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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1512/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in ES, Via Pietro Triboldi n. 4, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, quale conferitaria del ramo di Controparte_2
(C.F. e P. IV ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ES (CR),
Via Triboldi Pietro n. 4 entrambe rappresentate e difese dagli avvocati PAOLO PONTECORVI (C.F. ) e C.F._1
IU DI IE (C.F. ), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente C.F._2
domiciliate nello studio dei predetti Avvocati in Roma, Via dei Gracchi 128;
OPPONENTE/I contro
(C.F. ), in persona dei Curatori Avv. CP_3 CP_4 P.IVA_3 CP_5
e dal Dott. , con sede legale in Roma (RM) via D'Onofrio 212;
[...] Controparte_6
OPPOSTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno proposto opposizione al
[...]
decreto ingiuntivo n. 441/2024 (RG 1067/2024) emesso da Tribunale di Cremona su richiesta di
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Cremona, ogni CP_7
pagina 1 di 5 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reiecta: in via pregiudiziale: accertata l'esistenza di valida clausola compromissoria nel Contratto che regola i rapporti tra le Parti in causa nonché la relativa eccezione di compromesso sollevata da peraltro in pendenza del procedimento arbitrale CP_2
Cont preventivamente avviato da – con ulteriore profilo di litispendenza -, dichiarare
l'incompetenza/difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (n. 441/2024 emesso dal Tribunale di Cremona, in persona del Dott. in data 21 giugno Pt_1
2024, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato con n.R.G. 1067/2024) e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il predetto decreto ingiuntivo n. 441/2024 del 21 giugno 2024; in via preliminare subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligo restitutorio ad effetto dell'avvenuta esecuzione da parte di del lodo arbitrale del 6 agosto 2024 e, CP_2
conseguentemente, la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite da determinarsi, alla stregua di quanto precisato
Cont nell'atto, nei massimi tariffari in considerazione dell'imprudenza e colpa grave con cui ha avviato il giudizio monitorio”.
L'opposta non si è costituita in giudizio, pur ritualmente citata, per cui ne è stata Controparte_7
dichiarata la contumacia con decreto del 7/1/2025.
A seguito dell'intervenuto fallimento in corso di causa della parte opposta, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo dal 9/6/2025.
Il processo interrotto è stato poi riassunto unicamente da nei confronti del solo Controparte_1
Con Fallimento di (che non si è costituito in giudizio, pur regolarmente citato, e va CP_8
dichiarato contumace) e non anche nei confronti di Controparte_2
All'udienza del 14/10/2025, il Giudice, stante la natura documentale e contumaciale della controversia, ha invitato le parti presenti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale di udienza e all'esito, il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va premesso che, come detto, a seguito dell'interruzione del processo, la sola ha Controparte_1
E Controparte_9Controparte_8 CP_7
Ciò tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non può comportare l'estinzione parziale del processo (tra e la parte opposta) ancorché nel caso Controparte_2
pagina 2 di 5 di cumulo di cause scindibili, in quanto, ove il giudice – a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze – non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti (v. Cass. ord. n.
8975/2020; arg. da Cass. 18/09/2015 n. 18318; Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9686).
Peraltro, si ritiene che nel caso di specie neppure occorra l'integrazione della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di in quanto parte difesa dal Controparte_2
medesimo difensore di ossia la parte che ha riassunto la causa. Controparte_1
Occorre poi premettere che , in quanto soggetto non ingiunto dal Controparte_2 decreto opposto, ha all'evidenza svolto solo un intervento adesivo all'opposizione svolta da CP_1
[...]
Ciò premesso, l'opposizione proposta da merita accoglimento, per le ragioni che Controparte_1
seguono.
L'opponente ha dedotto e dimostrato di aver concluso con parte opposta in data 11/6/2020 un contratto di passaggio a deposito di gasolio, benzina e biodisel, avente ad oggetto la consegna, in conto deposito e a mezzo nave cisterna, del deposito costiero di Porto Marghera via della Geologia n. 11 e di CP_2
altri prodotti (gasolio, benzina e biodisel).
La clausola di cui all'art. 24 di tale accordo (doc. 4), ha previsto che “Qualsivoglia divergenza dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente accordo, che non possa essere amichevolmente composta dalle parti stesse, sarà sottoposta al giudizio rituale di tre arbitri, i quali giudicheranno liberamente e cioè senza essere assoggettati alle regole del
Codice di Procedura Civile, con il solo limite di un rigoroso rispetto del principio del contraddittorio.
Essi giudicheranno sulla base del diritto sostanziale”.
Pertanto, in virtù di tale clausola, ha avviato il procedimento arbitrale in data 21/8/2023, CP_7
chiedendo la restituzione del deposito cauzionale per euro 1.500.000,00 versato, il pagamento del controvalore del prodotto petrolifero in giacenza presso il deposito di e il rimborso della somma CP_2
versata a titolo di anticipi in conto accise. Formatosi il Collegio Arbitrale e conclusosi il relativo giudizio in data 6/8/2024 con emissione del lodo (doc. 7), il menzionato Collegio ha condannato CP_2
alla restituzione del deposito cauzionale sopra indicato, con somma di interessi legali dalla scadenza del contratto (avvenuta in data 30/6/2023).
pagina 3 di 5 L'opponente ha peraltro già ottemperato al dispositivo di tale pronuncia, disponendo in data 12/8/2024 il versamento, in favore di – in particolare, all' CP_7 Controparte_10
munita di apposita delega all'incasso (doc. 8) – dell'importo complessivo di Euro
[...]
1.560.205,00 (di cui 1.500.000,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale, ed il residuo a titolo di interessi legali dovuti).
Orbene, innanzitutto non può esservi dubbio che la richiesta di restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale ben possa rientrane nella previsione di cui alla predetta clausola compromissoria, atteso che la restituzione di tali somme venga ricompresa nelle controversie relative a divergenze sull'esecuzione dell'accordo.
Ne deriva il difetto di competenza del giudice ordinario in favore del Collegio Arbitrale, con la particolarità che nel caso in oggetto la questione è già stata accertata e decisa dagli arbitri, con un lodo che deve ritenersi definitivo.
Ancora, è evidente che la pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia la medesima richiesta, unitamente ad altre, ed accolta in sede di lodo arbitrale, e già saldata dalla parte debitrice.
Va osservato che il procedimento monitorio è stato attivato sostanzialmente in contemporanea con il procedimento arbitrale per cui, al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo (21/6/2024), Cont pendeva già il procedimento arbitrale avviato da il 22/8/2023; ne consegue che il giudice del monitorio, se avesse avuto contezza della eccezione di incompetenza per la presenza della clausola compromissoria e della pendenza del procedimento arbitrale, avrebbe o dichiarato la propria incompetenza a decidere del merito o, meglio ancora, avrebbe dichiarato la listipendenza e rimesso la causa al collegio arbitrale (v. Cass. Civ., S.U. n. 24153/2013; Cass. n. n. 21550/2017).
In entrambi i casi, comunque, non avrebbe emesso l'ingiunzione per cui è causa.
Per tale ragione il decreto ingiuntivo va certamente revocato (in quanto non avrebbe dovuto essere emesso ab origine), tuttavia, lo scrivente giudice dell'opposizione non potrà certamente rimettere la causa innanzi al Collegio arbitrale competente, essendosi questo già espresso con il del 6/8/2024. Pt_2
Né certamente potrà pronunciarsi nel merito della causa (così violando il principio del ne bis in idem o la forza di giudicato del Lodo), considerato peraltro che parte opponente ha anche dedotto e dimostrato di aver onorato il debito successivamente alla decisione arbitrale.
pagina 4 di 5 Sulle spese di lite, si rileva che al momento della domanda monitoria parte opposta comunque avesse l'interesse ad agire per l'ottenimento delle somme ingiunte (pur avendo parallelamente adito il collegio arbitrale) e non fosse ancora intervenuta la cessazione della materia del contendere;
per tali ragioni non ricorrono i presupposti per la condanna di parte opposta (neppure costituitasi in giudizio successivamente alla pubblicazione del Lodo) ai sensi dell'art. 96 c.p.c., restando congrua dunque solo la condanna alle spese di lite del presente procedimento.
Esse dunque seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio (con esclusione della fase istruttoria e la riduzione al minimo della fase decisoria), e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese di la quale: a) ha Controparte_2
svolto unicamente un intervento adesivo, non necessario;
b) è assistita dal medesimo difensore di
[...]
che ha redatto il medesimo atto introduttivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1512/2024 R.G., così dispone:
DICHIARA l'estinzione parziale tra e le altre parti, con SPESE Controparte_2
di lite a carico della parte che non ha riassunto la causa.
In accoglimento dell'opposizione proposta da REVOCA il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
441/2024 (RG 1067/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.
NA parte opposta a rifondere a le spese del giudizio, che si liquidano in Controparte_1
euro 870,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 15.149,00 per compensi, oltre spese generali, IV e Cpa come per legge.
DICHIARA irripetibili le spese di Controparte_2
Così deciso in Cremona, il 30 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1512/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in ES, Via Pietro Triboldi n. 4, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, quale conferitaria del ramo di Controparte_2
(C.F. e P. IV ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in ES (CR),
Via Triboldi Pietro n. 4 entrambe rappresentate e difese dagli avvocati PAOLO PONTECORVI (C.F. ) e C.F._1
IU DI IE (C.F. ), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente C.F._2
domiciliate nello studio dei predetti Avvocati in Roma, Via dei Gracchi 128;
OPPONENTE/I contro
(C.F. ), in persona dei Curatori Avv. CP_3 CP_4 P.IVA_3 CP_5
e dal Dott. , con sede legale in Roma (RM) via D'Onofrio 212;
[...] Controparte_6
OPPOSTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno proposto opposizione al
[...]
decreto ingiuntivo n. 441/2024 (RG 1067/2024) emesso da Tribunale di Cremona su richiesta di
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Cremona, ogni CP_7
pagina 1 di 5 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reiecta: in via pregiudiziale: accertata l'esistenza di valida clausola compromissoria nel Contratto che regola i rapporti tra le Parti in causa nonché la relativa eccezione di compromesso sollevata da peraltro in pendenza del procedimento arbitrale CP_2
Cont preventivamente avviato da – con ulteriore profilo di litispendenza -, dichiarare
l'incompetenza/difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario all'emissione del decreto ingiuntivo opposto (n. 441/2024 emesso dal Tribunale di Cremona, in persona del Dott. in data 21 giugno Pt_1
2024, nell'ambito del procedimento monitorio rubricato con n.R.G. 1067/2024) e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il predetto decreto ingiuntivo n. 441/2024 del 21 giugno 2024; in via preliminare subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione dell'obbligo restitutorio ad effetto dell'avvenuta esecuzione da parte di del lodo arbitrale del 6 agosto 2024 e, CP_2
conseguentemente, la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite da determinarsi, alla stregua di quanto precisato
Cont nell'atto, nei massimi tariffari in considerazione dell'imprudenza e colpa grave con cui ha avviato il giudizio monitorio”.
L'opposta non si è costituita in giudizio, pur ritualmente citata, per cui ne è stata Controparte_7
dichiarata la contumacia con decreto del 7/1/2025.
A seguito dell'intervenuto fallimento in corso di causa della parte opposta, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo dal 9/6/2025.
Il processo interrotto è stato poi riassunto unicamente da nei confronti del solo Controparte_1
Con Fallimento di (che non si è costituito in giudizio, pur regolarmente citato, e va CP_8
dichiarato contumace) e non anche nei confronti di Controparte_2
All'udienza del 14/10/2025, il Giudice, stante la natura documentale e contumaciale della controversia, ha invitato le parti presenti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale di udienza e all'esito, il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va premesso che, come detto, a seguito dell'interruzione del processo, la sola ha Controparte_1
E Controparte_9Controparte_8 CP_7
Ciò tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non può comportare l'estinzione parziale del processo (tra e la parte opposta) ancorché nel caso Controparte_2
pagina 2 di 5 di cumulo di cause scindibili, in quanto, ove il giudice – a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze – non separi le cause ma interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c., deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti (v. Cass. ord. n.
8975/2020; arg. da Cass. 18/09/2015 n. 18318; Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9686).
Peraltro, si ritiene che nel caso di specie neppure occorra l'integrazione della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di in quanto parte difesa dal Controparte_2
medesimo difensore di ossia la parte che ha riassunto la causa. Controparte_1
Occorre poi premettere che , in quanto soggetto non ingiunto dal Controparte_2 decreto opposto, ha all'evidenza svolto solo un intervento adesivo all'opposizione svolta da CP_1
[...]
Ciò premesso, l'opposizione proposta da merita accoglimento, per le ragioni che Controparte_1
seguono.
L'opponente ha dedotto e dimostrato di aver concluso con parte opposta in data 11/6/2020 un contratto di passaggio a deposito di gasolio, benzina e biodisel, avente ad oggetto la consegna, in conto deposito e a mezzo nave cisterna, del deposito costiero di Porto Marghera via della Geologia n. 11 e di CP_2
altri prodotti (gasolio, benzina e biodisel).
La clausola di cui all'art. 24 di tale accordo (doc. 4), ha previsto che “Qualsivoglia divergenza dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente accordo, che non possa essere amichevolmente composta dalle parti stesse, sarà sottoposta al giudizio rituale di tre arbitri, i quali giudicheranno liberamente e cioè senza essere assoggettati alle regole del
Codice di Procedura Civile, con il solo limite di un rigoroso rispetto del principio del contraddittorio.
Essi giudicheranno sulla base del diritto sostanziale”.
