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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6167 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1982/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3643/2022, emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 17/10/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. , quali CodiceFiscale_8 Parte_9 C.F._9
eredi di , nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta il 13/06/2012, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado, dall'avv. Bartolo Giuseppe Senatore (C.F. ); C.F._10
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._11
in virtù di procura alle liti apposta in calce alla costituzione in appello, dall'avv. Gaetano Treppiccione (C.F. ); C.F._12
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Conclusioni: per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
- In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado, per le ragioni dedotte in citazione;
- Nel merito, accogliere il presente atto di appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 3643/2022 pubblicata in data 17/10/2022, emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Raffaele Mazzuoccolo, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 3655/2020;
- Per l'effetto accogliere la domanda originaria di parte attrice che qui si intendono interamente riproposte, e conseguentemente accertare e dichiarare la convenuta impresa individuale “ Controparte_2
pag. 2/12 ”, in persona del suo l.r.p.t. Sig.ra , CP_1 Controparte_1
unicaresponsabile del sinistro di cui in causa e per l'effetto condannarla, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti e patiti dalla Sig.ra Persona_1
a seguito del sinistro del 25/08/2005, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, e precisamente della somma di € 5.185,50 a titolo di risarcimento del danno da I.T.T. e da della somma di € Pt_10
58.820,00 a titolo di risarcimento del danno per l'invalidità permanente residua nonché € 32.002,75, a titolo di risarcimento del danno morale, e quindi alla complessiva somma di € 88.230,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse sembrare di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore”;
per l'appellata, : “dichiarare nullo ed inammissibile Controparte_1
l'appello proposto dagli eredi di avverso la sentenza Persona_1
data dal Tribunale di S. Maria C. V. .., in ogni caso che lo voglia rigettare integralmente perché assolutamente infondato.
Sia rigettata perché illegittima ed infondata la richiesta sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Gli eredi di siano condannati a rifondere Persona_1 CP_1
delle spese di lite e delle competenze professionali anche per il
[...]
secondo grado , tenendo conto anche della temerità del loro appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. pag. 3/12 Con citazione, notificata il 22.6.2010, conveniva, Persona_1
innanzi al Tribunale di S. Maria C. V., , titolare della ditta Controparte_1
“ , domandando che, previo accertamento della Controparte_2
responsabilità della convenuta in relazione al sinistro di cui era rimasta vittima in data 25.8.2005, ore 13,00 circa, allorché, mentre si trovava nello stabilimento balneare di cui la era titolare, sito in CP_1
Castelvolturno, cadeva in conseguenza della scivolosità del pavimento della toilette, ricoperto dalla presenza di abbondante acqua mista a sapone, ne fosse pronunciata la condanna al risarcimento dei danni, danni patrimoniali e non patrimoniali, subìti per le lesioni (frattura spalla dx) da essa riportate.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, che, nel resistere alla domanda, non negava il verificarsi della caduta all'interno dei bagni dello stabilimento, ma, esclusa la presenza della condizione di pericolosità lamentata dall'istante, lo riconduceva ad una perdita di equilibrio della stessa, conseguente all'urto contro lo stipite di una porta e provocata dalla condizione di obesità e dalle patologie di cui la medesima era portatrice.
Intervenuto, in corso di causa, il decesso della , riassunto il Per_1
giudizio dagli eredi (coniuge e figli) della stessa, odierni appellanti, espletata la prova per testi sollecitata dalle parti, all'esito il GOP del
Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) rigetta la domanda degli attori;
2) condanna , Parte_1
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_8 Parte_9 Parte_4
, e al pagamento delle spese Parte_5 Parte_6 Parte_7
pag. 4/12 di lite in favore della convenuta che liquida in € 6.500, ol-tre 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., gli appellanti in epigrafe indicati interponevano appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data
14/04/2023, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327
c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata l'11.10.2023, , Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
Con ordinanza resa in data 17.11.2023, all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte così provvedeva: “.. ritenuto che l'istanza di sospensiva vada rigettata. Invero, l'impugnazione non appare manifestamente fondata, perché la valutazione delle risultanze istruttorie, come operata dal Tribunale, non si rivela, prima facie, palesemente erronea o illogica. Con riguardo al periculum, inoltre, la deduzione è generica, non avendo gli appellanti addotto argomentazioni idonee a fare emergere la gravità e l'irreparabilità del danno, in ipotesi collegato all'esecuzione del provvedimento impugnato,
(peraltro, ragionevolmente, da escludersi in considerazione della non elevata entità dell'importo), e considerato che il pericolo di insolvenza dell'appellata non è stato nemmeno prospettato .. Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dagli appellanti .. Fissa per la rimessione della causa
pag. 5/12 in decisione l'udienza del giorno 14.11.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Depositate delle parti le memorie ai sensi dell'art. 352 c.p.c., disposta la sostituzione della predetta udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa in data 14.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premesso l'inquadramento della fattispecie sottoposta al suo esame nell'alveo dell'art. 2051 c.c., respingeva la domanda, ritenendo che, in base alle risultanze dell'istruttoria orale, non poteva ritenersi provato che la caduta della fosse dipesa Per_1
dalla lamentata scivolosità della pavimentazione del bagno.
Nel motivare siffatta conclusione, il Giudice riteneva maggiormente attendibili i testi indotti dalla convenuta, dei quali, Testimone_1
riferiva che l'infortunata, alle ore 9:30 circa, cadeva per aver urtato contro la porta del bagno e che il pavimento era del tutto asciutto, Pt_11
e dichiaravano di aver appreso dalla stessa
[...] Controparte_3
infortunata del suo urto contro la porta del bagno ed aggiungevano che il pavimento era asciutto, precisando, altresì, la che “ quella CP_3
mattina il lido aveva aperto da poco e che le docce sono situate a circa 30 metri di distanza dai bagni”.
Al contrario, i testi indotti dagli attori non potevano ritenersi attendibili, in quanto, secondo il Giudice, il teste , che collocava l'infortunio Tes_2
alle ore 11:00, nel dichiarare che la caduta era stata provocata dalla pag. 6/12 presenza, sul pavimento, di acqua, sabbia e sapone, riportava una circostanza de relato actoris. Inoltre, il teste , che diversamente Tes_3
dagli altri collocava l'infortunio intorno alle ore 13:00, pur riferendo che il pavimento era bagnato, non precisava in maniera adeguata cosa aveva fatto perdere l'equilibrio all'infortunata, essendo la sua deposizione compatibile anche con una caduta dovuta all'urto contro la porta del bagno.
§ 4.
Con un unico motivo, gli appellanti censuravano la sentenza, dolendosi dell'apprezzamento, ad opera del Giudice, delle risultanze probatorie.
Invero, il Giudice non aveva adeguatamente motivato la preferenza accordata alla versione fornita dai testi di parte convenuta, screditando, ingiustificatamente, la testimonianza dell' , a torto ritenuta Tes_3
isolata, laddove la stessa era confortata da quella del . Tes_2
Per altro verso, il Giudice aveva omesso di valorizzare il dato per cui i testi di parte convenuta, in quanto lavoratori alle dipendenze dello stabilimento, dovevano ritenersi poco propensi a confermare la responsabilità del proprio datore di lavoro. Del resto, il teste , Tes_4
dipendente dello stabilimento, non escludeva in maniera categorica che il pavimento fosse bagnato e scivoloso, ma affermava di non ricordare che fosse bagnato ed escludeva la circostanza perché, se tanto fosse accaduto, se ne sarebbe ricordato. Il teste , inoltre, per sua stessa Pt_11
ammissione, non vedeva la caduta e si limitava a dichiarare di avere appreso dalla che la perdita di equilibrio era stata provocata da Per_1
pag. 7/12 un urto contro lo stipite della porta, ma siffatto particolare appariva inverosimile in ragione della localizzazione dei danni riportati e risultava, comunque, in contrasto con quanto dichiarato dal teste
, il quale, al contrario, nel riportare le parole dell'attrice, Tes_2
asseriva che la stessa aveva imputato la caduta alla presenza di acqua e sapone sul pavimento.
§ 5.
L'appello è infondato, dovendosi ritenere corretta la valutazione che il
Giudice di primo grado operava del materiale istruttorio.
Invero, il teste , indotto dagli odierni appellanti, Testimone_5
risulta inattendibile, per avere collocato l'infortunio della alle Per_1
ore 13.00, vale a dire in un momento diverso tanto da quello indicato dai testi della convenuta (i quali indicavano un orario presumibile prossimo alle 09.00 del mattino), quanto da quello riferito dall'altro teste attoreo,
, il quale riferiva che il fatto avveniva intorno alle 11.00. Testimone_6
Peraltro, l'orario di pretesa verificazione dell'evento, riportato dall' , è incompatibile anche con il verbale rilasciato dal PS, ove Tes_3
si legge che la accedeva al PO S. Maria delle Grazie di Pozzuoli Per_1
alle 11.30.
Il teste, inoltre, non assisteva alla caduta, ma, in relazione alla causa della perdita di equilibrio, riferiva quanto ad essa asseritamente comunicatole dalla . Per_1
Nemmeno il teste , anch'esso indotto dagli attori, che Testimone_6
pure ricollegava la caduta alla presenza sul pavimento dell'ingresso del pag. 8/12 bagno di acqua, sapone e sabbia, aveva modo di assistere all'evento, essendo, al pari dell , sopraggiunto quando l'infortunata era già Tes_3
distesa per terra.
Per quanto il abbia collocato il fatto alle 11.00, in un orario Tes_2
compatibile con quello di accesso della al PS, la sua Per_1
deposizione, al pari di quella dell' , è logicamente incompatibile Tes_3
con la conformazione dei luoghi.
Infatti, per concorde dichiarazione dei testi indotti dalla convenuta, i bagni erano collocati a notevole distanza dalle docce.
In particolare, il teste , all'epoca dipendente dello Testimone_7
stabilimento, riferiva che “i bagni sono separati dalle docce, che si trovano alle spalle dei bagni. Sono due aree con accessi separati, ma tornando dalle docce si passa davanti all'accesso del locale dei bagni”.
Analogamente, anche il teste dichiarava che i bagni erano Testimone_1
distanti dalle docce.
Tale particolare, induce ragionevolmente ad escludere la possibilità che, sul pavimento del bagno, potesse esservi una notevole quantità di acqua mista a sapone, essendo tale evenienza scarsamente compatibile con la ridotta quantità di acqua che normalmente fuoriesce dal lavandino della toilette, rispetto a quella ben più consistente che può essere riversata al suolo in occasione dell'utilizzo delle docce.
Entrambi i suddetti testi, inoltre, riferivano, al pari degli altri testi indotti dalla convenuta, e , che il lido era Parte_11 Controparte_3
dotato di pavimento antiscivolo, di recente apposizione, avendo la pag. 9/12 proprietaria fatto eseguire lavori di ristrutturazione poco prima del verificarsi del sinistro.
Del resto, tale circostanza emerge anche dall'esame della documentazione, prodotta dall'originaria convenuta, inerente ai lavori di ristrutturazione del gruppo bagni dello stabilimento balneare dalla stessa intrapresi.
Ed invero, tali documenti, allegati alla produzione di primo grado dell'odierna appellata, provano che la medesima, ottenuta, dal
[...]
, in data 18.9.2003, l'autorizzazione ad eseguire i detti Parte_12
lavori, vi dava poi corso nella primavera del 2004, così come riferito dal teste , il quale aveva, appunto, dichiarato: “ricordo in Tes_4
particolare che nel mese di marzo/aprile dell'anno precedente rispetto a quello del sinistro o forse proprio dello stesso anno, erano stati rifatti i bagni, che avevano la pavimentazione antiscivolo ed erano privi di gradini, erano insomma su un unico livello”.
Tale ultimo particolare, inoltre, smentisce ulteriormente la credibilità del teste che collocava la presenza dell'acqua, mista a sapone e Tes_3
sabbia, su di un gradino antistante il bagno.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi attorei, laddove ubicavano la presenza di tali sostanze scivolose nella parte antistante il bagno, si pongono finanche in contrasto con l'allegazione di cui all'atto di citazione, nel quale si sosteneva che l'attrice era caduta scivolando sui pavimenti della toilette, resi viscidi dalla presenza di abbondante acqua mista a sapone.
Tale deduzione, per come formulata, induce a ritenere che la situazione pag. 10/12 di potenziale pericolo fosse presente all'interno dei bagni e non, invece, come dichiarato dai testi attorei, nella zona antistante ad essi.
In conclusione, la complessiva valutazione delle risultanze probatorie induce a ritenere corretta l'affermazione del Tribunale, a mente della quale era risultata carente, nella specie, la prova del nesso causale tra la condizione dei luoghi (stato della pavimentazione) ed il lamentato evento dannoso.
§ 6.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del presente grado di giudizio, la cui liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma D.M. n.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, da ritenersi adeguati al ridotto numero ed alla modesta complessità delle questioni controverse.
Stante il rigetto dell'appello deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come proposto dalle parti in epigrafe indicate, avverso la sentenza n.
3643/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 17/10/2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento, in favore di , delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
appello, che liquida in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1982/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3643/2022, emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 17/10/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
, (C.F. , quali CodiceFiscale_8 Parte_9 C.F._9
eredi di , nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta il 13/06/2012, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado, dall'avv. Bartolo Giuseppe Senatore (C.F. ); C.F._10
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._11
in virtù di procura alle liti apposta in calce alla costituzione in appello, dall'avv. Gaetano Treppiccione (C.F. ); C.F._12
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Conclusioni: per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
- In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado, per le ragioni dedotte in citazione;
- Nel merito, accogliere il presente atto di appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 3643/2022 pubblicata in data 17/10/2022, emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Raffaele Mazzuoccolo, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 3655/2020;
- Per l'effetto accogliere la domanda originaria di parte attrice che qui si intendono interamente riproposte, e conseguentemente accertare e dichiarare la convenuta impresa individuale “ Controparte_2
pag. 2/12 ”, in persona del suo l.r.p.t. Sig.ra , CP_1 Controparte_1
unicaresponsabile del sinistro di cui in causa e per l'effetto condannarla, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti e patiti dalla Sig.ra Persona_1
a seguito del sinistro del 25/08/2005, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, e precisamente della somma di € 5.185,50 a titolo di risarcimento del danno da I.T.T. e da della somma di € Pt_10
58.820,00 a titolo di risarcimento del danno per l'invalidità permanente residua nonché € 32.002,75, a titolo di risarcimento del danno morale, e quindi alla complessiva somma di € 88.230,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse sembrare di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore”;
per l'appellata, : “dichiarare nullo ed inammissibile Controparte_1
l'appello proposto dagli eredi di avverso la sentenza Persona_1
data dal Tribunale di S. Maria C. V. .., in ogni caso che lo voglia rigettare integralmente perché assolutamente infondato.
Sia rigettata perché illegittima ed infondata la richiesta sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Gli eredi di siano condannati a rifondere Persona_1 CP_1
delle spese di lite e delle competenze professionali anche per il
[...]
secondo grado , tenendo conto anche della temerità del loro appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. pag. 3/12 Con citazione, notificata il 22.6.2010, conveniva, Persona_1
innanzi al Tribunale di S. Maria C. V., , titolare della ditta Controparte_1
“ , domandando che, previo accertamento della Controparte_2
responsabilità della convenuta in relazione al sinistro di cui era rimasta vittima in data 25.8.2005, ore 13,00 circa, allorché, mentre si trovava nello stabilimento balneare di cui la era titolare, sito in CP_1
Castelvolturno, cadeva in conseguenza della scivolosità del pavimento della toilette, ricoperto dalla presenza di abbondante acqua mista a sapone, ne fosse pronunciata la condanna al risarcimento dei danni, danni patrimoniali e non patrimoniali, subìti per le lesioni (frattura spalla dx) da essa riportate.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, che, nel resistere alla domanda, non negava il verificarsi della caduta all'interno dei bagni dello stabilimento, ma, esclusa la presenza della condizione di pericolosità lamentata dall'istante, lo riconduceva ad una perdita di equilibrio della stessa, conseguente all'urto contro lo stipite di una porta e provocata dalla condizione di obesità e dalle patologie di cui la medesima era portatrice.
Intervenuto, in corso di causa, il decesso della , riassunto il Per_1
giudizio dagli eredi (coniuge e figli) della stessa, odierni appellanti, espletata la prova per testi sollecitata dalle parti, all'esito il GOP del
Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) rigetta la domanda degli attori;
2) condanna , Parte_1
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_8 Parte_9 Parte_4
, e al pagamento delle spese Parte_5 Parte_6 Parte_7
pag. 4/12 di lite in favore della convenuta che liquida in € 6.500, ol-tre 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., gli appellanti in epigrafe indicati interponevano appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data
14/04/2023, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327
c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata l'11.10.2023, , Controparte_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
Con ordinanza resa in data 17.11.2023, all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte così provvedeva: “.. ritenuto che l'istanza di sospensiva vada rigettata. Invero, l'impugnazione non appare manifestamente fondata, perché la valutazione delle risultanze istruttorie, come operata dal Tribunale, non si rivela, prima facie, palesemente erronea o illogica. Con riguardo al periculum, inoltre, la deduzione è generica, non avendo gli appellanti addotto argomentazioni idonee a fare emergere la gravità e l'irreparabilità del danno, in ipotesi collegato all'esecuzione del provvedimento impugnato,
(peraltro, ragionevolmente, da escludersi in considerazione della non elevata entità dell'importo), e considerato che il pericolo di insolvenza dell'appellata non è stato nemmeno prospettato .. Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dagli appellanti .. Fissa per la rimessione della causa
pag. 5/12 in decisione l'udienza del giorno 14.11.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Depositate delle parti le memorie ai sensi dell'art. 352 c.p.c., disposta la sostituzione della predetta udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa in data 14.11.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premesso l'inquadramento della fattispecie sottoposta al suo esame nell'alveo dell'art. 2051 c.c., respingeva la domanda, ritenendo che, in base alle risultanze dell'istruttoria orale, non poteva ritenersi provato che la caduta della fosse dipesa Per_1
dalla lamentata scivolosità della pavimentazione del bagno.
Nel motivare siffatta conclusione, il Giudice riteneva maggiormente attendibili i testi indotti dalla convenuta, dei quali, Testimone_1
riferiva che l'infortunata, alle ore 9:30 circa, cadeva per aver urtato contro la porta del bagno e che il pavimento era del tutto asciutto, Pt_11
e dichiaravano di aver appreso dalla stessa
[...] Controparte_3
infortunata del suo urto contro la porta del bagno ed aggiungevano che il pavimento era asciutto, precisando, altresì, la che “ quella CP_3
mattina il lido aveva aperto da poco e che le docce sono situate a circa 30 metri di distanza dai bagni”.
Al contrario, i testi indotti dagli attori non potevano ritenersi attendibili, in quanto, secondo il Giudice, il teste , che collocava l'infortunio Tes_2
alle ore 11:00, nel dichiarare che la caduta era stata provocata dalla pag. 6/12 presenza, sul pavimento, di acqua, sabbia e sapone, riportava una circostanza de relato actoris. Inoltre, il teste , che diversamente Tes_3
dagli altri collocava l'infortunio intorno alle ore 13:00, pur riferendo che il pavimento era bagnato, non precisava in maniera adeguata cosa aveva fatto perdere l'equilibrio all'infortunata, essendo la sua deposizione compatibile anche con una caduta dovuta all'urto contro la porta del bagno.
§ 4.
Con un unico motivo, gli appellanti censuravano la sentenza, dolendosi dell'apprezzamento, ad opera del Giudice, delle risultanze probatorie.
Invero, il Giudice non aveva adeguatamente motivato la preferenza accordata alla versione fornita dai testi di parte convenuta, screditando, ingiustificatamente, la testimonianza dell' , a torto ritenuta Tes_3
isolata, laddove la stessa era confortata da quella del . Tes_2
Per altro verso, il Giudice aveva omesso di valorizzare il dato per cui i testi di parte convenuta, in quanto lavoratori alle dipendenze dello stabilimento, dovevano ritenersi poco propensi a confermare la responsabilità del proprio datore di lavoro. Del resto, il teste , Tes_4
dipendente dello stabilimento, non escludeva in maniera categorica che il pavimento fosse bagnato e scivoloso, ma affermava di non ricordare che fosse bagnato ed escludeva la circostanza perché, se tanto fosse accaduto, se ne sarebbe ricordato. Il teste , inoltre, per sua stessa Pt_11
ammissione, non vedeva la caduta e si limitava a dichiarare di avere appreso dalla che la perdita di equilibrio era stata provocata da Per_1
pag. 7/12 un urto contro lo stipite della porta, ma siffatto particolare appariva inverosimile in ragione della localizzazione dei danni riportati e risultava, comunque, in contrasto con quanto dichiarato dal teste
, il quale, al contrario, nel riportare le parole dell'attrice, Tes_2
asseriva che la stessa aveva imputato la caduta alla presenza di acqua e sapone sul pavimento.
§ 5.
L'appello è infondato, dovendosi ritenere corretta la valutazione che il
Giudice di primo grado operava del materiale istruttorio.
Invero, il teste , indotto dagli odierni appellanti, Testimone_5
risulta inattendibile, per avere collocato l'infortunio della alle Per_1
ore 13.00, vale a dire in un momento diverso tanto da quello indicato dai testi della convenuta (i quali indicavano un orario presumibile prossimo alle 09.00 del mattino), quanto da quello riferito dall'altro teste attoreo,
, il quale riferiva che il fatto avveniva intorno alle 11.00. Testimone_6
Peraltro, l'orario di pretesa verificazione dell'evento, riportato dall' , è incompatibile anche con il verbale rilasciato dal PS, ove Tes_3
si legge che la accedeva al PO S. Maria delle Grazie di Pozzuoli Per_1
alle 11.30.
Il teste, inoltre, non assisteva alla caduta, ma, in relazione alla causa della perdita di equilibrio, riferiva quanto ad essa asseritamente comunicatole dalla . Per_1
Nemmeno il teste , anch'esso indotto dagli attori, che Testimone_6
pure ricollegava la caduta alla presenza sul pavimento dell'ingresso del pag. 8/12 bagno di acqua, sapone e sabbia, aveva modo di assistere all'evento, essendo, al pari dell , sopraggiunto quando l'infortunata era già Tes_3
distesa per terra.
Per quanto il abbia collocato il fatto alle 11.00, in un orario Tes_2
compatibile con quello di accesso della al PS, la sua Per_1
deposizione, al pari di quella dell' , è logicamente incompatibile Tes_3
con la conformazione dei luoghi.
Infatti, per concorde dichiarazione dei testi indotti dalla convenuta, i bagni erano collocati a notevole distanza dalle docce.
In particolare, il teste , all'epoca dipendente dello Testimone_7
stabilimento, riferiva che “i bagni sono separati dalle docce, che si trovano alle spalle dei bagni. Sono due aree con accessi separati, ma tornando dalle docce si passa davanti all'accesso del locale dei bagni”.
Analogamente, anche il teste dichiarava che i bagni erano Testimone_1
distanti dalle docce.
Tale particolare, induce ragionevolmente ad escludere la possibilità che, sul pavimento del bagno, potesse esservi una notevole quantità di acqua mista a sapone, essendo tale evenienza scarsamente compatibile con la ridotta quantità di acqua che normalmente fuoriesce dal lavandino della toilette, rispetto a quella ben più consistente che può essere riversata al suolo in occasione dell'utilizzo delle docce.
Entrambi i suddetti testi, inoltre, riferivano, al pari degli altri testi indotti dalla convenuta, e , che il lido era Parte_11 Controparte_3
dotato di pavimento antiscivolo, di recente apposizione, avendo la pag. 9/12 proprietaria fatto eseguire lavori di ristrutturazione poco prima del verificarsi del sinistro.
Del resto, tale circostanza emerge anche dall'esame della documentazione, prodotta dall'originaria convenuta, inerente ai lavori di ristrutturazione del gruppo bagni dello stabilimento balneare dalla stessa intrapresi.
Ed invero, tali documenti, allegati alla produzione di primo grado dell'odierna appellata, provano che la medesima, ottenuta, dal
[...]
, in data 18.9.2003, l'autorizzazione ad eseguire i detti Parte_12
lavori, vi dava poi corso nella primavera del 2004, così come riferito dal teste , il quale aveva, appunto, dichiarato: “ricordo in Tes_4
particolare che nel mese di marzo/aprile dell'anno precedente rispetto a quello del sinistro o forse proprio dello stesso anno, erano stati rifatti i bagni, che avevano la pavimentazione antiscivolo ed erano privi di gradini, erano insomma su un unico livello”.
Tale ultimo particolare, inoltre, smentisce ulteriormente la credibilità del teste che collocava la presenza dell'acqua, mista a sapone e Tes_3
sabbia, su di un gradino antistante il bagno.
Inoltre, le dichiarazioni dei testi attorei, laddove ubicavano la presenza di tali sostanze scivolose nella parte antistante il bagno, si pongono finanche in contrasto con l'allegazione di cui all'atto di citazione, nel quale si sosteneva che l'attrice era caduta scivolando sui pavimenti della toilette, resi viscidi dalla presenza di abbondante acqua mista a sapone.
Tale deduzione, per come formulata, induce a ritenere che la situazione pag. 10/12 di potenziale pericolo fosse presente all'interno dei bagni e non, invece, come dichiarato dai testi attorei, nella zona antistante ad essi.
In conclusione, la complessiva valutazione delle risultanze probatorie induce a ritenere corretta l'affermazione del Tribunale, a mente della quale era risultata carente, nella specie, la prova del nesso causale tra la condizione dei luoghi (stato della pavimentazione) ed il lamentato evento dannoso.
§ 6.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del presente grado di giudizio, la cui liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma D.M. n.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, da ritenersi adeguati al ridotto numero ed alla modesta complessità delle questioni controverse.
Stante il rigetto dell'appello deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come proposto dalle parti in epigrafe indicate, avverso la sentenza n.
3643/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 17/10/2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento, in favore di , delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
appello, che liquida in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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