CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GR SA AN MI Sent. n. sez. 1136/2025 - Relatore - MA NA EL AN MA IA AR ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: avverso la sentenza DE 28/11/2024 DEla Corte d'assise d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere EN RI SL CA;
Uditi i difensori: Gli Avv.ti EN Vitello e Alfonso Abate, per il ricorrente, si riportano ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 28 novembre 2024, la Corte di assise di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio a seguito DEla sentenza di annullamento (DEla pronuncia con la quale la Corte di merito aveva assolto l’imputato per non avere commesso il fatto) DEla Prima sezione di questa Corte DE 24 maggio 2017, confermava la sentenza di condanna DEla Corte di assise di Caltanissetta DE 23 novembre 2011 che aveva ritenuto AR RC colpevole DE DEitto contestatogli ai sensi degli artt. 110, 575, 577 n. 3 cod. pen., per avere concorso, quale partecipe DEl’associazione mafiosa Cosa Nostra, nell’articolazione territoriale di Riesi, all’omicidio di AL RR, consumato in Riesi il 17 giugno 1987, quale autore materiale DE medesimo. Penale Sent. Sez. 5 Num. 903 Anno 2026 Presidente: MI GR SA AN Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 21/10/2025 AL GI, IN CA, EN CA, PA MA, US Mignemi, i CA quali mandanti ed anche concorrenti nell’esecuzione materiale DE fatto, gli altri tre quali compartecipi che avevano svolto compiti di sorveglianza, di appostamento e di trasporto DE cadavere. Agendo tutti con premeditazione.
1.1. La Prima sezione di questa Corte di cassazione aveva annullato la precedente pronuncia assolutoria ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato le emergenze probatorie. Pur avendo, infatti, ritenuto attendibile (sia sotto il profilo DEla credibilità soggettiva, sia per l’intrinseca logicità DE narrato) il collaboratore di giustizia AL GI, anch’egli autore materiale DEl’omicidio, aveva tuttavia escluso che gli elementi esterni al suo contributo dichiarativo potessero costituire un valido riscontro alle sue dichiarazioni, auto ed etero accusatorie. Si era così sottovalutato il propalato degli altri collaboratori di giustizia che avevano, innanzitutto, descritto il ruolo DE RC nel sodalizio mafioso operante in Riesi non così marginale come ritenuto dalla Corte di merito. E, sempre sul suo ruolo nel clan mafioso, non si era adeguatamente considerato il portato probatorio di alcune DEle sentenze definitive prodotte agli atti. Né si era tenuto conto DE fatto che l’imputato, poco prima DEl’azione omicidiaria, era stato, comunque, visto all’interno di un’autovettura in compagnia DEla vittima – che stava così attirando nel luogo DEl’agguato – limitandosi ad osservare che GI ed altro collaboratore di giustizia, US AN, si fossero contraddetti su quale vettura fosse (se quella DElo stesso RC o quella DE RR). Dimenticando, poi, che la versione DE GI era ben più attendibile posto che la vettura DE RR era stata rinvenuta proprio nel posto in cui GI stesso aveva riferito di averla portata, spostandola dal luogo DEl’agguato. Né aveva rilievo dirimente la circostanza che non si fossero raccolti elementi di riscontro DE narrato DE GI sull’indicazione DE garage, a disposizione DE RC, ove si era, secondo il GI, consumato l’omicidio, a fronte DE fatto che il medesimo era stato, fisicamente, individuato.
2. Propongono separati atti di ricorso i due difensori DEl’imputato.
2.1. L’Avv. Alfonso Abate deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione DE compendio probatorio. La Corte territoriale, infatti, non aveva risolto le discrasie rinvenibili nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia né aveva individuato i necessari riscontri individualizzanti la responsabilità DE ricorrente. Quanto alle contraddizioni fra le plurime ricostruzioni, si sottolineava come, dei tre collaboratori di giustizia, AL GI avesse escluso la presenza di PA MA nel garage nel momento in cui l’imputato avrebbe strangolato il RR, mentre AT GI e US AN, seppure de relato (non essendo stati presenti all’interno DE locale), l’avessero confermata. La Corte aveva attribuito tale contraddizione al fatto che i secondi avevano una conoscenza solo de relato DEl’accaduto e che, a distanza di anni, avrebbero potuto confondersi con gli altri tentativi di omicidio organizzati a danno DElo stesso RR. E, invece, si era formata una irriducibile discrasia su un elemento essenziale DE 3 racconto, tanto da avere comportato l’assoluzione DElo stesso MA. Né poteva affermarsi, come aveva fatto la Corte, che AN avrebbe potuto dedurre la presenza DE MA dal fatto che egli, subito dopo il fatto di sangue, l’aveva incontrato mentre era in compagnia di IN CA (presente nel garage), posto che lo stesso AN aveva anche riferito come lo stesso MA gli avesse raccontato che al RR “non gli avevano dato nemmeno il tempo di parlare”. Vi era un’ulteriore contraddizione fra le dichiarazioni dei collaboranti, circa la vettura sulla quale la vittima si sarebbe trovata, poco prima DEl’omicidio, in compagnia DE RC (e sul suo successivo spostamento). AL GI, infatti, aveva riferito che RR e RC erano giunti sul posto con la Renault 9 di proprietà DElo stesso RR, che l’auto era stata ricoverata nel garage e che, la sera, era stata spostata in località Birringiolo. AN, invece, aveva raccontato di avere personalmente visto transitare RC e RR a bordo di un’auto di tipo diverso (dalla Renault DEla vittima), forse una BMW (probabilmente quella DE RC) e che aveva poi saputo che l’auto DE RR era stata parcheggiata presso un distributore di carburante e poi spostata da AL GI. Un contrasto non risolto dalla Corte di rinvio, posto che non si poteva affermare, senza che ve ne fosse riscontro alcuno, che i due momenti avrebbero potuto essere diversi. Anche sulla ricostruzione DEl’orario in cui RR era stato visto per l’ultima volta vi erano insanabili contraddizioni. AN aveva riferito di aver visto l’auto con a bordo il medesimo intorno alle 17.30/18.00, mentre i familiari DEla vittima avevano dichiarato che questi si era trovato a casa DEla madre fino alle 19.00, casa da dove si era poi allontanato, alle 19.30, per recarsi dallo zio EF. Vero che lo zio EF aveva riferito di avere incontrato il nipote alle 17.30 ma risultava che la vittima si era trovata in compagnia DE fratello AT fino alle 19.30. Ulteriore incongruenza si rinviene nell’individuazione DE garage ove era avvenuto l’omicidio. I collaboratori di giustizia AL e AT GI e US AN l’avevano indicato in un locale preso in affitto dall’imputato ma la figlia dei proprietari DE medesimo aveva escluso recisamente la circostanza (il locale al piano terra faceva parte integrante DEl’abitazione dei genitori). La successiva affermazione DEla teste di non poterlo, invece, escludere era priva di rilievo perché DE tutto generica. Né la disponibilità in capo al RC di quel locale era desumibile da altri elementi di prova. Quanto al giudizio di attendibilità DEl’AN si era omesso di considerare che alla data DEl’omicidio non era ancora operativa (come da visura camerale) l’attività di autoricambi intestata anche al figlio e certo non poteva semplicemente affermarsi che si trattava di un dato meramente formale.
2.2. L’Avv. EN Vitiello articola due motivi.
2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione DE quadro probatorio che aveva condotto alla condanna DE prevenuto per il DEitto di omicidio ascrittogli. Il compendio probatorio era costituito esclusivamente dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: AL GI, uno degli autori materiali DE DEitto, AT 4 GI, che ne era venuto a conoscenza da altre fonti, US AN teste diretto solo per alcune circostanze, per il resto anch’egli ne aveva avuto una conoscenza indiretta. La Corte avere reso una motivazione per relationem, omettendo di considerare che, dopo la condanna in prime cure, vi era stata una pronuncia di assoluzione, pur se annullata, così da non potersi ritenere che ci si trovasse in presenza di una “doppia conforme” di condanna. Erano poi rimaste tutte le discrasie rinvenibili nelle ricostruzioni dei tre propalanti che avevano condotto all’esito assolutorio, considerando, inoltre, che solo uno di essi era stato un testimone diretto DEl’omicidio. Né erano stati individuati riscontri esterni al narrato dei dichiaranti, riscontri individualizzanti la responsabilità DE ricorrente. Le fonti di conoscenza diretta per i collaboranti che avevano riferito quanto da loro appreso erano le stesse, IN CA e PA MA, così da non consentire di utilizzarle entrambe. Né vi erano riscontri a quanto riferito da AL GI. Neppure, appunto, quelli provenienti dalle dichiarazioni di AT GI e US AN. Si pensi al fatto che entrambi (AN per averlo saputo da IN CA e dallo stesso PA MA) avevano indicato che, nel luogo ove si era consumato l’omicidio, vi era PA MA (e per AN aveva anche partecipato all’occultamento DE cadavere), la cui presenza invece era stata recisamente esclusa da AL GI (sia nel luogo DEl’omicidio sia in seguito). Una circostanza decisiva per la complessiva ricostruzione DE fatto e per l’attendibilità DE complessivo narrato. Che non poteva poi essere risolta, come aveva fatto la Corte di merito, dal possibile equivoco DE narrato, all’AN, da parte DE MA, visto anche che analoga indicazione proveniva anche dal CA. AL GI, poi, aveva sostenuto che RR era giunto sul posto sulla sua Renault 9 mentre AN l’aveva visto sopraggiungere, in compagnia di RC, a bordo di una diversa vettura, una BMW. L’affermazione DEla Corte che poteva trattarsi di due momenti diversi era DE tutto congetturale. Secondo AN, poi, il passaggio DEla vettura era avvenuto intorno alle 17.30/18.00 mentre lui stesso si trovava davanti al negozio di autoricambi DE figlio ma i familiari DEla vittima avevano escluso che questi fosse uscito prima DEle 19.30. AL GI aveva poi collocato il fatto nelle prime ore pomeridiane. Si era anche travisata la deposizione di EF RR che aveva indicato le ore 17.30 come il momento in cui aveva incontrato il nipote ma solo al fine consegnargli un assegno e DE contante. Si era inoltre documentalmente dimostrato come l’attività di autoricambi intestata anche al figlio DEl’AN fosse iniziata solo il 1 aprile 1988 e la precedente iscrizione al REA nulla provava. Era anche errato il riferimento all’attività di vendita di ceramiche DE RC che era stata invece chiusa per fallimento due anni prima e DE negozio intestato ad un suo prestanome, aperto nel 1989 e chiuso nel 2002. Un punto che la Corte aveva omesso di considerare. Anche l’individuazione DE garage ove sarebbe stato consumato l’omicidio era incerta. La figlia dei proprietari aveva escluso che quel locale fosse stato dato in locazione ad alcuno e, nel dibattimento di rinvio, si era limitata ad affermare di non poterlo escludere. Ma 5 da nessuna fonte di prova era emersa una frequentazione di quel luogo da parte DEl’imputato. Le contraddizioni fra le dichiarazioni di AL GI e di US AN erano pertanto decisive. Quanto a AT GI, la sua conoscenza DE fatto derivava dalle medesime fonti DEl’AN, IN CA e PA RC. Non erano pertanto autonome. Sul punto la Corte non aveva motivato. Anch’egli aveva dato come presente al fatto PA MA ma aveva anche riferito, in altro processo, di un’affiliazione di costui che era stata da altri smentita, rivelando così un motivo di rancore. Altro motivo di rancore risiede nell’accusa da questi mossa di avere partecipato alla strage di Riesi. Su tali circostanze la sentenza impugnata non aveva affatto motivato.
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego DEle circostanze attenuanti generiche. Ci si era limitati a fare riferimento alla gravità dei fati di causa.
3. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso questa Corte, nella persona DE sostituto NA LA, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità DE ricorso.
4. Il ricorrente personalmente inviava memorie con le quali protestava la sua innocenza dal DEitto ascrittogli, producendo in allegato gli atti a cui aveva fatto riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Gli atti di ricorso presentati dai difensori di AR RC non meritano accoglimento.
1. Si deve, preliminarmente, ricordare che, contrariamente a quanto si è sostenuto nel ricorso, in tema di impugnazione, nel caso in cui si pervenga, all'esito DE giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna pronunciata all'esito DE giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 DE 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 02; Sez. 5, n. 6552 DE 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 – 01). E si deve ancora sottolineare come, in tema di valutazione DE quadro probatorio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice DE rinvio sia investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, possa rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non sia vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma possa accedere alla piena rivalutazione DE compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle DE precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 DE 30/11/2023 dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 38139 DE 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03). Nel caso di specie, poi, si rileva come il compendio probatorio valutato nella sentenza 6 annullata e quello oggetto DE presente giudizio di rinvio sia rimasto sostanzialmente immutato (nonostante le produzioni documentali DEl’imputato e DEla pubblica accusa, il suo esame ed il confronto fra il medesimo ed il collaboratore di giustizia US AN), ad eccezione DEla sola, rinnovata, testimonianza DEla figlia dei proprietari DEl’immobile in cui si era consumato l’omicidio, ed era pertanto sovrapponibile a quello la cui valutazione in senso assolutorio era stata, appunto, ritenuta non adeguata dalla Prima sezione di questa Corte. Ed invece, come si vedrà, la rinnovata motivazione DE giudice DE rinvio appare avere colmato i rilevati vizi di motivazione, giungendo, peraltro, all’opposto esito, di conferma DEla condanna pronunciata dal primo giudice DEl’odierno ricorrente, come concorrente materiale nel fatto omicidiario (consumato mediante strangolamento, posto che era stato organizzato ed eseguito nei locali sottostanti ad un appartamento abitato da terzi estranei), fatto in ordine al quale erano già stati ritenuti responsabili, in via definitiva, quantomeno IN CA (il mandante, concorrente anche alla sua materiale esecuzione) e gli stessi collaboratori di giustizia AL GI (presente nei locali ove si era consumato) e US AN (che aveva segnalato l’avvicinarsi DEla vittima, in compagnia, appunto, di RC). Nei ricorsi dei difensori DE RC si è, invece, insistito sulla sostanziale impossibilità di pervenire ad una statuizione di condanna sulla base di quello stesso materiale probatorio, così che il giudice DE rinvio avrebbe solo dovuto meglio motivare il medesimo esito assolutorio. Ciò detto, deve ora valutarsi la congruità logica di quanto argomentato nella sentenza impugnata, nel risolvere le contraddizioni certamente esistenti fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le pretese discrasie fra le medesime e altre risultanze (documentali o dichiarative).
2. Prima ancora di esaminare i lamentati disallineamenti è però necessario ricordare come le propalazioni dei tre collaboranti (la cui attendibilità non è oggetto di contestazione e che, comunque, è stata positivamente vagliata in tutti i gradi DE presente processo, ed anche dal giudice DE rinvio: p. 42 e ss., scandagliando, pure, e negando i denunciati motivi di rancore e le ipotizzate congiure a danno DE RC) coincidano perfettamente sui dati essenziali DEla compartecipazione DE RC nell’omicidio contestatogli, così da meglio comprendere il reale portato DEle segnalate contraddizioni. Ed allora, AL GI aveva riferito che US De AR e NC NN, esponenti di vertice di Cosa Nostra DEl’agrigentino, avevano chiesto a IN CA, referente DE clan di Riesi, di sollecitare RR a restituire le pecore che questi aveva sottratto da un allevamento che si trovava sotto la loro egida mafiosa. RR aveva però rifiutato di farlo e così CA aveva chiesto proprio a RC, che ben lo conosceva, di attirarlo in un agguato (prima DEl’ultimo tentativo, andato a buon fine, ve ne erano stati altri due, falliti). RC era giunto presso l’autorimessa da lui stesso locata con RR, a bordo DEl’auto di questi, e, qui, presenti lui stesso, RC e IN CA, era stato strangolato. Il cadavere era stato caricato sull’auto di EN CA e abbandonato in contrada Brigadieci, e lo stesso GI aveva condotto ed abbandonato la vettura di RR in contrada Birringiolo. AT GI, fratello di AL – la cui conoscenza dei fatti era solo de relato, per avere raccolto le confidenze di IN CA e di PA MA, non quelle DE fratello - aveva anch’egli riferito che l’omicidio DE RR era derivato dal rifiuto di questi di 7 restituire gli ovini rubati, restituzione sollecitata da IN CA, su richiesta di US Di AR, esponente di un diverso sodalizio mafioso. L’agguato era stato organizzato con la complicità DE RC, approfittando DE rapporto di amicizia fra i due. Presenti nel garage locato dal RC, utilizzato come luogo DEl’agguato, erano, oltre allo stesso RC, suo fratello AL, IN CA e PA MA. Il cadavere era stato caricato sulla vettura di EN CA ed il mezzo DEla vittima era stato spostato da suo fratello AL GI. US AN (che aveva avuto conoscenza DEl’omicidio in parte de relato ma, in parte essenziale, direttamente) aveva così ricostruito l’intera vicenda. In una riunione fra gli esponenti DEla cosca, IN CA aveva dato incarico a AL GI ed a PA MA di convincere RR a restituire le pecore rubate a US Di AR. Avendo il RR rifiutato, lui stesso era stato incaricato da IN CA di appostarsi davanti al negozio di suo figlio, il giorno in cui si era deciso di tendere l’agguato, in modo da segnalare il passaggio DEl’autovettura con a bordo RC e PI. Li aveva visti, a bordo di un’autovettura, una Bmw che riteneva essere DE RC. Dopo, come gli era stato detto da CA, si era recato nel luogo ove erano giunti EN CA, IN CA e PA MA. Nel baule DEla vettura DE primo aveva potuto scorgere il cadavere DE RR. MA gli aveva riferito che RR era stato portato in un garage locato dal RC ove erano presenti i CA.
2.1. Come si può, allora, notare tutti i collaboratori di giustizia avevano ricondotto l’omicidio DE RR all’identico movente (la mancata restituzione degli ovini sollecitata da un esponente di un altro clan, US De AR), avevano, tutti, indicato come mandante ed organizzatore DEl’agguato IN CA (che ea anche la persona a cui il De AR si era rivolto), avevano, tutti, confermato il concorso di AR RC nell’esecuzione materiale DEl’omicidio, avendone avuto un ruolo essenziale dato che, avvalendosi dei precedenti rapporti amicali, aveva potuto condurre, senza destare timori nel RR, in un locale che si sapeva essere a sua disposizione per la propria attività commerciale. Così, al suo interno, da essere uno dei compartecipi al suo strangolamento. Fatti riferiti, per averli personalmente vissuti da AL GI, de relato da AT GI e, quanto a US AN, solo parzialmente de relato, posto che questi aveva personalmente assistito alla fase in cui RC aveva attirato RR nel lugo DEl’agguato. Quanto alla fase immediatamente successiva, tutti i collaboranti concordavano sulla circostanza che il cadavere era stato caricato sull’auto di EN CA e che l’auto DE RR (un dato questo riferito dai soli fratelli GI) era stata portata via da AL GI. Così che, come aveva osservato la Corte territoriale, la “convergenza DE molteplice” si era costituita (partendo dalla ricostruzione direttamente riferita da AL GI, passando alle circostanze direttamente vissute da US AN e chiudendosi il quadro con quanto narrato dagli immediati protagonisti DE fatto allo stesso AN e a AT GI) su tutti i momenti essenziali DEl’omicidio, e sulla compartecipazione al medesimo (in ruolo non “fungibile”) DE RC. 8 3. Tutto ciò premesso, anche alla luce di quanto si è appena osservato, vanno esaminate le discrasie presenti nei diversi racconti dei tre collaboratori di giustizia. Discrasie che la Corte territoriale aveva, congruamente, ritenuto essersi appuntate su elementi marginali DE complessivo racconto. La prima è costituita dalla presenza, o meno DE coimputato (poi assolto) PA MA all’interno DEl’autorimessa ove RC avrebbe ucciso RR, riferita da AT GI e da US AN, negata, invece, da AL GI, l’unico dei tre anch’egli presente nel locale in quello stesso momento. Una discrasia certo decisiva per il MA ma di non altrettanto rilievo per gli altri coimputati e, fra costoro, per AR RC. Del resto, che a negare la presenza di MA nel garage ove si era consumato l’omicidio DE RR fosse proprio l’unico collaboratore di giustizia che era anch’egli lì presente diveniva un elemento decisivo. Di contro, come congruamente osservato dalla Corte territoriale, il fatto che US AN ve l’avesse collocato non ne rendeva le complessiva dichiarazioni inattendibili considerando come egli l’avesse solo dedotto in parte dalla presenza DE medesimo nella fase immediatamente successiva (era nella vettura di EN CA, con IN CA, nel cui baule era stato occultato il cadavere), e in parte dai racconti DE medesimo, che non erano però inequivocamente interpretabili come a sua volta da altri riferiti o vissuti direttamente. Ancora più indiretta era la conoscenza DE fatto da parte di AT GI (non avendo neppure ricevuto le confidente DE fratello AL) e che ben la Corte di merito ritiene di validamente ricondurre alla partecipazione DE MA ai precedenti tentativi di agguato, così che il collaborante ben poteva essere incorso nell’equivoco di averlo ritenuto presente anche in tale ultima occasione.
4. Quanto all’autovettura utilizzata dal ricorrente AR RC per condurre AL RR nell’autorimessa a disposizione DE medesimo, ove si sarebbe dovuto consumare l’agguato, indicata da AL GI come la Renault di proprietà DE RR stesso e da AN (che li attendeva lungo la strada per avvisare i complici DE loro imminente arrivo) come l’auto probabilmente di proprietà DE RC (un’auto di grossa cilindrata, forse una Bmw) Un contrasto che era rimasto immutato anche a seguito DE confronto fra i due collaboratori. Una contraddizione però che, come notava la Corte di merito (e prima ancora questa Corte, nella sentenza di annullamento), non poteva che essere recessiva di fronte al fatto che entrambi i dichiaranti aveva concordemente affermato che era stato proprio il ricorrente RC a portare in auto il RR, in virtù DEla loro pregressa amicizia, nel luogo DEl’agguato e che ben poteva trattarsi, anche, di due distinti momenti, il primo, lungo la via, scorto da AN, il secondo, immediatamente prima DEl’azione omicidiaria, riferito da GI, considerando che RC ben poteva avere utilizzato prima la propria auto ed essersi poi recato sul posto (l’abitazione DE RC si trovava a poca distanza dal garage) con l’auto DEla vittima così da allontanare da sé ogni sospetto circa la sua presenza in quel momento nella sua autorimessa.
5. Quanto al fatto, contestato, che il figlio di AN disponesse già DEl’esercizio commerciale davanti al quale il padre si era appostato (su indicazione di IN CA, 9 che era pertanto anch’egli a perfetta conoscenza di tale circostanza) che risulterebbe ufficialmente aperto in data successiva, AN stesso aveva riferito che, in attesa DEla formale documentazione, l’attività era, di fatto, già iniziata (una circostanza certo non inattendibile), circostanza di cui, peraltro, vi era anche riscontro documentale, essendo stata prodotta l’iscrizione al REA (Repertorio economico amministrativo) DE 25 marzo 1987 (l’omicidio era DE 27 maggio 1987).
6. Quanto all’attività gestita dal RC, servendosi anche, come magazzino, DEl’autorimessa in questione, la documentazione offerta dalla difesa aveva trovato, come osservato dal giudice DE rinvio, puntuale smentita nella situazione di fatto, avendo tutti i collaboratori concordemente riferito DEla attività stessa come in corso nel periodo in cui si era consumato l’omicidio. Quanto, più, in particolare all’autorimessa ove era avvenuto l’omicidio, la Corte territoriale, aveva, innanzitutto, ricordato come lo stesso fosse stato materialmente individuato proprio dal collaborante AL GI e come le prime dichiarazioni DEla teste TE CE – la figlia dei proprietari DEl’intero immobile (al piano superiore viveva la sua famiglia) – circa il fatto che il piano terra era rimasto a loro disposizione e non era stato locato, fossero state corrette nel giudizio di rinvio (era stata risentita proprio al fine di chiarire la sua prima, recisa, negazione). CE, infatti, aveva affermato di non poter escludere che il piano terra fosse stato affidato a qualche conduttore, anche considerando che il medesimo era composto da più locali (e, così, perfettamente compatibile con l’uso a magazzino come quello fattone da RC), che vantava un’entrata distinta da quella DEla soprastante abitazione e che la sua famiglia non disponeva neppure di un’automobile da ricoverarvi. Del resto, le modalità DEl’uccisione, mendante strangolamento, erano state evidentemente decise nel timore DE possibile allarme che un colpo d’arma da fuoco avrebbe potuto suscitare nella famiglia, estranea al fatto, dimorante nel piano superiore.
7. Quanto poi al ruolo di RC nel contesto criminale DEla zona – anch’esso oggetto di richiesta rivalutazione nella sentenza di annullamento – per comprendere come i CA, il vertice DEla cosca DEla zona, potessero avergli affidato un compito di tale DEicatezza (attirare RR nell’agguato e partecipare materialmente alla sua uccisione), la Corte di rinvio ne ricordava le precedenti condanne definitive per la sua partecipazione a clan mafiosi, e le ulteriori condanne per una pluralità di fatti omicidiari, sia tentati sia consumati (vd. p. 98). Tutti, i fatti omicidiari, consumati dal 1988 fino al 1998 e quindi in date immediatamente successive all’omicidio per cui è processo. Quanto ai DEitti associativi, RC era stato ritenuto (p. 99), grazie alle indicazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, uno dei partecipi proprio DE clan mafioso operante in Riesi, insieme ai fratelli GI, ai fratelli CA ed a PA MA. Rivestendo, fra l’altro, il ruolo, in relazione ai fatti omicidiari, di volta in volta, di vedetta, di agevolatore DEla fuga dei killer, di indicazione DEle vittime ai killer.
8. Né costituiscono una valida smentita alla già vagliata attendibilità DEla ricostruzione operata sulla base DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le discrasie rilevate negli orari nei quali RR si sarebbe trovato in compagnia dei propri familiari, per essere poi condotto dal RC a morire, posto che, anche sotto questo aspetto, resta DE tutto ferma la sostanza DEl’accaduto, che, nel caso di specie, è la scomparsa, definitiva, DE RR 10 quello stesso pomeriggio. Scomparsa che mai era ed è stata attribuita a diversa causalità.
9. Da ultimo le osservazioni DEle difese circa l’identità DEla fonte dai provenivano le conoscenze de relato dei collaboranti AT GI e US AN trovano smentita sia nel fato che, comunque le fonti era più d’una – IN CA e PA MA – ed ancor più dal rilievo che parte essenziale DE narrato di AN, proprio in riferimento al ruolo di RC (almeno nella parte in cui questi aveva attirato RR nel tranello), era stato riferito per essere stato a sua conoscenza diretta. 10. In conclusione, la Corte di merito, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente motivato sulla responsabilità DE RC nel DEitto RR, valorizzando le prove a carico e dando una non manifestamente illogica spiegazione DEle discrasie rilevate dalle difese - peraltro su circostanze non decisive - fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e fra queste e alcune altre fonti di prova (i documenti relativi alle attività gestite;
la testimonianza DEla figlia dei proprietari DE locale ove l’omicidio si era consumato). 11. Quanto al secondo motivo DE ricorso argomentato dall’Avv. Vitiello in ordine al trattamento sanzionatorio, riesce impossibile ritenere illogico il diniego DEle circostanze attenuanti generiche ad un imputato che abbia un simile curriculum criminale e che, nell’odierno processo, viene giudicato per un fatto di particolare efferatezza, derivante dalla piena adesione ad una logica mafiosa, avendo poi, in forza DEl’amicizia che li legava, attirato la vittima nel tranello. Gli anni trascorsi dal fatto poi non sono stati connotati da alcun segno di resipiscenza. 12. Al rigetto DE ricorso segue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e al pagamento DEle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 21 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EN RI SL CA AZ OS NN OL
Uditi i difensori: Gli Avv.ti EN Vitello e Alfonso Abate, per il ricorrente, si riportano ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza DE 28 novembre 2024, la Corte di assise di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio a seguito DEla sentenza di annullamento (DEla pronuncia con la quale la Corte di merito aveva assolto l’imputato per non avere commesso il fatto) DEla Prima sezione di questa Corte DE 24 maggio 2017, confermava la sentenza di condanna DEla Corte di assise di Caltanissetta DE 23 novembre 2011 che aveva ritenuto AR RC colpevole DE DEitto contestatogli ai sensi degli artt. 110, 575, 577 n. 3 cod. pen., per avere concorso, quale partecipe DEl’associazione mafiosa Cosa Nostra, nell’articolazione territoriale di Riesi, all’omicidio di AL RR, consumato in Riesi il 17 giugno 1987, quale autore materiale DE medesimo. Penale Sent. Sez. 5 Num. 903 Anno 2026 Presidente: MI GR SA AN Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 21/10/2025 AL GI, IN CA, EN CA, PA MA, US Mignemi, i CA quali mandanti ed anche concorrenti nell’esecuzione materiale DE fatto, gli altri tre quali compartecipi che avevano svolto compiti di sorveglianza, di appostamento e di trasporto DE cadavere. Agendo tutti con premeditazione.
1.1. La Prima sezione di questa Corte di cassazione aveva annullato la precedente pronuncia assolutoria ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato le emergenze probatorie. Pur avendo, infatti, ritenuto attendibile (sia sotto il profilo DEla credibilità soggettiva, sia per l’intrinseca logicità DE narrato) il collaboratore di giustizia AL GI, anch’egli autore materiale DEl’omicidio, aveva tuttavia escluso che gli elementi esterni al suo contributo dichiarativo potessero costituire un valido riscontro alle sue dichiarazioni, auto ed etero accusatorie. Si era così sottovalutato il propalato degli altri collaboratori di giustizia che avevano, innanzitutto, descritto il ruolo DE RC nel sodalizio mafioso operante in Riesi non così marginale come ritenuto dalla Corte di merito. E, sempre sul suo ruolo nel clan mafioso, non si era adeguatamente considerato il portato probatorio di alcune DEle sentenze definitive prodotte agli atti. Né si era tenuto conto DE fatto che l’imputato, poco prima DEl’azione omicidiaria, era stato, comunque, visto all’interno di un’autovettura in compagnia DEla vittima – che stava così attirando nel luogo DEl’agguato – limitandosi ad osservare che GI ed altro collaboratore di giustizia, US AN, si fossero contraddetti su quale vettura fosse (se quella DElo stesso RC o quella DE RR). Dimenticando, poi, che la versione DE GI era ben più attendibile posto che la vettura DE RR era stata rinvenuta proprio nel posto in cui GI stesso aveva riferito di averla portata, spostandola dal luogo DEl’agguato. Né aveva rilievo dirimente la circostanza che non si fossero raccolti elementi di riscontro DE narrato DE GI sull’indicazione DE garage, a disposizione DE RC, ove si era, secondo il GI, consumato l’omicidio, a fronte DE fatto che il medesimo era stato, fisicamente, individuato.
2. Propongono separati atti di ricorso i due difensori DEl’imputato.
2.1. L’Avv. Alfonso Abate deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione DE compendio probatorio. La Corte territoriale, infatti, non aveva risolto le discrasie rinvenibili nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia né aveva individuato i necessari riscontri individualizzanti la responsabilità DE ricorrente. Quanto alle contraddizioni fra le plurime ricostruzioni, si sottolineava come, dei tre collaboratori di giustizia, AL GI avesse escluso la presenza di PA MA nel garage nel momento in cui l’imputato avrebbe strangolato il RR, mentre AT GI e US AN, seppure de relato (non essendo stati presenti all’interno DE locale), l’avessero confermata. La Corte aveva attribuito tale contraddizione al fatto che i secondi avevano una conoscenza solo de relato DEl’accaduto e che, a distanza di anni, avrebbero potuto confondersi con gli altri tentativi di omicidio organizzati a danno DElo stesso RR. E, invece, si era formata una irriducibile discrasia su un elemento essenziale DE 3 racconto, tanto da avere comportato l’assoluzione DElo stesso MA. Né poteva affermarsi, come aveva fatto la Corte, che AN avrebbe potuto dedurre la presenza DE MA dal fatto che egli, subito dopo il fatto di sangue, l’aveva incontrato mentre era in compagnia di IN CA (presente nel garage), posto che lo stesso AN aveva anche riferito come lo stesso MA gli avesse raccontato che al RR “non gli avevano dato nemmeno il tempo di parlare”. Vi era un’ulteriore contraddizione fra le dichiarazioni dei collaboranti, circa la vettura sulla quale la vittima si sarebbe trovata, poco prima DEl’omicidio, in compagnia DE RC (e sul suo successivo spostamento). AL GI, infatti, aveva riferito che RR e RC erano giunti sul posto con la Renault 9 di proprietà DElo stesso RR, che l’auto era stata ricoverata nel garage e che, la sera, era stata spostata in località Birringiolo. AN, invece, aveva raccontato di avere personalmente visto transitare RC e RR a bordo di un’auto di tipo diverso (dalla Renault DEla vittima), forse una BMW (probabilmente quella DE RC) e che aveva poi saputo che l’auto DE RR era stata parcheggiata presso un distributore di carburante e poi spostata da AL GI. Un contrasto non risolto dalla Corte di rinvio, posto che non si poteva affermare, senza che ve ne fosse riscontro alcuno, che i due momenti avrebbero potuto essere diversi. Anche sulla ricostruzione DEl’orario in cui RR era stato visto per l’ultima volta vi erano insanabili contraddizioni. AN aveva riferito di aver visto l’auto con a bordo il medesimo intorno alle 17.30/18.00, mentre i familiari DEla vittima avevano dichiarato che questi si era trovato a casa DEla madre fino alle 19.00, casa da dove si era poi allontanato, alle 19.30, per recarsi dallo zio EF. Vero che lo zio EF aveva riferito di avere incontrato il nipote alle 17.30 ma risultava che la vittima si era trovata in compagnia DE fratello AT fino alle 19.30. Ulteriore incongruenza si rinviene nell’individuazione DE garage ove era avvenuto l’omicidio. I collaboratori di giustizia AL e AT GI e US AN l’avevano indicato in un locale preso in affitto dall’imputato ma la figlia dei proprietari DE medesimo aveva escluso recisamente la circostanza (il locale al piano terra faceva parte integrante DEl’abitazione dei genitori). La successiva affermazione DEla teste di non poterlo, invece, escludere era priva di rilievo perché DE tutto generica. Né la disponibilità in capo al RC di quel locale era desumibile da altri elementi di prova. Quanto al giudizio di attendibilità DEl’AN si era omesso di considerare che alla data DEl’omicidio non era ancora operativa (come da visura camerale) l’attività di autoricambi intestata anche al figlio e certo non poteva semplicemente affermarsi che si trattava di un dato meramente formale.
