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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 555/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. UC IL – Presidente dott.ssa Simonetta Bruno - giudice dott. Gianluigi Canali - giudice rel. nel procedimento per l'omologa del concordato preventivo proposto da
con l'avv. Claudio Parte_1
Ruzzenenti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 12.11.2024, la società Parte_1 ha depositato domanda ex art. 40 CCII, con la documentazione prevista dall'art.
[...]
39, comma 3 CCII, riservandosi di presentare la “domanda piena” di concordato preventivo ai sensi dell'art. 44 CCII.
Il tribunale, con decreto del 21.11.2024, ha concesso termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e
2 CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 CCII, oppure della pagina 1 di 4 domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis CCII, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII.
Il termine è stato poi prorogato sino al 25.3.2025, con decreto del 30.1.2025
In data 25.3.2025 la debitrice ha depositato la “domanda piena” di concordato.
Con provvedimento del 22.5.2025, il tribunale ha disposto l'apertura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 47 CCII.
Il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'art. 109 CCII.
Il tribunale, con decreto del 16.10.2025, ha quindi fissato al 3.12.2025 l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
In conformità all'art. 48, comma secondo CCII, il commissario giudiziale, in data
28.11.205, ha depositato il proprio motivato parere, esprimendosi in senso favorevole all'omologa.
Non sono state proposte opposizioni.
***
La società ha proposto ai Parte_1 creditori un concordato in continuità indiretta che prevede oltre all'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili il pagamento dei creditori privilegiati entro il
31.12.2027, il pagamento nella misura del 20% dei creditori chirografari senza garanzie di terzi e il pagamento nella misura del 19% dei creditori chirografari con garanzie di terzi.
I creditori sono state suddivisi nelle seguenti classi: 1) crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 2) crediti ex art. 2751 bis n. 2 e 5 c.c.; 3) crediti che vantano il privilegio dei garanti statali così come previsto dal D.lgs 123/1998 e D.l 3/2015; 4) crediti dell'Erario, degli Istituti di Previdenziali e degli Istituti assicurativi;
5) Iva di rivalsa;
6) crediti di Imprese minori ex art. 2 CCII;
7) crediti muniti di prelazione per la parte incapiente;
8) crediti chirografari con garanzie di terzi;
; 9) crediti chirografari senza garanzie di terzi.
Il piano ha quantificato in euro 365.366,71 il fabbisogno concordatario, da soddisfare mediante: 1) cessione azienda euro 200.000,00; 2) cessione immobile euro 80.000,00; 3) cessione rimanenze euro 76.818,50; 4) incasso crediti euro pagina 2 di 4 3.611,81; 5) realizzo valori finanziari euro 3.174,40 6) cassa e liquidità euro
1.762,40.
Sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 112 CCII per l'omologa del concordato.
Come confermato dal commissario giudiziale nel proprio parere, la procedura si è svolta regolarmente.
Le classi sono state formate nel rispetto del combinato disposto degli artt. 2, lett. r)
CCII e 85 CCII ed è stata assicurata la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
Il commissario, con informativa del 13.10.2025, ha dato conto degli esiti della votazione da parte dei creditori e ha precisato che tutte le classi hanno approvato la proposta concordataria.
In conformità a quanto richiesto dall'art. 112, lett. c) (sull'ammissibilità della proposta si veda l'art. 47 CCII) ed f) CCII, deve escludersi che il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore. Deve escludersi che il piano sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza. La quasi totalità dell'attivo deriverà dalla cessione dell'azienda, dell'immobile e delle rimanenze. Il commissario ha verificato che la proposta di acquisto è stata cauzionata e che non vi sono ragioni per dubitare della serietà dell'impegno.
In conclusione, il concordato proposto da Parte_1 va omologato.
[...]
L'esecuzione del concordato avverrà sotto la sorveglianza del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 118 CCII.
P.Q.M.
Il tribunale, omologa il concordato preventivo proposto da Parte_1
[...] dispone che il commissario giudiziale riferisca al g.d. ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori con particolare riferimento a significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano;
pagina 3 di 4 autorizza a tal fine il commissario a richiedere alla società debitrice e ai suoi organi di controllo tutte le informazioni che riterrà utili e ad accedere ai libri e ai documenti contabili e sociali della debitrice;
dispone che il commissario, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCII, predisponga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII e che, dopo aver ottenuto il visto del g.d., lo trasmetta ai creditori;
dispone che la società provveda ai pagamenti dovuti in esecuzione del concordato, alle scadenze previste, previa autorizzazione del g.d., sentito il commissario giudiziale;
dispone che, conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII;
dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal g.d., al quale è altresì rimesso di specificare, se necessario, con successivi provvedimenti, ulteriori modalità per l'esecuzione del concordato;
dichiara la chiusura della procedura di concordato preventivo.
Nulla per le spese, attesa la natura del procedimento e l'assenza di opposizioni.
Si notifichi e si iscriva nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 3.12.20255.
Il giudice estensore Gianluigi Canali
Il Presidente
UC IL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. UC IL – Presidente dott.ssa Simonetta Bruno - giudice dott. Gianluigi Canali - giudice rel. nel procedimento per l'omologa del concordato preventivo proposto da
con l'avv. Claudio Parte_1
Ruzzenenti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 12.11.2024, la società Parte_1 ha depositato domanda ex art. 40 CCII, con la documentazione prevista dall'art.
[...]
39, comma 3 CCII, riservandosi di presentare la “domanda piena” di concordato preventivo ai sensi dell'art. 44 CCII.
Il tribunale, con decreto del 21.11.2024, ha concesso termine di 60 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e
2 CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 CCII, oppure della pagina 1 di 4 domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis CCII, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII.
Il termine è stato poi prorogato sino al 25.3.2025, con decreto del 30.1.2025
In data 25.3.2025 la debitrice ha depositato la “domanda piena” di concordato.
Con provvedimento del 22.5.2025, il tribunale ha disposto l'apertura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 47 CCII.
Il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'art. 109 CCII.
Il tribunale, con decreto del 16.10.2025, ha quindi fissato al 3.12.2025 l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
In conformità all'art. 48, comma secondo CCII, il commissario giudiziale, in data
28.11.205, ha depositato il proprio motivato parere, esprimendosi in senso favorevole all'omologa.
Non sono state proposte opposizioni.
***
La società ha proposto ai Parte_1 creditori un concordato in continuità indiretta che prevede oltre all'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili il pagamento dei creditori privilegiati entro il
31.12.2027, il pagamento nella misura del 20% dei creditori chirografari senza garanzie di terzi e il pagamento nella misura del 19% dei creditori chirografari con garanzie di terzi.
I creditori sono state suddivisi nelle seguenti classi: 1) crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 2) crediti ex art. 2751 bis n. 2 e 5 c.c.; 3) crediti che vantano il privilegio dei garanti statali così come previsto dal D.lgs 123/1998 e D.l 3/2015; 4) crediti dell'Erario, degli Istituti di Previdenziali e degli Istituti assicurativi;
5) Iva di rivalsa;
6) crediti di Imprese minori ex art. 2 CCII;
7) crediti muniti di prelazione per la parte incapiente;
8) crediti chirografari con garanzie di terzi;
; 9) crediti chirografari senza garanzie di terzi.
Il piano ha quantificato in euro 365.366,71 il fabbisogno concordatario, da soddisfare mediante: 1) cessione azienda euro 200.000,00; 2) cessione immobile euro 80.000,00; 3) cessione rimanenze euro 76.818,50; 4) incasso crediti euro pagina 2 di 4 3.611,81; 5) realizzo valori finanziari euro 3.174,40 6) cassa e liquidità euro
1.762,40.
Sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 112 CCII per l'omologa del concordato.
Come confermato dal commissario giudiziale nel proprio parere, la procedura si è svolta regolarmente.
Le classi sono state formate nel rispetto del combinato disposto degli artt. 2, lett. r)
CCII e 85 CCII ed è stata assicurata la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.
Il commissario, con informativa del 13.10.2025, ha dato conto degli esiti della votazione da parte dei creditori e ha precisato che tutte le classi hanno approvato la proposta concordataria.
In conformità a quanto richiesto dall'art. 112, lett. c) (sull'ammissibilità della proposta si veda l'art. 47 CCII) ed f) CCII, deve escludersi che il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore. Deve escludersi che il piano sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza. La quasi totalità dell'attivo deriverà dalla cessione dell'azienda, dell'immobile e delle rimanenze. Il commissario ha verificato che la proposta di acquisto è stata cauzionata e che non vi sono ragioni per dubitare della serietà dell'impegno.
In conclusione, il concordato proposto da Parte_1 va omologato.
[...]
L'esecuzione del concordato avverrà sotto la sorveglianza del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 118 CCII.
P.Q.M.
Il tribunale, omologa il concordato preventivo proposto da Parte_1
[...] dispone che il commissario giudiziale riferisca al g.d. ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori con particolare riferimento a significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano;
pagina 3 di 4 autorizza a tal fine il commissario a richiedere alla società debitrice e ai suoi organi di controllo tutte le informazioni che riterrà utili e ad accedere ai libri e ai documenti contabili e sociali della debitrice;
dispone che il commissario, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCII, predisponga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII e che, dopo aver ottenuto il visto del g.d., lo trasmetta ai creditori;
dispone che la società provveda ai pagamenti dovuti in esecuzione del concordato, alle scadenze previste, previa autorizzazione del g.d., sentito il commissario giudiziale;
dispone che, conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII;
dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal g.d., al quale è altresì rimesso di specificare, se necessario, con successivi provvedimenti, ulteriori modalità per l'esecuzione del concordato;
dichiara la chiusura della procedura di concordato preventivo.
Nulla per le spese, attesa la natura del procedimento e l'assenza di opposizioni.
Si notifichi e si iscriva nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 3.12.20255.
Il giudice estensore Gianluigi Canali
Il Presidente
UC IL
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