CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1448/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2298/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3424/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 4 e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070201567-2023 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6234/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti: per l'appellante: accogliere l'appello riformando la Sentenza impugnata con conseguente annullamento dell'Avviso di accertamento da cui è scaturito il presente giudizio per le ragioni sopra in narrativa;
in ogni caso: emettere ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;
con vittoria di compensi e spese per entrambi i gradi dell'odierno giudizio.
Ric_1Per l'appellata DP Caserta: Rigettare l'appello di e confermare la sentenza gravata col favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 OC_1, ex socia della srl, chiede la riforma della sentenza n. 3424/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta depositata in data 31 luglio 2024, avente ad oggetto impugnativa dell'Avviso di accertamento societario n. TF7070201567/2023 per ritenute relative all'anno d'imposta 2018 .
L'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado per
-violazione dell'art. 81 e 101 c.p.c. nonché dell'art. 35 del d.p.r. n. 602/1997, per avere i giudici di primae curae erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente.
Ripropone le eccezioni formulate nel ricorso di primo grado ossia :
a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, della legge 212/2000 e dell'art. 42 d.p.r. 600/1973 per inosservanza delle norme che regolano la procedura accertativa per omessa allegazione del precedente avviso di accertamento richiamato, mai allegato all'atto impositivo né portato a conoscenza della contribuente la quale aveva ceduto l'intera quota sociale in data 27 maggio 2019 e registrata mediante servizio telematico Entratel in data 28 maggio 2019;
b) violazione dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. 546/1992 attesa l'inosservanza dell'onere della prova che grava sull'ufficio.
c) vizi di motivazione dell'avviso impugnato.
Conclude affinchè venga riformata la sentenza e annullato l'avviso di accertamento col favore delle spese del doppio grado. L'appellata DP di Caserta deposita controdeduzioni eccependo l'infondatezza dell'appello, confutando estensivamente l'avversa prospettazione.Conclude per il rigetto dell'appello infondato in fatto e in diritto col favore delle spese. L'appellante ha depositato memorie illustrative il 29.9.2025 . Dopo la discussione in pubblica udienza la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto. La tesi della Corte d Giustizia di I grado merita doverosa conferma essendo conforme a diritto. L'avviso di accertamento qui impugnato è intestato alla società e notificato solo per conoscenza alla ex socia. OC_1In particolare alla soc. srl è stato notificato l'avviso di accertamento n. TF7030200529/2023, anno di imposta 2018, non impugnato, con cui il reddito di impresa è stato elevato a €. 619.789,00. OC_1La srl è società di capitali a ristretta base partecipativa relativa a due soci Nominativo_1 Ricorrente_1 e In dipendenza dell'avviso di accertamento n. TF7030200529/2023, con il quale è stato OC_1accertato il reddito di impresa, della srl è stato notificato l'avviso di accertamento n.TF7070201567/2023, anno di imposta 2018, consegnato il 20.10.2023 (vedasi allegata copia avviso di ricevimento raccomandata) al legale rappresentante, Nominativo_1nonché socio al 51%, sig. , con cui il detto reddito di impresa è stato assoggettato alla ritenuta del 26%, giacché non effettuata e non versata al momento della distribuzione degli utili. Anche tale avviso di accertamento n. TF7070201567/2023, anno di imposta 2018, non è OC_1stato impugnato dalla soc. srl. L'avviso di accertamento n. TF7070201567/2023, anno di imposta 2018, proprio della OC_1 Ricorrente_1soc. srl è stato portato a conoscenza della sig.ra .
Ricorrente_1La stessa , odierna appellante .agisce in proprio in giudizio donde la carenza di legittimazione processuale ritenuta dai primi giudici, che ha condotto alla pronuncia di inammissibilità Ricorrente_1La qualità ex socia non ha poteri di rappresentanza della società e come tale è priva della legittimazione ad agire.
