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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 893/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 672/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS0AS01481 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS0AS01481 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS0AS01481 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS0AS01481 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste nelle difese in atti evidenziando, in riferimento al rapporto con il fornitore, che la totalità dei compensi è stata registrata in contabilità e che le fatture sono state regolarmente emesse, registrate e pagate con bonifico. Insiste anche per la deducibilità dei costi documentati sussistendone i presuposti.
L'Ufficio evidenzia la genericità della documentazione contabile a supporto e l'impossibilità di riscontrare la causale oggetto della deducibilità.
Il difensore del ricorrente contesta la genericità e insiste anche per il riconoscimento delle spese relative al carburante per la seconda vettura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 3.02.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYS0AS01481/2024, relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno di imposta 2019, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
€. 20.232,90, notificato in data 07.11.2024 a cura dell'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate di Catania.
Deduceva che l'Agenzia delle Entrate, a seguito delle attività istruttorie condotte sulla posizione del ricorrente per l'anno di imposta 2019, in data 02.07.2024 aveva notificato lo schema di atto n. TYST210000302/2024 con il quale rendeva accertabile:
● ai fini IRPEF un maggiore reddito d'impresa pari a €. 52.196,00;
● ai fini IVA una maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta pari ad €. 2.197,98;
● si fini IRAP un maggior valore della produzione pari ad €. 52.196,00.
Il ricorrente in data 09.08.2024 presentava le sue osservazioni allo schema di atto, contestando i rilievi dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate di Catania, tuttavia, non riteneva di accogliere in pieno le doglianze del ricorrente e, rimodulato l'atto, notificava l'avviso di accertamento oggi opposto con il quale accertava:
● ai fini IRPEF un maggiore reddito d'impresa pari a €. 48.964,00;
● ai fini IVA una maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta pari ad €. 1.384,42;
● si fini IRAP un maggior valore della produzione pari ad €. 48.964,00.
Con lo stesso avviso veniva, altresì, irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 20.232,90.
Nell'atto impugnato sono stati formulati i seguenti rilievi:
a) minori componenti negativi di reddito per €. 40.800,00 relativi al conto n. 715.00036 denominato “altre spese documentate” afferenti al fornitore Nominativo_1, come di seguito specificati:
1- Secondo l'Ufficio non sarebbero documentati, e quindi risulterebbero indeducibili, i costi registrati ai protocolli nn. 133, 136 e 170 del registro IVA, consistenti in acquisti per complessivi €. 11.000,00. b) minori componenti negativi di reddito per €. 5.392,00 relativi al conto n. 713.00099 denominato “noleggio di veicoli agenti”
Il ricorrente nell'anno 2019, per il noleggio delle autovetture rispettivamente targate Targa_1 e Targa_2, ha portato in deduzione l'importo di €. 9.523,69, pari all'80% dell'ammontare contabile complessivo di €. 11.904,62, così come previsto dall'art. 164, comma 2 lett. b), del TUIR.
Con lo schema di atto l'Ufficio ha ritenuto che, stante la mancanza nell'anno 2019 di costi per lavoratori dipendenti, non trovava giustificazione il sostenimento dei costi per due autovetture. Riconosceva, quindi, solo i costi relativi di noleggio dell'autovettura targata Targa_2 il cui canone mensile è pari ad €. 614,00 oltre IVA.
c) minori componenti negativi di reddito per € 4.636,00 relativi al conto n. 713.00009 denominato “Carburanti –
Lubr. Agenti 80%” Il Sig. Ricorrente_1, per l'anno 2019, ha portato costi per carburante ammontanti a complessivi €. 5.454,15 dei quali ha dedotto fiscalmente l'80% pari ad €. 4.363,32.
L'Ufficio, con lo schema di atto, disconosceva tali costi in quanto da una parte non riconosceva come inerente una delle due autovetture a noleggio, e dall'altra rilevava che dalle fatture prodotte dal contribuente, non si riscontra alcuna descrizione riconducibile all'autoveicolo né alcun riferimento identificativo.
4) minori componenti negativi di reddito per € 1.368,00 relativi al conto n. 713.00034 denominato “Viaggi – bigl. Aerei-ferr-taxi”
L'Ufficio rileva che dalle fatture prodotte non si riscontrava alcuna documentazione che giustifichi e documenti l'inerenza del viaggio ai fini dell'attività svolta dal contribuente.
Eccepiva l'erroneità di tali rilievi, in merito ai quali ribadiva le osservazioni già portate all'attenzione dell'Agenzia nella fase del contenzioso endoprocedimentale, ma non accolti dall'Ufficio.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, rilevando la infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro tali limiti.
Per quanto riguarda il primo dei rilievi presenti nell'atto impugnato, concernente i costi afferenti al fornitore Nominativo_1, il ricorso appare fondato e deve essere pertanto accolto.
Per quanto riguarda i costi registrati ai protocolli nn. 133, 136 e 170 del registro IVA (acquisti per complessivi
€. 11.000,00), tali costi sono documentati nelle fatture prodotte dal ricorrente.
Con le osservazioni depositate il 09.08.2024 l'odierno ricorrente precisava che i protocolli sopra indicati corrispondevano rispettivamente alle fatture, che venivano allegate, n. 8/2019 del 22.07.2019 dell'importo di €. 3.000,00 (imponibile €. 2.998,00), n. 10/2019 del 16.08.2019 dell'importo di €. 3.000,00 (imponibile €.
2.998,00), e n. 14/2019 del 27.12.2019 dell'importo di €. 5.000,00 (imponibile €. 4.998,00), tutte regolarmente emesse dalla ditta “Società_1” per prestazioni di servizi resi in favore della ditta Ricorrente_1 e da questa regolarmente contabilizzate e saldate a mezzo bonifici bancari rispettivamente del 23.07.2019, 16.08.2019 e 31.12.2019.
Deve inoltre osservarsi che le due ditte individuali sono legate da un contratto commerciale e che nel corso dell'anno 2019 la ditta “Società_1 ha emesso nei confronti della ditta del ricorrente diverse fatture con la medesima descrizione dell'attività prestata, tutte regolarmente contabilizzate e pagate a mezzo bonifici bancari.
2 - L'ufficio sempre con lo schema di atto ha, inoltre, ritenuto indeducibile l'importo di €. 29.800,00 portato dalle ulteriori fatture emesse dalla ditta “Società_1”, in quanto non risulterebbe provata l'esistenza e la natura del costo inerente all'attività d'impresa.
In particolare, l'Ufficio riteneva non provata l'inerenza del costo a seguito della mancata produzione, in sede di invito, di un contratto di sevizi nonché dalla mancanza, nell'anagrafe tributaria, di Certificazioni Uniche
(CU) emesse dei confronti del fornitore.
Il ricorrente produceva quindi, su precisa richiesta dell'ufficio, il contratto del 28.12.20216 in base al quale la ditta “Società_1” si è obbligata a fornire servizi di elaborazione dati ed immissione ordini alla ditta Ricorrente_1.
Inoltre produceva uno stralcio di numerose mail che documentavano l'effettiva prestazione dei servizi esplicati nel contratto.
Precisava, inoltre, che l'attività svolta dalla ditta “Società_1” non era una prestazione di lavoro autonomo, come erroneamente supposto dall'Ufficio, ma una attività di impresa, in quanto la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Catania con n. REA 363934. Motivo per il quale non poteva essere rinvenuta alcuna CU nell'Anagrafe tributaria.
L'Ufficio ha eccepito che il contratto non ha una data certa e che l'accordo commerciale tra le due aziende
“appare antieconomico, non congruo e non ragionevole per giustificare il corrispettivo verosimilmente pattuito.”
