Articolo 16 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 15Articolo 17
Versione
14 maggio 1982
Art. 16. (Ammissione alla magistratura amministrativa)


I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'.
Il concorso e' disciplinato dall' articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 .
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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