Sul punto è utile richiamare Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 938 del 15 gennaio 2025 secondo cui : “In tema di legittimazione processuale nel contenzioso tributario, il soggetto cui sia stato notificato "per conoscenza" un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, non è legittimato ad impugnare l'atto impositivo agendo in nome proprio, qualora non rivesta la qualità di legale rappresentante o socio della società stessa. La mera circostanza che il destinatario della notifica "per conoscenza" contesti la propria qualifica di amministratore di fatto della società accertata non gli conferisce la legitimatio ad causam necessaria per richiedere l'annullamento dell'atto, in quanto non può far valere in nome proprio un diritto appartenente ad un soggetto diverso. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in precedenza una sentenza passata in giudicato che abbia escluso la sua qualifica di amministratore di fatto per una diversa annualità, poiché tale accertamento, avendo ad oggetto una circostanza non permanente ma variabile nel tempo, non può estendersi automaticamente ad annualità successive. Ne consegue che il ricorso proposto dal destinatario della notifica "per conoscenza" che agisca in proprio e non quale rappresentante della società deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva, non potendo egli ottenere l'annullamento di un atto impositivo emesso nei confronti di un soggetto giuridico diverso.
Sulla medesima scia si pone la Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 23705 del 22 Pres. Crucitti, Rel. Saliagosto 2025 ( ), che si è espressa sulla legittimazione all'impugnazione dell'avviso di accertamento, dell'amministratore di una cooperativa, cessato dall'incarico e mero destinatario della notifica dell'atto stesso. : La persona fisica alla quale sia stato notificato un Ponendo il seguente principio di diritto atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.
Nella specie, l'appellante non può ottenere l'annullamento dell'atto impositivo societario che reca evidente l'intestazione alla OC , che è stato notificato al legale rappresentante e che è intestato a lei “ per conoscenza”. l'interesse ad ON errata è, pertanto, l'impostazione attorea laddove rivendica “ agire della Contribuente sulla scorta che l'Avviso impugnato in primo grado sia esclusivamente diretto alla società partecipata.”
Invero , i primi giudici non hanno escluso l'interesse ad agire , ossia l'utilità personale attuale e concreta che si identifica con la tutela giurisdizionale richiesta , bensì hanno legitimatio ad causamnegato a monte la legittimazione attiva in senso proprio, la c.d. la quale prescinde dal vantaggio della sfera giuridica di colui il quale abbia agito in giudizio, identificandosi esclusivamente nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva esplicativa di un interesse meritevole di tutela, secondo l'ordinamento giuridico.
Nel caso in esame difetta nell'appellante la veste di legale rappresentante del soggetto destinatario dell'atto e dunque la legittimazione ad agire in giudizio stante la sua estraneità all'atto .
A comprova della erroneità della tesi dell'appellante soccorre proprio il richiamo che ella fa alle pronunzie della S.C. ( ord. cie Cassazione n. 4239/2022) e riportata in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione “ sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando “per relationem” alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali” (in tal senso, Ordinanza Cassazione n. 4239/2022).
E' chiarissimo che la pronuncia in parola si riferisce ad un caso del tutto distinto, da quello nella veste di socio della che ci occupa, ossia quello in cui il contribuente abbia ricevuto , società a base ristretta l'avviso di accertamento
La legittimazione del Socio ad agire contro l'atto presupposto sussiste solo quando egli abbia ricevuto direttamente ( per esserne destinatario) l'avviso di accertamento potendo ottenere una tutela giurisdizionale piena.
Né la definitività dell'avviso di accertamento presente in mancanza di impugnazione si riflette immediatamente nei confronti dell'odierna appellante perché anche in fase di riscossione ha diritto a che le venga notificato nuovo atto di accertamento . In quella sede potrà opporsi ( Cassazione civile sez. trib., 01/08/2025, n.22274) alla stregua dell'art. 36 DPR 602/1973 Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci secondo cui : I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti (1) .
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dell'imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria (2) . Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilità di cui ai commi precedenti e accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'art. 39 (3) .
Conclusivamente l'appello va respinto. Le spese si compensano stante la natura della questione .
