Versione
30 agosto 1988
30 agosto 1988
Art. 4. 1. Per gli interventi edilizi nella zona espositiva e' richiesta la concessione rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
2. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle medesime leggi.
3. Resta ferma la competenza dell'ufficio del genio civile in materia edilizia.
4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica il disposto dell' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
5. I progetti interessanti la realizzazione degli spazi e delle sedi espositive, nonche' quelli per l'adeguamento delle relative opere di urbanizzazione, hanno natura di opera pubblica.
L'approvazione dei progetti medesimi da parte dell'ente equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita'.
Note all' art. 4:
- La legge n. 10/1977 reca: "Norme per la edificabilita' dei suoli". Il testo del relativo art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Contributo per il rilascio della concessione).
- La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione".
- La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico".
- La legge n. 1497/1939 reca: "Protezione delle bellezze naturali".
2. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle medesime leggi.
3. Resta ferma la competenza dell'ufficio del genio civile in materia edilizia.
4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica il disposto dell' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
5. I progetti interessanti la realizzazione degli spazi e delle sedi espositive, nonche' quelli per l'adeguamento delle relative opere di urbanizzazione, hanno natura di opera pubblica.
L'approvazione dei progetti medesimi da parte dell'ente equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita'.
Note all' art. 4:
- La legge n. 10/1977 reca: "Norme per la edificabilita' dei suoli". Il testo del relativo art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Contributo per il rilascio della concessione).
- La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione".
- La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico".
- La legge n. 1497/1939 reca: "Protezione delle bellezze naturali".
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/12/2018, n. 7193Provvedimento: […] Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 legge n. 373 del 1988, nonché degli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 121 del 1989, convertito in legge n. 205 del 1989. Violazione dell'art. 11 della legge n. 729 del 1961 e dell'art. 13 della legge n. 2359 del 1865. Eccesso di potere per sviamento, errore sui presupposti, contraddittorietà di comportamenti, difetto assoluto di motivazione. Incompetenza.Leggi di più...
- realizzazione di opere pubbliche·
- occupazione di urgenza·
- principio di disponibilità dell'interesse·
- carenza di interesse·
- rinuncia agli effetti della sentenza·
- legittimità degli atti amministrativi·
- accordo transattivo·
- espropriazione·
- legittimità dei decreti di occupazione·
- eccesso di potere·
- indennità di occupazione·
- conferenza dei servizi·
- transazione novativa·
- condizioni sospensive·
- improcedibilità del ricorso