Ordinanza cautelare 5 febbraio 2024
Sentenza 29 agosto 2024
Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Improcedibile
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 10204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10204 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10204/2025REG.PROV.COLL.
N. 09544/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9544 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 723/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Vista la dichiarazione a verbale di udienza del 23 ottobre 2025, con la quale la parte appellante ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il Cons. LL AT e udito per le parti il difensore dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, impresa individuale esercente attività commerciale per la vendita al dettaglio di calzature, abbigliamento ed accessori di pelletteria, è stata attinta dall’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto della Provincia di Mantova n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2023, poiché ritenuta permeabile a possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte organizzative e gli indirizzi gestionali.
2. L’impresa ha impugnato la decisione dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Con la sentenza in questa sede impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso e l’impresa ha interposto appello, riproponendo le censure già formulate in primo grado.
4. Con istanza depositata in data 11 aprile 2025, l’appellante ha chiesto il rinvio della discussione del merito dell’appello, all’esito del periodo di controllo giudiziario, a cui l’impresa è stata ammessa ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 159/2011 fino al -OMISSIS- 2025.
5. All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 il difensore dell’appellante ha chiesto al Collegio di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, alla luce del sopravvenuto provvedimento di revoca del controllo giudiziario, emesso dal Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Autonoma per le misure di prevenzione, datato -OMISSIS- 2025.
6. Nulla è stato eccepito al riguardo dall’Avvocatura dello Stato, non presente in udienza.
7. Preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse effettuata dall’appellante, il gravame deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del grado, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate e dell’evoluzione contenziosa della vertenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC DI, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
LL AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AT | IC DI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.