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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3267/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale FR - Piazza S.pertini - Pal. Sif 03100 FR FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220007008089 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FR, il contribuente Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 47 2022 00070080 89, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973sul modello 730/2017 (anno d'imposta 2016), recante il recupero di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (anni 2013–2016) e per arredo di immobili ristrutturati (anno 2016).
L'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, disponeva parziale annullamento delle riprese, riconoscendo integralmente le spese per l'anno 2014 e quelle per arredo 2016; confermava, per
contro
:
il recupero dell'intera rata 2013, trattandosi di spese già recuperate in esito al controllo sull'anno d'imposta
2014 e oggetto di acquiescenza da parte del contribuente;
il recupero forfettario del 50% delle spese 2015
e 2016 pagate con bonifico dedicato, motivato dall'impossibilità di scindere le voci riferibili a ampliamento/ portico da quelle di mera ristrutturazione, in assenza di relazione asseverata;
il recupero integrale di euro
6.051,00 (anno 2016) per bonifici non “parlanti” e mancata dichiarazione sostitutiva delle imprese esecutrici.
Con sentenza n. 155/02/2024 la C.G.T. di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente, con compensazione delle spese.
Avverso detta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo:
1. travisamento dei fatti e delle prove;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.;
3. violazione dell'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, del D.M. n. 41/1998 e dell'art. 1 della L. n. 449/1997.
L'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari.
L'appellato non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Travisamento dei fatti e delle prove
Dagli atti risulta che l'Ufficio ha escluso la detrazione delle spese riferite al 2013, già recuperate in sede di controllo formale sull'anno d'imposta 2014, con definitivo pagamento da parte del contribuente
(acquiescenza). Il giudice di primo grado ha tuttavia riconosciuto la detrazione per il 2013 in assenza di documentazione specificamente riferibile a tale annualità.
È principio consolidato che ricorre travisamento della prova quando la decisione si fonda su un contenuto documentale oggettivamente diverso da quello reale ovvero ignora un dato decisivo emergente dagli atti, ponendosi in contrasto con le risultanze documentali;
ciò integra vizio di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass., sez. III, 10.06.2016, n. 11892; Cass., sez. lav., 25.10.2018, n. 27033). Nel processo tributario il giudice d'appello rivaluta pienamente le risultanze istruttorie, ma non può attribuire efficacia probatoria a documenti inesistenti o irrilevanti (Cass., sez. V, 17.01.2019, n. 1147).
Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo riconosciuto la detrazione per il 2013 in difetto di prova specifica, incorre nel denunciato travisamento delle risultanze documentali e va riformata sul punto.
2. Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
Il giudice di primo grado ha attribuito valore di atto pubblico alla “relazione tecnica” del 19.08.2020, non asseverata, ritenendola depositata presso il Comune di LOC. 1 e idonea a provare la mancata realizzazione dell'ampliamento/portico. In atti non risultano timbro o protocollo di deposito né asseverazione del tecnico;
il documento, redatto a distanza di anni dall'esecuzione dei lavori (ultimati nel 2016), non ha valore di prova legale.
Secondo giurisprudenza costante, la perizia stragiudiziale o relazione tecnica di parte non costituisce atto pubblico né prova legale, ma mera allegazione difensiva o, al più, argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
(Cass., sez. VI-3, 28.05.2019, n. 14600; Cass., sez. III, 25.11.2013, n. 26278). L'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 c.c., presuppone la formazione da parte di pubblico ufficiale competente, requisito insussistente nel caso.
Inoltre, in materia di agevolazioni/detrazioni fiscali, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto (art. 2697 c.c.), mediante idonea documentazione (Cass., sez. V, 07.08.2019, n. 21142; Cass., sez. V, 19.11.2020, n. 26461). Con riguardo all'art. 16-bis TUIR, il contribuente deve dimostrare la riconducibilità delle spese agli interventi agevolati e, ove coesistano voci non agevolabili (es. ampliamento/ nuova costruzione), la scindibilità e quantificazione delle sole spese detraibili, tramite fatturazione separata ovvero attestazione idonea del direttore dei lavori/impresa sulla ripartizione degli importi (Cass., sez. V,
23.06.2016, n. 12999; Cass., sez. V, 13.06.2016, n. 12111; conf. Cass., sez. V, 24.05.2016, n. 10450, sulle spese di ampliamento quali “nuova costruzione”).
In difetto di prova analitica, è legittimo ricorrere a criteri forfettari ragionevoli di ripresa — come il 50% per le annualità 2015 e 2016 — quando la documentazione non consente di distinguere le spese per ristrutturazione da quelle per ampliamento/portico (Cass., sez. V, 30.10.2018, n. 27566; Cass., sez. V,
26.10.2018, n. 27112).
Il primo giudice ha quindi violato l'art. 115 c.p.c., attribuendo indebita efficacia probatoria a un elaborato di parte privo di asseverazione e riscontri formali, nonché l'art. 2697 c.c., avendo in sostanza invertito l'onere della prova.
3. Violazione dell'art. 16-bis TUIR e del D.M. 41/1998 (bonifico “parlante”)
Quanto alle spese 2016 (€ 6.051,00), i bonifici non recano gli elementi obbligatori di cui all'art. 1, comma 3,
D.M. 18.02.1998, n. 41 (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA/ codice fiscale del soggetto che esegue i lavori), anche ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto ex art. 25 D.L. 78/2010.
Le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e non si estendono oltre i casi e le condizioni previste (Cass., sez. V, 17.05.2017, n. 12265; Cass., sez. V, 14.11.2019, n. 29579). L'inosservanza dei requisiti formali essenziali del “bonifico parlante” preclude, di regola, il beneficio, salvo regolarizzazione nei limiti consentiti. La prassi ha ammesso, in via sanante, la possibilità di rimediare a errori formali mediante dichiarazione sostitutiva dell'impresa esecutrice attestante incasso e corretta imputazione, unitamente alla prova della ritenuta ove dovuta (Agenzia Entrate, circ. n. 43/E del 18.11.2016, § 4.3; circ. n. 7/E del 27.04.2018,
§ 3.1). Nel caso, il contribuente non ha prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva né altra documentazione idonea.
Il riconoscimento della detrazione operato in prime cure contrasta dunque con l'art. 16-bis TUIR, con l'art. 1, comma 3, D.M. 41/1998 e con il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative.
4. Ulteriori censure del ricorso originario (notifica via PEC;
art. 10 L. n. 212/2000)
Le doglianze sull'inesistenza/nullità della notifica via PEC sono infondate. La giurisprudenza di legittimità riconosce la validità della notifica a mezzo PEC degli atti dell'Amministrazione finanziaria e della riscossione, purché rispettate le regole tecniche su formati e sottoscrizione digitale, essendo irrilevante la tipologia della “busta” telematica se è garantita integrità e immodificabilità del documento (Cass., SS.UU., 28.09.2018, n.
23620; Cass., sez. V, 28.11.2019, n. 30948; Cass., sez. V, 14.04.2021, n. 10012).
Parimenti, la dedotta violazione dell'art. 10 L. n. 212/2000 non determina di per sé l'invalidità dell'atto in mancanza di una specifica lesione concreta del diritto di difesa o della collaborazione, non ravvisabile nella specie (Cass., sez. V, 12.02.2020, n. 3532; Cass., sez. V, 22.01.2016, n. 1200). In ogni caso, tali profili risultano assorbiti dall'accoglimento dell'appello nel merito.
Per le ragioni esposte, l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di FR è fondato e va accolto;
la sentenza n. 155/02/2024 della CGT di primo grado di FR deve essere riformata, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
La Corte accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di FR;
riforma la sentenza n. 155/02/2024 della CGT di primo grado di FR;
rigetta il ricorso originario proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 47 2022 00070080 89; condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € 600,00 (seicento/00), oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge;
pone a carico dell'appellato le spese del primo grado, che liquida in € 500,00
(cinquecento/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese di lite liquidate per il presente grado di giudizio in Euro 600,00
(Seicento/00) ed Euro 500,00 (Cinquecento/00) per il giudizio di 1° Grado.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3267/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale FR - Piazza S.pertini - Pal. Sif 03100 FR FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220007008089 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FR, il contribuente Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 47 2022 00070080 89, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973sul modello 730/2017 (anno d'imposta 2016), recante il recupero di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (anni 2013–2016) e per arredo di immobili ristrutturati (anno 2016).
L'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, disponeva parziale annullamento delle riprese, riconoscendo integralmente le spese per l'anno 2014 e quelle per arredo 2016; confermava, per
contro
:
il recupero dell'intera rata 2013, trattandosi di spese già recuperate in esito al controllo sull'anno d'imposta
2014 e oggetto di acquiescenza da parte del contribuente;
il recupero forfettario del 50% delle spese 2015
e 2016 pagate con bonifico dedicato, motivato dall'impossibilità di scindere le voci riferibili a ampliamento/ portico da quelle di mera ristrutturazione, in assenza di relazione asseverata;
il recupero integrale di euro
6.051,00 (anno 2016) per bonifici non “parlanti” e mancata dichiarazione sostitutiva delle imprese esecutrici.
Con sentenza n. 155/02/2024 la C.G.T. di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente, con compensazione delle spese.
Avverso detta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo:
1. travisamento dei fatti e delle prove;
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.;
3. violazione dell'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, del D.M. n. 41/1998 e dell'art. 1 della L. n. 449/1997.
L'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari.
L'appellato non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Travisamento dei fatti e delle prove
Dagli atti risulta che l'Ufficio ha escluso la detrazione delle spese riferite al 2013, già recuperate in sede di controllo formale sull'anno d'imposta 2014, con definitivo pagamento da parte del contribuente
(acquiescenza). Il giudice di primo grado ha tuttavia riconosciuto la detrazione per il 2013 in assenza di documentazione specificamente riferibile a tale annualità.
È principio consolidato che ricorre travisamento della prova quando la decisione si fonda su un contenuto documentale oggettivamente diverso da quello reale ovvero ignora un dato decisivo emergente dagli atti, ponendosi in contrasto con le risultanze documentali;
ciò integra vizio di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass., sez. III, 10.06.2016, n. 11892; Cass., sez. lav., 25.10.2018, n. 27033). Nel processo tributario il giudice d'appello rivaluta pienamente le risultanze istruttorie, ma non può attribuire efficacia probatoria a documenti inesistenti o irrilevanti (Cass., sez. V, 17.01.2019, n. 1147).
Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo riconosciuto la detrazione per il 2013 in difetto di prova specifica, incorre nel denunciato travisamento delle risultanze documentali e va riformata sul punto.
2. Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
Il giudice di primo grado ha attribuito valore di atto pubblico alla “relazione tecnica” del 19.08.2020, non asseverata, ritenendola depositata presso il Comune di LOC. 1 e idonea a provare la mancata realizzazione dell'ampliamento/portico. In atti non risultano timbro o protocollo di deposito né asseverazione del tecnico;
il documento, redatto a distanza di anni dall'esecuzione dei lavori (ultimati nel 2016), non ha valore di prova legale.
Secondo giurisprudenza costante, la perizia stragiudiziale o relazione tecnica di parte non costituisce atto pubblico né prova legale, ma mera allegazione difensiva o, al più, argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
(Cass., sez. VI-3, 28.05.2019, n. 14600; Cass., sez. III, 25.11.2013, n. 26278). L'atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 c.c., presuppone la formazione da parte di pubblico ufficiale competente, requisito insussistente nel caso.
Inoltre, in materia di agevolazioni/detrazioni fiscali, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto (art. 2697 c.c.), mediante idonea documentazione (Cass., sez. V, 07.08.2019, n. 21142; Cass., sez. V, 19.11.2020, n. 26461). Con riguardo all'art. 16-bis TUIR, il contribuente deve dimostrare la riconducibilità delle spese agli interventi agevolati e, ove coesistano voci non agevolabili (es. ampliamento/ nuova costruzione), la scindibilità e quantificazione delle sole spese detraibili, tramite fatturazione separata ovvero attestazione idonea del direttore dei lavori/impresa sulla ripartizione degli importi (Cass., sez. V,
23.06.2016, n. 12999; Cass., sez. V, 13.06.2016, n. 12111; conf. Cass., sez. V, 24.05.2016, n. 10450, sulle spese di ampliamento quali “nuova costruzione”).