Per quanto attiene la mancanza di attendibilità del contratto, in quanto privo di data certa, deve rilevarsi che l'effettiva esistenza del rapporto commerciale tra la ditta del ricorrente e la ditta “Società_1
”, può ritenersi dimostrata, in mancanza della registrazione e della data certa del contratto, in base alle fatture regolarmente contabilizzate e pagate a mezzo di bonifici bancari nonché dalla produzione di numerose e-mail che dimostrano l'effettività della prestazione effettuata in esecuzione al contratto prodotto.
Non vi è dubbio, quindi, che risulta pienamente provata l'esistenza e la natura dei costi afferenti al fornitore Nominativo_1, pari a complessivi €. 40.800,00, nonché la loro inerenza alla destinazione di impresa e pertanto tali costi devono considerarsi interamente deducibili.
L'Agenzia in particolare ritiene che la contestazione riguarda anche l'inerenza e la congruità del costo.
La Suprema Corte ha chiarito, con particolare riferimento al requisito dell'inerenza dei costi, le modalità con cui si configura l'onere probatorio e la relativa distribuzione di esso fra il contribuente e l'Agenzia delle
Entrate, in particolare nell'Ordinanza n. 33568/2022, nella quale la Corte ha così statuito:
“In particolare, l'onere probatorio che grava sul contribuente attiene all'esistenza di circostanze fattuali che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa; ma laddove l'Amministrazione adduca ulteriori elementi tali da far ritenere - per sè soli o in combinazione con quelli portati dal contribuente - che il costo non sia, in realtà, correlato all'attività d' impresa, essa ultima è tenuta a fornire la prova della propria contestazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 18904/2018, diffusamente in motivazione).
Sotto tale profilo, l'Amministrazione non può spingersi a sindacare le scelte imprenditoriali;
l'antieconomicità della spesa richiede, invece, la dimostrazione dell'inattendibilità della condotta (v. Cass. n. 21869/2016;
Cass. n. 13468/2015)
Alla luce delle circostanze sopra meglio indicate, deve concludersi che il ricorrente ha fornito in modo adeguato la prova dell'inerenza delle prestazioni professionali in oggetto, mentre i rilievi dell'Agenzia non sono fondati su sufficienti elementi probatori.
Per quanto riguarda i rimanenti tre rilievi invece il ricorso appare infondato e deve essere pertanto rigettato.
Con il secondo dei rilievi, l'Ufficio contesta che dal conto n. 713.00099 denominato “Noleggio veicoli agenti” risulta un ammontare contabile pari a € 11.904,62 di cui è stato dedotto fiscalmente l'80% pari ad € 9.523,69
La parte ha prodotto le fatture relative ai costi per “noleggio veicoli agenti” in relazione a due autoveicoli:
Autoveicolo Toyota C-HR 1.8.H (112cv) E-CVT targato Targa_1; Autoveicolo 2.2 turbo diesel 180 cv AT8 Business targato Targa_2
Dall'esame dell'attività svolta dal contribuente, stante la circostanza che per l'anno in corso non ha sostenuto costi per lavoratori dipendenti, non può trovare giustificazione il sostenimento dei costi di due autovetture ai fini dell'economicità, dell'inerenza e del rispetto del principio di correlazione costi-ricavi, dovendosi pertanto considerare non provato che entrambi i veicoli siano stati ordinariamente utilizzati per la nel processo produttivo dell'attività.
Né può accogliersi la tesi, svolta da parte ricorrente, secondo la quale la seconda autovettura sarebbe stata utilizzata, per motivi inerenti all'impresa, dalla moglie del ricorrente, in considerazione del fatto che si trattava di un'impresa familiare.
La ditta gestita dal Ricorrente_1 è infatti registrata come ditta individuale e non come impresa familiare;
né emergono in atti elementi tali da ritenere la sussistenza di una collaborazione continuativa nella gestione dell'impresa, da parte della moglie del Ricorrente_1.
Al riguardo, considerando la natura dell'attività svolta dal contribuente, l'ufficio ha pertanto correttamente riconosciuto quali costi deducibili solo quelli in riferimento al veicolo con motorizzazione Diesel e targato Targa_2
Con il terzo dei rilievi, l'ufficio contesta che dal conto n. 713.00009 denominato “Carburanti – Lubr. Agenti
80%)” risulta un ammontare contabile pari a € 5.454,15 di cui è stato dedotto fiscalmente l'80% pari ad
€ 4.363,32.
