Articolo 4 della Legge 23 agosto 1988, n. 373
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 agosto 1988
Art. 4. 1. Per gli interventi edilizi nella zona espositiva e' richiesta la concessione rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
2. Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1› giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle medesime leggi.
3. Resta ferma la competenza dell'ufficio del genio civile in materia edilizia.
4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica il disposto dell' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
5. I progetti interessanti la realizzazione degli spazi e delle sedi espositive, nonche' quelli per l'adeguamento delle relative opere di urbanizzazione, hanno natura di opera pubblica.
L'approvazione dei progetti medesimi da parte dell'ente equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita'.

Note all' art. 4:
- La legge n. 10/1977 reca: "Norme per la edificabilita' dei suoli". Il testo del relativo art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Contributo per il rilascio della concessione).
- La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione".
- La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico".
- La legge n. 1497/1939 reca: "Protezione delle bellezze naturali".
Entrata in vigore il 30 agosto 1988
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