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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1645/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4713/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2231/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 12/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0280493.25-11-2024.U REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 028049225-11-2024.U REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 028049225-11-2024.U
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 741/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'Agenzia delle Entrate DP di Caserta la sentenza n. 2231/10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Caserta con cui era stato accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1, difeso dall'avv.to Difensore_1, avverso gli avvisi di liquidazione dell'imposta sostitutiva e di registro n. 02800493 e n. 0280492 del 25/11/2024 con cui erano stati revocati i benefici agevolativi previsti sia per l'acquisto dell'immobile principale (beneficio agevolativo c.d. “prima casa”) che per l'atto ad esso collegato di irrogazione del mutuo fondiario liquidati per gli atti di compravendita immobiliare rogato dal notaio dott. Nominativo_1 in data 25/02/2022 (rep. 42495-Raccolta 25120) ed il collegato atto di irrogazione del mutuo per un importo liquidato quale maggiore imposta sostitutiva sull'atto di erogazione del mutuo e di registro silla compravendita immobiliare oltre sanzioni per un importo totale euro
7.820,30.
Esponeva nel giudizio di primo grado il sig. Resistente_1 con motivi di ricorso poi integralmente ripresi in sede di costituzione nel presente giudizio di appello che la suddetta revoca era del tutto illegittima poichè
l'atto da cui sorgeva l'utilizzo dell'agevolazione "prima casa" (per l'immobile individuato catastalmente al foglio Dati Catastali_1 categoria A/4 sito in Casapenna alla Indirizzo_1), a lui pervenuto in data 26/07/2027 nella misura di 1/3 per atto notaio dott.ssa Nominativo_2, registrato presso l'Ufficio di Aversa (numero 4346 serie 1T), e che determinava il disconoscimento al successivo atto di compravendita del beneficio agevolativo era da qualificarsi come un atto misto di compravendita/donazione per cui, come già chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/e del 7/5/2001 e n. 18/e del 29/5/2013, l'art. 69 della Legge
349/2022 prevedeva che l'agevolazione prima casa fruita per l'acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro) stante la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene agevolato il che determinava quindi, la possibilità di usufruire anche per il successivo atto di acquisto da cui scaturivano gli avvisi di liquidazione nuovamente del suddetto beneficio poi revocato.
Rilevava la parte ricorrente che dalla lettura del suddetto atto, stipulato per di più alla presenza di due testimoni, si evinceva chiaramente la natura giuridica della donazione sia per quanto in esso letteralmente enunciato sia per le caratteristiche dell'atto medesimo configurabile quale donazione indiretta ed evidenziava, altresì, che il richiamato art. 69 della Legge 349/2022 prevede testualmente che “Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”.
Contestava in sede di costituzione in giudizio tale lettura normativa l'agenzia delle Entrate sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 69 della Legge 349/2000 alla fattispecie in oggetto configurandosi il suddetto atto come un atto di compravendita immobiliare e soprattutto rilevando che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e come tali applicabili alle sole fattispecie in essa previste per cui tale agevolazione era applicabile solo ed esclusivamente alle donazioni dirette non rientrando, quindi, la liberalità/donazione indiretta verificatasi nel caso in esame nella suddetta agevolazione. Con la richiamata sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva la tesi difensiva e l'interpretazione proposta da parte ricorrente ed accoglieva il ricorso statuendo l'applicabilità della norma agevolativa di cui all'art. 69 anche ai casi di donazione indiretta.
Impugna la su indicata sentenza l'Agenzia delle Entrate DP di Caserta insistendo sulle proprie tesi ricordando che la norma agevolativa è di stretta interpretazione per cui l'applicabilità del beneficio agevolativo è escluso nell'ambito di applicabilità dell'art. 69 della Legge 349/2022 rientrando in esso solo ed esclusivamente le donazioni dirette.
Si è costituito il resistente sig. Resistente_1 che ha insistito sull'illegittimità degli avvisi di liquidazione richiamando quanto già esposto nel ricorso di primo grado ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 13 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 769 c.c., la donazione è il contratto mediante il quale una delle parti, per spirito di liberalità, arricchisce l'altra, disponendo a favore di quest'ultima di un suo diritto o assumendo un'obbligazione nei confronti della medesima.
