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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/11/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1522/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 21/11/2025, ad ore 9,00, il got MA TO disposta la sostituzione dell'udienza odierna con il deposito di note scritte, dato atto del fatto che, per parte attrice opponente, l'avv. ZERBETTO PINO ha depositato in termini foglio contenente le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, con vittoria di spese, anche tecniche e competenze di avvocato, così giudicare:
Nel merito
1) premessa ogni necessaria declaratoria, revocare, annullare o comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo Trib. Fermo n. 46/23 (r.g. 1306/23) perché infondato e illegittimo;
2) accertare e dichiarare il credito nella misura di € 24.491,78, ovvero della diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare in corso di causa, in favore della società opponente nei CP_1 confronti della Società opposta e derivante dai danni, come descritti e documentati, patiti in ragione dei riconosciuti ritardi di consegna e derivanti altresì da ogni altra ragione esposta, e per l'effetto dichiarare comunque inesistente o comunque estinto/compensato il credito della seconda;
3) condannare la società opposta con sede a Sant'Elpidio a Mare, in via N. Tommaseo 128 CP_2 (P. IVA , in persona del suo legale rappresentante al pagamento, in favore della società P.IVA_1
, della somma di € 10.524,84 (Diecimilacinquecentoventiquattro/84) ovvero della diversa, CP_1 anche maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa, quale differenza tra quanto preteso dalla prima ed il maggior credito vantato dalla seconda.
Quanto alla definizione dei compensi, lo scrivente patrocinio si rimette all'apprezzamento di codesto Tribunale, avuto riguardo anche alla consistente mole documentale che ha dovuto CP_1 produrre e catalogare, e che ha reso particolarmente impegnativa la sua attività istruttoria.
dato atto del fatto che, per parte convenuta opposta, l'avv. MASSIMO MONALDI ha depositato in termini foglio contenente le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- rigettare l'opposizione proposta dalla perché infondata in fatto e in diritto, Controparte_3 confermando il D.I. n. 476/23 (R.G. n. 1306/2023), emesso in data 19.09.2023 da questo Tribunale;
- rigettare la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto al risarcimento dei danni avanzata da controparte, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla nei confronti della CP_2 a titolo di risarcimento dei danni;
Controparte_3
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opposta, accertare la sussistenza e la esigibilità del credito maturato dalla in persona del l.r.p.t., nei confronti della società CP_2 debitrice, per la produzione delle 93 paia di calzature della stagione AI2022, e per l'effetto condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento del prezzo pattuito, pari ad € 4.711,62, Controparte_3 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata dagli interessi moratori come per legge, maturati e maturandi;
pagina 1 di 14 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa come per legge.”;
dato atto del fatto che in data 20.11.25 l'avv. Zerbetto ha depositato ulteriori note del tutto irrituali, di cui non si terrà alcun conto;
alle ore 9,20 sospende la verbalizzazione per tenere le udienze in presenza sul ruolo, al termine delle quali, ritirandosi in camera di consiglio, procederà alla pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got MA TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1522/2023 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_2 con l'avv. ZERBETTO PINO e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTRICE OPPONENTE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t. CP_2 P.IVA_1 con l'avv. MASSIMO MONALDI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con citazione ritualmente notificata in data 16.10.23 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 476/2023 - emesso l Tribunale di Fermo, in persona del Presidente, nel proc. n. 1306/23 R.G. - con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di i € 13.966,94 - a titolo di compenso per lavorazioni di calzature dal taglio CP_2 all'inscatolamento, con materiali della committente, per la stagione PE2023, come da fattura n. 37 del 31.3.23 e compensati gli importi di alcune note di credito emesse - oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione liquidate.
ha dedotto: CP_1
- di essere società che produce, tramite una catena di fornitori e terzisti esterni, e commercializza calzature di fascia medio-alta; che, quando appronta i nuovi modelli per le stagioni di vendita, ne studia i costi industriali, realizza i prototipi e definisce il processo produttivo, affidato poi a fornitori e terzisti esterni, selezionando quelli che, per reputazione e precedenti collaborazioni, rispondono agli elevati standard qualitativi richiesti, e tramite proprio personale e propri incaricati supervisione e coordina ogni singola fase, che sceglie i fornitori del pellame e degli altri componenti della calzatura (tacchi, suole, accessoristica ecc.) sicché i terzisti ricevono, su sua disposizione, dai fornitori del pellame e degli altri componenti tutto pagina 3 di 14 quanto necessario per la realizzazione delle calzature, che vanno poi consegnate/spedite sempre e comunque a cura e spese di , direttamente dal terzista al cliente finale;
CP_1
- che la vendita delle calzature è soggetta a fortissima stagionalità e che, Se le scarpe sono esposte in vetrina in ritardo rispetto alla stagione di vendita, commerciarle risulta difficile se non impossibile. I negozianti di calzature, in tal caso, annullano gli ordini ovvero non ritirano la merce alla consegna, con conseguenti aggravi di costi di movimentazione;
- che è terzista, ossia realizza, con materiali ed accessori acquistati e messi a CP_2 disposizione di , tutte le operazioni di necessarie alla realizzazione e vendita della CP_1 calzatura, dal taglio della pelle all'inscatolatura;
- di aver commissionato a per la stagione PE2023, la realizzazione di parte della sua CP_2 produzione, approvvigionandola tempestivamente di tutto quanto necessario (pellame, tacchi, suole, accessori, scatole ecc.) affinché essa consegnasse, nei termini convenuti, le calzature finite;
- che, come evidenziato nella replica inviata dal proprio legale a quello di (All. 1), un CP_2 quantitativo assai consistente - dettagliatamente descritto e catalogato (All. 2) - di calzature della complessiva fornitura PE2023 non venne mai consegnato, cagionandole un danno assai consistente, stimato in un primo momento nel mancato guadagno conseguente alla mancata vendita, e pari ad € 8.364,54, cui va ad aggiungersi l'onere per il materiale messo a disposizione della terzista e che risulta, per la più gran parte, ancora presso la convenuta- opposta, ovvero restituito in minima entità (un po' di pellame) ma privo di valore in quanto ormai inutilizzabile, quantificato in € 2.980,00;
- che il legale di nella sua successiva replica (All. 3) non ebbe mai a negare l'omessa
CP_2 consegna delle calzature di cui all'all. 2), di tal che deve darsi per riconosciuto l'inadempimento contrattuale, a “giustificazione” del quale affermò che poiché “ … la lavorazione della
CP_2 viene eseguita su materiale fornito dalla committente è pacifico che il termine di
CP_2 consegna delle paia lavorate è connesso alla consegna del materiale da lavorare. Siccome i tempi di lavorazione sono stati sempre rispettati, non vi può essere alcun ritardo nella consegna da parte della per cui nessun danno può essere stato prodotto.”. affermazione viziata da
CP_2 una evidente petizione di principio, laddove si sostiene (cosa invece tutta da dimostrare) di
“avere rispettati i tempi di produzione”, cosa peraltro del tutto irrilevante, atteso che l'impegno di on riguardava i “tempi di produzione” bensì gli essenziali “termini di consegna”; CP_2
- che le 149 paia di calzature di cui all'allegato 2) non sono state, per confessoria ammissione di mai consegnate, e che di tale inadempimento la convenuta opposta risulta, sino a prova CP_2 contraria, pienamente responsabile;
- che, anche in occasione della stagione AI2022 ra stata responsabile di gravi ritardi, ed CP_2 anche di tale inadempimento si trova conferma nella corrispondenza allegata (All. 3), avendo omesso di consegnarle 135 paia di scarpe di cui pretendeva, con la sua diffida allegata al ricorso, al di là di qualsiasi termine (All. 4), addirittura il ritiro da parte di : a fine CP_1 giugno 2023 retendeva di metterle a disposizione calzature della stagione AI2022, non CP_2 tutte e 135 paia, ma solo 93 e le mancanti 42 o non sono state mai realizzate o sono state direttamente vendute da CP_2
- che non consegnando tempestivamente le 135 calzature per la stagione AI2022, le ha CP_2 arrecato il danno derivante dal materiale acquistato e messo a disposizione di per un CP_2 valore di € 3.976,00, e l'ulteriore danno derivante dal mancato utile che avrebbe ricavato dalla vendita, e pari ad € 4.765,68;
- di aver lamentato, nella nota del proprio legale allegata sub 1), il fatto che le note di accredito emesse da (ed allegate al ricorso) fossero di importo inferiore al dovuto, limitandosi a CP_2 riconoscere, a fronte di produzione difettosa di il solo importo di € 2.303,21, CP_2 corrispondente al solo corrispettivo per le lavorazioni eseguite da e omettendo di CP_2 riconoscere il valore del materiale impiegato, il cui valore ammonta nella fattispecie ad € 3.371,00;
- che la movimentazione del materiale e delle calzature ha comportato l'ulteriore onere di € 1.034,56;
pagina 4 di 14 - che, In sintesi, risultano confessoriamente arrecati sino a prova contraria, da ad CP_2
, danni per totali € 24.491,78 e più precisamente: CP_1 per la stagione AI 2022
* € 3.976,00 per l'acquisto di materiale;
* € 4.765,68 di mancato utile;
per la stagione PE2023:
* € 2.980,00 per l'acquisto di materiale;
* € 8.364,54 di mancato utile;
* € 3.371,00 per la parziale emissione delle note di accredito
* € 1.034,56 per gli oneri di movimentazione;
- di riservarsi di procedere in altra sede per la restituzione delle forme delle calzature messe a disposizione di e mai restituite, nonostante delle stesse sia stata fornito l'elenco CP_2 dettagliato richiesto da controparte.
Si è tempestivamente costituita per contrastare l'avversa opposizione e l'avversa CP_2 riconvenzionale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed avanzando, a sua volta, domanda riconvenzionale, deducendo.
