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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/06/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4896/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 4896/2019 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – trasporto e vertente
TRA
, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti,
dagli Avv.ti Enrico Scialoja e Attilio Fantoni ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Gennaro CP_1
Bianconcini ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la società
[...]
ha proposto appello avverso la Sentenza Parte_1
N. 1638/2018 del Giudice di Pace di Marigliano, emessa in data 01.06.2018 e resa pubblica mediante il deposito in Cancelleria in data 28.12.2018, con la quale, in accoglimento parziale della domanda attorea, veniva dichiarato “l'obbligo risarcitorio a carico della
a favore dell'attrice della somma di € 1400,00”, con condanna, altresì, Controparte_2
della compagnia aerea, al pagamento delle spese di lite.
In particolare, la società appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma integrale della sentenza impugnata, oltre la restituzione delle somme pagate dalla stessa in forza Parte_1
della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita tempestivamente in giudizio l'appellata, resistendo con le argomentazioni in atti: in particolare, la stessa con l'atto introduttivo di primo grado, si CP_1
doleva per il ritardo (del volo n. TG945 del 2 settembre 2016) di 2 ore e 19 minuti con riferimento all'orario previsto per la partenza (da Roma-Fiumicino) e di 1 ora e 46 minuti con riferimento, invece, all'orario previsto per l'arrivo (a Bangkok-Suvarnabhumi), oltre che per l'assistenza non ricevuta durante l'attesa nel primo dei suindicati aeroporti e per lo smarrimento, seppur temporaneo (dieci ore circa), del proprio bagaglio una volta giunta a destinazione nel secondo dei detti aeroporti;
sulla base di tali premesse, chiedeva quindi il rigetto dell'appello e l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190, co. I, c.p.c.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2 Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nel suo testo applicabile nel presente giudizio ratione temporis, come interpretato dalla Suprema Corte.
Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto, in parte, le domande della allora parte attrice.
Va, quindi, dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
3 Deve poi rigettarsi, poiché infondata, l'eccezione formulata dalla difesa dell'appellata relativamente ad una mancata specifica contestazione in riferimento alle eccezioni e deduzioni proposte dalla stessa difesa.
Ed invero, come precisato dalla Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Ord. 04.11.2015, n.
22461), ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c.,
l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si pone unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado,
nel quale soltanto si definiscono, irretrattabilmente, il “thema decidendum” ed il “thema probandum”, sicché non rileva, a tal fine, la condotta processuale tenuta dalle parti in appello.
Ciò posto, l'appello è fondato e, pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la domanda proposta dall'attrice in primo grado va rigettata per i motivi che seguono.
Orbene, la normativa comunitaria (il Regolamento CE n. 261/2004) sulla responsabilità del vettore aereo prevede – in caso di ritardo/cancellazione del volo – il riconoscimento di una serie di diritti invocabili dal passeggero che patisce, per l'appunto, le conseguenze dei disservizi aerei, riconoscendogli, tra gli altri, il diritto ad una compensazione pecuniaria
(che, ai sensi dell'articolo 7 del citato Regolamento, spetta al passeggero, come meglio si dirà, in una misura predeterminata, per cui risulta sufficiente l'inadempimento del vettore,
prescindendo dalla prova del danno), nonché l'eventuale risarcimento supplementare
(relativo ai danni ulteriori rispetto a quelli coperti dalla compensazione pecuniaria, che,
invece, soggiace al principio generale ex art. 2697 c.c.).
Ora, l'ambito applicativo del Regolamento comunitario de quo è disciplinato dall'art. 3,
paragrafo 1, che stabilisce: «Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in
partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle
disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese
4 terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto
alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una
compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore
aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario».
Pertanto, quanto alle domande relative all'indennizzo da ritardo del vettore aereo ed alla mancata assistenza in aeroporto, è il summenzionato Regolamento comunitario che risulta applicabile al caso di specie in quanto lex specialis che deroga alle norme del codice civile in tema di inadempimento contrattuale.
Ed invero, come sopra anticipato, la domanda attorea concerne le richieste di indennizzo, a vario titolo, per il ritardo di un volo partito da un aeroporto situato in un paese membro
(l'Italia, appunto), con destinazione Bangkok, effettuato sì da un vettore non comunitario,
, ma soggetto – cionondimeno – alle Parte_1
disposizioni del trattato ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE n. 261/04.