In difetto di prova analitica, è legittimo ricorrere a criteri forfettari ragionevoli di ripresa — come il 50% per le annualità 2015 e 2016 — quando la documentazione non consente di distinguere le spese per ristrutturazione da quelle per ampliamento/portico (Cass., sez. V, 30.10.2018, n. 27566; Cass., sez. V,
26.10.2018, n. 27112).
Il primo giudice ha quindi violato l'art. 115 c.p.c., attribuendo indebita efficacia probatoria a un elaborato di parte privo di asseverazione e riscontri formali, nonché l'art. 2697 c.c., avendo in sostanza invertito l'onere della prova.
3. Violazione dell'art. 16-bis TUIR e del D.M. 41/1998 (bonifico “parlante”)
Quanto alle spese 2016 (€ 6.051,00), i bonifici non recano gli elementi obbligatori di cui all'art. 1, comma 3,
D.M. 18.02.1998, n. 41 (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA/ codice fiscale del soggetto che esegue i lavori), anche ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto ex art. 25 D.L. 78/2010.
Le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e non si estendono oltre i casi e le condizioni previste (Cass., sez. V, 17.05.2017, n. 12265; Cass., sez. V, 14.11.2019, n. 29579). L'inosservanza dei requisiti formali essenziali del “bonifico parlante” preclude, di regola, il beneficio, salvo regolarizzazione nei limiti consentiti. La prassi ha ammesso, in via sanante, la possibilità di rimediare a errori formali mediante dichiarazione sostitutiva dell'impresa esecutrice attestante incasso e corretta imputazione, unitamente alla prova della ritenuta ove dovuta (Agenzia Entrate, circ. n. 43/E del 18.11.2016, § 4.3; circ. n. 7/E del 27.04.2018,
§ 3.1). Nel caso, il contribuente non ha prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva né altra documentazione idonea.
Il riconoscimento della detrazione operato in prime cure contrasta dunque con l'art. 16-bis TUIR, con l'art. 1, comma 3, D.M. 41/1998 e con il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative.
4. Ulteriori censure del ricorso originario (notifica via PEC;
art. 10 L. n. 212/2000)
Le doglianze sull'inesistenza/nullità della notifica via PEC sono infondate. La giurisprudenza di legittimità riconosce la validità della notifica a mezzo PEC degli atti dell'Amministrazione finanziaria e della riscossione, purché rispettate le regole tecniche su formati e sottoscrizione digitale, essendo irrilevante la tipologia della “busta” telematica se è garantita integrità e immodificabilità del documento (Cass., SS.UU., 28.09.2018, n.
23620; Cass., sez. V, 28.11.2019, n. 30948; Cass., sez. V, 14.04.2021, n. 10012).
Parimenti, la dedotta violazione dell'art. 10 L. n. 212/2000 non determina di per sé l'invalidità dell'atto in mancanza di una specifica lesione concreta del diritto di difesa o della collaborazione, non ravvisabile nella specie (Cass., sez. V, 12.02.2020, n. 3532; Cass., sez. V, 22.01.2016, n. 1200). In ogni caso, tali profili risultano assorbiti dall'accoglimento dell'appello nel merito.
Per le ragioni esposte, l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di FR è fondato e va accolto;
la sentenza n. 155/02/2024 della CGT di primo grado di FR deve essere riformata, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
La Corte accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di FR;
riforma la sentenza n. 155/02/2024 della CGT di primo grado di FR;
rigetta il ricorso originario proposto da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 47 2022 00070080 89; condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € 600,00 (seicento/00), oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge;
pone a carico dell'appellato le spese del primo grado, che liquida in € 500,00
(cinquecento/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese di lite liquidate per il presente grado di giudizio in Euro 600,00
(Seicento/00) ed Euro 500,00 (Cinquecento/00) per il giudizio di 1° Grado.