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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4549/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4549/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 ottobre 2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Anna Varner ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n.
2024/2023 di data 18 luglio 2023 relative all'affidamento, collocazione, visite e
1 mantenimento del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
31 dicembre 2013 dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: “
1. Affidare il minore in via super Persona_1 esclusiva alla madre, con la quale continuerà a vivere stabilmente, con concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni riguardanti il minore, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale e rilascio dei documenti di identità validi per
l'espatrio.
2. Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma Per_ mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da considerarsi tali in base al protocollo CNF, con previsione che quelle superiori ad € 100,00 siano previamente concordate;
il genitore che sosterrà l'esborso avrà diritto ad ottenere la rifusione della quota a carico dell'altro nel termine di 10 giorni dall'esibizione del relativo giustificativo mediante trasmissione di copia via mail.
3. Disporre che il padre contatti il figlio telefonicamente almeno una volta a settimana, con facoltà di fargli visita in occasione del suo rientro in Italia, tenendolo presso di sé nel proprio domicilio italiano per il periodo di sette giorni durante le vacanze estive e di tre giorni durante le vacanze natalizie”.
Le parti hanno dato atto che con il decreto datato 18 luglio 2023 il Tribunale di
Trento, tenuto conto della lontananza del sig. (trasferitosi all'estero sin Per_1 dalla nascita del figlio e raramente presente in Italia), ha disposto l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa ed un contributo al mantenimento ordinario del minore a carico del padre pari ad € 225,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I ricorrenti hanno rappresentato che la situazione familiare è rimasta invariata nel tempo, dando atto che la gestione del minore permane esclusivamente in capo alla sig.ra e che, in ragione della lontananza del padre, si rende necessario Per_1 riconoscere un affidamento super esclusivo del figlio in capo alla madre per Per_1 consentirle di assumere in via autonoma anche le decisioni di maggior rilevanza relative alla salute, istruzione ed educazione senza necessità di consultare l'altro
2 genitore. In particolare, le parti hanno rappresentato che, a causa della lontananza del padre e della sua impossibilità a rientrare in Italia, è stato ritardato l'inizio del percorso psicologico del figlio suggerito dalla scuola. Per_1
Il sig. ha riconosciuto di dovere alla sig.ra la somma di € Per_1 Per_1
3.371,76 a saldo delle somme rimaste arretrate per la contribuzione al mantenimento del minore e si è formalmente impegnato a corrispondere detto importo entro Per_1 il 30 aprile 2028, a rate o in un'unica soluzione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa delle parti sia meritevole di ratifica, tenuto conto del preminente interesse del figlio minore ad evitare che, in ragione della perdurante assenza paterna, venga impedita, ovvero notevolmente rallentata, l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio (istruzione, salute, educazione, residenza abituale), come di recente accaduto con riguardo al percorso psicologico, il cui inizio
è stato ritardato proprio in ragione dell'assenza paterna. Anche le altre condizioni sono meritevoli di accoglimento, non apparendo contrari all'interesse del minore.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, a modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n. 2024/2023 di data 18 luglio 2023, dispone in conformità alle condizioni congiunte di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4549/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 ottobre 2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Anna Varner ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n.
2024/2023 di data 18 luglio 2023 relative all'affidamento, collocazione, visite e
1 mantenimento del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
31 dicembre 2013 dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: “
1. Affidare il minore in via super Persona_1 esclusiva alla madre, con la quale continuerà a vivere stabilmente, con concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni riguardanti il minore, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale e rilascio dei documenti di identità validi per
l'espatrio.
2. Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma Per_ mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da considerarsi tali in base al protocollo CNF, con previsione che quelle superiori ad € 100,00 siano previamente concordate;
il genitore che sosterrà l'esborso avrà diritto ad ottenere la rifusione della quota a carico dell'altro nel termine di 10 giorni dall'esibizione del relativo giustificativo mediante trasmissione di copia via mail.
3. Disporre che il padre contatti il figlio telefonicamente almeno una volta a settimana, con facoltà di fargli visita in occasione del suo rientro in Italia, tenendolo presso di sé nel proprio domicilio italiano per il periodo di sette giorni durante le vacanze estive e di tre giorni durante le vacanze natalizie”.
Le parti hanno dato atto che con il decreto datato 18 luglio 2023 il Tribunale di
Trento, tenuto conto della lontananza del sig. (trasferitosi all'estero sin Per_1 dalla nascita del figlio e raramente presente in Italia), ha disposto l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa ed un contributo al mantenimento ordinario del minore a carico del padre pari ad € 225,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I ricorrenti hanno rappresentato che la situazione familiare è rimasta invariata nel tempo, dando atto che la gestione del minore permane esclusivamente in capo alla sig.ra e che, in ragione della lontananza del padre, si rende necessario Per_1 riconoscere un affidamento super esclusivo del figlio in capo alla madre per Per_1 consentirle di assumere in via autonoma anche le decisioni di maggior rilevanza relative alla salute, istruzione ed educazione senza necessità di consultare l'altro
2 genitore. In particolare, le parti hanno rappresentato che, a causa della lontananza del padre e della sua impossibilità a rientrare in Italia, è stato ritardato l'inizio del percorso psicologico del figlio suggerito dalla scuola. Per_1
Il sig. ha riconosciuto di dovere alla sig.ra la somma di € Per_1 Per_1
3.371,76 a saldo delle somme rimaste arretrate per la contribuzione al mantenimento del minore e si è formalmente impegnato a corrispondere detto importo entro Per_1 il 30 aprile 2028, a rate o in un'unica soluzione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa delle parti sia meritevole di ratifica, tenuto conto del preminente interesse del figlio minore ad evitare che, in ragione della perdurante assenza paterna, venga impedita, ovvero notevolmente rallentata, l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio (istruzione, salute, educazione, residenza abituale), come di recente accaduto con riguardo al percorso psicologico, il cui inizio
è stato ritardato proprio in ragione dell'assenza paterna. Anche le altre condizioni sono meritevoli di accoglimento, non apparendo contrari all'interesse del minore.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, a modifica delle condizioni di cui al decreto di questo Tribunale n. 2024/2023 di data 18 luglio 2023, dispone in conformità alle condizioni congiunte di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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