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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
BA GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4875/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104, N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29576202500000838000 IRPEF-ALTRO 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29576202500000838000 IVA-ALTRO 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29576202500000838000 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 si opponeva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500000838000, nella parte relativa agli avvisi di accertamento n. TYX01GB03245/2013 - con il quale le odierne controparti pretenderebbero richiedere il pagamento della somma complessiva di
€ 11.712,42 per l'IVA e l'IRPEF 2008, sanzioni ed interessi – e n. TYX01GB03245/2013 – con il quale l'Agenzia Entrate D.P. Messina e l'Agenzia Entrate RI richiedevano il pagamento della somma complessiva di € 46.082.57 per l'IVA e l'IRPEF 2008 sanzioni ed interessi. Nell'eccepire l'illegittimità dei contestati atti ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari. In particolare evidenziava che gli avvisi di accertamento n. TYX01GB03245/2013 e n.
TYX01GB03245/2013 sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto erano stati annullati con sentenza n. 2718/2025 emessa alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina.
Con deduzioni del 08-09-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Non si costituiva l'Agenzia Entrate RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della richiesta formulata dall'Agenzia Entrate D.P. Messina di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dispone in conformità.
In relazione alla tempistica evidenziata dall'ufficio in merito al deposito e successiva comunicazione dei provvedimenti posti a base dello sgravio, si ravvisano validi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
BA GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4875/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is 104, N. 45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29576202500000838000 IRPEF-ALTRO 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29576202500000838000 IVA-ALTRO 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29576202500000838000 IRAP 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 si opponeva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500000838000, nella parte relativa agli avvisi di accertamento n. TYX01GB03245/2013 - con il quale le odierne controparti pretenderebbero richiedere il pagamento della somma complessiva di
€ 11.712,42 per l'IVA e l'IRPEF 2008, sanzioni ed interessi – e n. TYX01GB03245/2013 – con il quale l'Agenzia Entrate D.P. Messina e l'Agenzia Entrate RI richiedevano il pagamento della somma complessiva di € 46.082.57 per l'IVA e l'IRPEF 2008 sanzioni ed interessi. Nell'eccepire l'illegittimità dei contestati atti ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari. In particolare evidenziava che gli avvisi di accertamento n. TYX01GB03245/2013 e n.
TYX01GB03245/2013 sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto erano stati annullati con sentenza n. 2718/2025 emessa alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina.
Con deduzioni del 08-09-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Non si costituiva l'Agenzia Entrate RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della richiesta formulata dall'Agenzia Entrate D.P. Messina di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dispone in conformità.
In relazione alla tempistica evidenziata dall'ufficio in merito al deposito e successiva comunicazione dei provvedimenti posti a base dello sgravio, si ravvisano validi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile