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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 471/2025 L.P. Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. NAPOLI PIERCARLO per la parte ricorrente e della Controparte_2
;
[...] visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 471 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], titolare dell'omonima impresa edile artigiana, elettivamente domiciliato in , CP_1 Viale Trento n.18/E presso lo studio dell'avv. Piercarlo Napoli, C.F. , C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 ment per la Controparte_3 carica presso la propria sede, sita in via Sabotino n.1, 01100 , (pec: CP_1
t) rappresentato e difeso, congiuntamente e amente, Email_1 dalla Dott.ssa , dalla Dott.ssa e dalla dott.ssa Elvina Colla, CP_2 Controparte_4 funzionarie in il predetto Uf a margine della memoria di costituzione. RESISTENTE OGGETTO: opposizione all'ordinanza di ingiunzione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.03.2025 adiva questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro proponendo opposi a di ingiunzione n. 62/2025 emessa Con dall' di , notificata in data 28.02.2025, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1 dell p omma di € 2.278,25 a titolo di sanzioni amministrative per asserita violazione dell'art. 53 del T.U. 1124/1965, per non aver denunciato all' di , nella qualità di CP_6 CP_1 datore di lavoro, la malattia professionale del dipendente entro i cinque Parte_2 giorni successivi alla denuncia. A sostegno dell'opposizione ha dedotto preliminarmente che nessuna denuncia era mai pervenuta da parte di occupato alle proprie dipendenze solo dal Parte_2
21.01.2019 al 28.02.20 icazione obbligatoria Unilav;
che nessuna contestazione era pervenuta anteriormente alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione;
che i documenti allegati all'ordinanza di ingiunzione erano stati indirizzati a Montalto di Castro, Via Poggio delle Agavi 9/D in epoca successiva al 28.12.2020, allorché aveva trasferito la propria residenza in Montalto di Castro, Strada di Campo Morto, n. 24. In dritto ha eccepito l'insussistenza dell'illecito amministrativo atteso che trasgressore, ai sensi dell'art. 53 del T.U. 1124/65, può essere soltanto chi riveste la qualifica di datore di lavoro;
la violazione dell'art. 14 L. 689/81 per non avere l'Istituto notificato il verbale di illecito entro 90 giorni dalla data di accertamento del fatto;
la violazione del termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Ha quindi concluso chiedendo “a) In via principale per insussistenza della violazione di legge attribuita al ricorrente, ovvero perché la trasgressione non è riferibile al sig. b) in secondo luogo per mancanza della contestazione nei 90 giorni Parte_1 dall'accertamento, come statuito dall'art.14 della L. 689/81 e, comunque, per carenza nella contestazione delle circostanze obiettive e soggettive rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento e che permettano all'opponente un pieno esercizio del diritto di difesa;
c) infine, per intervenuta prescrizione. In subordine, con salvezza di impugnazione, si chiede che il Giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, voglia ridurre la sanzione al minimo edittale”. Con L' si costituiva in giudizio evidenziando l'infondatezza dell'eccezione avanzata dal ricorrente. Ha quindi esposto che in data 13.01.2021 l aveva ricevuto il primo certificato CP_6 di malattia professionale relativo al lavoratore che in pari data l'Istituto aveva Parte_2 inviato al datore di lavoro richiesta di denuncia di malattia professionale a mezzo Parte_1 PEC;
che trascorso inutilm rmine era stata inviata diffida da parte dell' ; che, CP_7 CP_ spirato anche il termine per il pagamento della sanzione irrogata, l' aveva provveduto a Con trasmettere il rapporto al Direttore dell' di . CP_1
Nel merito ha dedotto l'applicabilità dell'art. 53 T.U. 1124/65 anche quando il certificato medico sia stato rilasciato in un periodo successivo al rapporto intercorso tra e Parte_1 Parte_2
l'infondatezza della censura concernente la violazione del termine ex art. 14 L. 689/81; che il termine prescrizionale era stata interrotto dalla notifica della diffida. Ha quindi concluso chiedendo “Rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza Ingiunzione opposta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi, 9 del D. Lgs n. 149/2015, in favore dell CP_1 di .
[...] CP_1
i on prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il D.P.R. 1124 del 1965 disciplina l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'art. 53 prevede che “La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie”. L'ordinanza di ingiunzione opposta ha ad oggetto il pagamento di € 2.278,25 a titolo di sanzione amministrativa per violazione ex art. 53 T.U. 1124/1965 per non avere denunciato Parte_1 all' di , in qualità di datore di lavoro, la malattia profess CP_6 CP_1 Parte_2 entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha denunciato al datore di lavoro la suddetta malattia professionale. Sul punto è sufficiente osservare che nel caso di specie il rapporto di lavoro intercorso tra e era iniziato in data 21.01.2019 ed era cessato in data 28.02.2019, come Parte_2 Parte_1 da comunicazione UNILAV allegata al ricorso: solo in tale periodo il può essere Parte_1 qualificato come datore di lavoro di Dalla certificazio di malattia Parte_2 professionale risulta al contrario che la data di prima diagnosi era del 23.12.2019, atteso che la sanzione ex art. 53 può essere irrogata nei confronti di colui che riveste la qualifica di datore di lavoro ed omette di denunciare quanto comunicato dal lavoratore all'istituto assicurativo, è pacifica la non configurabilità dell'illecito amministrativo contestato all'opponente. Inammissibile deve d'altra parte ritenersi l'estensione dell'obbligo e delle conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento in capo all'ex datore di lavoro operata dalle istruzioni operative emesse dalla Direzione Centrale Prestazioni con nota prot. 2290 del 5/3/2013 CP_6 (secondo le quali “ai fini dell'art. 53 T.U. il datore di l soggetto sul quale incombe l'obbligo di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali dei propri dipendenti … l'attualità del rapporto di lavoro non costituisce presupposto per l'applicazione del citato art. 53 con la conseguenza che gli obblighi previsti dalla predetta disposizione permangono anche in capo a colui che è stato in passato datore di lavoro del lavoratore”). Nel caso in esame si è inteso giustificare l'operatività della previsione (con conseguente estensione della platea dei destinatari della sanzione amministrativa) in ragione della riconducibilità meramente presunta della malattia professionale denunciata la prima volta in data 13/01/2021 all'attività lavorativa svolta per un solo mese alle dipendenze dell'opponente all'incirca due anni prima e senza prendere in alcuna considerazione la vita professionale pregressa del lavoratore. Le circostanze sono già da sole sufficienti per dubitare del presupposto di fatto che avrebbe dovuto collegare la malattia al rapporto di lavoro in questione e porre l'obbligo di denuncia in capo al datore di lavoro odierno opponente. A fronte di tali palesi incertezze sembra poco ragionevole che l' , il quale come detto, CP_6 aveva ricevuto la denuncia di malattia del lavoratore con tutta la entazione a supporto (certificato medico e quant'altro) abbia imposto al di inoltrare la denuncia di una Parte_1 malattia di cui non aveva avuto alcuna notizia dal lav rso di rapporto, di cui era stato informato dallo stesso istituto con contestuale inoltro di un certificato mai visionato (e di cui si è sostanzialmente chiesta la restituzione in uno con la denuncia), per di più indicando come data di segnalazione della malattia quella in cui avrebbe dovuto ricevere la richiesta . CP_6 Anche solo una tale ricostruzione dei fatti evidenzia l'irragionevolezza stensione dell'obbligo operata dall'istituto con le proprie istruzioni operative interne. Per completezza può aggiungersi che “In tema di sanzioni amministrative, il rispetto del principio di legalità e di riserva di legge comporta che la fattispecie dell'illecito e la relativa sanzione debbano essere previsti dalla legge, con la conseguenza che, ove la sanzione amministrativa sia prevista direttamente da una fonte normativa secondaria, quest'ultima deve considerarsi illegittima, ed il giudice ha il potere di disapplicarla anche d'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha disapplicato il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del nella parte in cui, in assenza di fonte primaria attributiva del potere sanzionatorio, CP_8 intr one per la violazione dell'obbligo degli utenti o dell'amministratore di condominio di custodire ed utilizzare in modo corretto i contenitori dei rifiuti loro assegnati)” (Sez. 2, n. 29427 del 24/10/2023); né può ritenersi gravato dell'obbligo ed esposto a sanzione colui che alla data della denuncia della malattia non sia più datore di lavoro, sulla sola base di una valutazione medica che in via del tutto ipotetica abbia a posteriori ritenuto di ricondurre la malattia ad un rapporto durato un solo mese ed esaurito da quasi due anni. L'irragionevolezza della sanzione ne impone quindi l'annullamento per insussistenza della violazione. Restano assorbite le rimanenti questioni inerenti alla violazione del termine di decadenza ex art. 14 L. 689/81 e del termine di prescrizione quinquennale. L'opposizione va conseguentemente accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede: Con
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' di Parte_1 CP_1 annulla l'ordinanza ingiunzione n. 62/2025 notificata in data 28.02.2025 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.278,25 a titolo di sanzioni amministrative per asserita violazione dell'art. 53 del T.U. 1124/1965; Con
- condanna l' di al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.300,00 CP_1 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge Viterbo lì, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 471/2025 L.P. Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. NAPOLI PIERCARLO per la parte ricorrente e della Controparte_2
;
[...] visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 471 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], titolare dell'omonima impresa edile artigiana, elettivamente domiciliato in , CP_1 Viale Trento n.18/E presso lo studio dell'avv. Piercarlo Napoli, C.F. , C.F._2 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 ment per la Controparte_3 carica presso la propria sede, sita in via Sabotino n.1, 01100 , (pec: CP_1
t) rappresentato e difeso, congiuntamente e amente, Email_1 dalla Dott.ssa , dalla Dott.ssa e dalla dott.ssa Elvina Colla, CP_2 Controparte_4 funzionarie in il predetto Uf a margine della memoria di costituzione. RESISTENTE OGGETTO: opposizione all'ordinanza di ingiunzione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.03.2025 adiva questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro proponendo opposi a di ingiunzione n. 62/2025 emessa Con dall' di , notificata in data 28.02.2025, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1 dell p omma di € 2.278,25 a titolo di sanzioni amministrative per asserita violazione dell'art. 53 del T.U. 1124/1965, per non aver denunciato all' di , nella qualità di CP_6 CP_1 datore di lavoro, la malattia professionale del dipendente entro i cinque Parte_2 giorni successivi alla denuncia. A sostegno dell'opposizione ha dedotto preliminarmente che nessuna denuncia era mai pervenuta da parte di occupato alle proprie dipendenze solo dal Parte_2
21.01.2019 al 28.02.20 icazione obbligatoria Unilav;
che nessuna contestazione era pervenuta anteriormente alla notifica dell'ordinanza di ingiunzione;
che i documenti allegati all'ordinanza di ingiunzione erano stati indirizzati a Montalto di Castro, Via Poggio delle Agavi 9/D in epoca successiva al 28.12.2020, allorché aveva trasferito la propria residenza in Montalto di Castro, Strada di Campo Morto, n. 24. In dritto ha eccepito l'insussistenza dell'illecito amministrativo atteso che trasgressore, ai sensi dell'art. 53 del T.U. 1124/65, può essere soltanto chi riveste la qualifica di datore di lavoro;
la violazione dell'art. 14 L. 689/81 per non avere l'Istituto notificato il verbale di illecito entro 90 giorni dalla data di accertamento del fatto;
la violazione del termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Ha quindi concluso chiedendo “a) In via principale per insussistenza della violazione di legge attribuita al ricorrente, ovvero perché la trasgressione non è riferibile al sig. b) in secondo luogo per mancanza della contestazione nei 90 giorni Parte_1 dall'accertamento, come statuito dall'art.14 della L. 689/81 e, comunque, per carenza nella contestazione delle circostanze obiettive e soggettive rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento e che permettano all'opponente un pieno esercizio del diritto di difesa;
c) infine, per intervenuta prescrizione. In subordine, con salvezza di impugnazione, si chiede che il Giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, voglia ridurre la sanzione al minimo edittale”. Con L' si costituiva in giudizio evidenziando l'infondatezza dell'eccezione avanzata dal ricorrente. Ha quindi esposto che in data 13.01.2021 l aveva ricevuto il primo certificato CP_6 di malattia professionale relativo al lavoratore che in pari data l'Istituto aveva Parte_2 inviato al datore di lavoro richiesta di denuncia di malattia professionale a mezzo Parte_1 PEC;
che trascorso inutilm rmine era stata inviata diffida da parte dell' ; che, CP_7 CP_ spirato anche il termine per il pagamento della sanzione irrogata, l' aveva provveduto a Con trasmettere il rapporto al Direttore dell' di . CP_1
Nel merito ha dedotto l'applicabilità dell'art. 53 T.U. 1124/65 anche quando il certificato medico sia stato rilasciato in un periodo successivo al rapporto intercorso tra e Parte_1 Parte_2
l'infondatezza della censura concernente la violazione del termine ex art. 14 L. 689/81; che il termine prescrizionale era stata interrotto dalla notifica della diffida. Ha quindi concluso chiedendo “Rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza Ingiunzione opposta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi, 9 del D. Lgs n. 149/2015, in favore dell CP_1 di .