2.2. L’Avv. EN Vitiello articola due motivi.
2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione DE quadro probatorio che aveva condotto alla condanna DE prevenuto per il DEitto di omicidio ascrittogli. Il compendio probatorio era costituito esclusivamente dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: AL GI, uno degli autori materiali DE DEitto, AT 4 GI, che ne era venuto a conoscenza da altre fonti, US AN teste diretto solo per alcune circostanze, per il resto anch’egli ne aveva avuto una conoscenza indiretta. La Corte avere reso una motivazione per relationem, omettendo di considerare che, dopo la condanna in prime cure, vi era stata una pronuncia di assoluzione, pur se annullata, così da non potersi ritenere che ci si trovasse in presenza di una “doppia conforme” di condanna. Erano poi rimaste tutte le discrasie rinvenibili nelle ricostruzioni dei tre propalanti che avevano condotto all’esito assolutorio, considerando, inoltre, che solo uno di essi era stato un testimone diretto DEl’omicidio. Né erano stati individuati riscontri esterni al narrato dei dichiaranti, riscontri individualizzanti la responsabilità DE ricorrente. Le fonti di conoscenza diretta per i collaboranti che avevano riferito quanto da loro appreso erano le stesse, IN CA e PA MA, così da non consentire di utilizzarle entrambe. Né vi erano riscontri a quanto riferito da AL GI. Neppure, appunto, quelli provenienti dalle dichiarazioni di AT GI e US AN. Si pensi al fatto che entrambi (AN per averlo saputo da IN CA e dallo stesso PA MA) avevano indicato che, nel luogo ove si era consumato l’omicidio, vi era PA MA (e per AN aveva anche partecipato all’occultamento DE cadavere), la cui presenza invece era stata recisamente esclusa da AL GI (sia nel luogo DEl’omicidio sia in seguito). Una circostanza decisiva per la complessiva ricostruzione DE fatto e per l’attendibilità DE complessivo narrato. Che non poteva poi essere risolta, come aveva fatto la Corte di merito, dal possibile equivoco DE narrato, all’AN, da parte DE MA, visto anche che analoga indicazione proveniva anche dal CA. AL GI, poi, aveva sostenuto che RR era giunto sul posto sulla sua Renault 9 mentre AN l’aveva visto sopraggiungere, in compagnia di RC, a bordo di una diversa vettura, una BMW. L’affermazione DEla Corte che poteva trattarsi di due momenti diversi era DE tutto congetturale. Secondo AN, poi, il passaggio DEla vettura era avvenuto intorno alle 17.30/18.00 mentre lui stesso si trovava davanti al negozio di autoricambi DE figlio ma i familiari DEla vittima avevano escluso che questi fosse uscito prima DEle 19.30. AL GI aveva poi collocato il fatto nelle prime ore pomeridiane. Si era anche travisata la deposizione di EF RR che aveva indicato le ore 17.30 come il momento in cui aveva incontrato il nipote ma solo al fine consegnargli un assegno e DE contante. Si era inoltre documentalmente dimostrato come l’attività di autoricambi intestata anche al figlio DEl’AN fosse iniziata solo il 1 aprile 1988 e la precedente iscrizione al REA nulla provava. Era anche errato il riferimento all’attività di vendita di ceramiche DE RC che era stata invece chiusa per fallimento due anni prima e DE negozio intestato ad un suo prestanome, aperto nel 1989 e chiuso nel 2002. Un punto che la Corte aveva omesso di considerare. Anche l’individuazione DE garage ove sarebbe stato consumato l’omicidio era incerta. La figlia dei proprietari aveva escluso che quel locale fosse stato dato in locazione ad alcuno e, nel dibattimento di rinvio, si era limitata ad affermare di non poterlo escludere. Ma 5 da nessuna fonte di prova era emersa una frequentazione di quel luogo da parte DEl’imputato. Le contraddizioni fra le dichiarazioni di AL GI e di US AN erano pertanto decisive. Quanto a AT GI, la sua conoscenza DE fatto derivava dalle medesime fonti DEl’AN, IN CA e PA RC. Non erano pertanto autonome. Sul punto la Corte non aveva motivato. Anch’egli aveva dato come presente al fatto PA MA ma aveva anche riferito, in altro processo, di un’affiliazione di costui che era stata da altri smentita, rivelando così un motivo di rancore. Altro motivo di rancore risiede nell’accusa da questi mossa di avere partecipato alla strage di Riesi. Su tali circostanze la sentenza impugnata non aveva affatto motivato.
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego DEle circostanze attenuanti generiche. Ci si era limitati a fare riferimento alla gravità dei fati di causa.
3. Il Procuratore generale DEla Repubblica presso questa Corte, nella persona DE sostituto NA LA, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità DE ricorso.
4. Il ricorrente personalmente inviava memorie con le quali protestava la sua innocenza dal DEitto ascrittogli, producendo in allegato gli atti a cui aveva fatto riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Gli atti di ricorso presentati dai difensori di AR RC non meritano accoglimento.
1. Si deve, preliminarmente, ricordare che, contrariamente a quanto si è sostenuto nel ricorso, in tema di impugnazione, nel caso in cui si pervenga, all'esito DE giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna pronunciata all'esito DE giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 DE 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 02; Sez. 5, n. 6552 DE 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 – 01). E si deve ancora sottolineare come, in tema di valutazione DE quadro probatorio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice DE rinvio sia investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, possa rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non sia vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma possa accedere alla piena rivalutazione DE compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle DE precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 DE 30/11/2023 dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 38139 DE 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03). Nel caso di specie, poi, si rileva come il compendio probatorio valutato nella sentenza 6 annullata e quello oggetto DE presente giudizio di rinvio sia rimasto sostanzialmente immutato (nonostante le produzioni documentali DEl’imputato e DEla pubblica accusa, il suo esame ed il confronto fra il medesimo ed il collaboratore di giustizia US AN), ad eccezione DEla sola, rinnovata, testimonianza DEla figlia dei proprietari DEl’immobile in cui si era consumato l’omicidio, ed era pertanto sovrapponibile a quello la cui valutazione in senso assolutorio era stata, appunto, ritenuta non adeguata dalla Prima sezione di questa Corte. Ed invece, come si vedrà, la rinnovata motivazione DE giudice DE rinvio appare avere colmato i rilevati vizi di motivazione, giungendo, peraltro, all’opposto esito, di conferma DEla condanna pronunciata dal primo giudice DEl’odierno ricorrente, come concorrente materiale nel fatto omicidiario (consumato mediante strangolamento, posto che era stato organizzato ed eseguito nei locali sottostanti ad un appartamento abitato da terzi estranei), fatto in ordine al quale erano già stati ritenuti responsabili, in via definitiva, quantomeno IN CA (il mandante, concorrente anche alla sua materiale esecuzione) e gli stessi collaboratori di giustizia AL GI (presente nei locali ove si era consumato) e US AN (che aveva segnalato l’avvicinarsi DEla vittima, in compagnia, appunto, di RC). Nei ricorsi dei difensori DE RC si è, invece, insistito sulla sostanziale impossibilità di pervenire ad una statuizione di condanna sulla base di quello stesso materiale probatorio, così che il giudice DE rinvio avrebbe solo dovuto meglio motivare il medesimo esito assolutorio. Ciò detto, deve ora valutarsi la congruità logica di quanto argomentato nella sentenza impugnata, nel risolvere le contraddizioni certamente esistenti fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le pretese discrasie fra le medesime e altre risultanze (documentali o dichiarative).
2. Prima ancora di esaminare i lamentati disallineamenti è però necessario ricordare come le propalazioni dei tre collaboranti (la cui attendibilità non è oggetto di contestazione e che, comunque, è stata positivamente vagliata in tutti i gradi DE presente processo, ed anche dal giudice DE rinvio: p. 42 e ss., scandagliando, pure, e negando i denunciati motivi di rancore e le ipotizzate congiure a danno DE RC) coincidano perfettamente sui dati essenziali DEla compartecipazione DE RC nell’omicidio contestatogli, così da meglio comprendere il reale portato DEle segnalate contraddizioni. Ed allora, AL GI aveva riferito che US De AR e NC NN, esponenti di vertice di Cosa Nostra DEl’agrigentino, avevano chiesto a IN CA, referente DE clan di Riesi, di sollecitare RR a restituire le pecore che questi aveva sottratto da un allevamento che si trovava sotto la loro egida mafiosa. RR aveva però rifiutato di farlo e così CA aveva chiesto proprio a RC, che ben lo conosceva, di attirarlo in un agguato (prima DEl’ultimo tentativo, andato a buon fine, ve ne erano stati altri due, falliti). RC era giunto presso l’autorimessa da lui stesso locata con RR, a bordo DEl’auto di questi, e, qui, presenti lui stesso, RC e IN CA, era stato strangolato. Il cadavere era stato caricato sull’auto di EN CA e abbandonato in contrada Brigadieci, e lo stesso GI aveva condotto ed abbandonato la vettura di RR in contrada Birringiolo. AT GI, fratello di AL – la cui conoscenza dei fatti era solo de relato, per avere raccolto le confidenze di IN CA e di PA MA, non quelle DE fratello - aveva anch’egli riferito che l’omicidio DE RR era derivato dal rifiuto di questi di 7 restituire gli ovini rubati, restituzione sollecitata da IN CA, su richiesta di US Di AR, esponente di un diverso sodalizio mafioso. L’agguato era stato organizzato con la complicità DE RC, approfittando DE rapporto di amicizia fra i due. Presenti nel garage locato dal RC, utilizzato come luogo DEl’agguato, erano, oltre allo stesso RC, suo fratello AL, IN CA e PA MA. Il cadavere era stato caricato sulla vettura di EN CA ed il mezzo DEla vittima era stato spostato da suo fratello AL GI. US AN (che aveva avuto conoscenza DEl’omicidio in parte de relato ma, in parte essenziale, direttamente) aveva così ricostruito l’intera vicenda. In una riunione fra gli esponenti DEla cosca, IN CA aveva dato incarico a AL GI ed a PA MA di convincere RR a restituire le pecore rubate a US Di AR. Avendo il RR rifiutato, lui stesso era stato incaricato da IN CA di appostarsi davanti al negozio di suo figlio, il giorno in cui si era deciso di tendere l’agguato, in modo da segnalare il passaggio DEl’autovettura con a bordo RC e PI. Li aveva visti, a bordo di un’autovettura, una Bmw che riteneva essere DE RC. Dopo, come gli era stato detto da CA, si era recato nel luogo ove erano giunti EN CA, IN CA e PA MA. Nel baule DEla vettura DE primo aveva potuto scorgere il cadavere DE RR. MA gli aveva riferito che RR era stato portato in un garage locato dal RC ove erano presenti i CA.
2.1. Come si può, allora, notare tutti i collaboratori di giustizia avevano ricondotto l’omicidio DE RR all’identico movente (la mancata restituzione degli ovini sollecitata da un esponente di un altro clan, US De AR), avevano, tutti, indicato come mandante ed organizzatore DEl’agguato IN CA (che ea anche la persona a cui il De AR si era rivolto), avevano, tutti, confermato il concorso di AR RC nell’esecuzione materiale DEl’omicidio, avendone avuto un ruolo essenziale dato che, avvalendosi dei precedenti rapporti amicali, aveva potuto condurre, senza destare timori nel RR, in un locale che si sapeva essere a sua disposizione per la propria attività commerciale. Così, al suo interno, da essere uno dei compartecipi al suo strangolamento. Fatti riferiti, per averli personalmente vissuti da AL GI, de relato da AT GI e, quanto a US AN, solo parzialmente de relato, posto che questi aveva personalmente assistito alla fase in cui RC aveva attirato RR nel lugo DEl’agguato. Quanto alla fase immediatamente successiva, tutti i collaboranti concordavano sulla circostanza che il cadavere era stato caricato sull’auto di EN CA e che l’auto DE RR (un dato questo riferito dai soli fratelli GI) era stata portata via da AL GI. Così che, come aveva osservato la Corte territoriale, la “convergenza DE molteplice” si era costituita (partendo dalla ricostruzione direttamente riferita da AL GI, passando alle circostanze direttamente vissute da US AN e chiudendosi il quadro con quanto narrato dagli immediati protagonisti DE fatto allo stesso AN e a AT GI) su tutti i momenti essenziali DEl’omicidio, e sulla compartecipazione al medesimo (in ruolo non “fungibile”) DE RC. 8 3. Tutto ciò premesso, anche alla luce di quanto si è appena osservato, vanno esaminate le discrasie presenti nei diversi racconti dei tre collaboratori di giustizia. Discrasie che la Corte territoriale aveva, congruamente, ritenuto essersi appuntate su elementi marginali DE complessivo racconto. La prima è costituita dalla presenza, o meno DE coimputato (poi assolto) PA MA all’interno DEl’autorimessa ove RC avrebbe ucciso RR, riferita da AT GI e da US AN, negata, invece, da AL GI, l’unico dei tre anch’egli presente nel locale in quello stesso momento. Una discrasia certo decisiva per il MA ma di non altrettanto rilievo per gli altri coimputati e, fra costoro, per AR RC. Del resto, che a negare la presenza di MA nel garage ove si era consumato l’omicidio DE RR fosse proprio l’unico collaboratore di giustizia che era anch’egli lì presente diveniva un elemento decisivo. Di contro, come congruamente osservato dalla Corte territoriale, il fatto che US AN ve l’avesse collocato non ne rendeva le complessiva dichiarazioni inattendibili considerando come egli l’avesse solo dedotto in parte dalla presenza DE medesimo nella fase immediatamente successiva (era nella vettura di EN CA, con IN CA, nel cui baule era stato occultato il cadavere), e in parte dai racconti DE medesimo, che non erano però inequivocamente interpretabili come a sua volta da altri riferiti o vissuti direttamente. Ancora più indiretta era la conoscenza DE fatto da parte di AT GI (non avendo neppure ricevuto le confidente DE fratello AL) e che ben la Corte di merito ritiene di validamente ricondurre alla partecipazione DE MA ai precedenti tentativi di agguato, così che il collaborante ben poteva essere incorso nell’equivoco di averlo ritenuto presente anche in tale ultima occasione.
4. Quanto all’autovettura utilizzata dal ricorrente AR RC per condurre AL RR nell’autorimessa a disposizione DE medesimo, ove si sarebbe dovuto consumare l’agguato, indicata da AL GI come la Renault di proprietà DE RR stesso e da AN (che li attendeva lungo la strada per avvisare i complici DE loro imminente arrivo) come l’auto probabilmente di proprietà DE RC (un’auto di grossa cilindrata, forse una Bmw) Un contrasto che era rimasto immutato anche a seguito DE confronto fra i due collaboratori. Una contraddizione però che, come notava la Corte di merito (e prima ancora questa Corte, nella sentenza di annullamento), non poteva che essere recessiva di fronte al fatto che entrambi i dichiaranti aveva concordemente affermato che era stato proprio il ricorrente RC a portare in auto il RR, in virtù DEla loro pregressa amicizia, nel luogo DEl’agguato e che ben poteva trattarsi, anche, di due distinti momenti, il primo, lungo la via, scorto da AN, il secondo, immediatamente prima DEl’azione omicidiaria, riferito da GI, considerando che RC ben poteva avere utilizzato prima la propria auto ed essersi poi recato sul posto (l’abitazione DE RC si trovava a poca distanza dal garage) con l’auto DEla vittima così da allontanare da sé ogni sospetto circa la sua presenza in quel momento nella sua autorimessa.
5. Quanto al fatto, contestato, che il figlio di AN disponesse già DEl’esercizio commerciale davanti al quale il padre si era appostato (su indicazione di IN CA, 9 che era pertanto anch’egli a perfetta conoscenza di tale circostanza) che risulterebbe ufficialmente aperto in data successiva, AN stesso aveva riferito che, in attesa DEla formale documentazione, l’attività era, di fatto, già iniziata (una circostanza certo non inattendibile), circostanza di cui, peraltro, vi era anche riscontro documentale, essendo stata prodotta l’iscrizione al REA (Repertorio economico amministrativo) DE 25 marzo 1987 (l’omicidio era DE 27 maggio 1987).
6. Quanto all’attività gestita dal RC, servendosi anche, come magazzino, DEl’autorimessa in questione, la documentazione offerta dalla difesa aveva trovato, come osservato dal giudice DE rinvio, puntuale smentita nella situazione di fatto, avendo tutti i collaboratori concordemente riferito DEla attività stessa come in corso nel periodo in cui si era consumato l’omicidio. Quanto, più, in particolare all’autorimessa ove era avvenuto l’omicidio, la Corte territoriale, aveva, innanzitutto, ricordato come lo stesso fosse stato materialmente individuato proprio dal collaborante AL GI e come le prime dichiarazioni DEla teste TE CE – la figlia dei proprietari DEl’intero immobile (al piano superiore viveva la sua famiglia) – circa il fatto che il piano terra era rimasto a loro disposizione e non era stato locato, fossero state corrette nel giudizio di rinvio (era stata risentita proprio al fine di chiarire la sua prima, recisa, negazione). CE, infatti, aveva affermato di non poter escludere che il piano terra fosse stato affidato a qualche conduttore, anche considerando che il medesimo era composto da più locali (e, così, perfettamente compatibile con l’uso a magazzino come quello fattone da RC), che vantava un’entrata distinta da quella DEla soprastante abitazione e che la sua famiglia non disponeva neppure di un’automobile da ricoverarvi. Del resto, le modalità DEl’uccisione, mendante strangolamento, erano state evidentemente decise nel timore DE possibile allarme che un colpo d’arma da fuoco avrebbe potuto suscitare nella famiglia, estranea al fatto, dimorante nel piano superiore.
7. Quanto poi al ruolo di RC nel contesto criminale DEla zona – anch’esso oggetto di richiesta rivalutazione nella sentenza di annullamento – per comprendere come i CA, il vertice DEla cosca DEla zona, potessero avergli affidato un compito di tale DEicatezza (attirare RR nell’agguato e partecipare materialmente alla sua uccisione), la Corte di rinvio ne ricordava le precedenti condanne definitive per la sua partecipazione a clan mafiosi, e le ulteriori condanne per una pluralità di fatti omicidiari, sia tentati sia consumati (vd. p. 98). Tutti, i fatti omicidiari, consumati dal 1988 fino al 1998 e quindi in date immediatamente successive all’omicidio per cui è processo. Quanto ai DEitti associativi, RC era stato ritenuto (p. 99), grazie alle indicazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, uno dei partecipi proprio DE clan mafioso operante in Riesi, insieme ai fratelli GI, ai fratelli CA ed a PA MA. Rivestendo, fra l’altro, il ruolo, in relazione ai fatti omicidiari, di volta in volta, di vedetta, di agevolatore DEla fuga dei killer, di indicazione DEle vittime ai killer.
8. Né costituiscono una valida smentita alla già vagliata attendibilità DEla ricostruzione operata sulla base DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le discrasie rilevate negli orari nei quali RR si sarebbe trovato in compagnia dei propri familiari, per essere poi condotto dal RC a morire, posto che, anche sotto questo aspetto, resta DE tutto ferma la sostanza DEl’accaduto, che, nel caso di specie, è la scomparsa, definitiva, DE RR 10 quello stesso pomeriggio. Scomparsa che mai era ed è stata attribuita a diversa causalità.
9. Da ultimo le osservazioni DEle difese circa l’identità DEla fonte dai provenivano le conoscenze de relato dei collaboranti AT GI e US AN trovano smentita sia nel fato che, comunque le fonti era più d’una – IN CA e PA MA – ed ancor più dal rilievo che parte essenziale DE narrato di AN, proprio in riferimento al ruolo di RC (almeno nella parte in cui questi aveva attirato RR nel tranello), era stato riferito per essere stato a sua conoscenza diretta. 10. In conclusione, la Corte di merito, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente motivato sulla responsabilità DE RC nel DEitto RR, valorizzando le prove a carico e dando una non manifestamente illogica spiegazione DEle discrasie rilevate dalle difese - peraltro su circostanze non decisive - fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e fra queste e alcune altre fonti di prova (i documenti relativi alle attività gestite;
la testimonianza DEla figlia dei proprietari DE locale ove l’omicidio si era consumato). 11. Quanto al secondo motivo DE ricorso argomentato dall’Avv. Vitiello in ordine al trattamento sanzionatorio, riesce impossibile ritenere illogico il diniego DEle circostanze attenuanti generiche ad un imputato che abbia un simile curriculum criminale e che, nell’odierno processo, viene giudicato per un fatto di particolare efferatezza, derivante dalla piena adesione ad una logica mafiosa, avendo poi, in forza DEl’amicizia che li legava, attirato la vittima nel tranello. Gli anni trascorsi dal fatto poi non sono stati connotati da alcun segno di resipiscenza. 12. Al rigetto DE ricorso segue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e al pagamento DEle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 21 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EN RI SL CA AZ OS NN OL