L'ufficio ha riconosciuto la deducibilità del costo carburante relativo alla sola autovettura targata Targa_2 per l'imponibile pari ad € 3.697,96 e deducibile nel limite dell'80% pari ad € 2.958,37 ed un Iva detraibile pari ad € 813,55; ciò appare del tutto coerente con il fatto che sono stati disconosciuti i costi di noleggio relativi alla seconda autovettura;
conseguentemente anche tale rilievo appare pienamente fondato.
Con il quarto dei rilievi, l'ufficio ha contestato che dal conto n. 713.00034 denominato “Viaggi – bigl. Aerei- ferr-taxi” risulta un ammontare contabile pari a € 1.367,98.
In relazione a tale costo dedotto, l'ufficio ha rilevato che le fatture prodotte dal contribuente ammontano ad un totale di € 1.367,98 iva inclusa e che dall'esame dei registri l'odierno ricorrente ha dedotto l'intero ammontare incluso l'iva.
Tale rilievo effettuato dall'ufficio appare corretto, dovendosi riscontrare che in atti non vi è una sufficiente documentazione idonea a giustificare l'inerenza deil viaggii ai fini dell'attività svolta dal ricorrente.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente al disconoscimento, fra i costi per l'anno 2019, delle somme corrisposte in favore della Società_1 e da questa fatturate;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa fra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr.ssa Rosaria Maria Castorina 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 - L'ufficio sempre con lo schema di atto ha, inoltre, ritenuto indeducibile l'importo di €. 29.800,00 portato dalle ulteriori fatture emesse dalla ditta “Società_1”, in quanto non risulterebbe provata l'esistenza e la natura del costo inerente all'attività d'impresa.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ROSARIA MARIA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 672/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS0AS01481 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS0AS01481 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS0AS01481 2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS0AS01481 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste nelle difese in atti evidenziando, in riferimento al rapporto con il fornitore, che la totalità dei compensi è stata registrata in contabilità e che le fatture sono state regolarmente emesse, registrate e pagate con bonifico. Insiste anche per la deducibilità dei costi documentati sussistendone i presuposti.
L'Ufficio evidenzia la genericità della documentazione contabile a supporto e l'impossibilità di riscontrare la causale oggetto della deducibilità.
Il difensore del ricorrente contesta la genericità e insiste anche per il riconoscimento delle spese relative al carburante per la seconda vettura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 3.02.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYS0AS01481/2024, relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno di imposta 2019, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
€. 20.232,90, notificato in data 07.11.2024 a cura dell'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate di Catania.
Deduceva che l'Agenzia delle Entrate, a seguito delle attività istruttorie condotte sulla posizione del ricorrente per l'anno di imposta 2019, in data 02.07.2024 aveva notificato lo schema di atto n. TYST210000302/2024 con il quale rendeva accertabile:
● ai fini IRPEF un maggiore reddito d'impresa pari a €. 52.196,00;
● ai fini IVA una maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta pari ad €. 2.197,98;
● si fini IRAP un maggior valore della produzione pari ad €. 52.196,00.
Il ricorrente in data 09.08.2024 presentava le sue osservazioni allo schema di atto, contestando i rilievi dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate di Catania, tuttavia, non riteneva di accogliere in pieno le doglianze del ricorrente e, rimodulato l'atto, notificava l'avviso di accertamento oggi opposto con il quale accertava:
● ai fini IRPEF un maggiore reddito d'impresa pari a €. 48.964,00;
● ai fini IVA una maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta pari ad €. 1.384,42;
● si fini IRAP un maggior valore della produzione pari ad €. 48.964,00.
Con lo stesso avviso veniva, altresì, irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 20.232,90.
Nell'atto impugnato sono stati formulati i seguenti rilievi:
a) minori componenti negativi di reddito per €. 40.800,00 relativi al conto n. 715.00036 denominato “altre spese documentate” afferenti al fornitore Nominativo_1, come di seguito specificati:
1- Secondo l'Ufficio non sarebbero documentati, e quindi risulterebbero indeducibili, i costi registrati ai protocolli nn. 133, 136 e 170 del registro IVA, consistenti in acquisti per complessivi €. 11.000,00. b) minori componenti negativi di reddito per €. 5.392,00 relativi al conto n. 713.00099 denominato “noleggio di veicoli agenti”
Il ricorrente nell'anno 2019, per il noleggio delle autovetture rispettivamente targate Targa_1 e Targa_2, ha portato in deduzione l'importo di €. 9.523,69, pari all'80% dell'ammontare contabile complessivo di €. 11.904,62, così come previsto dall'art. 164, comma 2 lett. b), del TUIR.
Con lo schema di atto l'Ufficio ha ritenuto che, stante la mancanza nell'anno 2019 di costi per lavoratori dipendenti, non trovava giustificazione il sostenimento dei costi per due autovetture. Riconosceva, quindi, solo i costi relativi di noleggio dell'autovettura targata Targa_2 il cui canone mensile è pari ad €. 614,00 oltre IVA.
c) minori componenti negativi di reddito per € 4.636,00 relativi al conto n. 713.00009 denominato “Carburanti –
Lubr. Agenti 80%” Il Sig. Ricorrente_1, per l'anno 2019, ha portato costi per carburante ammontanti a complessivi €. 5.454,15 dei quali ha dedotto fiscalmente l'80% pari ad €. 4.363,32.
L'Ufficio, con lo schema di atto, disconosceva tali costi in quanto da una parte non riconosceva come inerente una delle due autovetture a noleggio, e dall'altra rilevava che dalle fatture prodotte dal contribuente, non si riscontra alcuna descrizione riconducibile all'autoveicolo né alcun riferimento identificativo.
4) minori componenti negativi di reddito per € 1.368,00 relativi al conto n. 713.00034 denominato “Viaggi – bigl. Aerei-ferr-taxi”
L'Ufficio rileva che dalle fatture prodotte non si riscontrava alcuna documentazione che giustifichi e documenti l'inerenza del viaggio ai fini dell'attività svolta dal contribuente.
Eccepiva l'erroneità di tali rilievi, in merito ai quali ribadiva le osservazioni già portate all'attenzione dell'Agenzia nella fase del contenzioso endoprocedimentale, ma non accolti dall'Ufficio.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, rilevando la infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
La causa veniva decisa all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro tali limiti.
Per quanto riguarda il primo dei rilievi presenti nell'atto impugnato, concernente i costi afferenti al fornitore Nominativo_1, il ricorso appare fondato e deve essere pertanto accolto.
Per quanto riguarda i costi registrati ai protocolli nn. 133, 136 e 170 del registro IVA (acquisti per complessivi
€. 11.000,00), tali costi sono documentati nelle fatture prodotte dal ricorrente.
Con le osservazioni depositate il 09.08.2024 l'odierno ricorrente precisava che i protocolli sopra indicati corrispondevano rispettivamente alle fatture, che venivano allegate, n. 8/2019 del 22.07.2019 dell'importo di €. 3.000,00 (imponibile €. 2.998,00), n. 10/2019 del 16.08.2019 dell'importo di €. 3.000,00 (imponibile €.
2.998,00), e n. 14/2019 del 27.12.2019 dell'importo di €. 5.000,00 (imponibile €. 4.998,00), tutte regolarmente emesse dalla ditta “Società_1” per prestazioni di servizi resi in favore della ditta Ricorrente_1 e da questa regolarmente contabilizzate e saldate a mezzo bonifici bancari rispettivamente del 23.07.2019, 16.08.2019 e 31.12.2019.
Deve inoltre osservarsi che le due ditte individuali sono legate da un contratto commerciale e che nel corso dell'anno 2019 la ditta “Società_1 ha emesso nei confronti della ditta del ricorrente diverse fatture con la medesima descrizione dell'attività prestata, tutte regolarmente contabilizzate e pagate a mezzo bonifici bancari.
2 - L'ufficio sempre con lo schema di atto ha, inoltre, ritenuto indeducibile l'importo di €. 29.800,00 portato dalle ulteriori fatture emesse dalla ditta “Società_1”, in quanto non risulterebbe provata l'esistenza e la natura del costo inerente all'attività d'impresa.
In particolare, l'Ufficio riteneva non provata l'inerenza del costo a seguito della mancata produzione, in sede di invito, di un contratto di sevizi nonché dalla mancanza, nell'anagrafe tributaria, di Certificazioni Uniche
(CU) emesse dei confronti del fornitore.
Il ricorrente produceva quindi, su precisa richiesta dell'ufficio, il contratto del 28.12.20216 in base al quale la ditta “Società_1” si è obbligata a fornire servizi di elaborazione dati ed immissione ordini alla ditta Ricorrente_1.
Inoltre produceva uno stralcio di numerose mail che documentavano l'effettiva prestazione dei servizi esplicati nel contratto.
Precisava, inoltre, che l'attività svolta dalla ditta “Società_1” non era una prestazione di lavoro autonomo, come erroneamente supposto dall'Ufficio, ma una attività di impresa, in quanto la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Catania con n. REA 363934. Motivo per il quale non poteva essere rinvenuta alcuna CU nell'Anagrafe tributaria.
L'Ufficio ha eccepito che il contratto non ha una data certa e che l'accordo commerciale tra le due aziende
“appare antieconomico, non congruo e non ragionevole per giustificare il corrispettivo verosimilmente pattuito.”
Per quanto attiene la mancanza di attendibilità del contratto, in quanto privo di data certa, deve rilevarsi che l'effettiva esistenza del rapporto commerciale tra la ditta del ricorrente e la ditta “Società_1
”, può ritenersi dimostrata, in mancanza della registrazione e della data certa del contratto, in base alle fatture regolarmente contabilizzate e pagate a mezzo di bonifici bancari nonché dalla produzione di numerose e-mail che dimostrano l'effettività della prestazione effettuata in esecuzione al contratto prodotto.
Non vi è dubbio, quindi, che risulta pienamente provata l'esistenza e la natura dei costi afferenti al fornitore Nominativo_1, pari a complessivi €. 40.800,00, nonché la loro inerenza alla destinazione di impresa e pertanto tali costi devono considerarsi interamente deducibili.
L'Agenzia in particolare ritiene che la contestazione riguarda anche l'inerenza e la congruità del costo.
La Suprema Corte ha chiarito, con particolare riferimento al requisito dell'inerenza dei costi, le modalità con cui si configura l'onere probatorio e la relativa distribuzione di esso fra il contribuente e l'Agenzia delle
Entrate, in particolare nell'Ordinanza n. 33568/2022, nella quale la Corte ha così statuito:
“In particolare, l'onere probatorio che grava sul contribuente attiene all'esistenza di circostanze fattuali che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa; ma laddove l'Amministrazione adduca ulteriori elementi tali da far ritenere - per sè soli o in combinazione con quelli portati dal contribuente - che il costo non sia, in realtà, correlato all'attività d' impresa, essa ultima è tenuta a fornire la prova della propria contestazione (cfr., fra le altre, Cass. n. 18904/2018, diffusamente in motivazione).
Sotto tale profilo, l'Amministrazione non può spingersi a sindacare le scelte imprenditoriali;
l'antieconomicità della spesa richiede, invece, la dimostrazione dell'inattendibilità della condotta (v. Cass. n. 21869/2016;
Cass. n. 13468/2015)
Alla luce delle circostanze sopra meglio indicate, deve concludersi che il ricorrente ha fornito in modo adeguato la prova dell'inerenza delle prestazioni professionali in oggetto, mentre i rilievi dell'Agenzia non sono fondati su sufficienti elementi probatori.
Per quanto riguarda i rimanenti tre rilievi invece il ricorso appare infondato e deve essere pertanto rigettato.
Con il secondo dei rilievi, l'Ufficio contesta che dal conto n. 713.00099 denominato “Noleggio veicoli agenti” risulta un ammontare contabile pari a € 11.904,62 di cui è stato dedotto fiscalmente l'80% pari ad € 9.523,69
La parte ha prodotto le fatture relative ai costi per “noleggio veicoli agenti” in relazione a due autoveicoli:
Autoveicolo Toyota C-HR 1.8.H (112cv) E-CVT targato Targa_1; Autoveicolo 2.2 turbo diesel 180 cv AT8 Business targato Targa_2
Dall'esame dell'attività svolta dal contribuente, stante la circostanza che per l'anno in corso non ha sostenuto costi per lavoratori dipendenti, non può trovare giustificazione il sostenimento dei costi di due autovetture ai fini dell'economicità, dell'inerenza e del rispetto del principio di correlazione costi-ricavi, dovendosi pertanto considerare non provato che entrambi i veicoli siano stati ordinariamente utilizzati per la nel processo produttivo dell'attività.
Né può accogliersi la tesi, svolta da parte ricorrente, secondo la quale la seconda autovettura sarebbe stata utilizzata, per motivi inerenti all'impresa, dalla moglie del ricorrente, in considerazione del fatto che si trattava di un'impresa familiare.
La ditta gestita dal Ricorrente_1 è infatti registrata come ditta individuale e non come impresa familiare;
né emergono in atti elementi tali da ritenere la sussistenza di una collaborazione continuativa nella gestione dell'impresa, da parte della moglie del Ricorrente_1.
Al riguardo, considerando la natura dell'attività svolta dal contribuente, l'ufficio ha pertanto correttamente riconosciuto quali costi deducibili solo quelli in riferimento al veicolo con motorizzazione Diesel e targato Targa_2
Con il terzo dei rilievi, l'ufficio contesta che dal conto n. 713.00009 denominato “Carburanti – Lubr. Agenti
80%)” risulta un ammontare contabile pari a € 5.454,15 di cui è stato dedotto fiscalmente l'80% pari ad
€ 4.363,32.
L'ufficio ha riconosciuto la deducibilità del costo carburante relativo alla sola autovettura targata Targa_2 per l'imponibile pari ad € 3.697,96 e deducibile nel limite dell'80% pari ad € 2.958,37 ed un Iva detraibile pari ad € 813,55; ciò appare del tutto coerente con il fatto che sono stati disconosciuti i costi di noleggio relativi alla seconda autovettura;
conseguentemente anche tale rilievo appare pienamente fondato.
Con il quarto dei rilievi, l'ufficio ha contestato che dal conto n. 713.00034 denominato “Viaggi – bigl. Aerei- ferr-taxi” risulta un ammontare contabile pari a € 1.367,98.
In relazione a tale costo dedotto, l'ufficio ha rilevato che le fatture prodotte dal contribuente ammontano ad un totale di € 1.367,98 iva inclusa e che dall'esame dei registri l'odierno ricorrente ha dedotto l'intero ammontare incluso l'iva.
Tale rilievo effettuato dall'ufficio appare corretto, dovendosi riscontrare che in atti non vi è una sufficiente documentazione idonea a giustificare l'inerenza deil viaggii ai fini dell'attività svolta dal ricorrente.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente al disconoscimento, fra i costi per l'anno 2019, delle somme corrisposte in favore della Società_1 e da questa fatturate;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa fra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
26.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr.ssa Rosaria Maria Castorina 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 - L'ufficio sempre con lo schema di atto ha, inoltre, ritenuto indeducibile l'importo di €. 29.800,00 portato dalle ulteriori fatture emesse dalla ditta “Società_1”, in quanto non risulterebbe provata l'esistenza e la natura del costo inerente all'attività d'impresa.