- che parte opponente nulla eccepisce, argomenta o contesta relativamente alla sussistenza in capo alla società opposta del credito di cui alla fattura n. 37 del 31.03.2023 (all. 1), in parte compensato ex lege con le note di accredito nn. 26/23, 48/23, 50/23 e 62/23, rimasto inadempiuto alla scadenza e conseguentemente azionato mediante procedimento monitorio, all'esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto;
- di aver, come da accordi e da prassi commerciale, provveduto ad emettere tale fattura una volta terminata la produzione - dal taglio della pelle sino al confezionamento in scatole - delle calzature commissionate da per la stagione PE2023, prodotte a regola d'arte, Parte_1 conformandosi in ogni fase della lavorazione ai modelli forniti e alle specifiche tecniche impartite dalla committente, utilizzando solo ed esclusivamente i prodotti, i materiali e gli accessori da questa scelti e forniti;
- che tutte le paia di scarpe delle quali ha richiesto il pagamento del prezzo – realizzate, si ribadisce, su specifico ordine dell'attrice opponente - sono state prodotte e successivamente a questa spedite rispettando i termini di consegna concordati, tenuto conto anche dei tempi fisiologici di lavorazione rispetto ai ritardi occorsi nella consegna del pellame, dei tacchi, delle suole, degli accessori, nonché di quant'altro necessario alla realizzazione della scarpa finita, imputabili unicamente alla committente e ai suoi fornitori;
- che la consegna delle paia indicate nella fattura n. 37/2023 risulta essere pacificamente provata dai documenti, che si versano in atti (all. 2), lasciati al vettore incaricato della consegna, i quali riportano le medesime quantità e gli stessi codici degli articoli, individuati anche sulla base del numero di “cartellino” di riferimento, indicati in fattura;
- che dunque, nonostante l'avvenuta consegna delle calzature di cui alla menzionata fattura, aveva omesso di corrispondere il prezzo pattuito, costringendola ad inviare, Parte_1 per il tramite del proprio legale, formale diffida ad adempiere (all. 3), alla quale seguiva riscontro dell'avv. Zerbetto (vd. all. 1 all'atto di citazione);
- che dalla lettura della corrispondenza intercorsa fra i difensori delle parti emerge che la odierna opponente non abbia negato di aver commissionato la realizzazione delle calzature indicate in fattura, né che le stesse fossero state puntualmente consegnate, né tanto meno che la opposta fosse creditrice della somma della quale veniva richiesto il pagamento;
- che ciò implica, senza alcun dubbio, il riconoscimento implicito della propria qualità di debitrice nei confronti della opposta del complessivo importo di cui è stato ingiunto il pagamento, trattandosi di circostanza fattuale non contestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.;
- che depone ulteriormente a favore del carattere certo ed incontestato del credito azionato in via monitoria dalla opposta, la circostanza che l'opponente, a fronte di un presunto credito di €
pagina 5 di 14 24.491,78, chiede in conclusione la condanna di al pagamento di soli € 10.524,84, CP_2 ottenuti dalla differenza matematica fra quanto preteso dalla opposta ed il maggior credito vantato;
- che l'opponente, quanto alla produzione per la stagione PE2023, riferisce di averle commissionato la realizzazione di un non meglio precisato numero di calzature, asserendo che un quantitativo pari a 149 paia, elencate nella tabella prodotta (vd. all. 2 all'atto di citazione), non è stato mai consegnato, chiedendo conseguentemente, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di tale inadempimento, quantificati in complessivi € 15.750,01, e che tale preteso inadempimento sarebbe stato riconosciuto dal legale di riportando a sostegno uno stralcio del contenuto della e-mail 1.9.23 inviata CP_2 all'avv. Zerbetto (all. 3 all'atto di citazione), in risposta alla sua 12.7.23;
- di contestare fermamente tale ultima affermazione, in quanto non corrispondente in alcun modo alla realtà dei fatti, avendo controparte artatamente estrapolato uno stralcio della corrispondenza e-mail, attribuendogli un significato assai diverso da quello che lo stesso assume calato all'interno del testo integrale: dalla lettura congiunta dell'e-mail dell'avv. Zerbetto e della risposta inviata dal legale di appare, infatti, in maniera pacifica come la frase CP_2 riportata si riferisca solo ed esclusivamente alle calzature relative alla stagione AI2022, le quali sono state tempestivamente prodotte e rimaste nella disponibilità della committente per il ritiro presso dove tuttora si trovano;
CP_2
- che, quanto alle calzature della stagione PE2023, non vi è stata mai alcuna conferma della mancata consegna, alla lettera e) si legge testualmente: “Non risulta alla alcuna CP_2 mancata consegna delle calzature per la stagione PE2023 se non materiale non ritirato dalla committente”; dove il diverso termine “materiale” non è stato utilizzato quale sinonimo di calzature, ma sta ad indicare il pellame, gli accessori e gli ulteriori componenti non utilizzati per la produzione:
- che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, tutto il pellame avanzato al termine della produzione delle calzature della stagione PE2023 è stato tempestivamente riconsegnato alla committente (all. 4) o messo a sua disposizione per il ritiro:
- di respingere conseguentemente ogni richiesta avanzata da controparte di risarcimento dei danni asseritamente subiti per i costi sostenuti per l'acquisto del materiale non utilizzato dalla da questa mai riconsegnato;
CP_2
- di contestare fermamente che le calzature relative ai cartellini n. 30939 (5 paia art. cherie nero), n. 30923 (4 paia art. cherie verde bandiera), n. 30940 (5 paia art. cherie candy), n. 32911 (9 paia art. cherie deserto) e n. 32912 (9 paia art. cherie nero) non siano state mai consegnate alla committente: quanto asserito da controparte è pacificamente smentito dalle bolle di trasporto e consegna che si versano in atti, le quali provano l'avvenuta consegna delle predette calzature;
in particolare i cartellini nn. 30939, 30923 sono stati spediti, su richiesta pervenuta lo stesso giorno via e-mail dalla opponente (all. 5) in data 24.2.23, con trasporto a cura del vettore, come risultante da bolla n. 45/1 del 24.2.23 (all. 6); l'ordine relativo al cartellino n. 30940 è stato evaso, anche in tal caso su richiesta pervenuta via e-mail dalla opponente (all. 7) in data 14.3.23, con trasporto a cura del vettore, come da bolla n. 66/1 del 14.3.2023 (all. 8); analogo discorso vale per i cartellini nn. 32911 e 32912, spediti, su richiesta dalla opponente (all. 9), in data 9.2.23, con trasporto a cura del vettore, come risultante da DDT n. 29/1 del 09.02.2023 (all. 10);
- che, per ciò che riguarda le restanti paia di calzature delle quali controparte lamenta la mancata consegna, da un rapido esame della fattura n. 37/23, nonché del ricorso per decreto ingiuntivo dal quale origina il presente giudizio, appare evidente che di tali articoli non è stato mai richiesto dalla opposta alcun pagamento, sicché il risarcimento dei danni ,asseritamente subiti a seguito della mancata consegna delle calzature commissionate, viene domandato dalla opponente in via riconvenzionale;
- che, in caso di un'azione riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti da inadempimento, trattandosi di responsabilità contrattuale, grava sulla società opponente, attrice non più solo in senso formale, l'onere di fornire in giudizio piena prova della fonte negoziale pagina 6 di 14 dalla quale discende il proprio diritto ad ottenere la prestazione rimasta inadempiuta, dell'esistenza di danni patiti eziologicamente riconducibili all'inadempimento della controparte, ed, infine, della loro entità;
- che la opponente ha omesso di assolvere al proprio onere probatorio, essendosi limitata nell'atto di citazione in opposizione ad affermare in maniera del tutto generica di aver commissionato a la produzione di un quantitativo indefinito di calzature per la stagione CP_2 PE2023, senza però fornire alcuna prova di aver ordinato alla opposta la realizzazione proprio delle calzature delle quali si lamenta la mancata consegna nei termini pattuiti;
- che, senza dell'onere della prova, la produzione dell'ordine di cui al cartellino n. 33282 è stata annullata dalla committente con e-mail 12.4.23 (all. 11), analogamente a quanto accaduto per l'ordine riferibile ai cartellini nn. 33187,33188,33200, 33326 e 33327, annullato dalla committente a seguito di ritardi non imputabili a bensì ai fornitori degli accessori (54 CP_2 pezzi del morsetto AB/3011 oro satinato), già richiesti il giorno 5.4.23 (all. 13) e consegnati solo in data 26.4.23 (all. 12), e, rispetto agli ultimi due cartelli, anche del pellame (all. 14);
- che il pellame necessario a produrre le restanti due paia del cartellino n. 32492, come risulta dal documento di trasporto versato in atti (all. 15), le è stato consegnato solo in data 21.4.23, tanto da indurla a richiedere alla committente, visti i ritardi nella consegna dei materiali, se dovesse o meno procedere al taglio della pelle, senza ricevere risposta alcuna (all. 16), deducendo logicamente essere venuto meno l'interesse della committente alla consegna;
- che tutti i ritardi occorsi nella fornitura di materiale (pellame, accessori, suole, tacchi e quant'altro necessario alla produzione delle calzature finite), imputabili ad e ai Parte_1 fornitori da questa selezionati, si sono inevitabilmente ripercossi sui tempi di consegna delle calzature finite, la produzione delle quali necessita inevitabilmente di fisiologici tempi di lavorazione, sicché tali ritardi non possono essere in alcun modo imputabili ad un proprio comportamento inadempiente, essendosi peraltro sempre adoperata, con tutti i mezzi ed il personale a sua disposizione, affinché i tempi di consegna delle calzature fossero ridotti ai minimi termini;
- che dei restanti cartellini riportati nell'elenco fornito da controparte non vi sia prova alcuna che la produzione delle calzature ad essi riferibile sia mai stata commissionata;
- di contestare anche il quantum del risarcimento dei danni domandato, avendo controparte omesso di adempiere all'onere, su di essa gravante, di dare puntuale allegazione della sussistenza di un danno risarcibile, nonché del nesso causale fra le singole voci di danno asseritamente subite e il preteso inadempimento di che, ribadisce, non si è mai CP_2 verificato, tantomeno nei termini descritti dalla opponente;
- che l'opponente nel proprio atto costitutivo si limita ad indicare il quantum che ritiene le spetterebbe per ciascuna voce che comporrebbe il danno risarcibile, non offrendo alcun elemento fattuale e/o dato documentale volto a chiarire le modalità con le quali tali somme sono state determinate;
- di contestare quindi fermamente le richieste di risarcimento avversarie e di chiederne pertanto il rigetto integrale, in quanto nessun danno, tale da legittimare il diritto al risarcimento, è imputabile alla propria condotta adempiente;
- che, infine, sempre relativamente alla produzione della stagione PE2023, parte opponente lamenta che le note di accredito emesse di (all. 17), fossero di importo inferiore al CP_2 dovuto, avendo la odierna opposta omesso di riconoscere il costo del materiale impiegato, conseguentemente chiedendo la condanna della stessa anche al risarcimento di tale maggior somma, quantificata in € 3.371,00:
- di contestare fermamente di esser debitrice di tale ulteriore somma, avendo emesso le note di accredito sulla base degli importi fatturati, ossia del prezzo pattuito fra le parti per la lavorazione degli articoli poi restituiti;
- che comunque anche rispetto tale voce di danno parte opponente omette di fornire prova specifica delle modalità con le quali l'importo, del quale si chiede la corresponsione, sia stato determinato, non adempiendo all'onere di allegazione sulla stessa gravante;
pagina 7 di 14 - che parte opponente domanda, inoltre, in via riconvenzionale la condanna dalla opposta all'integrale risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a seguito dei ritardi occorsi nella consegna di 135 paia di calzature relative alla produzione AI2022, quantificati in complessivi € 8.741,68, sostenendo che le avrebbe messo a disposizione per il ritiro di 93 delle 135 CP_2 paia mancanti solo a fine giugno 2023;
- che l'opponente ha omesso di adempiere all'onere di allegazione sulla stessa gravante, non avendo fornito alcun elemento della fonte negoziale dalla quale discenderebbe il proprio diritto ad ottenere la prestazione rimasta inadempiuta, dell'esistenza di danni causalmente prodotti dall'inadempimento e della relativa entità;
- di non aver avanzato, invece, alcuna domanda di ingiunzione per il pagamento delle 93 paia della stagione AI2022, tutt'oggi ancora conservate presso i propri magazzini, in attesa che la opponente provvedesse al loro ritiro;
- che, quanto agli articoli riconducibili ai cartellini riportati nell'elenco fornito da controparte - non ricompresi fra i 93 conservati nei propri magazzini in attesa di ritiro - non vi è prova alcuna che la produzione delle calzature ad essi riferibile sia mai stata commissionata;
- che l'opponente si è limitata ad affermare, dapprima, che in occasione della AI2022 si CP_2 sarebbe resa responsabile di gravi ritardi e, subito dopo, contraddicendosi sul punto, che 135 paia non sarebbero state mai consegnate, senza fornire però alcuna allegazione fattuale né prova documentale a fondamento di quanto affermato;
- che parte opponente non solo non fornisce prova alcuna della fonte negoziale dalla quale deriverebbe la invocata responsabilità contrattuale e individua in maniera confusa la condotta inadempiente della quale si sarebbe resa responsabile, ma omette pure di allegare e CP_2 provare sia la sussistenza di un nesso causale fra l'asserito inadempimento della opposta, il quale, ribadisce, non si è mai realizzato, e le singole voci di danno del quale domanda il risarcimento, sia dell'entità dei danni subiti;
- di contestare, pertanto, fermamente, di esser debitrice nei confronti di della Parte_1 somma di € 8.741,68, pretesa a titolo di risarcimento di tutti i danni asseritamente da questa subiti a causa del ritardo nella consegna delle 135 paia della stagione AI2022, in quanto relativamente alle 93 paia non vi è stato alcun ritardo di produzione a imputabile, e CP_2 relativamente alle restanti paia non vi è prova che la loro realizzazione sia mai stata commissionata, tantomeno sia stata ritardata od omessa;
- di agire in via riconvenzionale, alla luce della richiesta avanzata da controparte nel giudizio di opposizione, per ottenere l'integrale pagamento del prezzo pattuito per la lavorazione delle 93 paia della stagione AI2022 (all. 18), le quali, sebbene siano state tempestivamente prodotte, non sono mai state ritirate da Parte_1
- che, a riprova di aver tempestivamente prodotto le calzature, già in data 8.11.22, e non a fine giugno 2023 come asserito da controparte, il proprio legale rappresentante Parte_2 comunicava tramite whatsapp al rappresentante di , sig. (all. 19), CP_1 Persona_1 che i quantitativi di calzature della stagione AI2022 ordinati erano disponibili per il ritiro, circostanza che potrà essere confermata anche in fase istruttoria;
- che, con riguardo alle modalità di consegna delle calzature finite, conformemente agli accordi commerciali intercorsi fra le parti, infatti, una volta terminata la produzione delle calzature appartenenti ad uno o più cartellini, la committente era immediatamente informata, anche per vie informali, e provvedeva ad organizzare il ritiro della merce presso i magazzini di CP_2 da parte di vettori di trasporto da essa incaricati, essendo stato pattuito che la consegna restasse a carico di come l'opponente stessa afferma, con il che si spiega il Parte_1 motivo per cui le 93 paia, delle quali richiede ora il pagamento in via riconvenzionale, una volta realizzate non sono state spedite direttamente da alla committente opponente, ma CP_2 sono rimaste presso il proprio stabilimento industriale, ove ancora ad oggi sono conservate, in attesa del ritiro;
- di chiedere pertanto in via riconvenzionale, risultando incontestato l'ordine delle 93 paia di cui all'elenco allegato da parte di e sufficientemente provata la produzione delle Parte_1 stesse a regola d'arte e rispettando i tempi di consegna pattuiti, in considerazione anche dei pagina 8 di 14 ritardi nella consegna dei materiali necessari a portare a compimento la realizzazione delle scarpe, circostanze che troveranno tutte pacifico riscontro in sede istruttoria, l'integrale pagamento del prezzo pattuito, pari ad € 4.711,62, comprensivo di IVA, importo individuato applicando a ciascuna calzatura i costi in precedenza pattuiti ed applicati alle calzature consegnate e fatturate.
Con la prima memoria ex rt. 171 ter cpc parte opponente ha controdedotto:
- che costituendosi, ha ammesso di avere assunto l'obbligo contrattuale di realizzare CP_2 non già una singola fornitura, bensì l'intera stagione P/E 23 (… produzione – dal taglio della pelle sino al confezionamento in scatole – delle calzature commissionate dalla per la Parte_1 stagione PE2023.), ossia circa 2.000 paia di scarpe, così da far emergere palese la natura contraddittoria, pretestuosa e ampiamente confessoria dell'atto di controparte;
- di aver eccepito a una non “compensazione tra crediti”, bensì una precisa CP_2 contestazione di inadempimento contrattuale, di tal che onere di non era e non è CP_2 dimostrare la più o meno corretta o tempestiva esecuzione di una qualche parte dell'obbligo assunto, bensì di averlo onorato nella sua interezza;
- che lungi dal farlo, incorre - proprio con la documentazione che ha prodotto - in una CP_2 serie di confessorie contraddizioni che attestano la pretestuosità delle sue pretese;
- che la puntualità è essenziale per un prodotto come le calzature, e non nega di aver CP_2 ritardato o addirittura omesso la produzione delle calzature commissionate, solo pretenderebbe di addossare la colpa dei suoi ritardi ad ed ai fornitori di accessori (tacchi, suole, CP_1 fibbie ecc.) e del pellame, il che sarebbe plausibile se gli ordinativi a detti fornitori fossero stati emessi da , ma è vero il contrario: ad esempio, il documento dimesso sub 12), era CP_1 l'odierna convenuta a intrattenere direttamente i rapporti coi fornitori e ad emettere di volta in volta gli ordini;
anche la fattura di Moda T.E.C. (All. 12) risulta emessa a fronte di merce oggetto di un “… ordine mail 05/04 …); CP_2
- che l'onere del puntuale invio degli ordinativi incombeva quindi su controparte, e non certo su
, estranea alle singole fasi produttive poste tutte sotto la direzione (e CP_1 responsabilità) di che, rammenta, ha esplicitamente dichiarato di aver assunto l'obbligo CP_2 di produrre “dal taglio della pelle sino al confezionamento in scatole delle calzature commissionate dalla per la stagione PE2023.). ossia tutto il processo Parte_1 produttivo, senza interferenze della committente e quindi con responsabilità CP_1 esclusiva di CP_2
- che ammette che al termine della produzione della stagione PE2023 “è stato CP_2 riconsegnato alla committente o messo a sua disposizione” per il ritiro, il materiale inutilizzato a causa dei suoi ritardi.
- che - premesso che della asserita “messa a disposizione” non vi è traccia, men che meno documentale, emerge un assorbente elemento di ordine logico: l'unico motivo per il quale può essersi prodotta l'eccedenza di materiale (materiale che, si rammenti ancora, veniva ordinato nelle quantità e nei tempi decisi da è da individuarsi nei suoi colpevoli ritardi di CP_2 produzione;
- che Non meno rivelatrici le “involontarie” ma preziosissime conferme documentali offerte da controparte alle tesi attoree relativamente alla produzione AI2022. Afferma che non di 135 ma di CP_2 93 paia di scarpe si sarebbe trattato. Ma essa stessa si smentisce, producendo lo “screenshoot” (All. 19) che attesta che di calzature ne aveva realizzate quantomeno 105 (è sufficiente sommare i quantitativi che si leggono nel documento in questione). Calzature che sarebbero state disponibili, sempre secondo quanto si ricava dall'avversa documentazione, solo l'8 novembre 2022, vale a dire parecchi mesi dopo le date indicate (e non contestate) di cui al nostro allegato 4). C'è bisogno di spiegare per quale motivo le calzature non furono ritirate? E per quale ragione si è ben guardata da pretenderne il ritiro ed il CP_2 pagamento? Essa era ben conscia che nulla poteva pretendere per delle calzature realizzate quando orami la stagione non ne consentiva più la vendita. La “tardività” della sua odierna pretesa vale a piena conferma della infondatezza delle sue pretese.
pagina 9 di 14 - di contestare la pretesa riconvenzionale relativa al pagamento delle calzature della stagione AI2022, calzature mai consegnate in ragione dell'intollerabile ritardo di produzione.
Nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte opposta ha controdedotto:
- di non comprendere sulla base di quali percorsi logici-sintattici, la frase utilizzata in comparsa
“…produzione […] delle calzature commissionate dalla per la stagione PE2023” - Controparte_3 possa essere interpretata come un'ammissione ad opera della società opposta del fatto che sarebbe stata a lei commissionata la realizzazione dell'intera stagione PE2023, apparendo superfluo precisare, infatti, che tutte le volte in cui tale frase è stata utilizzata si è inteso far riferimento solo ed esclusivamente ai modelli delle calzature che appartengono alla collezione PE2023 o AI2022 di e ciò non significa affatto che tutta la produzione PE2023 sia CP_1 stata affidata all'opposta;
- di non aver, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, mai ammesso in alcun modo di essersi resa responsabile di ritardi ed omissioni nella produzione e nella consegna delle calzature, circostanza che si respinge fermamente essere mai avvenuta;
- di ribadire con decisione che tutte le paia appartenenti alle stagioni PE2023 e AI2022, commissionatele dalla opponente, sono state realizzate a regola d'arte e tempestivamente prodotte, nel rispetto dei fisiologici e necessari tempi di esecuzione di tutte le lavorazioni artigianali, alcune delle quali particolarmente complesse, che permettono di giungere alla scarpa finita, tempi dei quali la committente era stata fin da subito messa al corrente e da essa accettati;
- che, ove si siano verificati rallentamenti nella produzione di alcuni degli articoli commissionati, questi sono imputabili in via integrale ed in maniera esclusiva ai ritardi occorsi nella consegna del pellame, delle fibbie e degli ulteriori accessori necessari a terminare la produzione, dei quali si sono resi responsabili i fornitori prescelti dalla opponente;
- di essersi sempre adoperata, con tutti i mezzi ed il personale a sua disposizione, affinché i tempi di consegna fossero ridotti ai minimi termini;
- che non è vero che i componenti delle calzature fossero ordinati personalmente dalla opposta, non rientrava in alcun modo fra le sue obbligazioni quella di acquistare direttamente dai fornitori, in nome e per conto della opponente, i predetti materiali necessari alla realizzazione delle calzature, essendo la stessa tenuta esclusivamente all'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie a produrre la scarpa finita, utilizzando il pellame ed i componenti forniti dalla opponente, circostanza pacificamente ammessa dalla stessa opponente nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, ove alla pagina 3 si legge testualmente “ ] In primo luogo CP_1 sceglie i fornitori di pellame e degli altri componenti della calzatura (tacchi, suole, accessorista ecc..). Per l'assemblaggio delle calzature si rivolge ad imprese terze. Queste ultime ricevono, su disposizione di
, dai fornitori del pellame e degli altri componenti tutto quanto necessario per la loro CP_1 realizzazione”; salvo poi irrimediabilmente contraddirsi sul punto nella successiva memoria ex art. 171 ter c.p.c. negando che l'onere del puntuale compimento degli ordini dei componenti incombesse su di essa;
- che spettava contrattualmente alla opponente l'onere di individuare i fornitori e di procedere al tempestivo acquisto dei componenti necessari alla produzione delle calzature, circostanza che, ove quanto poc'anzi affermato non sia ritenuto sufficiente, emerge in maniera inequivoca dell'esame del consistente numero di email scambiate fra la opposta e la opponente (all. 22), nel periodo di riferimento per le produzioni AI2022 e PE2023, sintomatiche delle modalità con le quali le parti hanno da sempre dato esecuzione ai rapporti contrattuali fra le stesse intercorrenti.
- di produrre, a ulteriore riprova, i D.D.T. riferiti ai pellami e agli accessori utilizzati dalla opposta per la produzione delle calzature commissionate dalla opponente, nei quali la dicitura “vs. ordine” nella descrizione della merce trasportata va riferita all'ordine della società “cliente”, dunque alla opponente (all. 23); ed ancora i D.D.T. emessi dal calzaturificio
[...] e dal Calzaturificio (all. 24), intestati alla opponente, i quali Controparte_4 Controparte_5 provano la destinazione dei pellami da quest'ultima ordinati presso la odierna società opposta pagina 10 di 14 (luogo di destinazione);
- che Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente nessun rilievo di segno opposto può essere attribuito alla fattura della Moda T.E.C. di Di IA MO & C. s.a.s. già in atti (all. 12 alla comparsa di costituzione), si tratta di un ordine di morsetti di quantità minima, 38 pezzi totali, se lo si paragona agli ingenti quantitativi di regola ordinati al suddetto fornitore di accessori direttamente dalla CP_1 (all. 23), superiori alle migliaia di pezzi. Si precisa che in via del tutto eccezionale e per i soli riassortimenti di produzione, al solo fine di accelerare i tempi di consegna dei componenti delle calzature, eliminando i passaggi intermedi fra la opposta e l'opponente e fra l'opponente e il fornitore, la opposta procedeva a richiedere il riassortimento dei componenti già ordinati dalla opponente, alla quale l'ordine e il D.D.T. veniva attribuito.
- che i termini fissati per la consegna delle calzature delle stagioni AI2023 e PE2023, indicati dalla opponente nei documenti prodotti o che la stessa produrrà nei termini di legge, debbono pacificamente ritenersi termini indicativi, in nessun modo perentori, in ogni caso da ritenere non essenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c.;
- che occorre tenere in debita considerazione il fatto che gli stessi, determinati ancor prima dell'avvio della produzione e dell'acquisto dei pellami e degli altri componenti, sono inevitabilmente soggetti, come accaduto, e condizionati dai tempi di consegna dei molteplici componenti - si ribadisce ordinati direttamente dalla opponente - necessari ad eseguire le molteplici lavorazioni per la produzione della scarpa finita, come ben sa la opponente, operando da anni nel settore calzaturiero, a tal punto che la stessa, nel dare esecuzione ai rapporti contrattuali intercorrenti con la opposta, tanto relativamente agli ordini commissionati per le stagioni AI2022 e PE2023, quanto a quelli relativi alle stagioni precedenti, ha sempre disposto il ritiro, a proprie spese, presso la società opposta delle paia di scarpe da questa prodotte anche successivamente ai termini indicati;
circostanza che risulta in maniera pacifica non solo dalla documentazione già in atti (all.ti 5, 7, 9 comparsa di costituzione), ma che potrà essere confermata anche in sede di esame testimoniale;
- di produrre, quanto alle calzature appartenenti alla stagione PE2023 delle quali la opponente lamenta la omessa consegna, in aggiunta a quanto già precisato e provato documentalmente con la comparsa di costituzione, si versa in atti e-mail (all. 25) inviata dalla opposta in data 4.4.23 alla opponente, ove venivano a quest'ultima comunicati i cartellini ancora in lavorazione e le relative date di consegna previste, posticipate a seguito dei ritardi dei fornitori (vd. all.ti. 12, 13, 14, 15 alla comparsa di costituzione);
- di aver, dopo tale comunicazione, ricevuto dai fornitori parte dei componenti e della pelle per completare parte della produzione (vedi all. 15 comparsa), ma, avendo poi la opponente annullato alcuni degli ordini commissionati, la produzione veniva interrotta;
- che i ritardi asseritamente occorsi non le sono in alcun modo imputabili e che, in ogni caso, il termine di consegna delle calzature non deve ritenersi essenziale;
- che, in merito all'asserito inadempimento della opposta relativamente alla produzione delle calzature appartenenti alla stagione AI2022, alcuni dei cartellini indicati sono stati illegittimamente annullati dalla opposta per rallentamenti occorsi nella produzione delle calzature determinati, come provato dalla email inviata in data 29.09.22 (all. 26), che richiama e ribadisce il contenuto di quella del 08/06/2022 (all. 27), solo ed esclusivamente da ritardi nella consegna dei pellami e degli accessori necessari alla produzione, ordinati dalla stessa opponente, e dei quali quest'ultima era stata sempre a conoscenza. Anche in tale caso nessun inadempimento può, pertanto, essere rimproverato alla opposta, con la conseguenza che nessun risarcimento dei danni è da questa dovuto;
- che anche rispetto alle calzature della stagione AI2022 messe a disposizione per il ritiro nel novembre del 2022, i ritardi nella consegna sono stati causati dalla impossibilità per la opposta di completare le lavorazioni in mancanza di tutti i pellami e i componenti a tal fine necessari, ad essa consegnati con rilevante ritardo dai fornitori, come emerge dalla lettura delle suddette email e, dall'altro, che il termine fissato dalla opponente per la consegna non può in nessun caso essere considerato essenziale per le ragioni poc'anzi esposte.
- che, non essendo pervenuto da parte della opponente alcun annullamento degli ordini, come pagina 11 di 14 accaduto per alcuni dei cartellini, ed essendo questa a conoscenza che il termine inizialmente fissato per la consegna non poteva in nessun caso essere rispettato per via dei noti ritardi imputabili ai fornitori di pellame e accessori, la opposta, dando esecuzione al contrato in essere secondo i criteri degli usi invalsi fra le parti e della buona fede, procedeva alla produzione delle calzature, salvo, poi, una volta che le stesse venivano messe a disposizione della opponente per il ritiro ad inizio del mese di novembre 2022 - quando la vendita delle calzature appartenenti alla stagione AI2022 doveva ancora avere inizio - rifiutarsi di ritirarle.
- che, Alla luce di quanto esposto e documentato appare evidente la assoluta illegittimità del rifiuto di controparte di procedere al ritiro e al pagamento delle stesse, non essendosi resa responsabile la società opposta di alcun ritardo ad essa imputabile, ne deriva conseguentemente da un lato che nessun danno risarcibile può essere a questa attribuito, e dall'altro la fondatezza della domanda, avanzata in via riconvenzionale, di integrale pagamento del prezzo delle calzature della stagione AI2022 prodotte e mai ritirate, per l'accoglimento della quale insiste.
- di respingere fermamente ogni ulteriore eccezione e deduzione formulata dalla opponente in merito agli asseriti inadempimenti contrattuali dei quali si sarebbe resa responsabile, avendo fornito piena prova del fatto che i termini di consegna non debbono ritenersi in ogni caso essenziali, tenuto conto delle modalità con le quali le parti hanno da sempre inteso dare esecuzione ai rapporti contrattuali fra le stesse in essere;
i rallentamenti occorsi nella produzione sono stati determinati solo ed esclusivamente dai ritardi nella consegna dei componenti imputabili ai fornitori scelti dalla opponente, i quali hanno determinato la impossibilità per la opposta di avanzare nella produzione delle calzature, con la logica conseguenza che nessun inadempimento, causa di asseriti danni, può essere attribuito alla opposta, ed, infine, dell'illegittima risoluzione anticipata del contratto da parte della opponente, mediante annullamento degli ordini commissionati.
Celebrata l'udienza 7.3.24, con ordinanza riservata 17.6.24 il giudice designato tabellarmente ha rigettato l'istanza ex art. 648 cpc ed ammesso alcune delle prove orali, esaurite le quali ne ha ammessa un'altra, delegando a trattazione e decisione della causa questo got.
Terminata l'ultima prova orale, la causa è stata rinviata ad oggi per la discussione, con sostituzione con note scritte su richiesta dell'avv. Zerbetto.
*
Va osservato che, per quanto l'opponente insista nell'affermare il contrario, l'opposizione è fondata su eccezione di inadempimento – sotto il profilo della intempestività - con riconvenzionale per risarcimento danni da lucro cessante e danno emergente, in sostanza riconducibile ad una eccezione di compensazione con preteso credito da risarcimento danni, ovviamente non certo, né liquido né esigibile.
Il credito ingiunto è pacifico ed incontestato, sicché l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
*
La riconvenzionale spiegata dall'opponente per l'accertamento dell'inadempimento dell'opposta in relazione a forniture per le stagioni precedenti – inadempimento consistente in consegne intempestive o mancate - l'opponente, onerato della prova dell'inesatto inadempimento che ha eccepito, ha prodotto la prova documentale dell'invio degli ordini con indicazione dei termini previsti per la consegna.
Vero è che il mercato delle calzature, come quello dell'abbigliamento o altri, è legato alla stagionalità, ma occorre considerare che – in mancanza di clausola espressa che precisi l'essenzialità del termine – il ritardo di qualche giorno non inciderebbe affatto sulla utilità della prestazione mentre il ritardo di qualche mese inciderebbe.
Occorre pure considerare che l'opponente non ha fornito alcuna precisazione dei singoli ritardi che imputa alla propria – ex, si suppone – terzista, fornendo invece entro i termini per le preclusioni assertive soltanto la propria interpretazione della corrispondenza ricevuta dal legale pagina 12 di 14 di n replica alla del proprio legale prima e tardiva contestazione di ritardo, a sua volta in CP_2 replica alla diffida al saldo della fattura azionata con il ricorso per ingiunzione, relativa a fornitura, come già detto, incontestata.
Parte opposta, per parte sua, ha contestato la propria responsabilità, producendo la corrispondenza intercorsa fra le parti, a mezzo e-mail e/o whatsapp, per documentare come i soli ritardi verificatisi fossero dipesi esclusivamente dalla mancata tempestiva consegna di tutto il materiale necessario per la realizzazione delle calzature commissionatele e come l'opponente stessa abbia “annullato” gli ordinativi le cui consegne aveva richiesto per l'ottobre 2022, lasciando in deposito presso nche le calzature che già erano state realizzate. CP_2 Posto che l'opponente ha sin dalla citazione affermato che “tramite proprio personale e propri incaricati supervisiona e coordina ogni singola fase, .. sceglie i fornitori del pellame e degli altri componenti della calzatura (tacchi, suole, accessoristica ecc.) sicché i terzisti ricevono, su sua disposizione, dai fornitori del pellame e degli altri componenti tutto quanto necessario per la realizzazione delle calzature, che vanno poi consegnate/spedite sempre e comunque a cura e spese di
, direttamente dal terzista al cliente finale;
” e di “aver commissionato a per la CP_1 CP_2 stagione PE2023, la realizzazione di parte della sua produzione, approvvigionandola tempestivamente di tutto quanto necessario (pellame, tacchi, suole, accessori, scatole ecc.) affinché essa consegnasse, nei termini convenuti, le calzature finite;
” e considerando che tanto il leg. rappr.te dell'opponente, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso quanto i testi hanno confermato che CP_1 supervisiona e coordina ogni singola fase, sceglie i fornitori del pellame e degli altri componenti della calzatura (tacchi, suole, accessoristica ecc.) facendo in modo che i terzisti – quale CP_2 pacificamente è - ricevano, su sua disposizione, dai fornitori del pellame e degli altri componenti necessari per la realizzazione delle calzature, pare di poter legittimamente concludere che dei ritardi dei fornitori – di cui a provato di aver tempestivamente informato la committente - CP_2 non possa esser ritenuta responsabile CP_2
Mette conto osservare che isulta aver provveduto direttamente agli ordinativi di materiali CP_2 solo in occasione di un paio di riassortimenti e per pochi pezzi, il che costituisce evidentemente una eccezione alla regola generale di . CP_1 Altrettanto valga per la c.d. mancata consegna delle calzature già realizzate prima dell'annullamento dell'ordinativo da parte di : se le calzature che CP_1 CP_1 ordina ai suoi terzisti vanno poi consegnate/spedite sempre e comunque a cura e spese di
, non si vede francamente cosa dovesse/potesse fare oltre ad informare la CP_1 CP_2 committente di aver già realizzato parte dell'ordine e di mantenere a disposizione per il ritiro, a cura e spese della committente stessa, tanto le calzature già realizzate quanto i materiali rimasti inutilizzati. Non risulta che abbia disposto per il relativo ritiro, sicché non può CP_1 imputare il proprio mancato ritiro a CP_2 Occorre quindi concluderne che tanto i ritardi quanto le mancate consegne lamentate da siano dipese dalla propria volontà o dalle proprie attività di organizzazione e CP_1 coordinamento.
La domanda riconvenzione spiegata da per l'accertamento e la dichiarazione CP_1 dell'inadempimento da ritardo che imputa a a quindi rigettata. CP_2 La riconvenzionale spiegata dall'opposta, per le stesse motivazioni, va invece accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore della domanda ed alla media tariffaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in pers, leg. rappr.te p.t., avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 476/2023, emesso in data 19.9.23 dal Tribunale di Fermo nel proc. n. 1306/23 R.G., che per l'effetto conferma integralmente;
pagina 13 di 14 2) rigetta le domande riconvenzionali spiegate da Parte_1
3) in accoglimento della riconvenzionale spiegata da in pers, leg. rappr.te p.t., CP_6 condanna in pers. leg. rappr.te p.t., al versamento in favore dell'opposta di € Parte_1
€ 4.711,62, a titolo di prezzo pattuito per 93 paia di calzature della stagione AI2022, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dalla domanda (21.12.23) al saldo effettivo;
4) condanna in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare alla parte opposta le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 161,89 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,13, non presenti le parti ed allegazione al verbale.
Fermo, 21/11/2025
Il got
MA TO
pagina 14 di 14
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 21/11/2025, ad ore 9,00, il got MA TO disposta la sostituzione dell'udienza odierna con il deposito di note scritte, dato atto del fatto che, per parte attrice opponente, l'avv. ZERBETTO PINO ha depositato in termini foglio contenente le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, con vittoria di spese, anche tecniche e competenze di avvocato, così giudicare:
Nel merito
1) premessa ogni necessaria declaratoria, revocare, annullare o comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo Trib. Fermo n. 46/23 (r.g. 1306/23) perché infondato e illegittimo;
2) accertare e dichiarare il credito nella misura di € 24.491,78, ovvero della diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare in corso di causa, in favore della società opponente nei CP_1 confronti della Società opposta e derivante dai danni, come descritti e documentati, patiti in ragione dei riconosciuti ritardi di consegna e derivanti altresì da ogni altra ragione esposta, e per l'effetto dichiarare comunque inesistente o comunque estinto/compensato il credito della seconda;
3) condannare la società opposta con sede a Sant'Elpidio a Mare, in via N. Tommaseo 128 CP_2 (P. IVA , in persona del suo legale rappresentante al pagamento, in favore della società P.IVA_1
, della somma di € 10.524,84 (Diecimilacinquecentoventiquattro/84) ovvero della diversa, CP_1 anche maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa, quale differenza tra quanto preteso dalla prima ed il maggior credito vantato dalla seconda.
Quanto alla definizione dei compensi, lo scrivente patrocinio si rimette all'apprezzamento di codesto Tribunale, avuto riguardo anche alla consistente mole documentale che ha dovuto CP_1 produrre e catalogare, e che ha reso particolarmente impegnativa la sua attività istruttoria.
dato atto del fatto che, per parte convenuta opposta, l'avv. MASSIMO MONALDI ha depositato in termini foglio contenente le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- rigettare l'opposizione proposta dalla perché infondata in fatto e in diritto, Controparte_3 confermando il D.I. n. 476/23 (R.G. n. 1306/2023), emesso in data 19.09.2023 da questo Tribunale;
- rigettare la domanda riconvenzionale di accertamento del diritto al risarcimento dei danni avanzata da controparte, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla nei confronti della CP_2 a titolo di risarcimento dei danni;
Controparte_3
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opposta, accertare la sussistenza e la esigibilità del credito maturato dalla in persona del l.r.p.t., nei confronti della società CP_2 debitrice, per la produzione delle 93 paia di calzature della stagione AI2022, e per l'effetto condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento del prezzo pattuito, pari ad € 4.711,62, Controparte_3 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata dagli interessi moratori come per legge, maturati e maturandi;
pagina 1 di 14 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa come per legge.”;
dato atto del fatto che in data 20.11.25 l'avv. Zerbetto ha depositato ulteriori note del tutto irrituali, di cui non si terrà alcun conto;
alle ore 9,20 sospende la verbalizzazione per tenere le udienze in presenza sul ruolo, al termine delle quali, ritirandosi in camera di consiglio, procederà alla pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got MA TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1522/2023 promossa da:
, in pers. leg. rappr.te p.t. Parte_1 P.IVA_2 con l'avv. ZERBETTO PINO e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTRICE OPPONENTE contro
, in pers. leg. rappr.te p.t. CP_2 P.IVA_1 con l'avv. MASSIMO MONALDI e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con citazione ritualmente notificata in data 16.10.23 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 476/2023 - emesso l Tribunale di Fermo, in persona del Presidente, nel proc. n. 1306/23 R.G. - con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di i € 13.966,94 - a titolo di compenso per lavorazioni di calzature dal taglio CP_2 all'inscatolamento, con materiali della committente, per la stagione PE2023, come da fattura n. 37 del 31.3.23 e compensati gli importi di alcune note di credito emesse - oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione liquidate.
ha dedotto: CP_1
- di essere società che produce, tramite una catena di fornitori e terzisti esterni, e commercializza calzature di fascia medio-alta; che, quando appronta i nuovi modelli per le stagioni di vendita, ne studia i costi industriali, realizza i prototipi e definisce il processo produttivo, affidato poi a fornitori e terzisti esterni, selezionando quelli che, per reputazione e precedenti collaborazioni, rispondono agli elevati standard qualitativi richiesti, e tramite proprio personale e propri incaricati supervisione e coordina ogni singola fase, che sceglie i fornitori del pellame e degli altri componenti della calzatura (tacchi, suole, accessoristica ecc.) sicché i terzisti ricevono, su sua disposizione, dai fornitori del pellame e degli altri componenti tutto pagina 3 di 14 quanto necessario per la realizzazione delle calzature, che vanno poi consegnate/spedite sempre e comunque a cura e spese di , direttamente dal terzista al cliente finale;
CP_1
- che la vendita delle calzature è soggetta a fortissima stagionalità e che, Se le scarpe sono esposte in vetrina in ritardo rispetto alla stagione di vendita, commerciarle risulta difficile se non impossibile. I negozianti di calzature, in tal caso, annullano gli ordini ovvero non ritirano la merce alla consegna, con conseguenti aggravi di costi di movimentazione;
- che è terzista, ossia realizza, con materiali ed accessori acquistati e messi a CP_2 disposizione di , tutte le operazioni di necessarie alla realizzazione e vendita della CP_1 calzatura, dal taglio della pelle all'inscatolatura;
- di aver commissionato a per la stagione PE2023, la realizzazione di parte della sua CP_2 produzione, approvvigionandola tempestivamente di tutto quanto necessario (pellame, tacchi, suole, accessori, scatole ecc.) affinché essa consegnasse, nei termini convenuti, le calzature finite;
- che, come evidenziato nella replica inviata dal proprio legale a quello di (All. 1), un CP_2 quantitativo assai consistente - dettagliatamente descritto e catalogato (All. 2) - di calzature della complessiva fornitura PE2023 non venne mai consegnato, cagionandole un danno assai consistente, stimato in un primo momento nel mancato guadagno conseguente alla mancata vendita, e pari ad € 8.364,54, cui va ad aggiungersi l'onere per il materiale messo a disposizione della terzista e che risulta, per la più gran parte, ancora presso la convenuta- opposta, ovvero restituito in minima entità (un po' di pellame) ma privo di valore in quanto ormai inutilizzabile, quantificato in € 2.980,00;
- che il legale di nella sua successiva replica (All. 3) non ebbe mai a negare l'omessa
CP_2 consegna delle calzature di cui all'all. 2), di tal che deve darsi per riconosciuto l'inadempimento contrattuale, a “giustificazione” del quale affermò che poiché “ … la lavorazione della
CP_2 viene eseguita su materiale fornito dalla committente è pacifico che il termine di
CP_2 consegna delle paia lavorate è connesso alla consegna del materiale da lavorare. Siccome i tempi di lavorazione sono stati sempre rispettati, non vi può essere alcun ritardo nella consegna da parte della per cui nessun danno può essere stato prodotto.”. affermazione viziata da
CP_2 una evidente petizione di principio, laddove si sostiene (cosa invece tutta da dimostrare) di
“avere rispettati i tempi di produzione”, cosa peraltro del tutto irrilevante, atteso che l'impegno di on riguardava i “tempi di produzione” bensì gli essenziali “termini di consegna”; CP_2
- che le 149 paia di calzature di cui all'allegato 2) non sono state, per confessoria ammissione di mai consegnate, e che di tale inadempimento la convenuta opposta risulta, sino a prova CP_2 contraria, pienamente responsabile;
- che, anche in occasione della stagione AI2022 ra stata responsabile di gravi ritardi, ed CP_2 anche di tale inadempimento si trova conferma nella corrispondenza allegata (All. 3), avendo omesso di consegnarle 135 paia di scarpe di cui pretendeva, con la sua diffida allegata al ricorso, al di là di qualsiasi termine (All. 4), addirittura il ritiro da parte di : a fine CP_1 giugno 2023 retendeva di metterle a disposizione calzature della stagione AI2022, non CP_2 tutte e 135 paia, ma solo 93 e le mancanti 42 o non sono state mai realizzate o sono state direttamente vendute da CP_2
- che non consegnando tempestivamente le 135 calzature per la stagione AI2022, le ha CP_2 arrecato il danno derivante dal materiale acquistato e messo a disposizione di per un CP_2 valore di € 3.976,00, e l'ulteriore danno derivante dal mancato utile che avrebbe ricavato dalla vendita, e pari ad € 4.765,68;
- di aver lamentato, nella nota del proprio legale allegata sub 1), il fatto che le note di accredito emesse da (ed allegate al ricorso) fossero di importo inferiore al dovuto, limitandosi a CP_2 riconoscere, a fronte di produzione difettosa di il solo importo di € 2.303,21, CP_2 corrispondente al solo corrispettivo per le lavorazioni eseguite da e omettendo di CP_2 riconoscere il valore del materiale impiegato, il cui valore ammonta nella fattispecie ad € 3.371,00;
- che la movimentazione del materiale e delle calzature ha comportato l'ulteriore onere di € 1.034,56;
pagina 4 di 14 - che, In sintesi, risultano confessoriamente arrecati sino a prova contraria, da ad CP_2
, danni per totali € 24.491,78 e più precisamente: CP_1 per la stagione AI 2022
* € 3.976,00 per l'acquisto di materiale;
* € 4.765,68 di mancato utile;
per la stagione PE2023:
* € 2.980,00 per l'acquisto di materiale;
* € 8.364,54 di mancato utile;
* € 3.371,00 per la parziale emissione delle note di accredito
* € 1.034,56 per gli oneri di movimentazione;
- di riservarsi di procedere in altra sede per la restituzione delle forme delle calzature messe a disposizione di e mai restituite, nonostante delle stesse sia stata fornito l'elenco CP_2 dettagliato richiesto da controparte.
Si è tempestivamente costituita per contrastare l'avversa opposizione e l'avversa CP_2 riconvenzionale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed avanzando, a sua volta, domanda riconvenzionale, deducendo.
- che parte opponente nulla eccepisce, argomenta o contesta relativamente alla sussistenza in capo alla società opposta del credito di cui alla fattura n. 37 del 31.03.2023 (all. 1), in parte compensato ex lege con le note di accredito nn. 26/23, 48/23, 50/23 e 62/23, rimasto inadempiuto alla scadenza e conseguentemente azionato mediante procedimento monitorio, all'esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto;
- di aver, come da accordi e da prassi commerciale, provveduto ad emettere tale fattura una volta terminata la produzione - dal taglio della pelle sino al confezionamento in scatole - delle calzature commissionate da per la stagione PE2023, prodotte a regola d'arte, Parte_1 conformandosi in ogni fase della lavorazione ai modelli forniti e alle specifiche tecniche impartite dalla committente, utilizzando solo ed esclusivamente i prodotti, i materiali e gli accessori da questa scelti e forniti;
- che tutte le paia di scarpe delle quali ha richiesto il pagamento del prezzo – realizzate, si ribadisce, su specifico ordine dell'attrice opponente - sono state prodotte e successivamente a questa spedite rispettando i termini di consegna concordati, tenuto conto anche dei tempi fisiologici di lavorazione rispetto ai ritardi occorsi nella consegna del pellame, dei tacchi, delle suole, degli accessori, nonché di quant'altro necessario alla realizzazione della scarpa finita, imputabili unicamente alla committente e ai suoi fornitori;
- che la consegna delle paia indicate nella fattura n. 37/2023 risulta essere pacificamente provata dai documenti, che si versano in atti (all. 2), lasciati al vettore incaricato della consegna, i quali riportano le medesime quantità e gli stessi codici degli articoli, individuati anche sulla base del numero di “cartellino” di riferimento, indicati in fattura;
- che dunque, nonostante l'avvenuta consegna delle calzature di cui alla menzionata fattura, aveva omesso di corrispondere il prezzo pattuito, costringendola ad inviare, Parte_1 per il tramite del proprio legale, formale diffida ad adempiere (all. 3), alla quale seguiva riscontro dell'avv. Zerbetto (vd. all. 1 all'atto di citazione);
- che dalla lettura della corrispondenza intercorsa fra i difensori delle parti emerge che la odierna opponente non abbia negato di aver commissionato la realizzazione delle calzature indicate in fattura, né che le stesse fossero state puntualmente consegnate, né tanto meno che la opposta fosse creditrice della somma della quale veniva richiesto il pagamento;
- che ciò implica, senza alcun dubbio, il riconoscimento implicito della propria qualità di debitrice nei confronti della opposta del complessivo importo di cui è stato ingiunto il pagamento, trattandosi di circostanza fattuale non contestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.;
- che depone ulteriormente a favore del carattere certo ed incontestato del credito azionato in via monitoria dalla opposta, la circostanza che l'opponente, a fronte di un presunto credito di €
pagina 5 di 14 24.491,78, chiede in conclusione la condanna di al pagamento di soli € 10.524,84, CP_2 ottenuti dalla differenza matematica fra quanto preteso dalla opposta ed il maggior credito vantato;
- che l'opponente, quanto alla produzione per la stagione PE2023, riferisce di averle commissionato la realizzazione di un non meglio precisato numero di calzature, asserendo che un quantitativo pari a 149 paia, elencate nella tabella prodotta (vd. all. 2 all'atto di citazione), non è stato mai consegnato, chiedendo conseguentemente, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di tale inadempimento, quantificati in complessivi € 15.750,01, e che tale preteso inadempimento sarebbe stato riconosciuto dal legale di riportando a sostegno uno stralcio del contenuto della e-mail 1.9.23 inviata CP_2 all'avv. Zerbetto (all. 3 all'atto di citazione), in risposta alla sua 12.7.23;
- di contestare fermamente tale ultima affermazione, in quanto non corrispondente in alcun modo alla realtà dei fatti, avendo controparte artatamente estrapolato uno stralcio della corrispondenza e-mail, attribuendogli un significato assai diverso da quello che lo stesso assume calato all'interno del testo integrale: dalla lettura congiunta dell'e-mail dell'avv. Zerbetto e della risposta inviata dal legale di appare, infatti, in maniera pacifica come la frase CP_2 riportata si riferisca solo ed esclusivamente alle calzature relative alla stagione AI2022, le quali sono state tempestivamente prodotte e rimaste nella disponibilità della committente per il ritiro presso dove tuttora si trovano;
CP_2
- che, quanto alle calzature della stagione PE2023, non vi è stata mai alcuna conferma della mancata consegna, alla lettera e) si legge testualmente: “Non risulta alla alcuna CP_2 mancata consegna delle calzature per la stagione PE2023 se non materiale non ritirato dalla committente”; dove il diverso termine “materiale” non è stato utilizzato quale sinonimo di calzature, ma sta ad indicare il pellame, gli accessori e gli ulteriori componenti non utilizzati per la produzione:
- che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, tutto il pellame avanzato al termine della produzione delle calzature della stagione PE2023 è stato tempestivamente riconsegnato alla committente (all. 4) o messo a sua disposizione per il ritiro:
- di respingere conseguentemente ogni richiesta avanzata da controparte di risarcimento dei danni asseritamente subiti per i costi sostenuti per l'acquisto del materiale non utilizzato dalla da questa mai riconsegnato;
CP_2
- di contestare fermamente che le calzature relative ai cartellini n. 30939 (5 paia art. cherie nero), n. 30923 (4 paia art. cherie verde bandiera), n. 30940 (5 paia art. cherie candy), n. 32911 (9 paia art. cherie deserto) e n. 32912 (9 paia art. cherie nero) non siano state mai consegnate alla committente: quanto asserito da controparte è pacificamente smentito dalle bolle di trasporto e consegna che si versano in atti, le quali provano l'avvenuta consegna delle predette calzature;
in particolare i cartellini nn. 30939, 30923 sono stati spediti, su richiesta pervenuta lo stesso giorno via e-mail dalla opponente (all. 5) in data 24.2.23, con trasporto a cura del vettore, come risultante da bolla n. 45/1 del 24.2.23 (all. 6); l'ordine relativo al cartellino n. 30940 è stato evaso, anche in tal caso su richiesta pervenuta via e-mail dalla opponente (all. 7) in data 14.3.23, con trasporto a cura del vettore, come da bolla n. 66/1 del 14.3.2023 (all. 8); analogo discorso vale per i cartellini nn. 32911 e 32912, spediti, su richiesta dalla opponente (all. 9), in data 9.2.23, con trasporto a cura del vettore, come risultante da DDT n. 29/1 del 09.02.2023 (all. 10);
- che, per ciò che riguarda le restanti paia di calzature delle quali controparte lamenta la mancata consegna, da un rapido esame della fattura n. 37/23, nonché del ricorso per decreto ingiuntivo dal quale origina il presente giudizio, appare evidente che di tali articoli non è stato mai richiesto dalla opposta alcun pagamento, sicché il risarcimento dei danni ,asseritamente subiti a seguito della mancata consegna delle calzature commissionate, viene domandato dalla opponente in via riconvenzionale;
- che, in caso di un'azione riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti da inadempimento, trattandosi di responsabilità contrattuale, grava sulla società opponente, attrice non più solo in senso formale, l'onere di fornire in giudizio piena prova della fonte negoziale pagina 6 di 14 dalla quale discende il proprio diritto ad ottenere la prestazione rimasta inadempiuta, dell'esistenza di danni patiti eziologicamente riconducibili all'inadempimento della controparte, ed, infine, della loro entità;
- che la opponente ha omesso di assolvere al proprio onere probatorio, essendosi limitata nell'atto di citazione in opposizione ad affermare in maniera del tutto generica di aver commissionato a la produzione di un quantitativo indefinito di calzature per la stagione CP_2 PE2023, senza però fornire alcuna prova di aver ordinato alla opposta la realizzazione proprio delle calzature delle quali si lamenta la mancata consegna nei termini pattuiti;
- che, senza dell'onere della prova, la produzione dell'ordine di cui al cartellino n. 33282 è stata annullata dalla committente con e-mail 12.4.23 (all. 11), analogamente a quanto accaduto per l'ordine riferibile ai cartellini nn. 33187,33188,33200, 33326 e 33327, annullato dalla committente a seguito di ritardi non imputabili a bensì ai fornitori degli accessori (54 CP_2 pezzi del morsetto AB/3011 oro satinato), già richiesti il giorno 5.4.23 (all. 13) e consegnati solo in data 26.4.23 (all. 12), e, rispetto agli ultimi due cartelli, anche del pellame (all. 14);
- che il pellame necessario a produrre le restanti due paia del cartellino n. 32492, come risulta dal documento di trasporto versato in atti (all. 15), le è stato consegnato solo in data 21.4.23, tanto da indurla a richiedere alla committente, visti i ritardi nella consegna dei materiali, se dovesse o meno procedere al taglio della pelle, senza ricevere risposta alcuna (all. 16), deducendo logicamente essere venuto meno l'interesse della committente alla consegna;
- che tutti i ritardi occorsi nella fornitura di materiale (pellame, accessori, suole, tacchi e quant'altro necessario alla produzione delle calzature finite), imputabili ad e ai Parte_1 fornitori da questa selezionati, si sono inevitabilmente ripercossi sui tempi di consegna delle calzature finite, la produzione delle quali necessita inevitabilmente di fisiologici tempi di lavorazione, sicché tali ritardi non possono essere in alcun modo imputabili ad un proprio comportamento inadempiente, essendosi peraltro sempre adoperata, con tutti i mezzi ed il personale a sua disposizione, affinché i tempi di consegna delle calzature fossero ridotti ai minimi termini;
- che dei restanti cartellini riportati nell'elenco fornito da controparte non vi sia prova alcuna che la produzione delle calzature ad essi riferibile sia mai stata commissionata;
- di contestare anche il quantum del risarcimento dei danni domandato, avendo controparte omesso di adempiere all'onere, su di essa gravante, di dare puntuale allegazione della sussistenza di un danno risarcibile, nonché del nesso causale fra le singole voci di danno asseritamente subite e il preteso inadempimento di che, ribadisce, non si è mai CP_2 verificato, tantomeno nei termini descritti dalla opponente;
- che l'opponente nel proprio atto costitutivo si limita ad indicare il quantum che ritiene le spetterebbe per ciascuna voce che comporrebbe il danno risarcibile, non offrendo alcun elemento fattuale e/o dato documentale volto a chiarire le modalità con le quali tali somme sono state determinate;
- di contestare quindi fermamente le richieste di risarcimento avversarie e di chiederne pertanto il rigetto integrale, in quanto nessun danno, tale da legittimare il diritto al risarcimento, è imputabile alla propria condotta adempiente;
- che, infine, sempre relativamente alla produzione della stagione PE2023, parte opponente lamenta che le note di accredito emesse di (all. 17), fossero di importo inferiore al CP_2 dovuto, avendo la odierna opposta omesso di riconoscere il costo del materiale impiegato, conseguentemente chiedendo la condanna della stessa anche al risarcimento di tale maggior somma, quantificata in € 3.371,00:
- di contestare fermamente di esser debitrice di tale ulteriore somma, avendo emesso le note di accredito sulla base degli importi fatturati, ossia del prezzo pattuito fra le parti per la lavorazione degli articoli poi restituiti;
- che comunque anche rispetto tale voce di danno parte opponente omette di fornire prova specifica delle modalità con le quali l'importo, del quale si chiede la corresponsione, sia stato determinato, non adempiendo all'onere di allegazione sulla stessa gravante;
pagina 7 di 14 - che parte opponente domanda, inoltre, in via riconvenzionale la condanna dalla opposta all'integrale risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a seguito dei ritardi occorsi nella consegna di 135 paia di calzature relative alla produzione AI2022, quantificati in complessivi € 8.741,68, sostenendo che le avrebbe messo a disposizione per il ritiro di 93 delle 135 CP_2 paia mancanti solo a fine giugno 2023;
- che l'opponente ha omesso di adempiere all'onere di allegazione sulla stessa gravante, non avendo fornito alcun elemento della fonte negoziale dalla quale discenderebbe il proprio diritto ad ottenere la prestazione rimasta inadempiuta, dell'esistenza di danni causalmente prodotti dall'inadempimento e della relativa entità;
- di non aver avanzato, invece, alcuna domanda di ingiunzione per il pagamento delle 93 paia della stagione AI2022, tutt'oggi ancora conservate presso i propri magazzini, in attesa che la opponente provvedesse al loro ritiro;
- che, quanto agli articoli riconducibili ai cartellini riportati nell'elenco fornito da controparte - non ricompresi fra i 93 conservati nei propri magazzini in attesa di ritiro - non vi è prova alcuna che la produzione delle calzature ad essi riferibile sia mai stata commissionata;
- che l'opponente si è limitata ad affermare, dapprima, che in occasione della AI2022 si CP_2 sarebbe resa responsabile di gravi ritardi e, subito dopo, contraddicendosi sul punto, che 135 paia non sarebbero state mai consegnate, senza fornire però alcuna allegazione fattuale né prova documentale a fondamento di quanto affermato;
- che parte opponente non solo non fornisce prova alcuna della fonte negoziale dalla quale deriverebbe la invocata responsabilità contrattuale e individua in maniera confusa la condotta inadempiente della quale si sarebbe resa responsabile, ma omette pure di allegare e CP_2 provare sia la sussistenza di un nesso causale fra l'asserito inadempimento della opposta, il quale, ribadisce, non si è mai realizzato, e le singole voci di danno del quale domanda il risarcimento, sia dell'entità dei danni subiti;
- di contestare, pertanto, fermamente, di esser debitrice nei confronti di della Parte_1 somma di € 8.741,68, pretesa a titolo di risarcimento di tutti i danni asseritamente da questa subiti a causa del ritardo nella consegna delle 135 paia della stagione AI2022, in quanto relativamente alle 93 paia non vi è stato alcun ritardo di produzione a imputabile, e CP_2 relativamente alle restanti paia non vi è prova che la loro realizzazione sia mai stata commissionata, tantomeno sia stata ritardata od omessa;
- di agire in via riconvenzionale, alla luce della richiesta avanzata da controparte nel giudizio di opposizione, per ottenere l'integrale pagamento del prezzo pattuito per la lavorazione delle 93 paia della stagione AI2022 (all. 18), le quali, sebbene siano state tempestivamente prodotte, non sono mai state ritirate da Parte_1
- che, a riprova di aver tempestivamente prodotto le calzature, già in data 8.11.22, e non a fine giugno 2023 come asserito da controparte, il proprio legale rappresentante Parte_2 comunicava tramite whatsapp al rappresentante di , sig. (all. 19), CP_1 Persona_1 che i quantitativi di calzature della stagione AI2022 ordinati erano disponibili per il ritiro, circostanza che potrà essere confermata anche in fase istruttoria;
- che, con riguardo alle modalità di consegna delle calzature finite, conformemente agli accordi commerciali intercorsi fra le parti, infatti, una volta terminata la produzione delle calzature appartenenti ad uno o più cartellini, la committente era immediatamente informata, anche per vie informali, e provvedeva ad organizzare il ritiro della merce presso i magazzini di CP_2 da parte di vettori di trasporto da essa incaricati, essendo stato pattuito che la consegna restasse a carico di come l'opponente stessa afferma, con il che si spiega il Parte_1 motivo per cui le 93 paia, delle quali richiede ora il pagamento in via riconvenzionale, una volta realizzate non sono state spedite direttamente da alla committente opponente, ma CP_2 sono rimaste presso il proprio stabilimento industriale, ove ancora ad oggi sono conservate, in attesa del ritiro;
- di chiedere pertanto in via riconvenzionale, risultando incontestato l'ordine delle 93 paia di cui all'elenco allegato da parte di e sufficientemente provata la produzione delle Parte_1 stesse a regola d'arte e rispettando i tempi di consegna pattuiti, in considerazione anche dei pagina 8 di 14 ritardi nella consegna dei materiali necessari a portare a compimento la realizzazione delle scarpe, circostanze che troveranno tutte pacifico riscontro in sede istruttoria, l'integrale pagamento del prezzo pattuito, pari ad € 4.711,62, comprensivo di IVA, importo individuato applicando a ciascuna calzatura i costi in precedenza pattuiti ed applicati alle calzature consegnate e fatturate.
Con la prima memoria ex rt. 171 ter cpc parte opponente ha controdedotto:
- che costituendosi, ha ammesso di avere assunto l'obbligo contrattuale di realizzare CP_2 non già una singola fornitura, bensì l'intera stagione P/E 23 (… produzione – dal taglio della pelle sino al confezionamento in scatole – delle calzature commissionate dalla per la Parte_1 stagione PE2023.), ossia circa 2.000 paia di scarpe, così da far emergere palese la natura contraddittoria, pretestuosa e ampiamente confessoria dell'atto di controparte;
- di aver eccepito a una non “compensazione tra crediti”, bensì una precisa CP_2 contestazione di inadempimento contrattuale, di tal che onere di non era e non è CP_2 dimostrare la più o meno corretta o tempestiva esecuzione di una qualche parte dell'obbligo assunto, bensì di averlo onorato nella sua interezza;
- che lungi dal farlo, incorre - proprio con la documentazione che ha prodotto - in una CP_2 serie di confessorie contraddizioni che attestano la pretestuosità delle sue pretese;
- che la puntualità è essenziale per un prodotto come le calzature, e non nega di aver CP_2 ritardato o addirittura omesso la produzione delle calzature commissionate, solo pretenderebbe di addossare la colpa dei suoi ritardi ad ed ai fornitori di accessori (tacchi, suole, CP_1 fibbie ecc.) e del pellame, il che sarebbe plausibile se gli ordinativi a detti fornitori fossero stati emessi da , ma è vero il contrario: ad esempio, il documento dimesso sub 12), era CP_1 l'odierna convenuta a intrattenere direttamente i rapporti coi fornitori e ad emettere di volta in volta gli ordini;
anche la fattura di Moda T.E.C. (All. 12) risulta emessa a fronte di merce oggetto di un “… ordine mail 05/04 …); CP_2
- che l'onere del puntuale invio degli ordinativi incombeva quindi su controparte, e non certo su
, estranea alle singole fasi produttive poste tutte sotto la direzione (e CP_1 responsabilità) di che, rammenta, ha esplicitamente dichiarato di aver assunto l'obbligo CP_2 di produrre “dal taglio della pelle sino al confezionamento in scatole delle calzature commissionate dalla per la stagione PE2023.). ossia tutto il processo Parte_1 produttivo, senza interferenze della committente e quindi con responsabilità CP_1 esclusiva di CP_2
- che ammette che al termine della produzione della stagione PE2023 “è stato CP_2 riconsegnato alla committente o messo a sua disposizione” per il ritiro, il materiale inutilizzato a causa dei suoi ritardi.
- che - premesso che della asserita “messa a disposizione” non vi è traccia, men che meno documentale, emerge un assorbente elemento di ordine logico: l'unico motivo per il quale può essersi prodotta l'eccedenza di materiale (materiale che, si rammenti ancora, veniva ordinato nelle quantità e nei tempi decisi da è da individuarsi nei suoi colpevoli ritardi di CP_2 produzione;
- che Non meno rivelatrici le “involontarie” ma preziosissime conferme documentali offerte da controparte alle tesi attoree relativamente alla produzione AI2022. Afferma che non di 135 ma di CP_2 93 paia di scarpe si sarebbe trattato. Ma essa stessa si smentisce, producendo lo “screenshoot” (All. 19) che attesta che di calzature ne aveva realizzate quantomeno 105 (è sufficiente sommare i quantitativi che si leggono nel documento in questione). Calzature che sarebbero state disponibili, sempre secondo quanto si ricava dall'avversa documentazione, solo l'8 novembre 2022, vale a dire parecchi mesi dopo le date indicate (e non contestate) di cui al nostro allegato 4). C'è bisogno di spiegare per quale motivo le calzature non furono ritirate? E per quale ragione si è ben guardata da pretenderne il ritiro ed il CP_2 pagamento? Essa era ben conscia che nulla poteva pretendere per delle calzature realizzate quando orami la stagione non ne consentiva più la vendita. La “tardività” della sua odierna pretesa vale a piena conferma della infondatezza delle sue pretese.
pagina 9 di 14 - di contestare la pretesa riconvenzionale relativa al pagamento delle calzature della stagione AI2022, calzature mai consegnate in ragione dell'intollerabile ritardo di produzione.
Nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc parte opposta ha controdedotto:
- di non comprendere sulla base di quali percorsi logici-sintattici, la frase utilizzata in comparsa
“…produzione […] delle calzature commissionate dalla per la stagione PE2023” - Controparte_3 possa essere interpretata come un'ammissione ad opera della società opposta del fatto che sarebbe stata a lei commissionata la realizzazione dell'intera stagione PE2023, apparendo superfluo precisare, infatti, che tutte le volte in cui tale frase è stata utilizzata si è inteso far riferimento solo ed esclusivamente ai modelli delle calzature che appartengono alla collezione PE2023 o AI2022 di e ciò non significa affatto che tutta la produzione PE2023 sia CP_1 stata affidata all'opposta;
- di non aver, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, mai ammesso in alcun modo di essersi resa responsabile di ritardi ed omissioni nella produzione e nella consegna delle calzature, circostanza che si respinge fermamente essere mai avvenuta;
- di ribadire con decisione che tutte le paia appartenenti alle stagioni PE2023 e AI2022, commissionatele dalla opponente, sono state realizzate a regola d'arte e tempestivamente prodotte, nel rispetto dei fisiologici e necessari tempi di esecuzione di tutte le lavorazioni artigianali, alcune delle quali particolarmente complesse, che permettono di giungere alla scarpa finita, tempi dei quali la committente era stata fin da subito messa al corrente e da essa accettati;
- che, ove si siano verificati rallentamenti nella produzione di alcuni degli articoli commissionati, questi sono imputabili in via integrale ed in maniera esclusiva ai ritardi occorsi nella consegna del pellame, delle fibbie e degli ulteriori accessori necessari a terminare la produzione, dei quali si sono resi responsabili i fornitori prescelti dalla opponente;
- di essersi sempre adoperata, con tutti i mezzi ed il personale a sua disposizione, affinché i tempi di consegna fossero ridotti ai minimi termini;
- che non è vero che i componenti delle calzature fossero ordinati personalmente dalla opposta, non rientrava in alcun modo fra le sue obbligazioni quella di acquistare direttamente dai fornitori, in nome e per conto della opponente, i predetti materiali necessari alla realizzazione delle calzature, essendo la stessa tenuta esclusivamente all'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie a produrre la scarpa finita, utilizzando il pellame ed i componenti forniti dalla opponente, circostanza pacificamente ammessa dalla stessa opponente nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, ove alla pagina 3 si legge testualmente “ ] In primo luogo CP_1 sceglie i fornitori di pellame e degli altri componenti della calzatura (tacchi, suole, accessorista ecc..). Per l'assemblaggio delle calzature si rivolge ad imprese terze. Queste ultime ricevono, su disposizione di
, dai fornitori del pellame e degli altri componenti tutto quanto necessario per la loro CP_1 realizzazione”; salvo poi irrimediabilmente contraddirsi sul punto nella successiva memoria ex art. 171 ter c.p.c. negando che l'onere del puntuale compimento degli ordini dei componenti incombesse su di essa;
- che spettava contrattualmente alla opponente l'onere di individuare i fornitori e di procedere al tempestivo acquisto dei componenti necessari alla produzione delle calzature, circostanza che, ove quanto poc'anzi affermato non sia ritenuto sufficiente, emerge in maniera inequivoca dell'esame del consistente numero di email scambiate fra la opposta e la opponente (all. 22), nel periodo di riferimento per le produzioni AI2022 e PE2023, sintomatiche delle modalità con le quali le parti hanno da sempre dato esecuzione ai rapporti contrattuali fra le stesse intercorrenti.
- di produrre, a ulteriore riprova, i D.D.T. riferiti ai pellami e agli accessori utilizzati dalla opposta per la produzione delle calzature commissionate dalla opponente, nei quali la dicitura “vs. ordine” nella descrizione della merce trasportata va riferita all'ordine della società “cliente”, dunque alla opponente (all. 23); ed ancora i D.D.T. emessi dal calzaturificio
[...] e dal Calzaturificio (all. 24), intestati alla opponente, i quali Controparte_4 Controparte_5 provano la destinazione dei pellami da quest'ultima ordinati presso la odierna società opposta pagina 10 di 14 (luogo di destinazione);
- che Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente nessun rilievo di segno opposto può essere attribuito alla fattura della Moda T.E.C. di Di IA MO & C. s.a.s. già in atti (all. 12 alla comparsa di costituzione), si tratta di un ordine di morsetti di quantità minima, 38 pezzi totali, se lo si paragona agli ingenti quantitativi di regola ordinati al suddetto fornitore di accessori direttamente dalla CP_1 (all. 23), superiori alle migliaia di pezzi. Si precisa che in via del tutto eccezionale e per i soli riassortimenti di produzione, al solo fine di accelerare i tempi di consegna dei componenti delle calzature, eliminando i passaggi intermedi fra la opposta e l'opponente e fra l'opponente e il fornitore, la opposta procedeva a richiedere il riassortimento dei componenti già ordinati dalla opponente, alla quale l'ordine e il D.D.T. veniva attribuito.
