Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza 1 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/05/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00741/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Luigi Machiavelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Flaviano Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- 28 gennaio 2025, con la quale è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale;
- della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- 27 febbraio 2025, con cui sono stati approvati i verbali della seduta del 28 gennaio 2025, nella parte in cui il Consiglio comunale si pronuncia sulla decadenza del ricorrente;
- della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- 27 febbraio 2025, con cui si prende atto della decadenza del ricorrente e dell’impossibilità della sua surroga;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OS IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Il ricorrente, premesso di essere stato eletto consigliere del Comune di -OMISSIS-, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- 28 gennaio 2025, con la quale è stata dichiarata la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale, la deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- 27 febbraio 2025, con cui sono stati approvati in parte qua i verbali della seduta del 28 gennaio 2025, e la deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- -OMISSIS- 27 febbraio 2025, con cui si è preso atto della sua decadenza e dell’impossibilità della sua surroga.
1.1. L’interessato espone in fatto:
- di non aver partecipato alla seduta consiliare del 17 settembre 2024, in segno di protesta contro la decisione proposta dalla maggioranza e, per sopravvenuti motivi di salute, di non aver potuto partecipare alle successive sedute del 26 settembre e del 17 ottobre 2024;
- che il Sindaco di -OMISSIS-, in data 5.11.2024, ha comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione della sua decadenza dalla carica di consigliere, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto comunale e dell’art. 15, 6° comma, 2° periodo del Regolamento del Consiglio comunale, per essersi assentato in tre sedute consecutive, invitandolo a giustificare le sue assenze;
- di aver fornito giustificazioni con nota del 22 novembre 2024, spiegando che la sua assenza alla seduta del 17 settembre 2024 era avvenuta in segno di protesta politica, mentre le successive assenze del 26 settembre e del 17 ottobre erano dovute a ragioni di salute, confermate da appositi certificati medici (di qualche giorno precedente alle sedute), che gli prescrivevano, oltre alla terapia stabilita, anche un numero di giorni di assoluto riposo, che comprendevano anche le date delle predette sedute.
Nonostante le giustificazioni ricevute, il Consiglio comunale, con i provvedimenti impugnati, ha dichiarato decaduto il ricorrente, ha approvato i verbali della relativa seduta e ha preso atto della sua decadenza e dell’impossibilità della sua surroga.
1.2. Avverso i predetti atti il ricorrente ha proposto l’odierno gravame, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
1) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 17 dello Statuto del Comune di -OMISSIS-, dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento ”, in quanto le assenze sono state tutte regolarmente giustificate e, comunque, non potevano oggettivamente essere riferite a un inesistente disinteresse per l’incarico;
2) “ violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione ”, in quanto la gravissima statuizione di decadenza è stata adottata senza che il Consiglio
comunale esprimesse la benché minima ragione per la quale ha ritenuto di poter disattendere le giustificazioni fornite dall’interessato;
3) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 17 dello Statuto del Comune di -OMISSIS-, dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria,
travisamento dei fatti, falsità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento ”, in quanto le affermazioni del Sindaco riportate nella deliberazione si riferiscono a diverse – indimostrate - assenze, mai contestate al ricorrente, non consecutive né ingiustificate; sarebbe inoltre irrilevante la “tardività” delle giustificazioni rispetto all’avvio del procedimento di decadenza, cui fa riferimento il Sindaco;
4) “ invalidità derivata delle deliberazioni consiliari successive alla deliberazione n. 6/2025 ”.
Il ricorrente formula inoltre domanda risarcitoria, lamentando di avere subito un grave pregiudizio alla reputazione professionale e all’immagine politica.
1.3. Si è costituito il Comune di -OMISSIS-, il quale, oltre a chiedere la reiezione del ricorso nel merito, ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto d’interesse in quanto: i) non risulta impugnato l’art. 24 del Regolamento consiliare (secondo il quale “ Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio ”); ii) il ricorrente sarebbe incorso in altre due distinte occasioni in assenze reiterate (per tre volte consecutive), mai giustificate, che legittimerebbero da sole l’attivazione del procedimento di decadenza.
1.4. All’esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025 il Collegio, con ordinanza n. 67 del 3.4.2025, ha accolto l’istanza cautelare.
