TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/11/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies -127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 410 del RGAC dell'anno 2024 vertente
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AL IE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla via A. Anile, n. 18, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte Attorea
E
C.F. Controparte_1 C.F._2
Convenuto- Contumace
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio nonché i suoi eventuali eredi Parte_1 Controparte_1
e/o aventi causa chiedendo all'adito Tribunale l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito nel comune di Lamezia terme alla via Colosimo n. 11 piano terra e n. 9 piano primo, identificato al Catasto al Foglio 21, particella n. 3 Sub 1 e Sub 2, intestato catastalmente a . Controparte_1
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto la sussistenza dei requisiti e presupposti per la declaratoria di intervenuto acquisto, a titolo di usucapione, della proprietà dell'immobile, per averlo posseduto da oltre vent'anni, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in via esclusiva. In particolare, parte attorea ha dedotto di abitare stabilmente nell'immobile e di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria senza opposizione di alcuno.
2. Nessuno si è costituito per parte convenuta, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, ritualmente eseguita per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
1 3. Dichiarata la contumacia dei convenuti, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e all'udienza del 7.11.2025 è stata rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza in data odierna, sulle conclusioni rassegnate da parte attorea, nelle note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Come noto, l'usucapione, regolata dall'art. 1158 c.c., rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene. Essa presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'acquisto per usucapione di un bene immobile si verifica ogniqualvolta risulti accertato non solo l'esercizio continuo, pacifico ed ininterrotto, per tutto il tempo necessario ad usucapire, di un potere di fatto sul bene (corpus), ma anche che dal comportamento del soggetto, emerga inequivocabilmente l'intenzione di servirsi del bene come proprietario (animus possidendi uti dominus) (cfr., ad esempio, Cass. civ. 7 novembre 1997 n. 10997).
Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dunque dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva ( Cass. 28 gennaio 2000 n. 975, Cass. civ., Sez. II, 29 luglio 2013, n. 18215). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, più precisamente, la parte che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione, oltre che della data di inizio del possesso uti dominus (cfr. Cass. 21837/18), anche della manifestazione del dominio esclusivo sulla 'res', attraverso una attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui (Cass. 11.8.2005 n. 16841; nello stesso senso Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863 Cass. 9325/2011).
In altri termini non è sufficiente che altri si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che l'interessato ne abbia goduto in modo obiettivamente inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, parte attorea ha fornito la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Infatti, la prova testimoniale espletata consente di ritenere dimostrato che parte attorea ha posseduto uti dominus in modo pacifico, continuo, ininterrotto ed esclusivo, per oltre vent'anni e precisamente dall'anno 1980 gli immobili per cui è causa, occupandosi personalmente della manutenzione ordinaria ed eseguendo anche lavori di ristrutturazione, qualificabili come manutenzione straordinaria. In particolare, il testimone , persona direttamente informata dei fatti, Testimone_1 priva di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, all'udienza del 7.11.2025 ha confermato che l'attrice ha iniziato a possedere l'immobile a partire dal 1980 circa. Ha altresì confermato che l'attrice ha svolto diverse attività di manutenzione straordinaria e precisamente di ristrutturazione dell'immobile, ampliando il piano terra, apportando modifiche alla divisione interna dei locali, con creazione di una nuova stanza e modifica del bagno, senza che vi sia
2 mai stata opposizione da parte alcuno. Il testimone ha altresì confermato che in relazione all'immobile, l'attrice si è sempre comportata quale proprietaria in via esclusiva.
Alla luce delle risultanze istruttorie e tenuto altresì conto anche della documentazione prodotta da parte attorea, va quindi dichiarato, in conformità della domanda, l'intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà dell'immobile per cui è causa.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto che i convenuti, non costituendosi in giudizio, non si sono opposti alla domanda attorea, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) dichiara che ha acquistato per usucapione la piena ed esclusiva proprietà Parte_1 dell'immobile sito nel comune di Lamezia terme alla via Colosimo n. 11 piano terra e n. 9 piano primo, identificato al Catasto al Foglio 21, particella n. 3 Sub 1 e Sub 2;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle trascrizioni ed annotazioni necessarie, con esonero da responsabilità;
3) compensa per intero le spese di lite. Così deciso in Lamezia Terme, 25 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
3