Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 39 legge n. 153 del 1969 (che prescrive che, nei casi di fallimento, allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme necessarie dalle riserve delle relative gestioni), ove sopravvenga la revoca della dichiarazione di fallimento, rimangono salvi - per effetto dell'espresso disposto dell'art. 21 della legge fallimentare - solamente gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento; sicché tale ultima disposizione non trova applicazione con riguardo al diritto dei lavoratori all'accreditamento dei contributi omessi, atteso che questo non consegue automaticamente alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro inadempiente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/1999, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Gentile Rapone - Presidente -
Dott. AN Prestipino - Consigliere Rel.
Dott. Corrado Guglielmucci "
Dott. Arcangelo De Biase "
Dott. Paolo Stile "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AM UR, ON ST, AC NO AN, BA AN DE, AL DA, DU ZO, AR RA, TO ER, EN NO, EN RO, VE IL, AR UR, ER AN, BO GA, BO AN, FA AN, LT NI, LI LI, AN AN, CC AN, ME LO, EL RO, IM RG, CO LI, CO IE, ST RB, CO AL, De RO UI, DE HI FE, AN EL, LA AU, FO AM, EM RA, GH DE, GN ER, AN IO, GU SI, UC TT, EO IC, UN IP NO, ER IA, OL RO, EL SA, MA EL, TT GE, CH CO. CH NO, DE CE, ON IA, PA AR IS OR, SI DR, SI IO, PI EL, RO US, CA NI, TI LO, AN NO, AU CL, EN NO, NA RA, GR GO, TA NO, ON AU, RO NO, IL RA, LA AR RO, OR US, GI NI, VA AN, AV NO, OR IO, RO NI, RO OL, AL AN, LI PA, EN RO, VE ER, UR SS, NZ AN, IG LE, GH AT, ZA LI, NO TE, ZA AD BE, elett.te dom.ti in Roma, Via C. Mirabello n. 17, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Zardo, rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Michele Miscione per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra per procura speciale in calce al controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 856 del 5.11.1997 (R.G. n. 1931/95). Udita nella pubblica udienza del 4.12.1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. AN Prestipino;
Sentiti gli Avv. Michele Miscione e Fabio Fonzo;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso, con rigetto del primo motivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 17 settembre 1993 UR AM e gli altri lavoratori indicati in epigrafe convenivano davanti al PR di Ravenna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esponevano che, essendo stato dichiarato il fallimento della s.r.l. CN, loro datrice di lavoro, ed essendo stato accertato che la società non aveva versato i contributi previdenziali per il periodo 3 novembre 1987-6 novembre 1988, essi avevano diritto all'accreditamento di tali contributi ai sensi dell'art. 39, primo comma, della l. 30 aprile 1969 n. 153. I ricorrenti, pertanto, chiedevano che l'Istituto
convenuto fosse condannato ad accreditare loro i suddetti contributi, con conseguente ricalcolo e pagamento delle differenze dei trattamenti di pensione erogati a favore di quei lavoratori già posti in stato di quiescenza.
Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo che durante il periodo indicato ricorrenti non avevano ricevuto la retribuzione loro dovuta.
Con sentenza del 9 giugno 1995 il PR accoglieva il ricorso, ma questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 5 novembre 1997, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dai lavoratori. Il Tribunale osservava che, tenuto conto di quanto era stato dedotto nell'atto di appello (e dimostrato dall'appellante), nelle more del giudizio era stato revocato il fallimento della società CN, con la conseguenza che, integrando il suddetto fallimento il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, la domanda proposta dai lavoratori risultava in radice priva di fondamento. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'AM e gli altri lavoratori indicati in epigrafe, che hanno dedotto due distinti motivi.
Ha resistito con controricorso l'INPS.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt.112 e 414 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 4, c.p.c. e sostengono che il Tribunale non avrebbe considerato che l'INPS nell'atto di appello aveva di nuovo prospettato le contestazioni formulate nel giudizio di primo grado ed aveva poi dedotto, a conferma delle suddette contestazioni e senza peraltro formulare una apposita "domanda" - anche perché tale domanda, priva degli elementi di diritto che ne costituivano il fondamento, era del tutto indeterminata - che nelle more del giudizio era stato revocato il fallimento della società CN. A detta dei medesimi ricorrenti, quindi, non essendosi sviluppato un regolare dibattito in ordine alla suddetta deduzione, la decisione emanata dal giudice di appello sarebbe o affetta dal vizio di ultrapetizione o basata "su domanda nulla perché indeterminata".
Questo motivo è privo di fondamento.
Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l'INPS nell'atto di appello non avevà proposto una nuova domanda, come tale inammissibile, ma aveva contestato l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dagli appellati, deducendo, fra l'altro, che era venuto meno il fatto costitutivo del diritto medesimo (o meglio, che era venuto meno uno degli elementi della complessa fattispecie contemplata dall'art. 39 l. 30 aprile 1969 n. 153) per essere stato revocato, con una pronuncia destinata ad eliminare ogni effetto fin dall'origine, il fallimento nei confronti della società datrice di lavoro dei suddetti appellati. E ciò basta a disattendere le censure formulate nel motivo del ricorso, in primo luogo perché, non vertendosi in tema di eccezione in senso stretto, non sussisteva alcuna preclusione alla allegazione proveniente dall'INPS e, in secondo luogo, perché, essendo stata la suddetta allegazione dedotta nell'atto di appello, non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 21 r.d. 16 marzo 1942 n. 217 (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.) ed asseriscono che il Tribunale avrebbe dovuto affermare che la revoca del fallimento non aveva prodotto effetti retroattivi non essendo stati travolti gli atti compiuti, con la conseguenza che nei loro confronti si era ormai maturato il diritto all'accreditamento dei contributi previdenziali dei quali era stato omesso il versamento.
Anche questo motivo è infondato.
A parte che dalla Corte d'Appello di Bologna era stata dichiarata la nullità e non la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento della società CN (a causa dell'omessa audizione del legale rappresentante della società nella fase prefallimentare), con la conseguenza che sarebbe vano ora invocare l'art. 21 della legge fallimentare, sta di fatto che la disposizione di legge richiamata nel ricorso per cassazione ha un significato diverso da quello che i ricorrenti le attribuiscono: il primo comma dell'articolo, infatti, stabilisce che, in caso di revoca, restano salvi non già tutti gli effetti, diretti o indiretti, che provengono dalla sentenza dichiarativa, ma solamente gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. La norma, pertanto, non può essere applicata alla fattispecie oggetto del presente giudizio, dato che il diritto all'accreditamento dei contributi omessi, che non consegue automaticamente dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro inadempiente (v. il testo del primo comma dell'art. 39 della legge n. 153 del 1969, in cui si parla "di prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento delle riserve delle rispettive gestioni") non è in concreto mai sorto, trattandosi di un effetto derivante da una attività che avrebbe dovuto essere compiuta, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, dagli organi dell'istituto previdenziale e non da quelli del fallimento. Di guisa che, come giustamente deduce la difesa del controricorrente, bene ha fatto il Tribunale a disconoscere il diritto dedotto in giudizio, atteso che era venuta meno una delle condizioni dell'azione, dovendosi al riguardo considerare che il fatto giuridico fallimento, poi eliminato fin dall'origine dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, non aveva mai generato alcun effetto fra quelli invocati dai lavoratori.
Per tutte le ragioni esposte, non sussistendo i vizi denunciati dai ricorrenti, il ricorso per cassazione deve essere rigettato, ma, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999