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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/10/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1003 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1003 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. MENGHI ENRICO (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 29/05/2025 dai coniugi predetti;
Per_
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
Per_
1. Darsi atto che la figlia ora maggiorenne, pur intendendo intraprendere un corso universitario continuerà a mantenere la coabitazione principale con la madre, Sig.ra nonché residenza e stato CP_1 di famiglia con la stessa presso l'abitazione famigliare di via Montessori n. 7;
Per_
2. avendo raggiunto la maggiore età e l'autonomia negli spostamenti, a fronte del buon rapporto con entrambi i genitori per tutto il periodo della separazione, continuerà a frequentare liberamente il padre accordandosi di volta in volta;
3. L'immobile sito in Rimini alla via Montessori n. 7 rimarrà assegnato alla madre, quale genitore collocatario prevalente della figlia.
4. Stante quanto sopra, il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento per la figlia mediante Pt_1 versamento della somma mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00) rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione dal giugno 2026), da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico, concordando entrambi i genitori che tale versamento verrà effettuato direttamente in favore della figlia su conto corrente bancario a lei intestato.
5. Le spese straordinarie per la figlia come da protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il
Tribunale di Rimini - che le parti sottoscrivono in guisa da considerarsi parte integrante del presente accordo - saranno suddivise al 50% tra i genitori.
6. Il Sig. si impegna a trasferire alla figlia la propria quota parte pari al 50% di Pt_1 CP_2 proprietà dell'immobile sito in Rimini alla via Montessori n. 7, attualmente di proprietà congiunta delle parti sottoscriventi il presente accordo nella misura del 50% ciascuna, entro 30 giorni dalla omologa del presente accordo, termine, quest'ultimo, da considerarsi essenziale.
pagina 2 di 4 Le spese necessarie per il suddetto trasferimento (a titolo esemplificativo, notarili, per la redazione dell'APE e della RTI, nonché quelle che si dovessero comunque rendere necessarie per il compimento dell'atto) rimarranno in capo alla Sig.ra CP_1
7. Il Sig. si accolla il pagamento dell'intero mutuo residuo, comprensivo di tutte le componenti Pt_1
(capitale, interessi, accessori ecc., nessuno escluso anche in caso di estinzione anticipata) a favore dell'ente erogante relativo all'immobile sopra citato sino alla sua totale e completa estinzione. CP_3
8. Le parti concordano a completa tacitazione e ristoro “una tantum e omnia” a favore del Sig. , Pt_1 per la rinuncia a qualsiasi pretesa di restituzione economica relativamente alla quota parte del 50% anticipata in favore della moglie per l'acquisto della casa famigliare di via Montessori n. 7, maturata sino alla data del presente accordo nonché maturanda sino all'estinzione del mutuo di cui al punto precedente, il versamento, una tantum e omnicomprensiva, della somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), che la
Sig.ra si impegna a versare al Sig. secondo le modalità di seguito concordate tra le CP_1 Pt_1 parti:
i. Euro 30.000,00 (trentamila/00) alla sottoscrizione del presente accordo;
ii. Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro il 30 giugno del 2026;
iii. Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro il 30 giugno del 2027.
9. Entrambi i coniugi dichiarano e si riconoscono autonomi l'uno dall'altro sul piano economico, così rinunciando ad ogni contributo reciproco;
10. Le spese legali del presente procedimento ed accessorie sono interamente compensate tra le parti e le firme dei rispettivi difensori sono da intendersi oltre che per autentica della sottoscrizione del proprio assistito anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 n. 8 L.P. 247/2012.
11. Le parti dichiarano di aver negoziato e accettato i termini del presente accordo nella piena consapevolezza dei propri diritti e doveri. Il presente accordo sarà presentato all'Autorità Giudiziaria per l'omologazione.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 5.09.2008 in Foggia (FG) alle condizioni di cui sopra da
[...] CP_1 intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Foggia (FG) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 427 Parte II Serie A Anno 2008 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1003 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. MENGHI ENRICO (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. CROCIANI FRANCESCO MARIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 29/05/2025 dai coniugi predetti;
Per_
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 9.10.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
Per_
1. Darsi atto che la figlia ora maggiorenne, pur intendendo intraprendere un corso universitario continuerà a mantenere la coabitazione principale con la madre, Sig.ra nonché residenza e stato CP_1 di famiglia con la stessa presso l'abitazione famigliare di via Montessori n. 7;
Per_
2. avendo raggiunto la maggiore età e l'autonomia negli spostamenti, a fronte del buon rapporto con entrambi i genitori per tutto il periodo della separazione, continuerà a frequentare liberamente il padre accordandosi di volta in volta;
3. L'immobile sito in Rimini alla via Montessori n. 7 rimarrà assegnato alla madre, quale genitore collocatario prevalente della figlia.
4. Stante quanto sopra, il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento per la figlia mediante Pt_1 versamento della somma mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00) rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (con prima rivalutazione dal giugno 2026), da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico, concordando entrambi i genitori che tale versamento verrà effettuato direttamente in favore della figlia su conto corrente bancario a lei intestato.
5. Le spese straordinarie per la figlia come da protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il
Tribunale di Rimini - che le parti sottoscrivono in guisa da considerarsi parte integrante del presente accordo - saranno suddivise al 50% tra i genitori.
6. Il Sig. si impegna a trasferire alla figlia la propria quota parte pari al 50% di Pt_1 CP_2 proprietà dell'immobile sito in Rimini alla via Montessori n. 7, attualmente di proprietà congiunta delle parti sottoscriventi il presente accordo nella misura del 50% ciascuna, entro 30 giorni dalla omologa del presente accordo, termine, quest'ultimo, da considerarsi essenziale.
pagina 2 di 4 Le spese necessarie per il suddetto trasferimento (a titolo esemplificativo, notarili, per la redazione dell'APE e della RTI, nonché quelle che si dovessero comunque rendere necessarie per il compimento dell'atto) rimarranno in capo alla Sig.ra CP_1
7. Il Sig. si accolla il pagamento dell'intero mutuo residuo, comprensivo di tutte le componenti Pt_1
(capitale, interessi, accessori ecc., nessuno escluso anche in caso di estinzione anticipata) a favore dell'ente erogante relativo all'immobile sopra citato sino alla sua totale e completa estinzione. CP_3
8. Le parti concordano a completa tacitazione e ristoro “una tantum e omnia” a favore del Sig. , Pt_1 per la rinuncia a qualsiasi pretesa di restituzione economica relativamente alla quota parte del 50% anticipata in favore della moglie per l'acquisto della casa famigliare di via Montessori n. 7, maturata sino alla data del presente accordo nonché maturanda sino all'estinzione del mutuo di cui al punto precedente, il versamento, una tantum e omnicomprensiva, della somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), che la
Sig.ra si impegna a versare al Sig. secondo le modalità di seguito concordate tra le CP_1 Pt_1 parti:
i. Euro 30.000,00 (trentamila/00) alla sottoscrizione del presente accordo;
ii. Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro il 30 giugno del 2026;
iii. Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro il 30 giugno del 2027.
9. Entrambi i coniugi dichiarano e si riconoscono autonomi l'uno dall'altro sul piano economico, così rinunciando ad ogni contributo reciproco;
10. Le spese legali del presente procedimento ed accessorie sono interamente compensate tra le parti e le firme dei rispettivi difensori sono da intendersi oltre che per autentica della sottoscrizione del proprio assistito anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 n. 8 L.P. 247/2012.
11. Le parti dichiarano di aver negoziato e accettato i termini del presente accordo nella piena consapevolezza dei propri diritti e doveri. Il presente accordo sarà presentato all'Autorità Giudiziaria per l'omologazione.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 5.09.2008 in Foggia (FG) alle condizioni di cui sopra da
[...] CP_1 intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Foggia (FG) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 427 Parte II Serie A Anno 2008 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4