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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 04/12/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. AR RE presidente rel. dott. Gaetano Catalani giudice dott.ssa Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1650/2025 V.G., avente ad oggetto “Separazione consensuale”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato INTROCASO CARMEN C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1 Parte_2
), con l'avvocato PALAZZO ANTONIO C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 15 settembre 2025 sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 17 settembre 2025, contenente le condizioni della separazione, al quale
è stato altresì allegato il piano genitoriale e le condizioni della separazione, anch'esse sottoscritte dai coniugi;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale nonché l'integrazione relativa alla precisa individuazione dei periodi di permanenza del figlio minore con ciascun genitore e al mantenimento dello stesso;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative e soddisfano le esigenze del figlio IO (nato il [...]) con conseguente manifesta superfluità del suo ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento, la domanda congiunta e l'espressa richiesta delle parti, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 17 settembre 2025 da e Parte_1 Parte_3
, così provvede:
[...]
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, coniugati il 05/06/2010 in Pisticci (MT), alle condizioni da Parte_3 loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale iscritto a ruolo il 17 settembre 2025, nonché nell'allegato piano genitoriale, come specificate e integrate con atto da loro concordato e sottoscritto, e depositato in allegato alle note integrative dell'1 dicembre 2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisticci di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, Parte I, numero 4;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
27/11/2025.
Il Presidente est.
AR RE