobre 2025 e depositato il 5 novembre successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TFK010300820, notificatogli il 10 luglio 2025 dalla Direzione provinciale di Avellino dell'Agenzia delle entrate, che reclamava la somma di € 11.774,00 per imposte dirette e IVA dell'ano 2017, oltre sanzioni e interessi. Il ricorrente, premesso di esercitare l'attività di agente e rappresentante di materiale da costruzione, ha dedotto che dal 2016 s'era avvalso del regime forfetario di determinazione dell'imponibile ex ar7, 1, commi 54-89, del d.l. n. 190/2014; che nel 2017, affetto da una grave cardiopatia, aveva subito un grave attacco ischemico, con conseguente necessità di cure riabilitative e ricoveri ospedalieri, e che per tale ragione aveva dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi, inviata dall'intermediario solo il 18 luglio 2020; che il 27 maggio 2025 aveva ricevuto dal concessionario della riscossione la notifica dell'avviso di presa in carico del debito tributari portato dall'indicato avviso di accertamento, asseritamente notificato il
31 dicembre 2024; che solo il 10 luglio 2025 l'avviso in questione gli era stato notificato;
che detto avviso riportava l'accertamento di ricavi evasi per complessivi € 25.328,04, superiore alla soglia massima di fatturato, di € 25.000,00, per beneficiare del regime fiscale agevolato, dal quale era stato dichiarato decaduto, con applicazione del regime ordinario ai fini IRPEF e IVA. Il ricorrente, quindi, s'è doluto de: la violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000, non essendo stato l'avviso di accertamento preceduto dal dovuto contraddittorio preventivo, con conseguente annullabilità dell'atto; la contraddittorietà della motivazione dell'atto;
l'infondatezza dei rilievi e l'errata quantificazione dei maggiori ricavi accertati, con conseguente mancato superamento della soglia utile per fruire del beneficio della regime fiscale agevolato;
l'inapplicabilità della decadenza all'anno d'imposta nel quale sarebbe sforato il limite soglia, a norma dell'art. 1, comma 71, della legge n. 190/2014; la necessità di considerare i costi sostenuti. Il ricorrente, quindi, ha chiesto “annullare integralmente l'avviso di accertamento n.TFK0103300820/2022 in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
L'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 2 dicembre
2025, ha dedotto che, preso atto della doglianza di controparte in punto di violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, aveva annullato in autotutela l'atto impugnato, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, invocando la compensazione delle spese del giudizio.
In data 29 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, confermando l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato e osservando che la prospettazione da parte dell'Agenzia dell'invio di uno schema d'atto, prodromico ad un nuovo avviso di accertamento, non aveva esaurito sul piano sostanziale le questioni controverse, ed ha insistito per la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese del giudizio, in ragione della sua soccombenza virtuale.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando estranee alla materia del contendere eventuali future attività impositive dell'Ufficio.
Le spese del giudizio vanno compensate per la metà, atteso il comportamento processuale dell'Agenzia, e per la restante metà, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, poste a carico dell'Ufficio, che ha dato causa alla lite con l'emissione di un avviso di accertamento annullabile perché non preceduto dall'obbligatorio contraddittorio preventivo, in violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000. Dette spese vanno liquidate nell'intero in € 120,00 per esborsi e, quanto ai compensi professionali, € 600,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase decisionale, considerando il valore della controversia, il numero e la natura delle questioni trattate, l'attività svolta e le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa per la metà le spese, condannando l'Agenzia delle entrate di Avellino a pagare al ricorrente Ricorrente_1 la restante metà, che liquida in 60,00 per esborsi e in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come dovuti per legge.
Avellino, 15 gennaio 2026.
Il giudice estensore Andrea Luce Il Presidente Giuseppe Trimonti