Ciò posto, l'art. 6 del succitato Regolamento comunitario, intitolato, appunto, “Ritardo”,
prevede quanto segue: «
1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà
ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto a) di due o più ore per tutte le tratte
aeree pari o inferiori a 1500 km;
o b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree
intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e
3500 km;
o c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi
di cui alle lettere a) o b), il vettore aereo operativo presta ai passeggeri: i) l'assistenza
prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e ii) quando
l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettere b) e c); e iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza
5 prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i
termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza».
L'articolo 7 di detto Regolamento, rubricato “Diritto a compensazione pecuniaria”, così
dispone, invece, al paragrafo n. 1: «Quando è fatto riferimento al presente articolo, i
passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte
aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree
intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e
3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). Nel
determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale
il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato
imbarco o della cancellazione del volo».
Ed ancora, l'articolo 9 del Regolamento de quo, “Diritto ad assistenza”, così prevede: «1.
Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa; b) alla sistemazione in
albergo: - qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o - qualora sia necessario un
ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto
e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare
a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. 3.
Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione
ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni
dei bambini non accompagnati».
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. cause riunite C-402/07 e C-432/07), ha poi chiarito che allorquando i passeggeri giungano a destinazione con tre ore o più di ritardo sull'ora di arrivo prevista, essi (così come i passeggeri i cui voli siano stati cancellati)
possono richiedere un risarcimento forfettario dalla compagnia aerea, a meno che il ritardo
6 non sia causato da circostanze eccezionali. In virtù del principio della parità di trattamento,
infatti, i passeggeri i cui voli vengono inopinatamente cancellati e quelli i cui voli sono in ritardo debbono essere considerati – entro i limiti cristallizzati dal Regolamento de quo e quanto al diritto a ricevere una compensazione pecuniaria – come versanti in situazioni analoghe, dappoiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi e, cioè, una perdita di tempo.
Ora, risulta pacifico, nel caso in esame, che il ritardo fu di 1 ora e 46 minuti all'arrivo nella destinazione finale e di 2 ore e 19 minuti prima della partenza dalla destinazione iniziale:
pertanto, nessuna compensazione pecuniaria può essere invocata dall'allora attrice, poiché,
in primis, il ritardo di arrivo alla destinazione fu inferiore alla soglia minima di tre ore
(così come fissata dalla Corte di Giustizia nelle predette cause riunite C-402/07 e C-
432/07, con cui la stessa Corte ha analogicamente esteso la tutela compensativa pecuniaria ai passeggeri in caso di mero ritardato imbarco) e, in secundis, la tratta in questione (Roma
Fiumicino - Bangkok Suvarnabhumi) rientra tra quelle annoverate alla lettera c)
dell'articolo 6 del Regolamento comunitario, per le quali, ai fini dell'obbligo di assistenza ai passeggeri, è esplicitamente richiesto, invece, un ritardo minimo di quattro ore.
Del resto, non sussiste neppure – non risultando provato nel caso di specie – un danno non patrimoniale, poiché, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, qualora il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, sia soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del Regolamento CE n. 261 del 2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dai disagi subiti a causa della mancata assistenza va incontro ai noti limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale,
così come fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza, tale domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta, non venendo in rilevo
7 un'ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna ovvero sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent.
10/06/2015, n. 12088).
Inoltre, come recentemente osservato dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sent.
26.07.2024, n. 20941), con specifico riferimento alla Convenzione di Montreal, se nei casi di trasporto aereo l'interesse del creditore è certamente correlato anche alla “connotazione temporale della prestazione” (ovverosia alla partenza ed all'arrivo negli orari indicati dal titolo di viaggio), e non può dunque dubitarsi che, in caso di ritardi, la sua mancanza determini un c.d. danno-evento, una tale lesione – tuttavia – non è direttamente correlabile
(anche) ad un pregiudizio risarcibile e, cioè, ad un danno che si collochi sul piano dei c.d.
danni consequenziali.
L'interesse (contrattualmente rilevante) del creditore al rispetto dell'orario programmato del volo non costituisce, in altre parole, un valore intrinseco e univoco suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto (ovverosia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione e, invece, non lo è stato ed il momento successivo in cui, poi,
lo è stato) è – precisa la Cassazione – di per sé un bene “impalpabile”, in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare (e non ha fatto) e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare (e che invece è stato costretto a fare).
In tali casi, dunque, il danno risarcibile non può che identificarsi integralmente con quelle utilità e vantaggi (estranei al vincolo obbligatorio) che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (c.d. lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (c.d. danno emergente); danni che, come sopra anticipato, nel caso di specie non risultano adeguatamente provati.
8 Non è, poi, possibile giungere a diverse conclusioni in applicazione dell'art. 1226 c.c.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente precisato che “l'attore, che
abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e
liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno,
così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i
comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in
via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione” (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n.
3794 del 15.02.2008; cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9474 del 09.04.2021, in tema di risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo del volo).
Il danneggiato, per essere indennizzato, non può, pertanto, ritenere che il risarcimento sia una conseguenza automatica dell'illecito, né che la liquidazione del danno possa essere fatta in via puramente equitativa, senza essere fondata su elementi probatori certi ed univoci, il cui reperimento e la cui allegazione restano necessariamente a carico dell'attore.
Ebbene, tale onere, nel caso di specie, non risulta assolto da parte dell'allora attrice, non avendo la stessa fornito, alla luce di quanto sopra evidenziato, una prova certa degli effettivi pregiudizi (id est, eventuale danno emergente e lucro cessante) asseritamente subiti.
Inoltre, riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, pure richiesto dall'allora attrice nell'atto di citazione, la Cassazione ha di recente ribadito che “in tema di trasporto
aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi
necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un
interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non
9 consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di
danno rappresentato dal ritardo” (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 31/05/2024, n. 15352).
Ebbene, applicando al caso di specie i summenzionati principi, la domanda risarcitoria proposta da non può essere accolta neppure relativamente al risarcimento CP_1
di ulteriori danni (sub specie, non patrimoniali) derivati dal ritardo aereo de quo e/o dalla mancata assistenza presso l'aeroporto di Fiumicino, quali danni “supplementari” rispetto a quelli coperti dalla compensazione pecuniaria di cui al citato Regolamento Comunitario;
né, tantomeno, gli stessi danni possono essere qualificati ai sensi della normativa inerente alla tutela del consumatore, fondandosi il c.d. “danno da vacanza rovinata”, com'è noto,
sulla base di presupposti di fatto del tutto differenti rispetto a quelli dedotti nel presente giudizio (si vedano, in particolare, gli artt. 32-51 D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d.
Codice del Turismo).
Quanto, invece, alla domanda avanzata dall'allora attrice in ordine allo smarrimento del bagaglio, non applicandosi il Regolamento comunitario n. 261/2004 direttamente allo smarrimento dei bagagli, deve trovare applicazione – in parte qua – la Convenzione di
Montreal («Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale»), sottoscritta il 28 maggio 1999, ratificata e resa operativa nel nostro ordinamento con L. n. 12/2004 ed anch'essa lex specialis atta a regolare le fattispecie de
quibus.
Orbene, l'art. 22 della Convenzione di Montreal, rubricato “Limitazioni di responsabilità
per ritardo, per il bagaglio e per le merci”, relativamente alle questioni che attengono al presente giudizio, dispone che: «[…]
2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del
vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di
1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse
alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al
10 vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il
vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno
che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla
consegna a destinazione. […]
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi
dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o
temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno,
sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la
prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.
6. I limiti previsti
dall'articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma
corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi
sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione
precedente non si applica quando l'ammontare del risarcimento accordato, escluse le
spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il
vettore ha offerto per iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato
l'evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale,
qualora questa sia successiva».
Ora, premesso che, agli atti, non si ravvisa alcun elemento che lasci finanche ipotizzare un atto o un'omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno alla o/e con la consapevolezza che alla stessa ne sarebbe CP_1
probabilmente derivato un danno (cfr. punto 5 del succitato art. 22 della Convenzione di
Montreal), risulta, invece, in atti, che la difesa dell'allora parte convenuta,
[...]
, abbia compiutamente sollevato l'eccezione di Controparte_3
decadenza dall'azione di cui all'art. 31 della Convenzione stessa, ove è appunto previsto
11 che: «
1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della
persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che
gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle
registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo
2. 2. […]. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla
data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.
3. Il reclamo deve
avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.
4. In mancanza
di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in
caso di frode da parte di quest'ultimo».
Ciò posto, è pacifico che il bagaglio di fu ritrovato e riconsegnato alla CP_1
stessa già in data 03.09.2016, mentre il primo reclamo formale inoltrato dalla stessa alla compagnia aerea reca la data del 22.12.2016, ossia oltre tre mesi dopo la riconsegna del bagaglio de quo: deve dichiararsi, pertanto, la decadenza dell'allora attrice dall'indennizzo per diritti speciali di prelievo (DSP).
D'altronde, non possono trovare accoglimento – neppure sotto tale profilo, ossia quello della ritardata consegna del proprio bagaglio – le domande avanzate da per CP_1
il risarcimento di un danno patrimoniale ovvero di un danno non patrimoniale, non essendo gli stessi specificamente provati.
Ed invero, fermo restando quanto già precisato sopra circa un'eventuale (non ammissibile)
applicazione dell'art. 1226 c.c., il primo di detti danni (quello patrimoniale) non risulta provato nel suo ammontare, non avendo l'allora parte attrice allegato alcunché in merito,
mentre, con particolare riferimento al danno non patrimoniale da ritardata consegna del bagaglio, giova osservare come la Cassazione abbia precisato che “ai sensi della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo
12 internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio
bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello
stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti
speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura
patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente
patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il
diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent.
14/07/2015, n. 14667 e, conforme, Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 21/02/2019, n. 4996).
Le pronunzie menzionate sopra si collocano, invero, nel solco tracciato “ex professo” dalle storiche sentenze quadrigemine delle Sezioni Unite del 2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), secondo cui, appunto, il pregiudizio di tipo c.d. “esistenziale” è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno:
se non si riscontra una lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è
data, dunque, tutela risarcitoria. La gravità dell'offesa – tuttavia – costituisce un ulteriore ed imprescindibile requisito per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti dalla lesione di diritti costituzionali inviolabili: il diritto deve essere inciso, cioè, oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio “serio”.
Entrambi i requisiti (ingiustizia costituzionalmente qualificata e gravità dell'offesa) devono dunque sussistere ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale di tipo esistenziale.
In altre parole, la lesione deve eccedere una soglia minima di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela all'interno in un sistema che, giova ricordarlo, impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il
13 risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile, dal momento che ogni persona inserita nel complesso contesto sociale è chiamata ad accettare – in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.) – i pregiudizi connotati da futilità, e che, per altro verso,
la serenità, in se stessa considerata, e, a parere del Trbunale, finanche in vacanza, quale
“ristoro psicofisico del lavoratore”, non costituisce un diritto fondamentale di rango costituzionale inerente alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 12.02.2008, n. 3284).
Ebbene, nel caso di specie, rispetto all'allegata breve compressione della libertà di
“locomozione” (art. 16 Cost.) dell'allora attrice (in ragione, cioè, dell'indisponibilità per un decina d'ore dei propri effetti personali, benché in un territorio straniero), di certo non può ritenersi configurata, ai sensi dell'art. 2059 c.c., – quale conseguenza “seria” rispetto al caso concreto – una lesione grave di diritti inviolabili della persona, quanto, piuttosto, la sussistenza di un pregiudizio consistente in meri disagi o fastidi, del tutto tollerabili, patiti nella fattispecie da CP_1
Pertanto, l'appello, come sopra anticipato, è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate nella citazione nel giudizio di primo vanno rigettate.
Ora, in relazione alla domanda relativa alla restituzione delle somme pagate dalla
[...]
in forza della sentenza impugnata, Parte_1
formulata dalla stessa appellante, occorre osservare che, mancando in atti la prova dell'effettivo pagamento di tali somme, la stessa domanda non può essere accolta, ferma la non debenza di quanto stabilito nella sentenza impugnata, all'esito del presente giudizio di appello.
14 Quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, rileva preliminarmente il
Tribunale che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla Suprema Corte (cfr., ex
multis, Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 15559 del 17.10.2003), il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Dunque, nell'esercizio del suindicato ed assorbente potere del giudice di appello, il
Tribunale ritiene di dover compensare integralmente tra le parti costituite le spese del primo grado di giudizio, oltre che quelle del giudizio di appello, perché nel caso di specie si riscontra, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, di non irrilevante complessità e dall'esito incerto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza N. 1638/2018 del
Giudice di Pace di Marigliano, emessa in data 01.06.2018 e resa pubblica con il deposito in
Cancelleria in data 28.12.2018, rigetta le domande proposte da nei CP_1
confronti della;
Parte_1
15 - rigetta la domanda della volta alla Parte_1
restituzione delle somme corrisposte a in esecuzione dell'appellata CP_1
Sentenza N. 1638/2018 del Giudice di Pace di Marigliano, ferma la non debenza di quanto stabilito nella sentenza impugnata, all'esito del presente giudizio di appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Nola, li 28.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 4896/2019 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – trasporto e vertente
TRA
, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti,
dagli Avv.ti Enrico Scialoja e Attilio Fantoni ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Gennaro CP_1
Bianconcini ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la società
[...]
ha proposto appello avverso la Sentenza Parte_1
N. 1638/2018 del Giudice di Pace di Marigliano, emessa in data 01.06.2018 e resa pubblica mediante il deposito in Cancelleria in data 28.12.2018, con la quale, in accoglimento parziale della domanda attorea, veniva dichiarato “l'obbligo risarcitorio a carico della
a favore dell'attrice della somma di € 1400,00”, con condanna, altresì, Controparte_2
della compagnia aerea, al pagamento delle spese di lite.
In particolare, la società appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma integrale della sentenza impugnata, oltre la restituzione delle somme pagate dalla stessa in forza Parte_1
della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita tempestivamente in giudizio l'appellata, resistendo con le argomentazioni in atti: in particolare, la stessa con l'atto introduttivo di primo grado, si CP_1
doleva per il ritardo (del volo n. TG945 del 2 settembre 2016) di 2 ore e 19 minuti con riferimento all'orario previsto per la partenza (da Roma-Fiumicino) e di 1 ora e 46 minuti con riferimento, invece, all'orario previsto per l'arrivo (a Bangkok-Suvarnabhumi), oltre che per l'assistenza non ricevuta durante l'attesa nel primo dei suindicati aeroporti e per lo smarrimento, seppur temporaneo (dieci ore circa), del proprio bagaglio una volta giunta a destinazione nel secondo dei detti aeroporti;
sulla base di tali premesse, chiedeva quindi il rigetto dell'appello e l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190, co. I, c.p.c.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2 Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nel suo testo applicabile nel presente giudizio ratione temporis, come interpretato dalla Suprema Corte.
Infatti, l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, nonché ha altrettanto soddisfacentemente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto, in parte, le domande della allora parte attrice.
Va, quindi, dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
3 Deve poi rigettarsi, poiché infondata, l'eccezione formulata dalla difesa dell'appellata relativamente ad una mancata specifica contestazione in riferimento alle eccezioni e deduzioni proposte dalla stessa difesa.
Ed invero, come precisato dalla Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Ord. 04.11.2015, n.
22461), ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c.,
l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si pone unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado,
nel quale soltanto si definiscono, irretrattabilmente, il “thema decidendum” ed il “thema probandum”, sicché non rileva, a tal fine, la condotta processuale tenuta dalle parti in appello.
Ciò posto, l'appello è fondato e, pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la domanda proposta dall'attrice in primo grado va rigettata per i motivi che seguono.
Orbene, la normativa comunitaria (il Regolamento CE n. 261/2004) sulla responsabilità del vettore aereo prevede – in caso di ritardo/cancellazione del volo – il riconoscimento di una serie di diritti invocabili dal passeggero che patisce, per l'appunto, le conseguenze dei disservizi aerei, riconoscendogli, tra gli altri, il diritto ad una compensazione pecuniaria
(che, ai sensi dell'articolo 7 del citato Regolamento, spetta al passeggero, come meglio si dirà, in una misura predeterminata, per cui risulta sufficiente l'inadempimento del vettore,
prescindendo dalla prova del danno), nonché l'eventuale risarcimento supplementare
(relativo ai danni ulteriori rispetto a quelli coperti dalla compensazione pecuniaria, che,
invece, soggiace al principio generale ex art. 2697 c.c.).
Ora, l'ambito applicativo del Regolamento comunitario de quo è disciplinato dall'art. 3,
paragrafo 1, che stabilisce: «Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in
partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle
disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese
4 terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto
alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una
compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore
aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario».
Pertanto, quanto alle domande relative all'indennizzo da ritardo del vettore aereo ed alla mancata assistenza in aeroporto, è il summenzionato Regolamento comunitario che risulta applicabile al caso di specie in quanto lex specialis che deroga alle norme del codice civile in tema di inadempimento contrattuale.
Ed invero, come sopra anticipato, la domanda attorea concerne le richieste di indennizzo, a vario titolo, per il ritardo di un volo partito da un aeroporto situato in un paese membro
(l'Italia, appunto), con destinazione Bangkok, effettuato sì da un vettore non comunitario,
, ma soggetto – cionondimeno – alle Parte_1
disposizioni del trattato ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE n. 261/04.
Ciò posto, l'art. 6 del succitato Regolamento comunitario, intitolato, appunto, “Ritardo”,
prevede quanto segue: «
1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà
ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto a) di due o più ore per tutte le tratte
aeree pari o inferiori a 1500 km;
o b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree
intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e
3500 km;
o c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi
di cui alle lettere a) o b), il vettore aereo operativo presta ai passeggeri: i) l'assistenza
prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e ii) quando
l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettere b) e c); e iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza
5 prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i
termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza».
L'articolo 7 di detto Regolamento, rubricato “Diritto a compensazione pecuniaria”, così
dispone, invece, al paragrafo n. 1: «Quando è fatto riferimento al presente articolo, i
passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte
aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree
intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e
3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). Nel
determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale
il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato
imbarco o della cancellazione del volo».
Ed ancora, l'articolo 9 del Regolamento de quo, “Diritto ad assistenza”, così prevede: «1.
Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa; b) alla sistemazione in
albergo: - qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o - qualora sia necessario un
ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto
e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare
a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. 3.
Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione
ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni
dei bambini non accompagnati».
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. cause riunite C-402/07 e C-432/07), ha poi chiarito che allorquando i passeggeri giungano a destinazione con tre ore o più di ritardo sull'ora di arrivo prevista, essi (così come i passeggeri i cui voli siano stati cancellati)
possono richiedere un risarcimento forfettario dalla compagnia aerea, a meno che il ritardo
6 non sia causato da circostanze eccezionali. In virtù del principio della parità di trattamento,
infatti, i passeggeri i cui voli vengono inopinatamente cancellati e quelli i cui voli sono in ritardo debbono essere considerati – entro i limiti cristallizzati dal Regolamento de quo e quanto al diritto a ricevere una compensazione pecuniaria – come versanti in situazioni analoghe, dappoiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi e, cioè, una perdita di tempo.
Ora, risulta pacifico, nel caso in esame, che il ritardo fu di 1 ora e 46 minuti all'arrivo nella destinazione finale e di 2 ore e 19 minuti prima della partenza dalla destinazione iniziale:
pertanto, nessuna compensazione pecuniaria può essere invocata dall'allora attrice, poiché,
in primis, il ritardo di arrivo alla destinazione fu inferiore alla soglia minima di tre ore
(così come fissata dalla Corte di Giustizia nelle predette cause riunite C-402/07 e C-
432/07, con cui la stessa Corte ha analogicamente esteso la tutela compensativa pecuniaria ai passeggeri in caso di mero ritardato imbarco) e, in secundis, la tratta in questione (Roma
Fiumicino - Bangkok Suvarnabhumi) rientra tra quelle annoverate alla lettera c)
dell'articolo 6 del Regolamento comunitario, per le quali, ai fini dell'obbligo di assistenza ai passeggeri, è esplicitamente richiesto, invece, un ritardo minimo di quattro ore.
Del resto, non sussiste neppure – non risultando provato nel caso di specie – un danno non patrimoniale, poiché, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, qualora il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, sia soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del Regolamento CE n. 261 del 2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dai disagi subiti a causa della mancata assistenza va incontro ai noti limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale,
così come fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza, tale domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta, non venendo in rilevo
7 un'ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna ovvero sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent.
10/06/2015, n. 12088).
Inoltre, come recentemente osservato dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sent.
26.07.2024, n. 20941), con specifico riferimento alla Convenzione di Montreal, se nei casi di trasporto aereo l'interesse del creditore è certamente correlato anche alla “connotazione temporale della prestazione” (ovverosia alla partenza ed all'arrivo negli orari indicati dal titolo di viaggio), e non può dunque dubitarsi che, in caso di ritardi, la sua mancanza determini un c.d. danno-evento, una tale lesione – tuttavia – non è direttamente correlabile
(anche) ad un pregiudizio risarcibile e, cioè, ad un danno che si collochi sul piano dei c.d.
danni consequenziali.
L'interesse (contrattualmente rilevante) del creditore al rispetto dell'orario programmato del volo non costituisce, in altre parole, un valore intrinseco e univoco suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto (ovverosia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione e, invece, non lo è stato ed il momento successivo in cui, poi,
lo è stato) è – precisa la Cassazione – di per sé un bene “impalpabile”, in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare (e non ha fatto) e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare (e che invece è stato costretto a fare).
In tali casi, dunque, il danno risarcibile non può che identificarsi integralmente con quelle utilità e vantaggi (estranei al vincolo obbligatorio) che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (c.d. lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (c.d. danno emergente); danni che, come sopra anticipato, nel caso di specie non risultano adeguatamente provati.
8 Non è, poi, possibile giungere a diverse conclusioni in applicazione dell'art. 1226 c.c.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente precisato che “l'attore, che
abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e
liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno,
così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i
comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in
via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione” (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n.
3794 del 15.02.2008; cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 9474 del 09.04.2021, in tema di risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo del volo).
Il danneggiato, per essere indennizzato, non può, pertanto, ritenere che il risarcimento sia una conseguenza automatica dell'illecito, né che la liquidazione del danno possa essere fatta in via puramente equitativa, senza essere fondata su elementi probatori certi ed univoci, il cui reperimento e la cui allegazione restano necessariamente a carico dell'attore.
Ebbene, tale onere, nel caso di specie, non risulta assolto da parte dell'allora attrice, non avendo la stessa fornito, alla luce di quanto sopra evidenziato, una prova certa degli effettivi pregiudizi (id est, eventuale danno emergente e lucro cessante) asseritamente subiti.
Inoltre, riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, pure richiesto dall'allora attrice nell'atto di citazione, la Cassazione ha di recente ribadito che “in tema di trasporto
aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi
necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un
interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non
9 consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di
danno rappresentato dal ritardo” (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 31/05/2024, n. 15352).
Ebbene, applicando al caso di specie i summenzionati principi, la domanda risarcitoria proposta da non può essere accolta neppure relativamente al risarcimento CP_1
di ulteriori danni (sub specie, non patrimoniali) derivati dal ritardo aereo de quo e/o dalla mancata assistenza presso l'aeroporto di Fiumicino, quali danni “supplementari” rispetto a quelli coperti dalla compensazione pecuniaria di cui al citato Regolamento Comunitario;
né, tantomeno, gli stessi danni possono essere qualificati ai sensi della normativa inerente alla tutela del consumatore, fondandosi il c.d. “danno da vacanza rovinata”, com'è noto,
sulla base di presupposti di fatto del tutto differenti rispetto a quelli dedotti nel presente giudizio (si vedano, in particolare, gli artt. 32-51 D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, c.d.
Codice del Turismo).
Quanto, invece, alla domanda avanzata dall'allora attrice in ordine allo smarrimento del bagaglio, non applicandosi il Regolamento comunitario n. 261/2004 direttamente allo smarrimento dei bagagli, deve trovare applicazione – in parte qua – la Convenzione di
Montreal («Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale»), sottoscritta il 28 maggio 1999, ratificata e resa operativa nel nostro ordinamento con L. n. 12/2004 ed anch'essa lex specialis atta a regolare le fattispecie de
quibus.
Orbene, l'art. 22 della Convenzione di Montreal, rubricato “Limitazioni di responsabilità
per ritardo, per il bagaglio e per le merci”, relativamente alle questioni che attengono al presente giudizio, dispone che: «[…]
2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del
vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di
1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse
alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al
10 vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il
vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno
che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla
consegna a destinazione. […]
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano
qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi
dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o
temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno,
sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la
prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.
6. I limiti previsti
dall'articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma
corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi
sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione
precedente non si applica quando l'ammontare del risarcimento accordato, escluse le
spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il
vettore ha offerto per iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato
l'evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale,
qualora questa sia successiva».
Ora, premesso che, agli atti, non si ravvisa alcun elemento che lasci finanche ipotizzare un atto o un'omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno alla o/e con la consapevolezza che alla stessa ne sarebbe CP_1
probabilmente derivato un danno (cfr. punto 5 del succitato art. 22 della Convenzione di
Montreal), risulta, invece, in atti, che la difesa dell'allora parte convenuta,
[...]
, abbia compiutamente sollevato l'eccezione di Controparte_3
decadenza dall'azione di cui all'art. 31 della Convenzione stessa, ove è appunto previsto
11 che: «
1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della
persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che
gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle
registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo
2. 2. […]. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla
data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.
3. Il reclamo deve
avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.
4. In mancanza
di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in
caso di frode da parte di quest'ultimo».
Ciò posto, è pacifico che il bagaglio di fu ritrovato e riconsegnato alla CP_1
stessa già in data 03.09.2016, mentre il primo reclamo formale inoltrato dalla stessa alla compagnia aerea reca la data del 22.12.2016, ossia oltre tre mesi dopo la riconsegna del bagaglio de quo: deve dichiararsi, pertanto, la decadenza dell'allora attrice dall'indennizzo per diritti speciali di prelievo (DSP).
D'altronde, non possono trovare accoglimento – neppure sotto tale profilo, ossia quello della ritardata consegna del proprio bagaglio – le domande avanzate da per CP_1
il risarcimento di un danno patrimoniale ovvero di un danno non patrimoniale, non essendo gli stessi specificamente provati.
Ed invero, fermo restando quanto già precisato sopra circa un'eventuale (non ammissibile)
applicazione dell'art. 1226 c.c., il primo di detti danni (quello patrimoniale) non risulta provato nel suo ammontare, non avendo l'allora parte attrice allegato alcunché in merito,
mentre, con particolare riferimento al danno non patrimoniale da ritardata consegna del bagaglio, giova osservare come la Cassazione abbia precisato che “ai sensi della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo
12 internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio
bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello
stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti
speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura
patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente
patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il
diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent.
14/07/2015, n. 14667 e, conforme, Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. 21/02/2019, n. 4996).
Le pronunzie menzionate sopra si collocano, invero, nel solco tracciato “ex professo” dalle storiche sentenze quadrigemine delle Sezioni Unite del 2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), secondo cui, appunto, il pregiudizio di tipo c.d. “esistenziale” è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno:
se non si riscontra una lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è
data, dunque, tutela risarcitoria. La gravità dell'offesa – tuttavia – costituisce un ulteriore ed imprescindibile requisito per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti dalla lesione di diritti costituzionali inviolabili: il diritto deve essere inciso, cioè, oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio “serio”.
Entrambi i requisiti (ingiustizia costituzionalmente qualificata e gravità dell'offesa) devono dunque sussistere ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale di tipo esistenziale.
In altre parole, la lesione deve eccedere una soglia minima di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela all'interno in un sistema che, giova ricordarlo, impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il
13 risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile, dal momento che ogni persona inserita nel complesso contesto sociale è chiamata ad accettare – in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.) – i pregiudizi connotati da futilità, e che, per altro verso,
la serenità, in se stessa considerata, e, a parere del Trbunale, finanche in vacanza, quale
“ristoro psicofisico del lavoratore”, non costituisce un diritto fondamentale di rango costituzionale inerente alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 12.02.2008, n. 3284).
Ebbene, nel caso di specie, rispetto all'allegata breve compressione della libertà di
“locomozione” (art. 16 Cost.) dell'allora attrice (in ragione, cioè, dell'indisponibilità per un decina d'ore dei propri effetti personali, benché in un territorio straniero), di certo non può ritenersi configurata, ai sensi dell'art. 2059 c.c., – quale conseguenza “seria” rispetto al caso concreto – una lesione grave di diritti inviolabili della persona, quanto, piuttosto, la sussistenza di un pregiudizio consistente in meri disagi o fastidi, del tutto tollerabili, patiti nella fattispecie da CP_1
Pertanto, l'appello, come sopra anticipato, è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate nella citazione nel giudizio di primo vanno rigettate.
Ora, in relazione alla domanda relativa alla restituzione delle somme pagate dalla
[...]
in forza della sentenza impugnata, Parte_1
formulata dalla stessa appellante, occorre osservare che, mancando in atti la prova dell'effettivo pagamento di tali somme, la stessa domanda non può essere accolta, ferma la non debenza di quanto stabilito nella sentenza impugnata, all'esito del presente giudizio di appello.
14 Quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, rileva preliminarmente il
Tribunale che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla Suprema Corte (cfr., ex
multis, Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 15559 del 17.10.2003), il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Dunque, nell'esercizio del suindicato ed assorbente potere del giudice di appello, il
Tribunale ritiene di dover compensare integralmente tra le parti costituite le spese del primo grado di giudizio, oltre che quelle del giudizio di appello, perché nel caso di specie si riscontra, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, di non irrilevante complessità e dall'esito incerto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza N. 1638/2018 del
Giudice di Pace di Marigliano, emessa in data 01.06.2018 e resa pubblica con il deposito in
Cancelleria in data 28.12.2018, rigetta le domande proposte da nei CP_1
confronti della;
Parte_1
15 - rigetta la domanda della volta alla Parte_1
restituzione delle somme corrisposte a in esecuzione dell'appellata CP_1
Sentenza N. 1638/2018 del Giudice di Pace di Marigliano, ferma la non debenza di quanto stabilito nella sentenza impugnata, all'esito del presente giudizio di appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Nola, li 28.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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