TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3639 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 06/11/2024 e vertente
TRA
( C.F. ) nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Daniel Cibin presso il cui studio sito in Milano, galleria Buenos
Aires n. 16 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
( C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(ETIOPIA) in data 11/09/1982, . CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.12.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE:
Per : Parte_1
“
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Addis Abeba (Etiopia) e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nerviano (MI) al n. 19, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2012;
2. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Addis Abeba (Etiopia) in data 16.10.2012 (atto trascritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Nerviano (MI) al n. 19, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2012; dal matrimonio non nascevano figli;
i coniugi si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 8053/2023 del 4 ottobre 2023 e pubblicata in data 16 ottobre 2023.
Con ricorso depositato in data 06/11/2024 il Sig. ha chiesto a questo Tribunale di Pt_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
All'udienza di prima comparizione dell' 1 aprile 2025, dinnanzi al Giudice Delegato, il ricorrente insisteva nella domanda di divorzio ed il procuratore di parte ricorrente chiedeva un breve rinvio per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
alla suddetta udienza, il Giudice Delegato, dichiarava la contumacia della resistente e rinviava l'udienza al 15.04.2025 ai sensi dell'art 127 ter.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17/04/2025, il Giudice delegato – lette le note scritte depositate da parte ricorrente – rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa era stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/04/2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi ed essendo parte ricorrente cittadino italiano.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio avanzata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Addis Abeba (Etiopia) in data 16.10.2012 (atto trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Nerviano (MI) al n. 19, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2012.
I coniugi, invero, risultano essersi separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Milano n.
8053/2023 del 4 ottobre 2023 e pubblicata in data 16 ottobre 2023.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 06/11/2024.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa , così decide:
1) DICHIARA, lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
con rito civile in Addis Abeba (Etiopia) in data 16.10.2012 (atto Controparte_1
trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Nerviano (MI) al n. 19, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2012);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerviano
(MI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite .
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice Rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 06/11/2024 e vertente
TRA
( C.F. ) nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Daniel Cibin presso il cui studio sito in Milano, galleria Buenos
Aires n. 16 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
E
( C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(ETIOPIA) in data 11/09/1982, . CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.12.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE:
Per : Parte_1
“
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Addis Abeba (Etiopia) e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Nerviano (MI) al n. 19, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2012;
2. con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Addis Abeba (Etiopia) in data 16.10.2012 (atto trascritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Nerviano (MI) al n. 19, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2012; dal matrimonio non nascevano figli;
i coniugi si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 8053/2023 del 4 ottobre 2023 e pubblicata in data 16 ottobre 2023.
Con ricorso depositato in data 06/11/2024 il Sig. ha chiesto a questo Tribunale di Pt_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
All'udienza di prima comparizione dell' 1 aprile 2025, dinnanzi al Giudice Delegato, il ricorrente insisteva nella domanda di divorzio ed il procuratore di parte ricorrente chiedeva un breve rinvio per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
alla suddetta udienza, il Giudice Delegato, dichiarava la contumacia della resistente e rinviava l'udienza al 15.04.2025 ai sensi dell'art 127 ter.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 17/04/2025, il Giudice delegato – lette le note scritte depositate da parte ricorrente – rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa era stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/04/2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi ed essendo parte ricorrente cittadino italiano.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di divorzio avanzata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Addis Abeba (Etiopia) in data 16.10.2012 (atto trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Nerviano (MI) al n. 19, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2012.
I coniugi, invero, risultano essersi separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Milano n.
8053/2023 del 4 ottobre 2023 e pubblicata in data 16 ottobre 2023.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 06/11/2024.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alla domanda della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa , così decide:
1) DICHIARA, lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
con rito civile in Addis Abeba (Etiopia) in data 16.10.2012 (atto Controparte_1
trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Nerviano (MI) al n. 19, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2012);
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerviano
(MI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite .
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice Rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai