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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8066 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.24037/2024 R.G.
TRA
cf. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Mazzella Parte_1 C.F._1
Di OS con il quale elettivamente domicilia in Monte di Procida alla via G. da Procida n. 44 come da procura in atti OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giampaolo Auletta con elezione di domicilio in Frattamaggiore (NA) via Padre Mario Vergara n. 194, come da procura in atti OPPOSTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 8.11.2014 l'istante indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249019730048000 (v. copia in atti) notificata in data 22.10.2024, limitatamente ai seguenti titoli:
1)avviso di addebito n. 37120140003315731
2)avviso di addebito n. 37120140009951782
3)avviso di addebito n. 37120160007109483
4)avviso di addebito n. 37120160018207623
5)avviso di addebito n. 37120170009910584
6)avviso di addebito n. 37120180004770604
7)avviso di addebito n. 37120180016670556
8)avviso di addebito n. 37120190006689013
1 tutti inerenti a crediti dell' per omesso pagamento di contributi, relativamente alle CP_4 annualità comprese nel periodo 2007/2018. Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, quindi, l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei medesimi titoli, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica. Ha concluso per sentire:<1)Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva degli avvisi di addebito e della parte dell'intimazione di pagamento riferita ai contributi sopra impugnati assenza di valido titolo esecutivo e per decorso del termine prescrizionale;
per l'effetto, 2) Disporre l'annullamento degli avvisi di addebito e della parte dell'intimazione di pagamento riferita ai contributi sopra impugnati>; vinte le spese, con attribuzione. Si è costituita l che ha eccepito la nullità del ricorso per Controparte_5
l'erronea individuazione dell'atto impugnato;
nel merito, ha rilevato la regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' , quindi l'infondatezza della eccepita prescrizione, in CP_4 presenza degli atti interruttivi notificati dal concessionario;
ha evidenziato, altresì, i periodi di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid- Sars19. Ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Anche l si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività della opposizione stante la regolare notifica degli avvisi di addebito, quindi l'infondatezza della eccezione di prescrizione, in presenza degli atti interruttivi adottati dal concessionario, avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotto con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla con CP_6 riferimento alla erronea indicazione, nel corpo dell'atto introduttivo, del numero della intimazione di pagamento oggetto di opposizione, trattandosi, con tutta evidenza di un mero refuso che non ha impedito di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda: invero, copia dell'atto impugnato -Intimazione n. 07120249019730048 000- è stata versata in atti in allegato al ricorso, insieme con la busta recante anch'essa il numero corretto dell'atto; inoltre gli avvisi di addebito portati nel titolo in questione sono stati tutti puntualmente richiamati in ricorso.
2 Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva dell'
[...]
quale successore a titolo universale ex lege di Controparte_2 Controparte_3
[...]
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva, che dell' , per le questioni concernenti CP_6
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ciò posto, parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249019730048000 limitatamente agli avvisi di addebito individuati in ricorso (cfr. sopra). Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica dei predetti titoli. E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (Cass. sent. n. 24506/2016). In astratto, pertanto, alla notifica della cartella affetta da nullità insanabile (e a fortiori alla omissione della stessa ) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione;
in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver CP_4 notificato tutti gli AVA presupposti ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta nelle date indicate nell'intimazione impugnata (cfr. relate di notifica prod. ), a CP_4 mezzo A/R recapitata presso l'indirizzo di residenza della ricorrente in Bacoli Piazza Servilio Vatia n. 15 (cfr. certificato di residenza storica nella prod. AdER) .
3 Dall'esame della documentazione risultano correttamente notificati i seguenti avvisi di addebito:
1)avviso di addebito n. 37120140003315731 in data 3.06.2014
2)avviso di addebito n. 37120140009951782 in data 10.10.2014
3)avviso di addebito n. 37120160007109483 in data 11.05.2016 6)avviso di addebito n. 37120180004770604 in data 25.06.2018 8)avviso di addebito n. 37120190006689013 in data 22.07.2019 Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_4 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016). Non vi è dubbio circa la riferibilità degli Avvisi di Ricevimento prodotti (cfr. tiff nella produzione documentale dell' ) agli avvisi di addebito opposti, attesa la perfetta CP_4 coincidenza tra il numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina di ciascun avviso di addebito. Con riferimento agli AVA 5) n. 37120170009910584 in data 28.10.2017 e 7) n. 37120180016670556 in data 13.01.2019 gli avvisi di ricevimento prodotti recano attestazione della compiuta giacenza. Quanto alla notifica per compiuta giacenza, si richiama Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8895: “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” La tematica, con specifico riferimento agli avvisi di addebito, è stata di recente affrontata da questa Corte che con sentenza n. 21847/25 ha affermato: "in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è
4 posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023)”. Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_4
Diversamente, in applicazione dei medesimi principi sopra illustrati non può dirsi provata la notifica dell'avviso di addebito 4) n. 37120160018207623 000 : dall'avviso di ricevimento versato in atti dall' non risulta avvenuta consegna dell'atto al destinatario o ad altra CP_4 persona abilitata presso il domicilio, né risulta avviso di compiuta giacenza da parte dell'ufficio postale. In proposito, va tuttavia considerato che dalla documentazione allegata alla memoria dell' emerge che in data 20.01.2020 era notificata al ricorrente l'intimazione di CP_6 pagamento n. 07120199039357989 000 contenente esplicito riferimento agli AVA sopra individuati con i numeri da 1 a 7, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale secondo le modalità di cui all'art. 26 co. IV DPR 602/1973 e art. 60 DPR 600/1973, stante l'irreperibilità della ricorrente (v. prod. in atti). CP_6
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione- decadenza); altresì, in relazione alle doglianze inerenti al procedimento di notificazione, in quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dal ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine. Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta con tutta evidenza infondata. Invero, dalla notifica in data 201.01.2020 della intimazione di pagamento n. 07120199039357989 000 contenente esplicito riferimento agli AVA di cui ai numeri da 1 a 7 per come accertato date indicate, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica in data 22.10.2024 della intimazione di pagamento n. 07120249019730048000 in questa sede impugnata . Allo stesso modo, quanto all' avviso di addebito 8) avviso di addebito n. 37120190006689013000 notificato in data 22.07.2019, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata (22.10.2024) . In conclusione, l'opposizione va interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3000,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 3000,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_7
Si comunichi Napoli, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.24037/2024 R.G.
TRA
cf. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Mazzella Parte_1 C.F._1
Di OS con il quale elettivamente domicilia in Monte di Procida alla via G. da Procida n. 44 come da procura in atti OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giampaolo Auletta con elezione di domicilio in Frattamaggiore (NA) via Padre Mario Vergara n. 194, come da procura in atti OPPOSTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 8.11.2014 l'istante indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249019730048000 (v. copia in atti) notificata in data 22.10.2024, limitatamente ai seguenti titoli:
1)avviso di addebito n. 37120140003315731
2)avviso di addebito n. 37120140009951782
3)avviso di addebito n. 37120160007109483
4)avviso di addebito n. 37120160018207623
5)avviso di addebito n. 37120170009910584
6)avviso di addebito n. 37120180004770604
7)avviso di addebito n. 37120180016670556
8)avviso di addebito n. 37120190006689013
1 tutti inerenti a crediti dell' per omesso pagamento di contributi, relativamente alle CP_4 annualità comprese nel periodo 2007/2018. Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, quindi, l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei medesimi titoli, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica. Ha concluso per sentire:<1)Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva degli avvisi di addebito e della parte dell'intimazione di pagamento riferita ai contributi sopra impugnati assenza di valido titolo esecutivo e per decorso del termine prescrizionale;
per l'effetto, 2) Disporre l'annullamento degli avvisi di addebito e della parte dell'intimazione di pagamento riferita ai contributi sopra impugnati>; vinte le spese, con attribuzione. Si è costituita l che ha eccepito la nullità del ricorso per Controparte_5
l'erronea individuazione dell'atto impugnato;
nel merito, ha rilevato la regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' , quindi l'infondatezza della eccepita prescrizione, in CP_4 presenza degli atti interruttivi notificati dal concessionario;
ha evidenziato, altresì, i periodi di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid- Sars19. Ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Anche l si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività della opposizione stante la regolare notifica degli avvisi di addebito, quindi l'infondatezza della eccezione di prescrizione, in presenza degli atti interruttivi adottati dal concessionario, avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotto con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla con CP_6 riferimento alla erronea indicazione, nel corpo dell'atto introduttivo, del numero della intimazione di pagamento oggetto di opposizione, trattandosi, con tutta evidenza di un mero refuso che non ha impedito di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda: invero, copia dell'atto impugnato -Intimazione n. 07120249019730048 000- è stata versata in atti in allegato al ricorso, insieme con la busta recante anch'essa il numero corretto dell'atto; inoltre gli avvisi di addebito portati nel titolo in questione sono stati tutti puntualmente richiamati in ricorso.
