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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17145 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37077/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37077/2019 promossa da: pendente tra tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Luciano Parte_1
parte attrice
e
- in Controparte_1
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'adito Tribunale, previa declaratoria di quanto innanzi accertare quanto esposto in premessa ed in conseguenza condannare la convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di €.180465,00 oltre spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Pag. 1 di 8 1.1.A sostegno della propria domanda, l'attore ha premesso: - di svolgere l'attività di allevatore bufalino con azienda sita in Grazzanise (CE); - che, a partire dall'aprile 2017 e fino all'ottobre 2018, a seguito di riscontro da parte del
Servizio Veterinario dell' di bufalina, lo stesso ha subito CP_2 CP_3
l'abbattimento di 318 capi bufalini come specificati e trascritti nei modelli 1B rilasciati dall' in data 23 gennaio 2019; - che in Controparte_4
tali documenti rilasciati dall' sono specificati singolarmente i capi CP_2
abbattuti e rispetto ai quali l'istante ha diritto ad indennizzo - in parte erogato Contr dall' ed in parte dalla - detratto il prezzo ricavato per la vendita CP_5
della carne oltre l'importo dello stesso;
- che l'art. 1 del d.lgs. 19 agosto 1996 n.
587 s.m.i. prevede, in caso di abbattimento, un indennizzo per animali appartenenti anche a specie “bufaline” pari al valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento, ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto di studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo-I.S.M.E.A.; - che, dalla relazione tecnica ed indagine di mercato, redatta in data 9 aprile 2019 dal dott. , l'indennizzo Persona_1
medio ricevuto per ogni capo bufalino abbattuto dal a partire dal 10 Pt_1
aprile 2017 al 15 ottobre 2018 corrisponde ad un valore sicuramente inferiore al prezzo medio di mercato reale praticato nel periodo stesso;
- che appare evidente la mancata corrispondenza tra l'indennizzo ricevuto per gli animali abbattuti ed il reale valore di mercato degli stessi alle date ed ai periodi citati sarebbe quantificabile in € 180.465; - che l' ha calcolato CP_2
l'indennizzo dovuto in base ad un errata indicazione dei prezzi medi di mercato fornita da nei vari periodi degli abbattimenti oggetto di controversia;
- CP_1
che tale situazione ha impedito all'attore di ripopolare la propria azienda bufalina (ad oggi con 208 bovini) con lo stesso numero di capi presenti nell'anno 2017 (593), atteso che il prezzo di mercato per l'acquisto di nuovi capi
è di gran lunga superiore a quello ricevuto a titolo di indennizzo;
- che tale
Pag. 2 di 8 negligenza dell' ed informazioni sul mercato agricolo è Controparte_6
confermato dal mancato aggiornamento dei prezzi dei capi bufalini in provincia di al valore effettivo di mercato;
- che, solo nel mese di marzo 2019, CP_2
l ha adeguato in parte i prezzi detti al valore di mercato integrando i CP_1
prezzi medi dei capi bufalini dopo aver ricevuto diffide in tal senso in data 5 febbraio 2019 da circa quaranta allevatori della Provincia di , in data 27 CP_2
marzo 2019 dalla ed in data 4 aprile 2019 dal Comune di Controparte_7
LO ed Arnone;
- che non aveva mai prezzato il valore di mercato CP_1
dei capi bufalini maschi cosiddetti “scolostrati”, cioè di età da zero ad otto mesi e quelli di età compresa tra gli undici e dodici mesi, comportando una perdita secca per gli allevatori che sono sottoposti ad abbattimenti di capi bufalini maschi rientranti in tale categoria;
- che , con il proprio agire negligente, CP_1
non ha adeguato e commisurato il reale valore di mercato dei capi bufalini abbattuti nella provincia di a partire sin dall'anno 2017 e fino a tutto il CP_2
marzo 2019, e così operando ha ingenerato un inaccettabile disparità di trattamento tra coloro che hanno dovuto abbattere i propri capi bufalini fino al marzo 2019 e coloro che in prosieguo dovranno abbattere i loro capi.
2.Costituitasi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, CP_1
eccependo: - il difetto di giurisdizione, atteso che l'attore avrebbe contestato invero la valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione Contr all'interesse primario operata dalla apprezzando discrezionalmente l'an, il quid e il quomodo della erogazione;
sotto ulteriore profilo tale questione pregiudiziale sussiste anche in relazione alla contestazione da parte attrice dei valori della media dei prezzi di mercato rilevati da e pubblicati CP_1
quindicinalmente; - il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, una volta resi pubblici i prezzi di mercato, il Sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento dei capi bovini infettati e trasmette la relativa documentazione alla Contr Regione - e per essa dalla competente - ai fini della determinazione e della liquidazione dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 218/1988;
Pag. 3 di 8 - che la disposizione di cui all'art. 6 del Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n.
298 rendeva comunque inammissibile l'azione per preclusione, atteso che parte Contr attrice non ha impugnato il provvedimento con cui la ha determinato e ha liquidato l'indennità che è divenuto definitivo e inoppugnabile;
- che l'attrice non ha in alcun modo chiarito le circostanze di fatto da cui potrebbe farsi derivare la responsabilità dell' convenuto in relazione ai danni dalla CP_1
stessa lamentati, né ha in alcun modo evidenziato il titolo giuridico ed i presupposti di diritto da cui tale responsabilità deriverebbe;
- che le rilevazioni di stessa avvengono in conformità a quanto stabilito nei tavoli tecnici CP_1
con la partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del
Ministero della Salute. In via di estremo subordine contestava nel merito la pretesa.
3.La causa è stata istruita documentalmente.
4.L'udienza di discussione si è tenuta mediante scambio di note scritte, depositate solamente da parte attrice. Per parte convenuta, dunque, in assenza di elementi che consentano di dedurre una volontà incompatibile con la prosecuzione, devono intendersi rassegnate le stesse conclusioni già precisate.
5.Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione.
5.1.Nel caso di specie, parte attrice, ha chiesto la condanna al pagamento di un importo calcolato in termini di mancata corresponsione integrale dell'indennità, senza preliminarmente impugnare alcun provvedimento discrezionale. In altri termini, ciò che fa valere non è il cattivo esercizio del potere amministrativo, ma il diritto di ottenere un importo eccedente rispetto all'indennità già corrisposta. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del Giudice ordinario.
5.2.Nel senso qui affermato si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che "appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia promossa da un allevatore che, senza impugnare alcun provvedimento e facendo valere una pretesa non subordinata ad alcun potere discrezionale dell'amministrazione, ne chieda la condanna al pagamento dell'indennità aggiuntiva..." (Cass. Sez.Un. n. 6449/2016).
Pag. 4 di 8 5.3.Non sussiste, inoltre, il lamentato difetto di legittimazione passiva di
. CP_1
5.3.1.Sul punto, deve ricordarsi che, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza pacifica di legittimità, “la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo
l'interpretazione di tale norma, ai fini della «verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio» (Cass., sez. Il civ., 17 marzo
1995, n. 3110, Cass. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre
2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m.
568326)” (Cass. sez. I, n. 7776/2017).
5.4.Nel caso di specie, l'attore, che assume di essere titolare di un diritto, ha rivolto una domanda nei confronti di , ritenuta nella prospettazione data CP_1
nell'atto introduttivo titolare passiva del rapporto. Ciò, per quanto sopra esposto, è sufficiente ad affermare la sussistenza della sua legittimazione passiva.
6.Venendo al merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6.1.Deve innanzitutto procedersi alla qualificazione della domanda.
6.1.1. Nonostante le scarne allegazioni di parte attrice che non ha nemmeno provveduto a qualificare la propria domanda, peraltro formulata in modo del tutto generico, è possibile arguire che trattasi di domanda risarcitoria.
6.2.Ai fini dell'accoglimento, pertanto, l'attore avrebbe dovuto dimostrare, innanzitutto, l'illecito ovvero la violazione di un obbligo da parte di che CP_1
avrebbe provocato un danno ingiusto in capo all'attore.
6.3.Invero, tale illecito non è stato dimostrato.
Pag. 5 di 8 6.4.L'art. 2, comma 1, del decreto 298/89 (“Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno
1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”) prevedeva, infatti, nella versione ratione temporis applicabile che “1.
Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo -
I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278”.
6.5.Non risulta che abbia tenuto una condotta negligente rispetto agli CP_1
obblighi sulla stessa gravanti che erano essenzialmente relativi alla pubblicazione dei listini né, invero, che l'asserito danno sia conseguenza immediata e diretta della condotta di . CP_1
6.6.Ad ogni modo la rilevazione dei valori di mercato da parte di , pur CP_1
oggetto di pubblicazione, aveva una mera efficacia endoprocedimentale, tanto che, in caso di assenza dei necessari rilevamenti, veniva prevista una procedura alternativa, da ritenersi, dunque, egualmente soddisfacente per il proprietario degli animali abbattuti, di talché anche la comprovata assenza dei rilevamenti non avrebbe potuto comportare un danno ingiusto in capo al destinatario dell'indennità. La previsione di una procedura alternativa in caso di omissioni nella rilevazione da parte di recide, inoltre, ogni possibilità di affermare CP_1
la sussistenza di un nesso eziologico tra l'asserito danno e la condotta di
. CP_1
6.7.L'art. 5 del D.M. n. 298/1989 prevede, infatti, al comma 1 che “In assenza dei rilevamenti i cui ai precedenti articoli 2 e 3, il valore di mercato degli animali CP_1
abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e categoria nei bollettini settimanali dei prezzi pubblicati anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e riferiti ai mercati indicati negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6” e al comma 2 che “Per le categorie
Pag. 6 di 8 di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerali dei mercati di cui ai citati allegati, il valore di mercato è stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio e costituita: dall'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità, da due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori”.
6.8.Occorre, inoltre, osservare che alcuna rilevanza, stante quanto il principio di cui all'art. 11 delle Preleggi al Codice civile, in tale contesto può essere attribuita a disposizioni di emanazione successiva di cui non sia stata prevista, in deroga al principio richiamato, la retroattività.
6.9.Per granitica giurisprudenza "Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati."(Cass. sez. III, n. 25323/2024).
7.Ogni altra questione assorbita, la domanda avanzata da deve, Parte_1
pertanto, essere rigettata.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, disattesa e respinta, così provvede:
Pag. 7 di 8 rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
condanna l'attore alla rifusione, in favore di , delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in € 14.103 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e c.p.a., come per legge;
Così è deciso in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37077/2019 promossa da: pendente tra tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Luciano Parte_1
parte attrice
e
- in Controparte_1
persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
dinnanzi all'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'adito Tribunale, previa declaratoria di quanto innanzi accertare quanto esposto in premessa ed in conseguenza condannare la convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di €.180465,00 oltre spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Pag. 1 di 8 1.1.A sostegno della propria domanda, l'attore ha premesso: - di svolgere l'attività di allevatore bufalino con azienda sita in Grazzanise (CE); - che, a partire dall'aprile 2017 e fino all'ottobre 2018, a seguito di riscontro da parte del
Servizio Veterinario dell' di bufalina, lo stesso ha subito CP_2 CP_3
l'abbattimento di 318 capi bufalini come specificati e trascritti nei modelli 1B rilasciati dall' in data 23 gennaio 2019; - che in Controparte_4
tali documenti rilasciati dall' sono specificati singolarmente i capi CP_2
abbattuti e rispetto ai quali l'istante ha diritto ad indennizzo - in parte erogato Contr dall' ed in parte dalla - detratto il prezzo ricavato per la vendita CP_5
della carne oltre l'importo dello stesso;
- che l'art. 1 del d.lgs. 19 agosto 1996 n.
587 s.m.i. prevede, in caso di abbattimento, un indennizzo per animali appartenenti anche a specie “bufaline” pari al valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento, ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto di studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo-I.S.M.E.A.; - che, dalla relazione tecnica ed indagine di mercato, redatta in data 9 aprile 2019 dal dott. , l'indennizzo Persona_1
medio ricevuto per ogni capo bufalino abbattuto dal a partire dal 10 Pt_1
aprile 2017 al 15 ottobre 2018 corrisponde ad un valore sicuramente inferiore al prezzo medio di mercato reale praticato nel periodo stesso;
- che appare evidente la mancata corrispondenza tra l'indennizzo ricevuto per gli animali abbattuti ed il reale valore di mercato degli stessi alle date ed ai periodi citati sarebbe quantificabile in € 180.465; - che l' ha calcolato CP_2
l'indennizzo dovuto in base ad un errata indicazione dei prezzi medi di mercato fornita da nei vari periodi degli abbattimenti oggetto di controversia;
- CP_1
che tale situazione ha impedito all'attore di ripopolare la propria azienda bufalina (ad oggi con 208 bovini) con lo stesso numero di capi presenti nell'anno 2017 (593), atteso che il prezzo di mercato per l'acquisto di nuovi capi
è di gran lunga superiore a quello ricevuto a titolo di indennizzo;
- che tale
Pag. 2 di 8 negligenza dell' ed informazioni sul mercato agricolo è Controparte_6
confermato dal mancato aggiornamento dei prezzi dei capi bufalini in provincia di al valore effettivo di mercato;
- che, solo nel mese di marzo 2019, CP_2
l ha adeguato in parte i prezzi detti al valore di mercato integrando i CP_1
prezzi medi dei capi bufalini dopo aver ricevuto diffide in tal senso in data 5 febbraio 2019 da circa quaranta allevatori della Provincia di , in data 27 CP_2
marzo 2019 dalla ed in data 4 aprile 2019 dal Comune di Controparte_7
LO ed Arnone;
- che non aveva mai prezzato il valore di mercato CP_1
dei capi bufalini maschi cosiddetti “scolostrati”, cioè di età da zero ad otto mesi e quelli di età compresa tra gli undici e dodici mesi, comportando una perdita secca per gli allevatori che sono sottoposti ad abbattimenti di capi bufalini maschi rientranti in tale categoria;
- che , con il proprio agire negligente, CP_1
non ha adeguato e commisurato il reale valore di mercato dei capi bufalini abbattuti nella provincia di a partire sin dall'anno 2017 e fino a tutto il CP_2
marzo 2019, e così operando ha ingenerato un inaccettabile disparità di trattamento tra coloro che hanno dovuto abbattere i propri capi bufalini fino al marzo 2019 e coloro che in prosieguo dovranno abbattere i loro capi.
2.Costituitasi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, CP_1
eccependo: - il difetto di giurisdizione, atteso che l'attore avrebbe contestato invero la valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione Contr all'interesse primario operata dalla apprezzando discrezionalmente l'an, il quid e il quomodo della erogazione;
sotto ulteriore profilo tale questione pregiudiziale sussiste anche in relazione alla contestazione da parte attrice dei valori della media dei prezzi di mercato rilevati da e pubblicati CP_1
quindicinalmente; - il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, una volta resi pubblici i prezzi di mercato, il Sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento dei capi bovini infettati e trasmette la relativa documentazione alla Contr Regione - e per essa dalla competente - ai fini della determinazione e della liquidazione dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 218/1988;
Pag. 3 di 8 - che la disposizione di cui all'art. 6 del Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n.
298 rendeva comunque inammissibile l'azione per preclusione, atteso che parte Contr attrice non ha impugnato il provvedimento con cui la ha determinato e ha liquidato l'indennità che è divenuto definitivo e inoppugnabile;
- che l'attrice non ha in alcun modo chiarito le circostanze di fatto da cui potrebbe farsi derivare la responsabilità dell' convenuto in relazione ai danni dalla CP_1
stessa lamentati, né ha in alcun modo evidenziato il titolo giuridico ed i presupposti di diritto da cui tale responsabilità deriverebbe;
- che le rilevazioni di stessa avvengono in conformità a quanto stabilito nei tavoli tecnici CP_1
con la partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del
Ministero della Salute. In via di estremo subordine contestava nel merito la pretesa.
3.La causa è stata istruita documentalmente.
4.L'udienza di discussione si è tenuta mediante scambio di note scritte, depositate solamente da parte attrice. Per parte convenuta, dunque, in assenza di elementi che consentano di dedurre una volontà incompatibile con la prosecuzione, devono intendersi rassegnate le stesse conclusioni già precisate.
5.Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione.
5.1.Nel caso di specie, parte attrice, ha chiesto la condanna al pagamento di un importo calcolato in termini di mancata corresponsione integrale dell'indennità, senza preliminarmente impugnare alcun provvedimento discrezionale. In altri termini, ciò che fa valere non è il cattivo esercizio del potere amministrativo, ma il diritto di ottenere un importo eccedente rispetto all'indennità già corrisposta. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del Giudice ordinario.
5.2.Nel senso qui affermato si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che "appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia promossa da un allevatore che, senza impugnare alcun provvedimento e facendo valere una pretesa non subordinata ad alcun potere discrezionale dell'amministrazione, ne chieda la condanna al pagamento dell'indennità aggiuntiva..." (Cass. Sez.Un. n. 6449/2016).
Pag. 4 di 8 5.3.Non sussiste, inoltre, il lamentato difetto di legittimazione passiva di
. CP_1
5.3.1.Sul punto, deve ricordarsi che, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza pacifica di legittimità, “la «"legitimatio ad causam", attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data" (Cass., sez. III, l marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo
l'interpretazione di tale norma, ai fini della «verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio» (Cass., sez. Il civ., 17 marzo
1995, n. 3110, Cass. sez. Il civ., 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass., sez. I civ., 20 novembre
2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606, m.
568326)” (Cass. sez. I, n. 7776/2017).
5.4.Nel caso di specie, l'attore, che assume di essere titolare di un diritto, ha rivolto una domanda nei confronti di , ritenuta nella prospettazione data CP_1
nell'atto introduttivo titolare passiva del rapporto. Ciò, per quanto sopra esposto, è sufficiente ad affermare la sussistenza della sua legittimazione passiva.
6.Venendo al merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6.1.Deve innanzitutto procedersi alla qualificazione della domanda.
6.1.1. Nonostante le scarne allegazioni di parte attrice che non ha nemmeno provveduto a qualificare la propria domanda, peraltro formulata in modo del tutto generico, è possibile arguire che trattasi di domanda risarcitoria.
6.2.Ai fini dell'accoglimento, pertanto, l'attore avrebbe dovuto dimostrare, innanzitutto, l'illecito ovvero la violazione di un obbligo da parte di che CP_1
avrebbe provocato un danno ingiusto in capo all'attore.
6.3.Invero, tale illecito non è stato dimostrato.
Pag. 5 di 8 6.4.L'art. 2, comma 1, del decreto 298/89 (“Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno
1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”) prevedeva, infatti, nella versione ratione temporis applicabile che “1.
Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo -
I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278”.
6.5.Non risulta che abbia tenuto una condotta negligente rispetto agli CP_1
obblighi sulla stessa gravanti che erano essenzialmente relativi alla pubblicazione dei listini né, invero, che l'asserito danno sia conseguenza immediata e diretta della condotta di . CP_1
6.6.Ad ogni modo la rilevazione dei valori di mercato da parte di , pur CP_1
oggetto di pubblicazione, aveva una mera efficacia endoprocedimentale, tanto che, in caso di assenza dei necessari rilevamenti, veniva prevista una procedura alternativa, da ritenersi, dunque, egualmente soddisfacente per il proprietario degli animali abbattuti, di talché anche la comprovata assenza dei rilevamenti non avrebbe potuto comportare un danno ingiusto in capo al destinatario dell'indennità. La previsione di una procedura alternativa in caso di omissioni nella rilevazione da parte di recide, inoltre, ogni possibilità di affermare CP_1
la sussistenza di un nesso eziologico tra l'asserito danno e la condotta di
. CP_1
6.7.L'art. 5 del D.M. n. 298/1989 prevede, infatti, al comma 1 che “In assenza dei rilevamenti i cui ai precedenti articoli 2 e 3, il valore di mercato degli animali CP_1
abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e categoria nei bollettini settimanali dei prezzi pubblicati anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e riferiti ai mercati indicati negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6” e al comma 2 che “Per le categorie
Pag. 6 di 8 di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerali dei mercati di cui ai citati allegati, il valore di mercato è stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio e costituita: dall'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità, da due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori”.
6.8.Occorre, inoltre, osservare che alcuna rilevanza, stante quanto il principio di cui all'art. 11 delle Preleggi al Codice civile, in tale contesto può essere attribuita a disposizioni di emanazione successiva di cui non sia stata prevista, in deroga al principio richiamato, la retroattività.
6.9.Per granitica giurisprudenza "Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati."(Cass. sez. III, n. 25323/2024).
7.Ogni altra questione assorbita, la domanda avanzata da deve, Parte_1
pertanto, essere rigettata.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, disattesa e respinta, così provvede:
Pag. 7 di 8 rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_1
condanna l'attore alla rifusione, in favore di , delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in € 14.103 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e c.p.a., come per legge;
Così è deciso in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
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