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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1731/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1849/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3621/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400019019000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220061387826000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 475/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento e insistendo sulla condanna alle spese
Resistente/Appellato: DE e DEr si riportano agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento, insistendo sull'inammissibilità del ricorso in I grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400019019000, notificata in data 4/7/2024 dall'Agenzia delle Entrate ON, limitatamente alla parte avente ad oggetto la cartella n. 07120220061387826000, relativa all'omesso versamento IRPEF
2015 per l'importo complessivo di euro 2.659,97. Il contribuente ha addotto la mancata notifica della cartella oggetto dell'atto impugnato ed ha chiesto l'annullamento della gravata comunicazione preventiva per violazione del corretto procedimento di formazione della pretesa tributaria in violazione dell'art. 25, co 1°
DPR 602/1973. Con successiva memoria ha eccepito l'illegittimità della notifica in ragione della ritenuta irreperibilità assoluta del ricorrente stesso all'indirizzo presso il quale egli, invece, risiede ininterrottamente dal 6/2/2017.
In data 8/10/2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla notifica degli atti precedenti all'iscrizione a ruolo e l'avvenuta notifica della cartella presupposta in data 4/1/2023 attraverso la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta del contribuente, ha chiamato in causa l'ente impositore Agenzia delle Entrate Direzione provinciale
II di Napoli ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il 29/11/2024 si è costituita la Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Napoli che ha rilevato l'avvenuta notifica della cartella ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 3621/2025, depositata in data 26 febbraio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Napoli ha rigettato il ricorso, rilevando che la cartella n. 07120220061387826000 è stata correttamente notificata ai sensi dell'artt. 143 c.p.c., risultando il ricorrente “sconosciuto” all'esito di due accessi, circostanza che dimostra che il notificante ha esaurientemente compiuto le necessarie ricerche nel luogo di residenza del destinatario.
Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente, lamentando la irritualità della notifica della prodromica cartella di pagamento n. 07120220061387826000 ex art.60 c.1 lett. e) Dpr n.600/73 in ragione dell'irreperibilità assoluta del ricorrente, quale sconosciuto.
Rileva l'appellante che tale procedura semplificata, che consente il deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale senza ulteriori adempimenti, è legittimamente utilizzabile solo in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, configurabile solo quando, a seguito di specifiche ricerche effettuate dal messo notificatore nel Comune del domicilio fiscale, risulti accertato che il destinatario non ha più né abitazione, né ufficio, né azienda in detto Comune.
Si è costituita l'Agenzia Entrate ON, depositando controdeduzioni. In via preliminare eccepisce la inammissibilità della domanda giudiziale d'appello per violazione dell'art.53 del d.lgs. n.546/1992.
Nel merito chiede il rigetto del gravame, ed osserva quanto segue.
La cartella di pagamento n.07120220061387826000 è stata notificata il 4.01.23 per irreperibilità assoluta con conseguente deposito presso la casa comunale dell'avviso di deposito. Il messo, in ragione dell'irreperibilità assoluta del destinatario, ha correttamente proceduto alla notifica dell'atto attivando il “rito degli irreperibili” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr n. 600/1973.
La cartella di pagamento non è stata impugnata, conclude l'Ufficio, e quindi è divenuta definitiva.
Successivamente la cartella di pagamento n. 07120220061387826000 è stata inserita nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si è costituita Agenzia Entrate DP II Napoli, depositando controdeduzioni.
In via preliminare, l'Ufficio eccepisce la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art 19 del D.L.gs 546/1992.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da Agenzia Entrate ON di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Va, altresì, rigettata l'eccezione sollevata da Agenzia Entrate DP II Napoli, di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art 19 del D.L.gs 546/1992. Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile davanti al giudice tributario in quanto è un atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale si manifesta l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che il menzionato preavviso non appaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili raffigurato nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
La questione sollevata concerne la dedotta mancata notifica della cartella prodromica all'atto impugnato.
Rileva la Corte che la cartella n. 07120220061387826000 è stata correttamente notificata ai sensi dell'artt.
143 c.p.c., risultando il contribuente “sconosciuto” all'esito di due accessi, circostanza che dimostra che il notificante ha esaurientemente compiuto le necessarie ricerche nel luogo di residenza del destinatario.
E' stato fatto un primo tentativo di consegna in data 10.11.22 presso l'indirizzo -Palma Campania Indirizzo_2
. Poi si è proceduto ad un nuovo tentativo di consegna in data 2.1.2023 sempre presso l'indirizzo di residenza -Palma Campania Indirizzo_2 . Il contribuente è risultato ancora sconosciuto, pertanto l'agente notificatore procedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale e alla affissione dell'avviso di tale deposito nell'albo del Comune medesimo.
Tale assunto, derivante da attestazione che gode di fede privilegiata, non è stato validamente confutato dal contribuente, il quale non ha, ad esempio, dedotto di avere cambiato la residenza, di essersi trasferito all'estero o altro.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400 per competenze in favore dell'Agenzia delle Entrate e in euro 400 per competenze, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-ON
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1849/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3621/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3
e pubblicata il 26/02/2025
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400019019000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220061387826000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 475/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento e insistendo sulla condanna alle spese
Resistente/Appellato: DE e DEr si riportano agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento, insistendo sull'inammissibilità del ricorso in I grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400019019000, notificata in data 4/7/2024 dall'Agenzia delle Entrate ON, limitatamente alla parte avente ad oggetto la cartella n. 07120220061387826000, relativa all'omesso versamento IRPEF
2015 per l'importo complessivo di euro 2.659,97. Il contribuente ha addotto la mancata notifica della cartella oggetto dell'atto impugnato ed ha chiesto l'annullamento della gravata comunicazione preventiva per violazione del corretto procedimento di formazione della pretesa tributaria in violazione dell'art. 25, co 1°
DPR 602/1973. Con successiva memoria ha eccepito l'illegittimità della notifica in ragione della ritenuta irreperibilità assoluta del ricorrente stesso all'indirizzo presso il quale egli, invece, risiede ininterrottamente dal 6/2/2017.
In data 8/10/2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla notifica degli atti precedenti all'iscrizione a ruolo e l'avvenuta notifica della cartella presupposta in data 4/1/2023 attraverso la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta del contribuente, ha chiamato in causa l'ente impositore Agenzia delle Entrate Direzione provinciale
II di Napoli ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il 29/11/2024 si è costituita la Agenzia delle Entrate Direzione provinciale II di Napoli che ha rilevato l'avvenuta notifica della cartella ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 3621/2025, depositata in data 26 febbraio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Napoli ha rigettato il ricorso, rilevando che la cartella n. 07120220061387826000 è stata correttamente notificata ai sensi dell'artt. 143 c.p.c., risultando il ricorrente “sconosciuto” all'esito di due accessi, circostanza che dimostra che il notificante ha esaurientemente compiuto le necessarie ricerche nel luogo di residenza del destinatario.
Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente, lamentando la irritualità della notifica della prodromica cartella di pagamento n. 07120220061387826000 ex art.60 c.1 lett. e) Dpr n.600/73 in ragione dell'irreperibilità assoluta del ricorrente, quale sconosciuto.
Rileva l'appellante che tale procedura semplificata, che consente il deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale senza ulteriori adempimenti, è legittimamente utilizzabile solo in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, configurabile solo quando, a seguito di specifiche ricerche effettuate dal messo notificatore nel Comune del domicilio fiscale, risulti accertato che il destinatario non ha più né abitazione, né ufficio, né azienda in detto Comune.
Si è costituita l'Agenzia Entrate ON, depositando controdeduzioni. In via preliminare eccepisce la inammissibilità della domanda giudiziale d'appello per violazione dell'art.53 del d.lgs. n.546/1992.
Nel merito chiede il rigetto del gravame, ed osserva quanto segue.
La cartella di pagamento n.07120220061387826000 è stata notificata il 4.01.23 per irreperibilità assoluta con conseguente deposito presso la casa comunale dell'avviso di deposito. Il messo, in ragione dell'irreperibilità assoluta del destinatario, ha correttamente proceduto alla notifica dell'atto attivando il “rito degli irreperibili” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr n. 600/1973.
La cartella di pagamento non è stata impugnata, conclude l'Ufficio, e quindi è divenuta definitiva.
Successivamente la cartella di pagamento n. 07120220061387826000 è stata inserita nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si è costituita Agenzia Entrate DP II Napoli, depositando controdeduzioni.
In via preliminare, l'Ufficio eccepisce la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art 19 del D.L.gs 546/1992.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da Agenzia Entrate ON di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Va, altresì, rigettata l'eccezione sollevata da Agenzia Entrate DP II Napoli, di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art 19 del D.L.gs 546/1992. Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile davanti al giudice tributario in quanto è un atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale si manifesta l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che il menzionato preavviso non appaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili raffigurato nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
La questione sollevata concerne la dedotta mancata notifica della cartella prodromica all'atto impugnato.
Rileva la Corte che la cartella n. 07120220061387826000 è stata correttamente notificata ai sensi dell'artt.
143 c.p.c., risultando il contribuente “sconosciuto” all'esito di due accessi, circostanza che dimostra che il notificante ha esaurientemente compiuto le necessarie ricerche nel luogo di residenza del destinatario.
E' stato fatto un primo tentativo di consegna in data 10.11.22 presso l'indirizzo -Palma Campania Indirizzo_2
. Poi si è proceduto ad un nuovo tentativo di consegna in data 2.1.2023 sempre presso l'indirizzo di residenza -Palma Campania Indirizzo_2 . Il contribuente è risultato ancora sconosciuto, pertanto l'agente notificatore procedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale e alla affissione dell'avviso di tale deposito nell'albo del Comune medesimo.
Tale assunto, derivante da attestazione che gode di fede privilegiata, non è stato validamente confutato dal contribuente, il quale non ha, ad esempio, dedotto di avere cambiato la residenza, di essersi trasferito all'estero o altro.
Pertanto, ribadite le considerazioni svolte e assorbite le ulteriori eccezioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo quanto indicato in successivo dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400 per competenze in favore dell'Agenzia delle Entrate e in euro 400 per competenze, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-ON