Articolo 10 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459
Articolo 8Articolo 11
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6 gennaio 2002
Art. 10. 1. Dopo l' articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 , e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilita' parlamentari):
"I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera nonche' quelle conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell' art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 .
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria".
Entrata in vigore il 6 gennaio 2002