2 Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva dell'
[...]
quale successore a titolo universale ex lege di Controparte_2 Controparte_3
[...]
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva, che dell' , per le questioni concernenti CP_6
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ciò posto, parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249019730048000 limitatamente agli avvisi di addebito individuati in ricorso (cfr. sopra). Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica dei predetti titoli. E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (Cass. sent. n. 24506/2016). In astratto, pertanto, alla notifica della cartella affetta da nullità insanabile (e a fortiori alla omissione della stessa ) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione;
in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: (Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver CP_4 notificato tutti gli AVA presupposti ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta nelle date indicate nell'intimazione impugnata (cfr. relate di notifica prod. ), a CP_4 mezzo A/R recapitata presso l'indirizzo di residenza della ricorrente in Bacoli Piazza Servilio Vatia n. 15 (cfr. certificato di residenza storica nella prod. AdER) .
3 Dall'esame della documentazione risultano correttamente notificati i seguenti avvisi di addebito:
1)avviso di addebito n. 37120140003315731 in data 3.06.2014
2)avviso di addebito n. 37120140009951782 in data 10.10.2014
3)avviso di addebito n. 37120160007109483 in data 11.05.2016 6)avviso di addebito n. 37120180004770604 in data 25.06.2018 8)avviso di addebito n. 37120190006689013 in data 22.07.2019 Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_4 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016). Non vi è dubbio circa la riferibilità degli Avvisi di Ricevimento prodotti (cfr. tiff nella produzione documentale dell' ) agli avvisi di addebito opposti, attesa la perfetta CP_4 coincidenza tra il numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina di ciascun avviso di addebito. Con riferimento agli AVA 5) n. 37120170009910584 in data 28.10.2017 e 7) n. 37120180016670556 in data 13.01.2019 gli avvisi di ricevimento prodotti recano attestazione della compiuta giacenza. Quanto alla notifica per compiuta giacenza, si richiama Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8895: “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” La tematica, con specifico riferimento agli avvisi di addebito, è stata di recente affrontata da questa Corte che con sentenza n. 21847/25 ha affermato: "in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è
4 posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023)”. Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_4
Diversamente, in applicazione dei medesimi principi sopra illustrati non può dirsi provata la notifica dell'avviso di addebito 4) n. 37120160018207623 000 : dall'avviso di ricevimento versato in atti dall' non risulta avvenuta consegna dell'atto al destinatario o ad altra CP_4 persona abilitata presso il domicilio, né risulta avviso di compiuta giacenza da parte dell'ufficio postale. In proposito, va tuttavia considerato che dalla documentazione allegata alla memoria dell' emerge che in data 20.01.2020 era notificata al ricorrente l'intimazione di CP_6 pagamento n. 07120199039357989 000 contenente esplicito riferimento agli AVA sopra individuati con i numeri da 1 a 7, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale secondo le modalità di cui all'art. 26 co. IV DPR 602/1973 e art. 60 DPR 600/1973, stante l'irreperibilità della ricorrente (v. prod. in atti). CP_6
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione- decadenza); altresì, in relazione alle doglianze inerenti al procedimento di notificazione, in quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dal ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine. Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta con tutta evidenza infondata. Invero, dalla notifica in data 201.01.2020 della intimazione di pagamento n. 07120199039357989 000 contenente esplicito riferimento agli AVA di cui ai numeri da 1 a 7 per come accertato date indicate, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica in data 22.10.2024 della intimazione di pagamento n. 07120249019730048000 in questa sede impugnata . Allo stesso modo, quanto all' avviso di addebito 8) avviso di addebito n. 37120190006689013000 notificato in data 22.07.2019, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata (22.10.2024) . In conclusione, l'opposizione va interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3000,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 3000,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_7
Si comunichi Napoli, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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