P.Q.M
- rigetta l'appello;
-compensa le spese. Napoli lì 21 ottobre 2025 Il Presidente
RO De UC Il relatore Alessandra Santulli
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente SANTULLI ALESSANDRA, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2298/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3424/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 4 e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7070201567-2023 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6234/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti: per l'appellante: accogliere l'appello riformando la Sentenza impugnata con conseguente annullamento dell'Avviso di accertamento da cui è scaturito il presente giudizio per le ragioni sopra in narrativa;
in ogni caso: emettere ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso;
con vittoria di compensi e spese per entrambi i gradi dell'odierno giudizio.
Ric_1Per l'appellata DP Caserta: Rigettare l'appello di e confermare la sentenza gravata col favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 OC_1, ex socia della srl, chiede la riforma della sentenza n. 3424/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta depositata in data 31 luglio 2024, avente ad oggetto impugnativa dell'Avviso di accertamento societario n. TF7070201567/2023 per ritenute relative all'anno d'imposta 2018 .
L'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado per
-violazione dell'art. 81 e 101 c.p.c. nonché dell'art. 35 del d.p.r. n. 602/1997, per avere i giudici di primae curae erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente.
Ripropone le eccezioni formulate nel ricorso di primo grado ossia :
a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, della legge 212/2000 e dell'art. 42 d.p.r. 600/1973 per inosservanza delle norme che regolano la procedura accertativa per omessa allegazione del precedente avviso di accertamento richiamato, mai allegato all'atto impositivo né portato a conoscenza della contribuente la quale aveva ceduto l'intera quota sociale in data 27 maggio 2019 e registrata mediante servizio telematico Entratel in data 28 maggio 2019;
b) violazione dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. 546/1992 attesa l'inosservanza dell'onere della prova che grava sull'ufficio.
c) vizi di motivazione dell'avviso impugnato.
Conclude affinchè venga riformata la sentenza e annullato l'avviso di accertamento col favore delle spese del doppio grado. L'appellata DP di Caserta deposita controdeduzioni eccependo l'infondatezza dell'appello, confutando estensivamente l'avversa prospettazione.Conclude per il rigetto dell'appello infondato in fatto e in diritto col favore delle spese. L'appellante ha depositato memorie illustrative il 29.9.2025 . Dopo la discussione in pubblica udienza la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto. La tesi della Corte d Giustizia di I grado merita doverosa conferma essendo conforme a diritto. L'avviso di accertamento qui impugnato è intestato alla società e notificato solo per conoscenza alla ex socia. OC_1In particolare alla soc. srl è stato notificato l'avviso di accertamento n. TF7030200529/2023, anno di imposta 2018, non impugnato, con cui il reddito di impresa è stato elevato a €. 619.789,00. OC_1La srl è società di capitali a ristretta base partecipativa relativa a due soci Nominativo_1 Ricorrente_1 e In dipendenza dell'avviso di accertamento n. TF7030200529/2023, con il quale è stato OC_1accertato il reddito di impresa, della srl è stato notificato l'avviso di accertamento n.TF7070201567/2023, anno di imposta 2018, consegnato il 20.10.2023 (vedasi allegata copia avviso di ricevimento raccomandata) al legale rappresentante, Nominativo_1nonché socio al 51%, sig. , con cui il detto reddito di impresa è stato assoggettato alla ritenuta del 26%, giacché non effettuata e non versata al momento della distribuzione degli utili. Anche tale avviso di accertamento n. TF7070201567/2023, anno di imposta 2018, non è OC_1stato impugnato dalla soc. srl. L'avviso di accertamento n. TF7070201567/2023, anno di imposta 2018, proprio della OC_1 Ricorrente_1soc. srl è stato portato a conoscenza della sig.ra .
Ricorrente_1La stessa , odierna appellante .agisce in proprio in giudizio donde la carenza di legittimazione processuale ritenuta dai primi giudici, che ha condotto alla pronuncia di inammissibilità Ricorrente_1La qualità ex socia non ha poteri di rappresentanza della società e come tale è priva della legittimazione ad agire.
