Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/1999, n. 3881
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Sentenza 19 aprile 1999

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Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 39 legge n. 153 del 1969 (che prescrive che, nei casi di fallimento, allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme necessarie dalle riserve delle relative gestioni), ove sopravvenga la revoca della dichiarazione di fallimento, rimangono salvi - per effetto dell'espresso disposto dell'art. 21 della legge fallimentare - solamente gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento; sicché tale ultima disposizione non trova applicazione con riguardo al diritto dei lavoratori all'accreditamento dei contributi omessi, atteso che questo non consegue automaticamente alla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro inadempiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/1999, n. 3881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3881
    Data del deposito : 19 aprile 1999

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