- che i termini fissati per la consegna delle calzature delle stagioni AI2023 e PE2023, indicati dalla opponente nei documenti prodotti o che la stessa produrrà nei termini di legge, debbono pacificamente ritenersi termini indicativi, in nessun modo perentori, in ogni caso da ritenere non essenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c.;
- che occorre tenere in debita considerazione il fatto che gli stessi, determinati ancor prima dell'avvio della produzione e dell'acquisto dei pellami e degli altri componenti, sono inevitabilmente soggetti, come accaduto, e condizionati dai tempi di consegna dei molteplici componenti - si ribadisce ordinati direttamente dalla opponente - necessari ad eseguire le molteplici lavorazioni per la produzione della scarpa finita, come ben sa la opponente, operando da anni nel settore calzaturiero, a tal punto che la stessa, nel dare esecuzione ai rapporti contrattuali intercorrenti con la opposta, tanto relativamente agli ordini commissionati per le stagioni AI2022 e PE2023, quanto a quelli relativi alle stagioni precedenti, ha sempre disposto il ritiro, a proprie spese, presso la società opposta delle paia di scarpe da questa prodotte anche successivamente ai termini indicati;
circostanza che risulta in maniera pacifica non solo dalla documentazione già in atti (all.ti 5, 7, 9 comparsa di costituzione), ma che potrà essere confermata anche in sede di esame testimoniale;
- di produrre, quanto alle calzature appartenenti alla stagione PE2023 delle quali la opponente lamenta la omessa consegna, in aggiunta a quanto già precisato e provato documentalmente con la comparsa di costituzione, si versa in atti e-mail (all. 25) inviata dalla opposta in data 4.4.23 alla opponente, ove venivano a quest'ultima comunicati i cartellini ancora in lavorazione e le relative date di consegna previste, posticipate a seguito dei ritardi dei fornitori (vd. all.ti. 12, 13, 14, 15 alla comparsa di costituzione);
- di aver, dopo tale comunicazione, ricevuto dai fornitori parte dei componenti e della pelle per completare parte della produzione (vedi all. 15 comparsa), ma, avendo poi la opponente annullato alcuni degli ordini commissionati, la produzione veniva interrotta;
- che i ritardi asseritamente occorsi non le sono in alcun modo imputabili e che, in ogni caso, il termine di consegna delle calzature non deve ritenersi essenziale;
- che, in merito all'asserito inadempimento della opposta relativamente alla produzione delle calzature appartenenti alla stagione AI2022, alcuni dei cartellini indicati sono stati illegittimamente annullati dalla opposta per rallentamenti occorsi nella produzione delle calzature determinati, come provato dalla email inviata in data 29.09.22 (all. 26), che richiama e ribadisce il contenuto di quella del 08/06/2022 (all. 27), solo ed esclusivamente da ritardi nella consegna dei pellami e degli accessori necessari alla produzione, ordinati dalla stessa opponente, e dei quali quest'ultima era stata sempre a conoscenza. Anche in tale caso nessun inadempimento può, pertanto, essere rimproverato alla opposta, con la conseguenza che nessun risarcimento dei danni è da questa dovuto;
- che anche rispetto alle calzature della stagione AI2022 messe a disposizione per il ritiro nel novembre del 2022, i ritardi nella consegna sono stati causati dalla impossibilità per la opposta di completare le lavorazioni in mancanza di tutti i pellami e i componenti a tal fine necessari, ad essa consegnati con rilevante ritardo dai fornitori, come emerge dalla lettura delle suddette email e, dall'altro, che il termine fissato dalla opponente per la consegna non può in nessun caso essere considerato essenziale per le ragioni poc'anzi esposte.
- che, non essendo pervenuto da parte della opponente alcun annullamento degli ordini, come pagina 11 di 14 accaduto per alcuni dei cartellini, ed essendo questa a conoscenza che il termine inizialmente fissato per la consegna non poteva in nessun caso essere rispettato per via dei noti ritardi imputabili ai fornitori di pellame e accessori, la opposta, dando esecuzione al contrato in essere secondo i criteri degli usi invalsi fra le parti e della buona fede, procedeva alla produzione delle calzature, salvo, poi, una volta che le stesse venivano messe a disposizione della opponente per il ritiro ad inizio del mese di novembre 2022 - quando la vendita delle calzature appartenenti alla stagione AI2022 doveva ancora avere inizio - rifiutarsi di ritirarle.
- che, Alla luce di quanto esposto e documentato appare evidente la assoluta illegittimità del rifiuto di controparte di procedere al ritiro e al pagamento delle stesse, non essendosi resa responsabile la società opposta di alcun ritardo ad essa imputabile, ne deriva conseguentemente da un lato che nessun danno risarcibile può essere a questa attribuito, e dall'altro la fondatezza della domanda, avanzata in via riconvenzionale, di integrale pagamento del prezzo delle calzature della stagione AI2022 prodotte e mai ritirate, per l'accoglimento della quale insiste.
- di respingere fermamente ogni ulteriore eccezione e deduzione formulata dalla opponente in merito agli asseriti inadempimenti contrattuali dei quali si sarebbe resa responsabile, avendo fornito piena prova del fatto che i termini di consegna non debbono ritenersi in ogni caso essenziali, tenuto conto delle modalità con le quali le parti hanno da sempre inteso dare esecuzione ai rapporti contrattuali fra le stesse in essere;
i rallentamenti occorsi nella produzione sono stati determinati solo ed esclusivamente dai ritardi nella consegna dei componenti imputabili ai fornitori scelti dalla opponente, i quali hanno determinato la impossibilità per la opposta di avanzare nella produzione delle calzature, con la logica conseguenza che nessun inadempimento, causa di asseriti danni, può essere attribuito alla opposta, ed, infine, dell'illegittima risoluzione anticipata del contratto da parte della opponente, mediante annullamento degli ordini commissionati.
Celebrata l'udienza 7.3.24, con ordinanza riservata 17.6.24 il giudice designato tabellarmente ha rigettato l'istanza ex art. 648 cpc ed ammesso alcune delle prove orali, esaurite le quali ne ha ammessa un'altra, delegando a trattazione e decisione della causa questo got.
Terminata l'ultima prova orale, la causa è stata rinviata ad oggi per la discussione, con sostituzione con note scritte su richiesta dell'avv. Zerbetto.
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Va osservato che, per quanto l'opponente insista nell'affermare il contrario, l'opposizione è fondata su eccezione di inadempimento – sotto il profilo della intempestività - con riconvenzionale per risarcimento danni da lucro cessante e danno emergente, in sostanza riconducibile ad una eccezione di compensazione con preteso credito da risarcimento danni, ovviamente non certo, né liquido né esigibile.
Il credito ingiunto è pacifico ed incontestato, sicché l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
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La riconvenzionale spiegata dall'opponente per l'accertamento dell'inadempimento dell'opposta in relazione a forniture per le stagioni precedenti – inadempimento consistente in consegne intempestive o mancate - l'opponente, onerato della prova dell'inesatto inadempimento che ha eccepito, ha prodotto la prova documentale dell'invio degli ordini con indicazione dei termini previsti per la consegna.
Vero è che il mercato delle calzature, come quello dell'abbigliamento o altri, è legato alla stagionalità, ma occorre considerare che – in mancanza di clausola espressa che precisi l'essenzialità del termine – il ritardo di qualche giorno non inciderebbe affatto sulla utilità della prestazione mentre il ritardo di qualche mese inciderebbe.
Occorre pure considerare che l'opponente non ha fornito alcuna precisazione dei singoli ritardi che imputa alla propria – ex, si suppone – terzista, fornendo invece entro i termini per le preclusioni assertive soltanto la propria interpretazione della corrispondenza ricevuta dal legale pagina 12 di 14 di n replica alla del proprio legale prima e tardiva contestazione di ritardo, a sua volta in CP_2 replica alla diffida al saldo della fattura azionata con il ricorso per ingiunzione, relativa a fornitura, come già detto, incontestata.
Parte opposta, per parte sua, ha contestato la propria responsabilità, producendo la corrispondenza intercorsa fra le parti, a mezzo e-mail e/o whatsapp, per documentare come i soli ritardi verificatisi fossero dipesi esclusivamente dalla mancata tempestiva consegna di tutto il materiale necessario per la realizzazione delle calzature commissionatele e come l'opponente stessa abbia “annullato” gli ordinativi le cui consegne aveva richiesto per l'ottobre 2022, lasciando in deposito presso nche le calzature che già erano state realizzate. CP_2 Posto che l'opponente ha sin dalla citazione affermato che “tramite proprio personale e propri incaricati supervisiona e coordina ogni singola fase, .. sceglie i fornitori del pellame e degli altri componenti della calzatura (tacchi, suole, accessoristica ecc.) sicché i terzisti ricevono, su sua disposizione, dai fornitori del pellame e degli altri componenti tutto quanto necessario per la realizzazione delle calzature, che vanno poi consegnate/spedite sempre e comunque a cura e spese di
, direttamente dal terzista al cliente finale;
” e di “aver commissionato a per la CP_1 CP_2 stagione PE2023, la realizzazione di parte della sua produzione, approvvigionandola tempestivamente di tutto quanto necessario (pellame, tacchi, suole, accessori, scatole ecc.) affinché essa consegnasse, nei termini convenuti, le calzature finite;
” e considerando che tanto il leg. rappr.te dell'opponente, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso quanto i testi hanno confermato che CP_1 supervisiona e coordina ogni singola fase, sceglie i fornitori del pellame e degli altri componenti della calzatura (tacchi, suole, accessoristica ecc.) facendo in modo che i terzisti – quale CP_2 pacificamente è - ricevano, su sua disposizione, dai fornitori del pellame e degli altri componenti necessari per la realizzazione delle calzature, pare di poter legittimamente concludere che dei ritardi dei fornitori – di cui a provato di aver tempestivamente informato la committente - CP_2 non possa esser ritenuta responsabile CP_2
Mette conto osservare che isulta aver provveduto direttamente agli ordinativi di materiali CP_2 solo in occasione di un paio di riassortimenti e per pochi pezzi, il che costituisce evidentemente una eccezione alla regola generale di . CP_1 Altrettanto valga per la c.d. mancata consegna delle calzature già realizzate prima dell'annullamento dell'ordinativo da parte di : se le calzature che CP_1 CP_1 ordina ai suoi terzisti vanno poi consegnate/spedite sempre e comunque a cura e spese di
, non si vede francamente cosa dovesse/potesse fare oltre ad informare la CP_1 CP_2 committente di aver già realizzato parte dell'ordine e di mantenere a disposizione per il ritiro, a cura e spese della committente stessa, tanto le calzature già realizzate quanto i materiali rimasti inutilizzati. Non risulta che abbia disposto per il relativo ritiro, sicché non può CP_1 imputare il proprio mancato ritiro a CP_2 Occorre quindi concluderne che tanto i ritardi quanto le mancate consegne lamentate da siano dipese dalla propria volontà o dalle proprie attività di organizzazione e CP_1 coordinamento.
La domanda riconvenzione spiegata da per l'accertamento e la dichiarazione CP_1 dell'inadempimento da ritardo che imputa a a quindi rigettata. CP_2 La riconvenzionale spiegata dall'opposta, per le stesse motivazioni, va invece accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore della domanda ed alla media tariffaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da in pers, leg. rappr.te p.t., avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 476/2023, emesso in data 19.9.23 dal Tribunale di Fermo nel proc. n. 1306/23 R.G., che per l'effetto conferma integralmente;
pagina 13 di 14 2) rigetta le domande riconvenzionali spiegate da Parte_1
3) in accoglimento della riconvenzionale spiegata da in pers, leg. rappr.te p.t., CP_6 condanna in pers. leg. rappr.te p.t., al versamento in favore dell'opposta di € Parte_1
€ 4.711,62, a titolo di prezzo pattuito per 93 paia di calzature della stagione AI2022, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi dalla domanda (21.12.23) al saldo effettivo;
4) condanna in pers. leg. rappr.te p.t., a rimborsare alla parte opposta le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 161,89 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,13, non presenti le parti ed allegazione al verbale.
Fermo, 21/11/2025
Il got
MA TO
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