Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/01/2026, n. 1110
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Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento per violazione del diritto di difesa del contribuente

    L'atto non è affetto da vizi che possano implicare violazione del diritto di difesa per mancata indicazione dei titoli posti in esecuzione, essendo le cartelle puntualmente enumerate nell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Inammissibilità del pignoramento per omessa notifica degli atti presupposti e intervenuta prescrizione dei crediti tributari

    La censura è formulata in termini ipotetici e dubitativi e non consente di accogliere la doglianza con la quale il ricorrente ha invocato il giudicato favorevole di cui alla sentenza n. 445/08. Nel detto ricorso, in ogni caso, il ricorrente aveva gravato la sola iscrizione ipotecaria e non singole cartelle.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 19 D.Lgs. 112/1999 per tardiva notifica delle cartelle esattoriali dalla consegna del ruolo

    Le censure di tardiva notifica delle cartelle dalla consegna del ruolo sono respinte perché formulate in termini ipotetici e dubitativi.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972; decadenza ex art. 36 ter D.P.R. 600/1973; violazione dei termini di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973

    Le censure di decadenza ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R. 600/1973 sono respinte perché formulate in termini ipotetici e dubitativi.

  • Rigettato
    Nullità di tutti gli atti impugnati per omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni

    L'eccezione di carenza di motivazione in ordine al calcolo di interessi e sanzioni è respinta, trattandosi della mera applicazione di criteri legali.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per sanzioni amministrative

    Preliminarmente, come richiesto da ER e non contestato dal ricorrente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle cartelle con le quali si richiedono i pagamenti delle sanzioni amministrative per appartenere la competenza al giudice civile, dinanzi quale il ricorso andrà riassunto nei termini di legge.

  • Rigettato
    Intervenuta decisione di rigetto delle impugnative

    Il ricorso va respinto con riferimento alle ulteriori cartelle, avendo ER depositato in atti documentazione, non contestata, volta a dimostrare la corretta notifica dei titoli e degli atti interruttivi della prescrizione ed avendo la stessa eccepito e dimostrato, con riguardo a quattro cartelle l'intervenuta adozione di sentenze di rigetto delle impugnative proposte dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/01/2026, n. 1110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1110
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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