Sul punto è utile richiamare Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 938 del 15 gennaio 2025 secondo cui : “In tema di legittimazione processuale nel contenzioso tributario, il soggetto cui sia stato notificato "per conoscenza" un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, non è legittimato ad impugnare l'atto impositivo agendo in nome proprio, qualora non rivesta la qualità di legale rappresentante o socio della società stessa. La mera circostanza che il destinatario della notifica "per conoscenza" contesti la propria qualifica di amministratore di fatto della società accertata non gli conferisce la legitimatio ad causam necessaria per richiedere l'annullamento dell'atto, in quanto non può far valere in nome proprio un diritto appartenente ad un soggetto diverso. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in precedenza una sentenza passata in giudicato che abbia escluso la sua qualifica di amministratore di fatto per una diversa annualità, poiché tale accertamento, avendo ad oggetto una circostanza non permanente ma variabile nel tempo, non può estendersi automaticamente ad annualità successive. Ne consegue che il ricorso proposto dal destinatario della notifica "per conoscenza" che agisca in proprio e non quale rappresentante della società deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva, non potendo egli ottenere l'annullamento di un atto impositivo emesso nei confronti di un soggetto giuridico diverso.
Sulla medesima scia si pone la Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 23705 del 22 Pres. Crucitti, Rel. Saliagosto 2025 ( ), che si è espressa sulla legittimazione all'impugnazione dell'avviso di accertamento, dell'amministratore di una cooperativa, cessato dall'incarico e mero destinatario della notifica dell'atto stesso. : La persona fisica alla quale sia stato notificato un Ponendo il seguente principio di diritto atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.
Nella specie, l'appellante non può ottenere l'annullamento dell'atto impositivo societario che reca evidente l'intestazione alla OC , che è stato notificato al legale rappresentante e che è intestato a lei “ per conoscenza”. l'interesse ad ON errata è, pertanto, l'impostazione attorea laddove rivendica “ agire della Contribuente sulla scorta che l'Avviso impugnato in primo grado sia esclusivamente diretto alla società partecipata.”
Invero , i primi giudici non hanno escluso l'interesse ad agire , ossia l'utilità personale attuale e concreta che si identifica con la tutela giurisdizionale richiesta , bensì hanno legitimatio ad causamnegato a monte la legittimazione attiva in senso proprio, la c.d. la quale prescinde dal vantaggio della sfera giuridica di colui il quale abbia agito in giudizio, identificandosi esclusivamente nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva esplicativa di un interesse meritevole di tutela, secondo l'ordinamento giuridico.
Nel caso in esame difetta nell'appellante la veste di legale rappresentante del soggetto destinatario dell'atto e dunque la legittimazione ad agire in giudizio stante la sua estraneità all'atto .
A comprova della erroneità della tesi dell'appellante soccorre proprio il richiamo che ella fa alle pronunzie della S.C. ( ord. cie Cassazione n. 4239/2022) e riportata in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione “ sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando “per relationem” alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali” (in tal senso, Ordinanza Cassazione n. 4239/2022).
E' chiarissimo che la pronuncia in parola si riferisce ad un caso del tutto distinto, da quello nella veste di socio della che ci occupa, ossia quello in cui il contribuente abbia ricevuto , società a base ristretta l'avviso di accertamento
La legittimazione del Socio ad agire contro l'atto presupposto sussiste solo quando egli abbia ricevuto direttamente ( per esserne destinatario) l'avviso di accertamento potendo ottenere una tutela giurisdizionale piena.
Né la definitività dell'avviso di accertamento presente in mancanza di impugnazione si riflette immediatamente nei confronti dell'odierna appellante perché anche in fase di riscossione ha diritto a che le venga notificato nuovo atto di accertamento . In quella sede potrà opporsi ( Cassazione civile sez. trib., 01/08/2025, n.22274) alla stregua dell'art. 36 DPR 602/1973 Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci secondo cui : I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti (1) .
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dell'imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria (2) . Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilità di cui ai commi precedenti e accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'art. 39 (3) .
Conclusivamente l'appello va respinto. Le spese si compensano stante la natura della questione .
P.Q.M
- rigetta l'appello;
-compensa le spese. Napoli lì 21 ottobre 2025 Il Presidente
RO De UC Il relatore Alessandra Santulli
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese di lite tra le parti.