Pertanto, in virtù di tale clausola, ha avviato il procedimento arbitrale in data 21/8/2023, CP_7
chiedendo la restituzione del deposito cauzionale per euro 1.500.000,00 versato, il pagamento del controvalore del prodotto petrolifero in giacenza presso il deposito di e il rimborso della somma CP_2
versata a titolo di anticipi in conto accise. Formatosi il Collegio Arbitrale e conclusosi il relativo giudizio in data 6/8/2024 con emissione del lodo (doc. 7), il menzionato Collegio ha condannato CP_2
alla restituzione del deposito cauzionale sopra indicato, con somma di interessi legali dalla scadenza del contratto (avvenuta in data 30/6/2023).
pagina 3 di 5 L'opponente ha peraltro già ottemperato al dispositivo di tale pronuncia, disponendo in data 12/8/2024 il versamento, in favore di – in particolare, all' CP_7 Controparte_10
munita di apposita delega all'incasso (doc. 8) – dell'importo complessivo di Euro
[...]
1.560.205,00 (di cui 1.500.000,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale, ed il residuo a titolo di interessi legali dovuti).
Orbene, innanzitutto non può esservi dubbio che la richiesta di restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale ben possa rientrane nella previsione di cui alla predetta clausola compromissoria, atteso che la restituzione di tali somme venga ricompresa nelle controversie relative a divergenze sull'esecuzione dell'accordo.
Ne deriva il difetto di competenza del giudice ordinario in favore del Collegio Arbitrale, con la particolarità che nel caso in oggetto la questione è già stata accertata e decisa dagli arbitri, con un lodo che deve ritenersi definitivo.
Ancora, è evidente che la pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia la medesima richiesta, unitamente ad altre, ed accolta in sede di lodo arbitrale, e già saldata dalla parte debitrice.
Va osservato che il procedimento monitorio è stato attivato sostanzialmente in contemporanea con il procedimento arbitrale per cui, al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo (21/6/2024), Cont pendeva già il procedimento arbitrale avviato da il 22/8/2023; ne consegue che il giudice del monitorio, se avesse avuto contezza della eccezione di incompetenza per la presenza della clausola compromissoria e della pendenza del procedimento arbitrale, avrebbe o dichiarato la propria incompetenza a decidere del merito o, meglio ancora, avrebbe dichiarato la listipendenza e rimesso la causa al collegio arbitrale (v. Cass. Civ., S.U. n. 24153/2013; Cass. n. n. 21550/2017).
In entrambi i casi, comunque, non avrebbe emesso l'ingiunzione per cui è causa.
Per tale ragione il decreto ingiuntivo va certamente revocato (in quanto non avrebbe dovuto essere emesso ab origine), tuttavia, lo scrivente giudice dell'opposizione non potrà certamente rimettere la causa innanzi al Collegio arbitrale competente, essendosi questo già espresso con il del 6/8/2024. Pt_2
Né certamente potrà pronunciarsi nel merito della causa (così violando il principio del ne bis in idem o la forza di giudicato del Lodo), considerato peraltro che parte opponente ha anche dedotto e dimostrato di aver onorato il debito successivamente alla decisione arbitrale.
pagina 4 di 5 Sulle spese di lite, si rileva che al momento della domanda monitoria parte opposta comunque avesse l'interesse ad agire per l'ottenimento delle somme ingiunte (pur avendo parallelamente adito il collegio arbitrale) e non fosse ancora intervenuta la cessazione della materia del contendere;
per tali ragioni non ricorrono i presupposti per la condanna di parte opposta (neppure costituitasi in giudizio successivamente alla pubblicazione del Lodo) ai sensi dell'art. 96 c.p.c., restando congrua dunque solo la condanna alle spese di lite del presente procedimento.
Esse dunque seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio (con esclusione della fase istruttoria e la riduzione al minimo della fase decisoria), e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese di la quale: a) ha Controparte_2
svolto unicamente un intervento adesivo, non necessario;
b) è assistita dal medesimo difensore di
[...]
che ha redatto il medesimo atto introduttivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1512/2024 R.G., così dispone:
DICHIARA l'estinzione parziale tra e le altre parti, con SPESE Controparte_2
di lite a carico della parte che non ha riassunto la causa.
In accoglimento dell'opposizione proposta da REVOCA il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
441/2024 (RG 1067/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.
NA parte opposta a rifondere a le spese del giudizio, che si liquidano in Controparte_1
euro 870,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 15.149,00 per compensi, oltre spese generali, IV e Cpa come per legge.
DICHIARA irripetibili le spese di Controparte_2
Così deciso in Cremona, il 30 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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