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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1177 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato il [...] a [...], e ivi residente in [...]
n. 18, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale sita in
Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha adito il Tribunale di Rieti, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa in data 25 luglio 2023, volta ad ottenere il riconoscimento della suddetta prestazione, a cui ha fatto seguito il provvedimento negativo emesso dall' in data 5 febbraio 2024. CP_1
Ritenuta ingiusta la determinazione amministrativa adottata dall' il ricorrente ha adito il CP_1
Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione, oltre che per difetto di tempestività; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento del 6 marzo 2025 il Tribunale ha richiesto chiarimenti al c.t.u. alla luce di innovativa documentazione sanitaria depositata medio tempore dal ricorrente, a cui ha fatto seguito ulteriore decreto del 24 aprile 2025 con cui è stata autorizzata nuova visita diretta del come suggerito dal medesimo consulente. Parte_1
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
2 Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione di intempestività della domanda giudiziale.
A tal proposito, a fronte del deposito della consulenza tecnica, in sede di a.t.p., avvenuto il 21 ottobre 2024, il ricorrente ha ritualmente depositato le proprie contestazioni in data 24 ottobre
2024 e tempestivamente introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 7 novembre
2024.
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata.
Come indicato in sede di chiarimenti, il c.t.u. ha innanzitutto passato in rassegna la documentazione sanitaria innovativa depositata dal ricorrente, consistente, segnatamente, in:
“1) Visita geriatrica del 15/02/2025, effettuata privatamente presso il Geriatra Dott.
che attesta soprattutto un progressivo peggioramento della Persona_1
deambulazione e modifica la terapia farmacologica;
2) Schema terapeutico per l'acquisizione di farmaco antipsicotico (Quietapina in sostituzione di Talofen) presso la ASL Roma 5;
3) Certificazione del medico di famiglia, Dott. che attesta, secondo quanto Testimone_1
riferito dalla moglie del che esso stesso si trova presso una struttura per anziani;
Parte_1
4) Prescrizione fisiatrica del 02/05/2025 per concessione da parte della ASL Rieti di carrozzina antiribaltamento e cuscino antidecubito.
Diagnosi: Sindrome ipocinetica.M. di Parkinson.Disturbo depressivo”.
Riscontrato, pertanto, un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente rispetto al periodo degli accertamenti in sede di a.t.p., il consulente, su disposizione del Tribunale, ha effettuato una nuova visita diretta del e, premesso che il ricorrente risulta affetto Parte_1 da “Morbo di Parkinson in terapia farmacologica. Declino cognitivo di grado medio”, infermità responsabili di progressivo evidente deficit deambulatorio ed ingravescente declino cognitivo, ha affermato che la situazione attuale è ben più grave di quella riscontrata dalla
Commissione Medica dell' nel febbraio 2024 e di quella relativa alla prima visita CP_1
peritale del 09/08/2023, in quanto il paziente è affetto da una patologia degenerativa del SNC che è risultata ingravescente nel tempo malgrado la terapia.
Più in dettaglio, secondo il c.t.u., “la progressiva perdita dell'autonomia nella deambulazione
e nello svolgimento dei quotidiani atti della vita si è concretizzata con la necessità di migliorare l'assistenza con il ricovero presso strutture per anziani.
3 Infatti, la moglie, anch'essa anziana, non essendo più in grado di fornirgli una assistenza completa ha scelto la strada del ricovero. L'aiuto del caregiver risulta oggi necessario nell'arco delle 24 ore.
Ne consegue che il Sig. è persona "Ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_2 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (100%)”, con necessità della presenza costante di un accompagnatore per deambulare e compiere i quotidiani atti della vita.
In relazione al periodo di concretizzazione dei requisiti previsti dalla normativa per la concessione dell'indennità di accompagnamento si fa riferimento proprio alla necessità di ricovero in struttura adeguata (Gennaio 2025) e alla immediatamente successiva certificazione medica specialistica dalla quale si evidenzia l'effettivo aggravamento clinico”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente accolta a decorrere dal gennaio 2025.
Il riconoscimento del requisito in epoca successiva all'attivazione del giudizio di a.t.p.o. giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per un mezzo, ponendo a carico dell' la restante parte, pari ad euro 657,5 per la fase di istruzione preventiva ed euro CP_1
1.443,00 per la fase di merito.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è persona Parte_1
"Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (100%)” con diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto necessita della
4 presenza costante di un accompagnatore per deambulare e compiere i quotidiani atti della vita,
a decorrere dal gennaio 2025;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un mezzo, ponendo a carico dell' CP_1
il pagamento della residua parte, pari ad euro 657,5 per la fase di istruzione preventiva ed euro 1.443,00 per la fase di merito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Rieti, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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