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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/01/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1110/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN CA EP, Presidente
CICCHESE BE, Relatore
BRUNO BRUNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Banca_1 Spaa - 00348170101
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202400035463001 TRIBUTI LOCALI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi a lui notificato il 18.10.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli ha intimato il pagamento della somma di euro 543.295,95, dovuti per omesso versamento di tributi relativamente agli anni 2006 al 2024;
Il pignoramento è avvenuto su somme dovute al signor Ricorrente_1 dalla banca Banca_1.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
NULLITA' DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL DIRITTO DI DIFESA
DEL CONTRIBUENTE. Violazione o falsa applicazione dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 543 cod. proc. civ. e degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.
Il pignoramento sarebbe nullo perché privo del dettaglio dei crediti.
INAMMISSIBILITA' DEL PIGNORAMENTO PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI –
CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTOINTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI.
INESISTENZA DEL CREDITO. APPLICABILITA' DELL'ART. 2953 C.C ACCERTAMENTO NEGATIVO
DEL CREDITO. ILLEGITTIMITA' DELLE SOMME RICHIESTE IN RAGIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA DEL 2007 DICHIARATE NON DOVUTE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA CON SENTENZA N 445/61/2008
Gli importi di cui alle cartelle che si fondano sull'atto in oggetto, rispettivamente di euro 67.448,71 e
81.301,21 non sarebbero dovuti in quanto dichiarati illegittimi dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, con sentenza n. 445/61/08 pronunciata nel procedimento distinto dal r.g. 19940/08.
Le somme di conseguenza andrebbero detratte dal totale intimato di euro 543.295,95
VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DECRETO LEGISLATIVO 112 DEL 1999 PER TARDIVA NOTIFICA DELLE
CARTELLE ESATTORIALI DALLA CONSEGNA DEL RUOLO
Non sarebbe stato rispettato il termini di notifica delle cartelle dalla formazione del ruolo
DECADENZA EX ART. 36 BIS DPR 600/1973 E 54 BIS DPR 633/1972. OMESSO RISPETTO TERMINI
DI NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO. DECADENZA EX ART. 36 TER D.P.R. 600/1973.
VIOLAZIONE DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 25 DEL D.P.R. 602/1973
NULLITÀ DI TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI PER OMESSA INDICAZIONE DELLA MODALITÀ DI
CALCOLO DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI. INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI
Si è costituita ADER che, in via pregiudiziale ed assorbente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario con riferimento alle cartelle con le quali si richiedono i pagamenti delle sanzioni amministrative.
Sarebbero, pertanto, di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace le doglianze riguardanti le seguenti cartelle: n. 097 2011 0053080413, n. 097 2011 0176355246, n. 097 2013 0277834986, n. 097 2014
0131291637, n. 097 2015 0126722282, n. 097 2015 0202483524 e 097 2022 0144588263 aventi ad oggetto le sanzioni comminiate per la violazione delle norme del Codice della strada dovevano essere demandate all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma
ER ha del pari eccepito la violazione del ne bis in idem con riferimento a 4 cartelle per le quali vi sarebbe sentenza di rigetto di questo giudice tributario. Si tratterebbe in particolare della cartella n. 097
2011 0093412485 (per un importo di € 107.222,20 il ricorso avverso la quale è stato deciso con sentenza n. 4372/08/2015 depositata in data 26 febbraio 2015, divenuta definitiva); della cartella n. 097 2011
0300332738 (per un importo di € 46.644,85, il ricorso avverso la quale è stato respinto con sentenza n.
13042/28/2014, depositata in data 10 giugno 2014, l'appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile dalla CTR di Roma con sentenza n. 3671/28/2015, depositata in data 23 giugno 2015, divenuta definitiva), della cartella n. 097 2011 20027027149 (per un importo di € 802,00, il ricorso avverso la quale è stato respinto con sentenza n. 4131/60/2015, depositata in data 24
febbraio 2015, divenuta definitiva), della cartella n. 097 2012 0145639450 (per un importo di € 16.099,16, il ricorso avverso la quale è stato respinto con con sentenza n. 3672/28/2015, depositata in data 23 giugno 2015 , divenuta definitiva)
ER ha poi sostenuto di aver correttamento notificato tutte le altre cartelle e di aver notificato atti interruttivi della prescrizione .
All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, come richiesto da ER e non contestato dal ricorrente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle cartelle con le quali si richiedono i pagamenti delle sanzioni amministrative per appartenere la competenza al giudice civile, dinanzi quale il ricorso andrà riassunto nei termini di legge.
Il ricorso va poi respinto con riferimento alle ulteriori cartelle, avendo ER depositato in atti documentazione, non contestata, volta a dimostrare la corretta notifica dei titoli e degli atti interruttivi della prescrizione ed avendo la stessa eccepito e dimostrato, con riguardo a quattro cartelle l'intervenuta adozione di sentenze di rigetto delle impugnative proposte dal ricorrente.
L'atto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non è affetto da vizi che possano implicare violazione del diritto di difesa per mancata indicazione dei titoli posti in esecuzione, essendo le cartelle puntualmente enumerate nell'atto impugnato.
La genericità della censura, che non reca indicazioni in ordine alle cartelle in tesi oggetto di pronuncia giurisdizionale, non consente poi di accogliere la doglianza con la quale il ricorrente ha invocato il giudicato favorevole di cui alla sentenza n. 445/08.
Nel detto ricorso, in ogni caso e come eccepito da parte resistente, il ricorrente aveva gravato la sola iscrizione ipotecaria e non singole cartelle.
Vanno pure respinte, perchè formulate in termini ipotetici e dubitativi, le censure di tardiva notifica delle cartelle dalla consegna del ruolo e di decadenza ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R: 600/1973.
Da ultimo va respinta l'eccezione di carenza di motivazione in ordine al calcolo di interessi e sanzioni, trattandosi della mera applicazione di criteri legali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dipositivo.
P.Q.M.
La Corte in parte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario e in parte respinge il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore di ER dichiaratosi antistatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN CA EP, Presidente
CICCHESE BE, Relatore
BRUNO BRUNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Banca_1 Spaa - 00348170101
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202400035463001 TRIBUTI LOCALI 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi a lui notificato il 18.10.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli ha intimato il pagamento della somma di euro 543.295,95, dovuti per omesso versamento di tributi relativamente agli anni 2006 al 2024;
Il pignoramento è avvenuto su somme dovute al signor Ricorrente_1 dalla banca Banca_1.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
NULLITA' DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL DIRITTO DI DIFESA
DEL CONTRIBUENTE. Violazione o falsa applicazione dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 543 cod. proc. civ. e degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.
Il pignoramento sarebbe nullo perché privo del dettaglio dei crediti.
INAMMISSIBILITA' DEL PIGNORAMENTO PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI –
CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTOINTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI.
INESISTENZA DEL CREDITO. APPLICABILITA' DELL'ART. 2953 C.C ACCERTAMENTO NEGATIVO
DEL CREDITO. ILLEGITTIMITA' DELLE SOMME RICHIESTE IN RAGIONE DELL'ATTO DI ISCRIZIONE
IPOTECARIA DEL 2007 DICHIARATE NON DOVUTE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA CON SENTENZA N 445/61/2008
Gli importi di cui alle cartelle che si fondano sull'atto in oggetto, rispettivamente di euro 67.448,71 e
81.301,21 non sarebbero dovuti in quanto dichiarati illegittimi dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, con sentenza n. 445/61/08 pronunciata nel procedimento distinto dal r.g. 19940/08.
Le somme di conseguenza andrebbero detratte dal totale intimato di euro 543.295,95
VIOLAZIONE DELL'ART. 19 DECRETO LEGISLATIVO 112 DEL 1999 PER TARDIVA NOTIFICA DELLE
CARTELLE ESATTORIALI DALLA CONSEGNA DEL RUOLO
Non sarebbe stato rispettato il termini di notifica delle cartelle dalla formazione del ruolo
DECADENZA EX ART. 36 BIS DPR 600/1973 E 54 BIS DPR 633/1972. OMESSO RISPETTO TERMINI
DI NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO. DECADENZA EX ART. 36 TER D.P.R. 600/1973.
VIOLAZIONE DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 25 DEL D.P.R. 602/1973
NULLITÀ DI TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI PER OMESSA INDICAZIONE DELLA MODALITÀ DI
CALCOLO DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI. INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI
Si è costituita ADER che, in via pregiudiziale ed assorbente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario con riferimento alle cartelle con le quali si richiedono i pagamenti delle sanzioni amministrative.
Sarebbero, pertanto, di competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace le doglianze riguardanti le seguenti cartelle: n. 097 2011 0053080413, n. 097 2011 0176355246, n. 097 2013 0277834986, n. 097 2014
0131291637, n. 097 2015 0126722282, n. 097 2015 0202483524 e 097 2022 0144588263 aventi ad oggetto le sanzioni comminiate per la violazione delle norme del Codice della strada dovevano essere demandate all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma
ER ha del pari eccepito la violazione del ne bis in idem con riferimento a 4 cartelle per le quali vi sarebbe sentenza di rigetto di questo giudice tributario. Si tratterebbe in particolare della cartella n. 097
2011 0093412485 (per un importo di € 107.222,20 il ricorso avverso la quale è stato deciso con sentenza n. 4372/08/2015 depositata in data 26 febbraio 2015, divenuta definitiva); della cartella n. 097 2011
0300332738 (per un importo di € 46.644,85, il ricorso avverso la quale è stato respinto con sentenza n.
13042/28/2014, depositata in data 10 giugno 2014, l'appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile dalla CTR di Roma con sentenza n. 3671/28/2015, depositata in data 23 giugno 2015, divenuta definitiva), della cartella n. 097 2011 20027027149 (per un importo di € 802,00, il ricorso avverso la quale è stato respinto con sentenza n. 4131/60/2015, depositata in data 24
febbraio 2015, divenuta definitiva), della cartella n. 097 2012 0145639450 (per un importo di € 16.099,16, il ricorso avverso la quale è stato respinto con con sentenza n. 3672/28/2015, depositata in data 23 giugno 2015 , divenuta definitiva)
ER ha poi sostenuto di aver correttamento notificato tutte le altre cartelle e di aver notificato atti interruttivi della prescrizione .
All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, come richiesto da ER e non contestato dal ricorrente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle cartelle con le quali si richiedono i pagamenti delle sanzioni amministrative per appartenere la competenza al giudice civile, dinanzi quale il ricorso andrà riassunto nei termini di legge.
Il ricorso va poi respinto con riferimento alle ulteriori cartelle, avendo ER depositato in atti documentazione, non contestata, volta a dimostrare la corretta notifica dei titoli e degli atti interruttivi della prescrizione ed avendo la stessa eccepito e dimostrato, con riguardo a quattro cartelle l'intervenuta adozione di sentenze di rigetto delle impugnative proposte dal ricorrente.
L'atto, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non è affetto da vizi che possano implicare violazione del diritto di difesa per mancata indicazione dei titoli posti in esecuzione, essendo le cartelle puntualmente enumerate nell'atto impugnato.
La genericità della censura, che non reca indicazioni in ordine alle cartelle in tesi oggetto di pronuncia giurisdizionale, non consente poi di accogliere la doglianza con la quale il ricorrente ha invocato il giudicato favorevole di cui alla sentenza n. 445/08.
Nel detto ricorso, in ogni caso e come eccepito da parte resistente, il ricorrente aveva gravato la sola iscrizione ipotecaria e non singole cartelle.
Vanno pure respinte, perchè formulate in termini ipotetici e dubitativi, le censure di tardiva notifica delle cartelle dalla consegna del ruolo e di decadenza ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R: 600/1973.
Da ultimo va respinta l'eccezione di carenza di motivazione in ordine al calcolo di interessi e sanzioni, trattandosi della mera applicazione di criteri legali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dipositivo.
P.Q.M.
La Corte in parte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario e in parte respinge il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore di ER dichiaratosi antistatario.