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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/02/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 17/12/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 495/2023 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
D'AMICO
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. LORETTA CLERICO
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: malattia professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e oggetto del giudizio
ha convenuto in giudizio l' chiedendo che venisse accertata la natura Parte_1 CP_1 professionale della BPCO da cui è affetto con conseguente condanna dell' a riconoscere in CP_1 suo favore le prestazioni indennitarie previste per legge.
A sostegno della sua pretesa ha allegato di aver svolto per tutta la sua vita lavorativa mansioni di operaio carrozziere e precisamente:
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
- dal 1974 al 1986 aveva lavorato presso una piccola officina di Lessolo occupandosi per la maggior parte del tempo di saldatura con acetilene;
- dal gennaio 1987 al marzo 1995 aveva lavorato presso la società automobilistica Pininfarina con mansioni di levabolli/rappezzista;
- dal marzo 1995 all'aprile 2002 aveva lavorato alle dipendenze della ditta Berruto di
Chivasso, con mansioni di operaio meccanico;
- dal novembre 2003 a gennaio 2020 presso la ditta Autotutto di Favre con mansioni di operaio, preparatore, verniciatore, saldatore e battilastra di carrozzeria.
Nel corso della sua attività lavorativa ha dedotto di essere stato costantemente esposto a fumi, vernici, solventi e catalizzatori di varia natura chimica - tra cui gli isocianati – e, nei periodi più risalenti, anche ad amianto;
quest'ultimo, infatti, era presente nei grembiuli e negli avambracci indossati dai saldatori e veniva inoltre utilizzato al fine di realizzare delle paste (c.d. papin) e stucchi utilizzati nelle operazioni di saldatura e verniciatura.
Ha, inoltre, riferito che l'ambiente di lavoro era caratterizzato dalla forte presenza di gas di scarico dei veicoli il cui particolato conteneva IPA (idrocarburi policiclici aromatici).
Secondo la tesi del ricorrente, dunque, le attività svolte nel corso della carriera lavorativa avrebbero comportato una rilevante inalazione di sostanze lesive per l'apparato respiratorio che avrebbe cagionato la da cui è attualmente affetto;
sottolinea, inoltre, come l'origine professionale Pt_2 della malattia debba ritenersi presunta considerato che detta malattia è prevista alla voce n. 66 delle tabelle. Secondo la sia prospettazione, dunque, l'istituto avrebbe errato nel rigettare la domanda di malattia professionale da lui presentata in data 26.5.2021 in ragione dell'assenza di un rischio lavorativo idoneo a provocare la malattia denunciata.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 112 D.P.R. n. 1124/1965. Nel merito ha difeso la correttezza del proprio operato in via amministrativa ritenendo che il ricorrente nel corso della sua attività lavorativa non sia stato esposto ad un rischio efficiente ed efficace per la contrazione della malattia denunciata.
La causa è stata istruita a mezzo di escussione testimoniale ai fini della ricostruzione delle mansioni espletate e CTU medico legale sulla sussistenza del nesso di causa.
2. La prescrizione
L'art. 112, comma 1, DPR 1124/1965 recita: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
In giurisprudenza è, inoltre, consolidato l'orientamento secondo il quale il concetto di manifestazione della malattia professionale, cui ancorare il dies a quo del termine di prescrizione,
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
vada interpretato nel senso di oggettiva conoscibilità da parte dell'assicurato di una malattia professionale indennizzabile (cfr. ex multiis, Cass. 4069/2002; Cass. 4181/2003; Cass.
16605/2020).
Nel caso di specie l' indica quale dies a quo la data del 22.5.2012 sulla scorta della CP_1 certificazione redatta dal dott. Dotti - e allegata dal ricorrente alla domanda di riconoscimento della malattia professionale presentata in data 26.5.2021 - ove detta data è stata indicata quale data di prima diagnosi della malattia professionale denunciata.
Tuttavia il referto dell'RX del torace del 22 maggio 2012 prodotto in atti – cui si riferisce lo stesso istituto nell'argomentare la propria eccezione – non si parla di BPCO. Nello stesso, infatti, si legge:
“circoscritti segni di impegnopatologico alveolo interstiziale “ad albero in fiore al terzo inferiore di entrambi i campi polmonari, in quadro di discreta flogosi cronica delle vie aeree periferiche.
Ampliamento dello spazio chiaro retrosternale. Ombra cardiaca morfodimensionalmente regolare”.
Similmente non compare una diagnosi di BPCO neanche nei referti successivi, fino alla data del
22.6.2020 ove per la prima volta viene diagnosticata la BPCO (cfr. doc. 2 parte ricorrente).
A nulla rileva, poi, il fatto che nella disposta CTU il perito abbia indicato la data di insorgenza nella malattia nel 2012; infatti detta valutazione è stata possibile solo ad oggi, a malattia stabilizzata e diagnosticata con certezza. Alla luce di tutta la documentazione disponibile, il perito ha ritenuto che i disturbi accusati nel 2012 fossero espressione della BPCO diagnosticata in seguito. È evidente, però, che il decorso del termine di prescrizione presuppone una diagnosi effettuata in termini di certezza.
Poiché dunque la prima diagnosi risale al 22.6.2020, è da questo momento che deve farsi decorrere il termine di prescrizione triennale;
poiché la domanda è stata presentata in data 26.5.2021, la stessa
è tempestiva.
3. La malattia professionale
Passando al merito della questione si osserva quanto segue.
Il ricorrente è affetto da BPCO.
La BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) è prevista alla voce 66 delle tabelle. Le lavorazioni contemplate nella predetta tabella sono, tra le altre: “h) lavorazioni che espongono all'ammoniaca; i) lavorazioni che espongono all'acido nitrico;
l) lavorazioni che espongono all'anidride solforosa;
m) lavorazioni che espongono ad acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati;
n) lavorazioni che espongono ad ossidi di azoto;
o) lavorazioni industriali che espongono all'ozono; p) saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilena” e il periodo massimo di indennizzabilità è previsto in 6 anni.
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
È pacifico che il ricorrente nel corso di tutta la sua carriera lavorativa abbia svolto attività di carrozzeria e, dunque, sia stato impiegato in mansioni di battilamiera, verniciatura e saldatura.
L' nega la natura professionale della patologia sulla base delle seguenti considerazioni: a) il CP_1
1996 è l'anno di ultima esposizione certa ai fumi di saldatura all'ossiacetilene presso la ditta
Pininfarina; b) negli anni 1996 – 2001, periodo lavorato alle dipendenze della , CP_2
l'esposizione a detti fumi è solo possibile;
c) negli anni dal 2001 – 2020, periodo lavorato alle dipendenze della autocarrozzeria di Favre, è certa la non esposizione a sostante irritanti tabellate, sulla base delle schede tecniche dei prodotti in atti e del DVR consegnato dalla società; d) in ragione di quanto sopra, sarebbe superato il periodo di indennizzabilità massima previsto dalla tabella e pari a sei anni;
e) il ricorrente, dunque, da un lato non potrebbe valersi della presunzione di legge prevista per le malattie tabellata e dall'altro non sarebbe provato il nesso di causa in ragione della patologia rara genetica da cui è affetto e sulla quale avrebbe influito anche la forte abitudine tabagica dello stesso.
La dott.ssa nominata CTU, è invece pervenuta a diverse conclusioni e ha ritenuto Per_1 tabellata la patologia e sussistente il nesso di causa.
In particolare la consulente del giudice ha osservato come il richiamo alla sola saldatura all'acetilene, posta dall' a fondamento delle sue valutazioni, non sia corretto;
ciò in quanto CP_1 tra le lavorazioni tabellate è presente anche la saldatura elettrica. Pertanto, privo di rilevo è
l'assenza di prova documentale della certa esposizione a sostanze irritanti sulla base delle schede tecniche (e parziali) fornite dalla ditta Favre. Invero, considerate le mansioni di saldatore e considerato che anche la saldatura elettrica è annoverata tra le lavorazioni tabellate, risulta rispettato il periodo di indennizzabilità previsto dalla tabella, con conseguente presunzione di origine professionale della malattia.
Convocata a chiarimenti la CTU ha dichiarato: “La BPCO è una patologia tabellata. Nella tabella si fa riferimento anche alle operazioni di saldatura e il riferimento non è solo alla vecchia saldatura all'acetilene ma anche a quella elettrica moderna. Non rilevano, quindi, solo gli agenti irritanti.
Il ricorrente ha svolto sino al 2020 la mansione di carrozziere e questa attività è stata svolta anche presso l'azienda artigiana Favre. Nella mansione di carrozzeria è presente anche l'attività di saldatura. La saldatura veniva fatta come saldatura elettrica.
L' fa riferimento al DVR della ditta Favre;
in realtà l'unica documentazione in atti è l'elenco CP_1 dei prodotti utilizzati presso la Favre. Questi agenti ci dicono solo che si tratta di prodotti utilizzati nella carrozzeria.
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
Preciso che il mio riferimento nella valutazione che ho reso non sono state solo le sostanze bronco irritanti ma anche la saldatura. Considerando l'attività di saldatura il periodo viene spostato in avanti di molti anni e ho ritenuto la patologia tabellata.
Preciso che la saldatura è descritta molto bene nel doc. 118 a pag. 37 ove si fa riferimento ai fumi di saldatura non solo ad acetilene ma anche elettrica;
quindi io ho un documento di natura scientifica molto preciso e attendibile, trattandosi di documentazione IARC.
L' fa riferimento anche ad un fattore di rischio certo quale il fumo e alla malattia genetica CP_1 rara da cui è affetto il ricorrente. La malattia da cui è affetto il ricorrente provoca l'enfisema, però
l'enfisema della BPCO è diverso. Nel tempo, poi, queste malattie convergono.
La situazione del ricorrente, dunque, è complessa. Tuttavia la malattia da cui è affetto e l'abitudine tabagica non sono sufficienti per escludere che la BPCO sia di origine lavorativa (…) l'esposizione
a saldatura e broncoirritanti vi è stata anche per l'attività lavorativa precedente”.
In ordine, poi, all'obiezione dell'istituto relativa allo svolgimento di un orario solo a tempo parziale, il CTU ha replicato come segue: “il lavoratore ha fatto un part time solo negli ultimi anni. (…) Ho ritenuto non corretto il ragionamento del CTP secondo cui l'esposizione a rischio nell'ultimo CP_1 periodo non sarebbe stato sufficiente sul presupposto che l'orario lavorativo era ridotto e che, viste le sue pregresse malattie, la BPCO si sarebbe manifestata prima. Infatti, il fatto che dal 2003 al
2018 ha lavorato con un part time al 50% non porta a mutare le mie conclusioni, anche in ragione del fatto che ha avuto un'esposizione ai fattori di rischio per un periodo molto lungo della sua vita
e considerato che la letteratura scientifica non lega la manifestazione della malattia ad un numero preciso di ore per lo svolgimento della mansione.
Preciso che, il fatto che la saldatura fosse solo una delle mansioni che lo stesso doveva fare quale carrozziere e che l'orario di lavoro fosse ridotto, non incide sulla sussistenza del nesso di causa”.
Le conclusioni cui è pervenuta la CTU sono il frutto di un'indagine accurata e possono essere messe alla base della presente decisione. Quanto alle osservazioni avanzate dal CTP dell – di fatto CP_1 riepilogative della posizione espressa in via amministrativa e sopra riportata – la CTU ha esaurientemente risposto in sede di chiarimenti.
In ragione di quanto sopra esposto, considerato che la BPCO da cui è affetto il ricorrente è una patologia tabellata e che l non ha provato la sussistenza di cause esterne idonee da sole a CP_1 provocare la malattia, deve essere affermata l'origine professionale della stessa.
Quanto al danno biologico, lo stesso è stato quantificato dal CTU nella misura del 6% e anche detta conclusione può essere fatta propria dal giudice.
In definitiva l deve essere condannato a corrispondere al ricorrente le prestazioni CP_1 assistenziali previste per legge in relazione alla percentuale di invalidità del 6% accertata.
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 nella misura di cui in dispositivo.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Infine l' deve essere condannato a rifondere al ricorrente anche le spese di CTP, come da CP_1 fattura prodotta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara la natura professionale della BPCO da cui è affetto il ricorrente;
- Accerta e dichiara che il danno biologico patito dal ricorrente è pari al 6% e per l'effetto condanna l' a pagare al ricorrente le prestazioni previste per legge in ragione CP_1 dell'invalidità accertata con la decorrenza prevista per legge;
- Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
5.391, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 43 per contributo unificato ed € 352 per spese di CTP, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Laura D'Amico;
- Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Ivrea, il 17/12/2024
Il giudice
Magda D'Amelio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 17/12/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 495/2023 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
D'AMICO
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. LORETTA CLERICO
[...] P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: malattia professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e oggetto del giudizio
ha convenuto in giudizio l' chiedendo che venisse accertata la natura Parte_1 CP_1 professionale della BPCO da cui è affetto con conseguente condanna dell' a riconoscere in CP_1 suo favore le prestazioni indennitarie previste per legge.
A sostegno della sua pretesa ha allegato di aver svolto per tutta la sua vita lavorativa mansioni di operaio carrozziere e precisamente:
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
- dal 1974 al 1986 aveva lavorato presso una piccola officina di Lessolo occupandosi per la maggior parte del tempo di saldatura con acetilene;
- dal gennaio 1987 al marzo 1995 aveva lavorato presso la società automobilistica Pininfarina con mansioni di levabolli/rappezzista;
- dal marzo 1995 all'aprile 2002 aveva lavorato alle dipendenze della ditta Berruto di
Chivasso, con mansioni di operaio meccanico;
- dal novembre 2003 a gennaio 2020 presso la ditta Autotutto di Favre con mansioni di operaio, preparatore, verniciatore, saldatore e battilastra di carrozzeria.
Nel corso della sua attività lavorativa ha dedotto di essere stato costantemente esposto a fumi, vernici, solventi e catalizzatori di varia natura chimica - tra cui gli isocianati – e, nei periodi più risalenti, anche ad amianto;
quest'ultimo, infatti, era presente nei grembiuli e negli avambracci indossati dai saldatori e veniva inoltre utilizzato al fine di realizzare delle paste (c.d. papin) e stucchi utilizzati nelle operazioni di saldatura e verniciatura.
Ha, inoltre, riferito che l'ambiente di lavoro era caratterizzato dalla forte presenza di gas di scarico dei veicoli il cui particolato conteneva IPA (idrocarburi policiclici aromatici).
Secondo la tesi del ricorrente, dunque, le attività svolte nel corso della carriera lavorativa avrebbero comportato una rilevante inalazione di sostanze lesive per l'apparato respiratorio che avrebbe cagionato la da cui è attualmente affetto;
sottolinea, inoltre, come l'origine professionale Pt_2 della malattia debba ritenersi presunta considerato che detta malattia è prevista alla voce n. 66 delle tabelle. Secondo la sia prospettazione, dunque, l'istituto avrebbe errato nel rigettare la domanda di malattia professionale da lui presentata in data 26.5.2021 in ragione dell'assenza di un rischio lavorativo idoneo a provocare la malattia denunciata.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 112 D.P.R. n. 1124/1965. Nel merito ha difeso la correttezza del proprio operato in via amministrativa ritenendo che il ricorrente nel corso della sua attività lavorativa non sia stato esposto ad un rischio efficiente ed efficace per la contrazione della malattia denunciata.
La causa è stata istruita a mezzo di escussione testimoniale ai fini della ricostruzione delle mansioni espletate e CTU medico legale sulla sussistenza del nesso di causa.
2. La prescrizione
L'art. 112, comma 1, DPR 1124/1965 recita: “L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.
In giurisprudenza è, inoltre, consolidato l'orientamento secondo il quale il concetto di manifestazione della malattia professionale, cui ancorare il dies a quo del termine di prescrizione,
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
vada interpretato nel senso di oggettiva conoscibilità da parte dell'assicurato di una malattia professionale indennizzabile (cfr. ex multiis, Cass. 4069/2002; Cass. 4181/2003; Cass.
16605/2020).
Nel caso di specie l' indica quale dies a quo la data del 22.5.2012 sulla scorta della CP_1 certificazione redatta dal dott. Dotti - e allegata dal ricorrente alla domanda di riconoscimento della malattia professionale presentata in data 26.5.2021 - ove detta data è stata indicata quale data di prima diagnosi della malattia professionale denunciata.
Tuttavia il referto dell'RX del torace del 22 maggio 2012 prodotto in atti – cui si riferisce lo stesso istituto nell'argomentare la propria eccezione – non si parla di BPCO. Nello stesso, infatti, si legge:
“circoscritti segni di impegnopatologico alveolo interstiziale “ad albero in fiore al terzo inferiore di entrambi i campi polmonari, in quadro di discreta flogosi cronica delle vie aeree periferiche.
Ampliamento dello spazio chiaro retrosternale. Ombra cardiaca morfodimensionalmente regolare”.
Similmente non compare una diagnosi di BPCO neanche nei referti successivi, fino alla data del
22.6.2020 ove per la prima volta viene diagnosticata la BPCO (cfr. doc. 2 parte ricorrente).
A nulla rileva, poi, il fatto che nella disposta CTU il perito abbia indicato la data di insorgenza nella malattia nel 2012; infatti detta valutazione è stata possibile solo ad oggi, a malattia stabilizzata e diagnosticata con certezza. Alla luce di tutta la documentazione disponibile, il perito ha ritenuto che i disturbi accusati nel 2012 fossero espressione della BPCO diagnosticata in seguito. È evidente, però, che il decorso del termine di prescrizione presuppone una diagnosi effettuata in termini di certezza.
Poiché dunque la prima diagnosi risale al 22.6.2020, è da questo momento che deve farsi decorrere il termine di prescrizione triennale;
poiché la domanda è stata presentata in data 26.5.2021, la stessa
è tempestiva.
3. La malattia professionale
Passando al merito della questione si osserva quanto segue.
Il ricorrente è affetto da BPCO.
La BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) è prevista alla voce 66 delle tabelle. Le lavorazioni contemplate nella predetta tabella sono, tra le altre: “h) lavorazioni che espongono all'ammoniaca; i) lavorazioni che espongono all'acido nitrico;
l) lavorazioni che espongono all'anidride solforosa;
m) lavorazioni che espongono ad acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati;
n) lavorazioni che espongono ad ossidi di azoto;
o) lavorazioni industriali che espongono all'ozono; p) saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilena” e il periodo massimo di indennizzabilità è previsto in 6 anni.
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
È pacifico che il ricorrente nel corso di tutta la sua carriera lavorativa abbia svolto attività di carrozzeria e, dunque, sia stato impiegato in mansioni di battilamiera, verniciatura e saldatura.
L' nega la natura professionale della patologia sulla base delle seguenti considerazioni: a) il CP_1
1996 è l'anno di ultima esposizione certa ai fumi di saldatura all'ossiacetilene presso la ditta
Pininfarina; b) negli anni 1996 – 2001, periodo lavorato alle dipendenze della , CP_2
l'esposizione a detti fumi è solo possibile;
c) negli anni dal 2001 – 2020, periodo lavorato alle dipendenze della autocarrozzeria di Favre, è certa la non esposizione a sostante irritanti tabellate, sulla base delle schede tecniche dei prodotti in atti e del DVR consegnato dalla società; d) in ragione di quanto sopra, sarebbe superato il periodo di indennizzabilità massima previsto dalla tabella e pari a sei anni;
e) il ricorrente, dunque, da un lato non potrebbe valersi della presunzione di legge prevista per le malattie tabellata e dall'altro non sarebbe provato il nesso di causa in ragione della patologia rara genetica da cui è affetto e sulla quale avrebbe influito anche la forte abitudine tabagica dello stesso.
La dott.ssa nominata CTU, è invece pervenuta a diverse conclusioni e ha ritenuto Per_1 tabellata la patologia e sussistente il nesso di causa.
In particolare la consulente del giudice ha osservato come il richiamo alla sola saldatura all'acetilene, posta dall' a fondamento delle sue valutazioni, non sia corretto;
ciò in quanto CP_1 tra le lavorazioni tabellate è presente anche la saldatura elettrica. Pertanto, privo di rilevo è
l'assenza di prova documentale della certa esposizione a sostanze irritanti sulla base delle schede tecniche (e parziali) fornite dalla ditta Favre. Invero, considerate le mansioni di saldatore e considerato che anche la saldatura elettrica è annoverata tra le lavorazioni tabellate, risulta rispettato il periodo di indennizzabilità previsto dalla tabella, con conseguente presunzione di origine professionale della malattia.
Convocata a chiarimenti la CTU ha dichiarato: “La BPCO è una patologia tabellata. Nella tabella si fa riferimento anche alle operazioni di saldatura e il riferimento non è solo alla vecchia saldatura all'acetilene ma anche a quella elettrica moderna. Non rilevano, quindi, solo gli agenti irritanti.
Il ricorrente ha svolto sino al 2020 la mansione di carrozziere e questa attività è stata svolta anche presso l'azienda artigiana Favre. Nella mansione di carrozzeria è presente anche l'attività di saldatura. La saldatura veniva fatta come saldatura elettrica.
L' fa riferimento al DVR della ditta Favre;
in realtà l'unica documentazione in atti è l'elenco CP_1 dei prodotti utilizzati presso la Favre. Questi agenti ci dicono solo che si tratta di prodotti utilizzati nella carrozzeria.
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
Preciso che il mio riferimento nella valutazione che ho reso non sono state solo le sostanze bronco irritanti ma anche la saldatura. Considerando l'attività di saldatura il periodo viene spostato in avanti di molti anni e ho ritenuto la patologia tabellata.
Preciso che la saldatura è descritta molto bene nel doc. 118 a pag. 37 ove si fa riferimento ai fumi di saldatura non solo ad acetilene ma anche elettrica;
quindi io ho un documento di natura scientifica molto preciso e attendibile, trattandosi di documentazione IARC.
L' fa riferimento anche ad un fattore di rischio certo quale il fumo e alla malattia genetica CP_1 rara da cui è affetto il ricorrente. La malattia da cui è affetto il ricorrente provoca l'enfisema, però
l'enfisema della BPCO è diverso. Nel tempo, poi, queste malattie convergono.
La situazione del ricorrente, dunque, è complessa. Tuttavia la malattia da cui è affetto e l'abitudine tabagica non sono sufficienti per escludere che la BPCO sia di origine lavorativa (…) l'esposizione
a saldatura e broncoirritanti vi è stata anche per l'attività lavorativa precedente”.
In ordine, poi, all'obiezione dell'istituto relativa allo svolgimento di un orario solo a tempo parziale, il CTU ha replicato come segue: “il lavoratore ha fatto un part time solo negli ultimi anni. (…) Ho ritenuto non corretto il ragionamento del CTP secondo cui l'esposizione a rischio nell'ultimo CP_1 periodo non sarebbe stato sufficiente sul presupposto che l'orario lavorativo era ridotto e che, viste le sue pregresse malattie, la BPCO si sarebbe manifestata prima. Infatti, il fatto che dal 2003 al
2018 ha lavorato con un part time al 50% non porta a mutare le mie conclusioni, anche in ragione del fatto che ha avuto un'esposizione ai fattori di rischio per un periodo molto lungo della sua vita
e considerato che la letteratura scientifica non lega la manifestazione della malattia ad un numero preciso di ore per lo svolgimento della mansione.
Preciso che, il fatto che la saldatura fosse solo una delle mansioni che lo stesso doveva fare quale carrozziere e che l'orario di lavoro fosse ridotto, non incide sulla sussistenza del nesso di causa”.
Le conclusioni cui è pervenuta la CTU sono il frutto di un'indagine accurata e possono essere messe alla base della presente decisione. Quanto alle osservazioni avanzate dal CTP dell – di fatto CP_1 riepilogative della posizione espressa in via amministrativa e sopra riportata – la CTU ha esaurientemente risposto in sede di chiarimenti.
In ragione di quanto sopra esposto, considerato che la BPCO da cui è affetto il ricorrente è una patologia tabellata e che l non ha provato la sussistenza di cause esterne idonee da sole a CP_1 provocare la malattia, deve essere affermata l'origine professionale della stessa.
Quanto al danno biologico, lo stesso è stato quantificato dal CTU nella misura del 6% e anche detta conclusione può essere fatta propria dal giudice.
In definitiva l deve essere condannato a corrispondere al ricorrente le prestazioni CP_1 assistenziali previste per legge in relazione alla percentuale di invalidità del 6% accertata.
5 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 495/2023
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 nella misura di cui in dispositivo.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Infine l' deve essere condannato a rifondere al ricorrente anche le spese di CTP, come da CP_1 fattura prodotta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara la natura professionale della BPCO da cui è affetto il ricorrente;
- Accerta e dichiara che il danno biologico patito dal ricorrente è pari al 6% e per l'effetto condanna l' a pagare al ricorrente le prestazioni previste per legge in ragione CP_1 dell'invalidità accertata con la decorrenza prevista per legge;
- Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
5.391, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 43 per contributo unificato ed € 352 per spese di CTP, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Laura D'Amico;
- Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Ivrea, il 17/12/2024
Il giudice
Magda D'Amelio
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