1.5. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.6. All’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, vanno respinte le eccezioni sollevate dal Comune.
2.1. Quanto alla prima eccezione, è sufficiente osservare che l’art. 24 del Regolamento consiliare non prevede la decadenza per i consiglieri che omettano di giustificare preventivamente le proprie assenze, né per il caso in cui le giustificazioni delle assenze siano fornite a seguito dell’avvio del procedimento di decadenza anziché in via preventiva (evenienza questa del tutto fisiologica, peraltro, nell’ambito della procedura delineata dall’art. 15 del Regolamento consiliare, come si vedrà di seguito).
La mancata impugnazione della predetta norma regolamentare non ha dunque alcun rilievo, trattandosi all’evidenza di previsione priva di attitudine lesiva nei confronti del ricorrente.
L’eccezione va pertanto disattesa.
2.2. Quanto alla seconda eccezione, è sufficiente rilevare che le altre assenze genericamente evocate dal Sindaco (ma mai contestate al ricorrente) sono assolutamente irrilevanti.
Nella fattispecie, infatti, possono venire in rilievo solamente le assenze, specificamente individuate, poste a fondamento delle gravate deliberazioni, soltanto rispetto alle quali l’interessato ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto difesa nel contraddittorio procedimentale.
3. Passando al merito, il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di annullamento, per le ragioni che di seguito si espongono nella modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
3.1. Occorre muovere dal dato normativo.
L’art. 43, 4° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dispone che “ Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative ”.
L’art. 17 dello Statuto del Comune di -OMISSIS- così dispone:
“ La mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la procedura volta a garantire il diritto dei Consiglieri a far valere le proprie cause giustificative attraverso idoneo contraddittorio. Il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione ”.
L’art. 15, 6° comma, del Regolamento del Consiglio comunale di -OMISSIS-, a sua volta, nel disciplinare il procedimento di decadenza, così statuisce:
“ I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato ”.
3.2. Con la nota di avvio del procedimento di decadenza del 5 novembre 2024 il Sindaco di -OMISSIS- ha contestato al ricorrente di “ essere stato assente ininterrottamente per n. 4 sedute consiliari tenutesi dal 23.07.2024 al 17.10.2024 senza aver prodotto giustificati motivi per l’assenza ”.
Il ricorrente, in riscontro alla predetta comunicazione, il 22 novembre 2024 (quindi nel rispetto del termine assegnato dal Sindaco, in linea peraltro con il disposto di cui al citato art. 15, comma 6, del Regolamento consiliare) ha trasmesso le proprie giustificazioni, ma ciononostante il procedimento si è concluso con la gravata deliberazione consiliare di decadenza.
3.3. È evidente il vizio d’istruttoria e di motivazione in cui è incorso il Comune.
Invero, come già rilevato nella fase cautelare, il ricorrente, nell’ambito del procedimento amministrativo di decadenza avviato nei suoi confronti, ha prodotto tempestivamente i certificati medici a giustificazione di due delle assenze contestategli (v. doc. 2 del ricorrente).
Nello specifico, il ricorrente ha prodotto:
- un certificato del 24.9.2024, con il quale si prescrivono “ giorni quattro di riposo, insieme ad idonea terapia medica, salvo complicazioni ”, idoneo a giustificare l’assenza del giorno 26 settembre 2024;
- un certificato del 16.10.2024, con il quale si prescrivono “ giorni quattro di riposo, insieme ad idonea terapia medica, salvo complicazioni ”, idoneo a giustificare l’assenza del giorno 17 ottobre 2024.
Di fatto, dunque, è comprovato agli atti di causa che non ricorreva nella fattispecie l’ipotesi prevista dalle norme sopra richiamate (mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale) ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale.
Di tutto ciò il Consiglio comunale non ha tenuto conto, omettendo di motivare in alcun modo con riguardo alle certificazioni mediche sopra indicate.
3.4. Tanto basta a concludere per la fondatezza del ricorso, che va pertanto accolto limitatamente alla domanda di annullamento degli atti gravati.
La domanda risarcitoria invece non può trovare accoglimento, in quanto le allegazioni di parte ricorrente sono sul punto estremamente generiche e conseguentemente inidonee a comprovare adeguatamente il pregiudizio lamentato.
3.5. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di -OMISSIS- alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
OS IU, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OS IU | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.