Gli elementi caratterizzanti il contratto di donazione, quale negozio a titolo gratuito, sono: lo spirito di liberalità del donante (l'animus donandi) che costituisce la causa del contratto, in assenza del quale il contratto è nullo (ex art. 1418 c.c.) e l'arricchimento del donatario, ossia l'incremento del patrimonio dello stesso.
Posto che la donazione è un negozio giuridico a struttura bilaterale, devono coesistere sia la volontà del donante di arricchire l'altra parte senza ricevere un corrispettivo ed in assenza di costrizioni morali o giuridiche che l'accettazione del donatario.
La donazione indiretta viene, invero, classificata “in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario.
[…] nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse”(Cass. Civ, Sez. II, Ord. n. 9379/2020).
La donazione indiretta è applicabile anche per gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769 ed è soggetta unicamente alla disciplina che regola la figura negoziale in concreto adottata, e non a quella prescritta per la donazione in particolare, non si applica la forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. (atto pubblico e obbligo di intervento dei testimoni).
In materia di donazione indiretta la Suprema Corte con la sentenza a SSUU n. 18725/2017 – relativa alla validità del trasferimento di strumenti finanziari mediante ordine impartito all'istituto di credito da parte del disponente – ha effettuato una ricognizione delle precedenti pronunce giurisprudenziali in materia di liberalità al fine di considerare gli aspetti di distinzione delle liberalità non donative rispetto al contratto di donazione,
e, quindi, di valutare l'applicabilità dello schema formale del contratto di donazione ovvero di una diversa forma negoziale.
In particolare, secondo la Corte, si configura donazione indiretta priva del requisito formale dell'atto pubblico:
con il contratto a favore di terzo;
con il pagamento di un debito altrui;
con il pagamento di un prezzo dovuto da altri;
con la vendita di un bene ad un prezzo irrisorio;
con la rinuncia ad un credito a favore del debitore.
Secondo la Corte si configura donazione diretta– con conseguente applicabilità della forma vincolata ab substantiam ogniqualvolta si realizzi il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, “non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l'onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione”, quindi, la donazione diretta è un contratto fra donante e donatario la cui unica funzione è quella di realizzare direttamente, per puro spirito di liberalità,
l'arricchimento di quest'ultimo con conseguente depauperamento del donante, mentre nella donazione indiretta questa funzione è ulteriore rispetto a quella propria dello strumento giuridico utilizzato, e tale risultato può validamente ottenersi mediante l'utilizzo di altre forme negoziali.
Non sussistono dubbi nella configurabilità dell'atto Rep. 46.114 del 26/07/2007 da cui scaturisce la successiva revoca del beneficio agevolativo quale donazione indiretta essendo in esso previsto testualmente all'art. 9
“che con la stipulazione di cui sopra la stipulante ha inteso effettuare una liberalità indiretta a favore dei terzi beneficiari collegata all'atto di compravendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 4/bis del D.Lgs. 31/10/1990
n.46 come introdotto dall'art. 69 c. 1 della Legge 342/2000 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare compravenduta” e rilevando la sussistenza dei requisiti previsti per la configurabilità dell'atto come una vera e propria donazione essendo presente sia lo spirito di liberalità del donante (l'animus donandi) che costituisce la causa del contratto e l'arricchimento del donatario, ossia l'incremento del patrimonio dello stesso.
Ciò premesso al fine della ricostruzione della fattispecie va richiamata la risposta all'interpello n. 366/2022 dell'Agenzia delle Entrate con cui vengono chiariti i concetti di donazione diretta, indiretta e la relativa applicazione dell'imposta di donazione applicabili pienamente al caso specifico.
Nel caso richiamato nella suddetta risposta la fattispecie era costituita dalla donazione ad un terzo una somma di denaro all'esclusivo scopo di consentire a detto beneficiario di acquistare un determinato immobile abitativo (caso perfettamente coincidente con il caso oggetto del presente giudizio).
Le Entrate ricordano che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del TUS "L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi" per cui chiariscono che ai sensi del successivo comma 4-bis, introdotto dall'articolo 69, comma 1, lettera a) della legge 21 novembre 2000, n. 342 è prevista una esenzione riconosciuta nel caso in cui la "donazione o altra liberalità collegata" anche nella forma della liberalità cosiddetta "indiretta", ossia eseguita anche senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un'azienda da parte di un terzo.
In pratica con il suddetto interpello le Entrate chiariscono la piena applicabilità del suddetto beneficio agevolativo "prima casa" previsto dall'art. 69 anche alle ipotesi di donazioni indirette.
Tale risposta fornita dalla medesima Agenzia delle Entrate è del tutto confliggente con l'appello proposto da un'articolazione dello stesso Ufficio (DP di Caserta) che ha proposto, invece, un'intepretazione del tutto ristrettiva volta ad escludere l'applicabilità del richiamato articolo 69 della Legge 342/2000 alle donazioni indirette e limitandone l'applicabilità alle sole donazioni dirette. In effetti come chiarito dalla sentenza di primo grado che ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione
n. 7742/2024 la donazione indiretta è una mera fattispecie di donazione, ma rimane ed è pur sempre una donazione avendone pienamente i presupposti giuridici.
Trattasi di un'interpretazione pienamente in linea con la giurisprudenza conforme della Corte di Cassazione per cui non vi è alcuna ragione ostativa, anche nell'ambito di un'interpretazione letterale del richiamato art. 69, per non far rientrare, così come confermato nella su indicata risposta all'interpello, nell'alveo della suddetta agevolazione le ipotesi su indicate di donazioni indirette essendo, per di più, essa realizzata mediante la forma dell'atto pubblico ed avendone pienamente le caratteristiche ed i requisiti essendo presente sia lo spirito di liberalità che l'arrricchimento del patrimonio del donatario.
A fronte di tale interpretazione confortata dai dati giuridici su indicati l'appellante non ha in effetti posto alcun elemento utile volto ad una lettura diversa della norma limitandosi ad argomentazioni del tutto generiche per di più confliggenti con le linee interpretative dettate dalla medesima Agenzia delle Entrate così come risultante nel su richiamato interpello.
Da tanto l'appello deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 700,00 con attribuzione
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI IS MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4713/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2231/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 12/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0280493.25-11-2024.U REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 028049225-11-2024.U REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 028049225-11-2024.U
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 741/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'Agenzia delle Entrate DP di Caserta la sentenza n. 2231/10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Caserta con cui era stato accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1, difeso dall'avv.to Difensore_1, avverso gli avvisi di liquidazione dell'imposta sostitutiva e di registro n. 02800493 e n. 0280492 del 25/11/2024 con cui erano stati revocati i benefici agevolativi previsti sia per l'acquisto dell'immobile principale (beneficio agevolativo c.d. “prima casa”) che per l'atto ad esso collegato di irrogazione del mutuo fondiario liquidati per gli atti di compravendita immobiliare rogato dal notaio dott. Nominativo_1 in data 25/02/2022 (rep. 42495-Raccolta 25120) ed il collegato atto di irrogazione del mutuo per un importo liquidato quale maggiore imposta sostitutiva sull'atto di erogazione del mutuo e di registro silla compravendita immobiliare oltre sanzioni per un importo totale euro
7.820,30.
Esponeva nel giudizio di primo grado il sig. Resistente_1 con motivi di ricorso poi integralmente ripresi in sede di costituzione nel presente giudizio di appello che la suddetta revoca era del tutto illegittima poichè
l'atto da cui sorgeva l'utilizzo dell'agevolazione "prima casa" (per l'immobile individuato catastalmente al foglio Dati Catastali_1 categoria A/4 sito in Casapenna alla Indirizzo_1), a lui pervenuto in data 26/07/2027 nella misura di 1/3 per atto notaio dott.ssa Nominativo_2, registrato presso l'Ufficio di Aversa (numero 4346 serie 1T), e che determinava il disconoscimento al successivo atto di compravendita del beneficio agevolativo era da qualificarsi come un atto misto di compravendita/donazione per cui, come già chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/e del 7/5/2001 e n. 18/e del 29/5/2013, l'art. 69 della Legge
349/2022 prevedeva che l'agevolazione prima casa fruita per l'acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro) stante la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene agevolato il che determinava quindi, la possibilità di usufruire anche per il successivo atto di acquisto da cui scaturivano gli avvisi di liquidazione nuovamente del suddetto beneficio poi revocato.
Rilevava la parte ricorrente che dalla lettura del suddetto atto, stipulato per di più alla presenza di due testimoni, si evinceva chiaramente la natura giuridica della donazione sia per quanto in esso letteralmente enunciato sia per le caratteristiche dell'atto medesimo configurabile quale donazione indiretta ed evidenziava, altresì, che il richiamato art. 69 della Legge 349/2022 prevede testualmente che “Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”.
Contestava in sede di costituzione in giudizio tale lettura normativa l'agenzia delle Entrate sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 69 della Legge 349/2000 alla fattispecie in oggetto configurandosi il suddetto atto come un atto di compravendita immobiliare e soprattutto rilevando che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e come tali applicabili alle sole fattispecie in essa previste per cui tale agevolazione era applicabile solo ed esclusivamente alle donazioni dirette non rientrando, quindi, la liberalità/donazione indiretta verificatasi nel caso in esame nella suddetta agevolazione. Con la richiamata sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva la tesi difensiva e l'interpretazione proposta da parte ricorrente ed accoglieva il ricorso statuendo l'applicabilità della norma agevolativa di cui all'art. 69 anche ai casi di donazione indiretta.
Impugna la su indicata sentenza l'Agenzia delle Entrate DP di Caserta insistendo sulle proprie tesi ricordando che la norma agevolativa è di stretta interpretazione per cui l'applicabilità del beneficio agevolativo è escluso nell'ambito di applicabilità dell'art. 69 della Legge 349/2022 rientrando in esso solo ed esclusivamente le donazioni dirette.
Si è costituito il resistente sig. Resistente_1 che ha insistito sull'illegittimità degli avvisi di liquidazione richiamando quanto già esposto nel ricorso di primo grado ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 13 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 769 c.c., la donazione è il contratto mediante il quale una delle parti, per spirito di liberalità, arricchisce l'altra, disponendo a favore di quest'ultima di un suo diritto o assumendo un'obbligazione nei confronti della medesima.
Gli elementi caratterizzanti il contratto di donazione, quale negozio a titolo gratuito, sono: lo spirito di liberalità del donante (l'animus donandi) che costituisce la causa del contratto, in assenza del quale il contratto è nullo (ex art. 1418 c.c.) e l'arricchimento del donatario, ossia l'incremento del patrimonio dello stesso.
Posto che la donazione è un negozio giuridico a struttura bilaterale, devono coesistere sia la volontà del donante di arricchire l'altra parte senza ricevere un corrispettivo ed in assenza di costrizioni morali o giuridiche che l'accettazione del donatario.
La donazione indiretta viene, invero, classificata “in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario.
[…] nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse”(Cass. Civ, Sez. II, Ord. n. 9379/2020).
La donazione indiretta è applicabile anche per gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769 ed è soggetta unicamente alla disciplina che regola la figura negoziale in concreto adottata, e non a quella prescritta per la donazione in particolare, non si applica la forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. (atto pubblico e obbligo di intervento dei testimoni).
In materia di donazione indiretta la Suprema Corte con la sentenza a SSUU n. 18725/2017 – relativa alla validità del trasferimento di strumenti finanziari mediante ordine impartito all'istituto di credito da parte del disponente – ha effettuato una ricognizione delle precedenti pronunce giurisprudenziali in materia di liberalità al fine di considerare gli aspetti di distinzione delle liberalità non donative rispetto al contratto di donazione,
e, quindi, di valutare l'applicabilità dello schema formale del contratto di donazione ovvero di una diversa forma negoziale.
In particolare, secondo la Corte, si configura donazione indiretta priva del requisito formale dell'atto pubblico:
con il contratto a favore di terzo;
con il pagamento di un debito altrui;
con il pagamento di un prezzo dovuto da altri;
con la vendita di un bene ad un prezzo irrisorio;
con la rinuncia ad un credito a favore del debitore.
