Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, il quale agisce in proprio, avendone facoltà ai sensi dell’art. 22, comma 3, c.p.a. e dell’art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino – sezione lavoro n.-OMISSIS-, resa a definizione del giudizio n. r.g. lav. -OMISSIS-, emessa dal Giudice del Lavoro -OMISSIS- e pubblicata in data 10 aprile 2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 23 aprile 2024, non impugnata, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione sugli scritti, come richiesto da parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato in data 13 settembre 2024 e depositato il 26 settembre successivo, l’-OMISSIS- ha chiesto, in qualità di antistatario, ordinarsi l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino, sezione lavoro, n.-OMISSIS-, resa a definizione del giudizio n. r.g. lav. -OMISSIS-, pubblicata in data 10 aprile 2024, notificata in data 23 aprile 2024, non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui la stessa ha disposto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in proprio favore (quale difensore antistatario della ricorrente), liquidandole in euro 3.688,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA.
2. Espone che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza ed il decorso del termine di cui all’art. 14 D.L. 669/1996 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30/1997), il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
3. Ha chiesto, pertanto, la declaratoria dell’obbligo del suddetto Ministero di ottemperare alla sentenza citata mediante il pagamento, in proprio favore, dell’indicato importo liquidato a titolo di spese legali, con gli accessori ivi parimenti individuati.
3.1. Ha altresì invocato, per il caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un Commissario ad acta nonché la fissazione della penalità di mora ex art. 114 c. 4 lett. e) c.p.a., nella misura ritenuta di giustizia.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituto in giudizio con atto di mera forma.
5. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6.1. Dagli atti depositati dal ricorrente risulta che la sentenza per la cui ottemperanza lo stesso agisce nel presente giudizio, pubblicata in data 10 aprile 2024, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 23 aprile 2024 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione; risulta, inoltre, decorso, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di cui all’art. 14 D.L. 669/1996 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30/1997), con la precisazione che, alla luce della “novella” di cui al d.lgs. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza, così che il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, anche se priva di formula esecutiva (in termini, T.A.R. Lazio, sez. I, 2 febbraio 2024, n. 2096).
6.2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante gliene incombesse l’onere, non ha invece provato di avere adempiuto all’obbligazione derivante dalla citata sentenza, né ha allegato alcuna circostanza impeditiva dell’adempimento.
7. Deve, pertanto, essere ordinato allo stesso di prestare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe entro giorni sessanta (60) dalla notificazione del presente provvedimento e, per l’effetto, corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.688,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA.
8. Si nomina fin d’ora, per il caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, quale Commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone o funzionario da lui delegato, che si insedierà su sollecitazione di parte ricorrente, provvedendo nel termine di giorni sessanta (60) a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio; il compenso per tale attività, che viene liquidato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata richiesta del Commissario, viene posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
9. Ricorrono, inoltre, nella fattispecie i requisiti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. – nei termini indicati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 – per accogliere anche la domanda accessoria di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della c.d. penalità di mora di cui alla citata norma – nella misura e nei termini indicati di cui oltre - per l’ipotesi di persistente inadempimento tenuto conto, a tal fine, di quanto stabilito all’art. 1, comma 781, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (secondo cui « Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali »).
9.1. Ne consegue, quindi, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve essere altresì condannato, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., al pagamento di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nel pagamento delle somme dovute, commisurata al tasso di interesse legale sull’importo complessivo delle stesse, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza e sino all’insediamento del Commissario, dovendo il ricorrente evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del suindicato termine di sessanta giorni assegnato al Ministero debitore per ottemperare e l’insediamento del Commissario stesso, sollecitandone tempestivamente l’intervento (in termini, TAR Lazio-LA, sez. I, 30 maggio 2023 n. 354).
10. Le spese del giudizio, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; le stesse non possono tuttavia essere distratte, come richiesto in ricorso, in ragione dell’identità della parte e del procuratore, la quale impedisce l’applicazione dell’istituto della distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima):
- accoglie il ricorso, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza indicata in epigrafe, mediante il pagamento in favore del ricorrente, nei termini di cui in motivazione, della somma di euro 3.688,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della penalità di mora nella misura e nei termini di cui in motivazione;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone o funzionario da lui delegato, affinché lo stesso provveda, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento e su sollecitazione di parte ricorrente, a porre in essere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato; il compenso per tale attività, che viene determinato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata istanza dello stesso, viene posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO