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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10453 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1129/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MELILLO GERARDA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura a margine del ricorso, dall'avv. LOFFREDO MICHELE presso cui elettivamente domicilia in
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/01/2024 la sig.ra premesso: Parte_1 - di aver contratto matrimonio in Napoli in data 23.06.2001 con il sig. Controparte_1
- che dall'unione tra i predetti nascevano i figli (15.07.2002) e (05.02.2004); Per_1 Per_2
- che, a seguito di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 17.11.2022, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi in virtù di decreto di omologa n. 8167/2022.
Su tali presupposti la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione delle consequenziali pronunce accessorie di cui al ricorso.
In data 06.04.2025 si costituiva il sig. il quale aderiva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio e chiedeva adottarsi le pronunce accessorie di cui alla comparsa.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e segg. c.p.c.
All'udienza del 08.05.2025 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. il quale dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Alla successiva udienza cartolare del 16.10.2025 con note di udienza ritualmente depositate i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la volontà addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano la provenienza. Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.) la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal
Tribunale di Napoli con il decreto n. 8167/2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelle aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio di divorzio (le materie cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento,
l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, si riportano gli accordi raggiunti dalle parti:
“ 1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto e con obbligo di comunicarsi le eventuali variazioni;
2) tutti i beni comuni sono stati equamente divisi;
3) i figli vivranno con la madre ed essendo maggiorenni potranno vedere il padre quando vorranno;
4) il sig. verserà entro il 5 di ogni mese la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) CP_1 direttamente ai suoi figli nato a [...] il [...] e nata a [...]_4
Napoli il 05.02.2004, quale contributo per il loro mantenimento (€ 175,00 per ciascun figlio) fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
5) i figli rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, provvedendo ognuno autonomamente al proprio sostentamento;
6) la sig.ra lascerà ai suoi figli l'appartamento sito in Napoli alla Via Parte_1
Gherardo Marone n. 18, isolato 5, sc. A, che verrà riconsegnato al proprietario sig.
[...]
; CP_1
6) i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
Orbene, si ritiene che i patti di cui sopra non siano contrari a norme imperative, con la conseguenza che il Tribunale li può porre a base della presente decisione.
Spese compensate, attesi gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 23/06/2001 da
[...]
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
b) Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 48, parte II, serie A SEZ. J, registro atti di matrimonio anno 2001);
d) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24/10/2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Immacolata Cozzolino