Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto sino al 30 novembre 1979.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 dicembre 1979, n. 610 , ha disposto (con l'art. 1) che il termine del 30 novembre 1979, di cui al presente articolo e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto sino al 30 novembre 1979.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 dicembre 1979, n. 610 , ha disposto (con l'art. 1) che il termine del 30 novembre 1979, di cui al presente articolo e' prorogato fino al 29 febbraio 1980.