Secondo la Corte si configura donazione diretta– con conseguente applicabilità della forma vincolata ab substantiam ogniqualvolta si realizzi il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, “non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l'onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione”, quindi, la donazione diretta è un contratto fra donante e donatario la cui unica funzione è quella di realizzare direttamente, per puro spirito di liberalità,
l'arricchimento di quest'ultimo con conseguente depauperamento del donante, mentre nella donazione indiretta questa funzione è ulteriore rispetto a quella propria dello strumento giuridico utilizzato, e tale risultato può validamente ottenersi mediante l'utilizzo di altre forme negoziali.
Non sussistono dubbi nella configurabilità dell'atto Rep. 46.114 del 26/07/2007 da cui scaturisce la successiva revoca del beneficio agevolativo quale donazione indiretta essendo in esso previsto testualmente all'art. 9
“che con la stipulazione di cui sopra la stipulante ha inteso effettuare una liberalità indiretta a favore dei terzi beneficiari collegata all'atto di compravendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 4/bis del D.Lgs. 31/10/1990
n.46 come introdotto dall'art. 69 c. 1 della Legge 342/2000 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare compravenduta” e rilevando la sussistenza dei requisiti previsti per la configurabilità dell'atto come una vera e propria donazione essendo presente sia lo spirito di liberalità del donante (l'animus donandi) che costituisce la causa del contratto e l'arricchimento del donatario, ossia l'incremento del patrimonio dello stesso.
Ciò premesso al fine della ricostruzione della fattispecie va richiamata la risposta all'interpello n. 366/2022 dell'Agenzia delle Entrate con cui vengono chiariti i concetti di donazione diretta, indiretta e la relativa applicazione dell'imposta di donazione applicabili pienamente al caso specifico.
Nel caso richiamato nella suddetta risposta la fattispecie era costituita dalla donazione ad un terzo una somma di denaro all'esclusivo scopo di consentire a detto beneficiario di acquistare un determinato immobile abitativo (caso perfettamente coincidente con il caso oggetto del presente giudizio).
Le Entrate ricordano che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del TUS "L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi" per cui chiariscono che ai sensi del successivo comma 4-bis, introdotto dall'articolo 69, comma 1, lettera a) della legge 21 novembre 2000, n. 342 è prevista una esenzione riconosciuta nel caso in cui la "donazione o altra liberalità collegata" anche nella forma della liberalità cosiddetta "indiretta", ossia eseguita anche senza uno specifico atto registrato e consistente nella fornitura di una provvista economica finalizzata ad es. alla compravendita di un immobile o di un'azienda da parte di un terzo.
In pratica con il suddetto interpello le Entrate chiariscono la piena applicabilità del suddetto beneficio agevolativo "prima casa" previsto dall'art. 69 anche alle ipotesi di donazioni indirette.
Tale risposta fornita dalla medesima Agenzia delle Entrate è del tutto confliggente con l'appello proposto da un'articolazione dello stesso Ufficio (DP di Caserta) che ha proposto, invece, un'intepretazione del tutto ristrettiva volta ad escludere l'applicabilità del richiamato articolo 69 della Legge 342/2000 alle donazioni indirette e limitandone l'applicabilità alle sole donazioni dirette. In effetti come chiarito dalla sentenza di primo grado che ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione
n. 7742/2024 la donazione indiretta è una mera fattispecie di donazione, ma rimane ed è pur sempre una donazione avendone pienamente i presupposti giuridici.
Trattasi di un'interpretazione pienamente in linea con la giurisprudenza conforme della Corte di Cassazione per cui non vi è alcuna ragione ostativa, anche nell'ambito di un'interpretazione letterale del richiamato art. 69, per non far rientrare, così come confermato nella su indicata risposta all'interpello, nell'alveo della suddetta agevolazione le ipotesi su indicate di donazioni indirette essendo, per di più, essa realizzata mediante la forma dell'atto pubblico ed avendone pienamente le caratteristiche ed i requisiti essendo presente sia lo spirito di liberalità che l'arrricchimento del patrimonio del donatario.
A fronte di tale interpretazione confortata dai dati giuridici su indicati l'appellante non ha in effetti posto alcun elemento utile volto ad una lettura diversa della norma limitandosi ad argomentazioni del tutto generiche per di più confliggenti con le linee interpretative dettate dalla medesima Agenzia delle Entrate così come risultante nel su richiamato interpello.
Da tanto l'appello deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 700,00 con attribuzione