[...] CP_1
i on prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il D.P.R. 1124 del 1965 disciplina l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'art. 53 prevede che “La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie”. L'ordinanza di ingiunzione opposta ha ad oggetto il pagamento di € 2.278,25 a titolo di sanzione amministrativa per violazione ex art. 53 T.U. 1124/1965 per non avere denunciato Parte_1 all' di , in qualità di datore di lavoro, la malattia profess CP_6 CP_1 Parte_2 entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha denunciato al datore di lavoro la suddetta malattia professionale. Sul punto è sufficiente osservare che nel caso di specie il rapporto di lavoro intercorso tra e era iniziato in data 21.01.2019 ed era cessato in data 28.02.2019, come Parte_2 Parte_1 da comunicazione UNILAV allegata al ricorso: solo in tale periodo il può essere Parte_1 qualificato come datore di lavoro di Dalla certificazio di malattia Parte_2 professionale risulta al contrario che la data di prima diagnosi era del 23.12.2019, atteso che la sanzione ex art. 53 può essere irrogata nei confronti di colui che riveste la qualifica di datore di lavoro ed omette di denunciare quanto comunicato dal lavoratore all'istituto assicurativo, è pacifica la non configurabilità dell'illecito amministrativo contestato all'opponente. Inammissibile deve d'altra parte ritenersi l'estensione dell'obbligo e delle conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento in capo all'ex datore di lavoro operata dalle istruzioni operative emesse dalla Direzione Centrale Prestazioni con nota prot. 2290 del 5/3/2013 CP_6 (secondo le quali “ai fini dell'art. 53 T.U. il datore di l soggetto sul quale incombe l'obbligo di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali dei propri dipendenti … l'attualità del rapporto di lavoro non costituisce presupposto per l'applicazione del citato art. 53 con la conseguenza che gli obblighi previsti dalla predetta disposizione permangono anche in capo a colui che è stato in passato datore di lavoro del lavoratore”). Nel caso in esame si è inteso giustificare l'operatività della previsione (con conseguente estensione della platea dei destinatari della sanzione amministrativa) in ragione della riconducibilità meramente presunta della malattia professionale denunciata la prima volta in data 13/01/2021 all'attività lavorativa svolta per un solo mese alle dipendenze dell'opponente all'incirca due anni prima e senza prendere in alcuna considerazione la vita professionale pregressa del lavoratore. Le circostanze sono già da sole sufficienti per dubitare del presupposto di fatto che avrebbe dovuto collegare la malattia al rapporto di lavoro in questione e porre l'obbligo di denuncia in capo al datore di lavoro odierno opponente. A fronte di tali palesi incertezze sembra poco ragionevole che l' , il quale come detto, CP_6 aveva ricevuto la denuncia di malattia del lavoratore con tutta la entazione a supporto (certificato medico e quant'altro) abbia imposto al di inoltrare la denuncia di una Parte_1 malattia di cui non aveva avuto alcuna notizia dal lav rso di rapporto, di cui era stato informato dallo stesso istituto con contestuale inoltro di un certificato mai visionato (e di cui si è sostanzialmente chiesta la restituzione in uno con la denuncia), per di più indicando come data di segnalazione della malattia quella in cui avrebbe dovuto ricevere la richiesta . CP_6 Anche solo una tale ricostruzione dei fatti evidenzia l'irragionevolezza stensione dell'obbligo operata dall'istituto con le proprie istruzioni operative interne. Per completezza può aggiungersi che “In tema di sanzioni amministrative, il rispetto del principio di legalità e di riserva di legge comporta che la fattispecie dell'illecito e la relativa sanzione debbano essere previsti dalla legge, con la conseguenza che, ove la sanzione amministrativa sia prevista direttamente da una fonte normativa secondaria, quest'ultima deve considerarsi illegittima, ed il giudice ha il potere di disapplicarla anche d'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha disapplicato il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del nella parte in cui, in assenza di fonte primaria attributiva del potere sanzionatorio, CP_8 intr one per la violazione dell'obbligo degli utenti o dell'amministratore di condominio di custodire ed utilizzare in modo corretto i contenitori dei rifiuti loro assegnati)” (Sez. 2, n. 29427 del 24/10/2023); né può ritenersi gravato dell'obbligo ed esposto a sanzione colui che alla data della denuncia della malattia non sia più datore di lavoro, sulla sola base di una valutazione medica che in via del tutto ipotetica abbia a posteriori ritenuto di ricondurre la malattia ad un rapporto durato un solo mese ed esaurito da quasi due anni. L'irragionevolezza della sanzione ne impone quindi l'annullamento per insussistenza della violazione. Restano assorbite le rimanenti questioni inerenti alla violazione del termine di decadenza ex art. 14 L. 689/81 e del termine di prescrizione quinquennale. L'opposizione va conseguentemente accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede: Con
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti dell' di Parte_1 CP_1 annulla l'ordinanza ingiunzione n. 62/2025 notificata in data 28.02.2025 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 2.278,25 a titolo di sanzioni amministrative per asserita violazione dell'art. 53 del T.U. 1124/1965; Con
- condanna l' di al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.300,00 CP_1 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge Viterbo lì, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO