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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1969/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente e Relatore
PERRELLI MARINA, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14065/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240073392984000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 825/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Roma e all'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Vibo Valentia-uff. terr. di Vibo Valentia in data 02/07/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09720240073392984000 notificata il 03/05/2024.
A fondamento del ricorso assumeva che la cartella era relativa ad un controllo automatizzato ai sensi dell'art.54 bis dpr 633/1972.mai notificatogli.
Deduceva, poi, l'illegittimità della notifica della cartella perché eseguita a mezzo del servizio postale direttamente e non a mezzo agente all'uopo abilitato. Eccepiva, poi, la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto e la mancata assicurazione dell'esercizio del diritto di difesa.
Eccepiva, inoltre, la violazione dello statuto del contribuente, il difetto di motivazione e l'infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi e alle spese di riscossione nonché la decadenza dalla pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento e l'illegittimità della pretesa per violazionedell'art.25 DPR602/73.
Deduceva, infine, l'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria.
Chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'atto impugnato oltre la condanna alle spese.
Il ricorrente formulava anche istanza di sospensione atteso che l'importo della pretesa erariale era di rilevante entità, assumendo che sussistevano sia il fumus che il periculum. Nessuno si costituiva per le resistenti.
La causa veniva fissata per l'udienza pubblica del 25/11/2024 per la trattazione della sospensiva che veniva respinta e il ricorso rinviato a nuovo ruolo.
Il ricorso viene ora all'esame di Questa Corte di Giustizia per la decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Nella specie, il ricorrente ha depositato la cartella impugnata non completa (quattro pagine di quattordici) e senza la prova della data della notifica in modo che la Corte di Giustizia potesse verificare la ritualità e tempestività del ricorso.
Ai sensi dell'art.21 comma 1 D.Lgs 546/92 per la proposizione del ricorso al Giudice Tributario è stabilito un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di Ufficio della inammissibilità implica che il Giudice di merito debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso. In difetto di tale allegazione e prova la Corte non può che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità.
Nulla per le spese non essendo le resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Roma, 26/01/2026
Il Presidente Relatore
Dott. Vania Gagliardi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente e Relatore
PERRELLI MARINA, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14065/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240073392984000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 825/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Roma e all'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Vibo Valentia-uff. terr. di Vibo Valentia in data 02/07/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09720240073392984000 notificata il 03/05/2024.
A fondamento del ricorso assumeva che la cartella era relativa ad un controllo automatizzato ai sensi dell'art.54 bis dpr 633/1972.mai notificatogli.
Deduceva, poi, l'illegittimità della notifica della cartella perché eseguita a mezzo del servizio postale direttamente e non a mezzo agente all'uopo abilitato. Eccepiva, poi, la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto e la mancata assicurazione dell'esercizio del diritto di difesa.
Eccepiva, inoltre, la violazione dello statuto del contribuente, il difetto di motivazione e l'infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi e alle spese di riscossione nonché la decadenza dalla pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento e l'illegittimità della pretesa per violazionedell'art.25 DPR602/73.
Deduceva, infine, l'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria.
Chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'atto impugnato oltre la condanna alle spese.
Il ricorrente formulava anche istanza di sospensione atteso che l'importo della pretesa erariale era di rilevante entità, assumendo che sussistevano sia il fumus che il periculum. Nessuno si costituiva per le resistenti.
La causa veniva fissata per l'udienza pubblica del 25/11/2024 per la trattazione della sospensiva che veniva respinta e il ricorso rinviato a nuovo ruolo.
Il ricorso viene ora all'esame di Questa Corte di Giustizia per la decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Nella specie, il ricorrente ha depositato la cartella impugnata non completa (quattro pagine di quattordici) e senza la prova della data della notifica in modo che la Corte di Giustizia potesse verificare la ritualità e tempestività del ricorso.
Ai sensi dell'art.21 comma 1 D.Lgs 546/92 per la proposizione del ricorso al Giudice Tributario è stabilito un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di Ufficio della inammissibilità implica che il Giudice di merito debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso. In difetto di tale allegazione e prova la Corte non può che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità.
Nulla per le spese non essendo le resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Roma, 26/01/2026
Il Presidente Relatore
Dott. Vania Gagliardi