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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1503/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5271/2022 depositato il 08/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 669/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 04/03/2022
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580201900012950 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017451731 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 in proprio e nella qualità di legale rappresentate della Società
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo n. 29580201900012950, notificato il 14.12.2019 in riferimento solo ed esclusivamente alla cartella di pagamento n.
29520180017451731 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.489,09 a titolo di
IVA –anno 2012.
Ha eccepito:
1) La violazione e falsa applicazione dell'art. art. 12 DPR 602/1973 e commi 4 - 5 art. 23 DPR 445/00 per omessa firma del ruolo,
2) L'assenza, nella cartella esattoriale,della firma del legale rappresentante dell'Agente per la NE,
3) La violazione dell'articolo 21-septies, legge n. 241/90 per carenza della sottoscrizione della cartella esattoriale,
4) L'omessa specifica indicazione e sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento di emissione della cartella e di formazione del ruolo,
5) Violazione e falsa applicazione dell'art 15 del D.P.R. 602/73 per omessa notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta quale atto prodromico,
6) La violazione dell'art. 17 D.P.R. 602/73 per non essere state iscritte le somme a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definito,
7) L'omessa notifica dell'atto presupposto,
8) La violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 27.07.2000 n. 212 per omessa allegazione dell'atto presupposto.
9) La violazione dell'art. 5 della L. 212/00 in combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge in base ai quali l'amministrazione ha l'onere di informare il contribuente, di ogni fatto o circostanza che possa comportare l'irrogazione di una sanzione
10) L'omessa descrizione del credito azionato non contenendo la cartella di pagamento la dettagliata descrizione del credito azionato,
11) La violazione e falsa applicazione degli artt.36-bis,36 ter 37 bis del D.P.R. n. 600/1973 per non essere stata preceduta la cartella dall'avviso bonario. 12) La violazione dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973,
13) La violazione dell'art. 7 L. 890/82 essendo stata notificata la cartella presso il domicilio del contribuente ma ricevuta da un familiare senza, però che di tale consegna sia mai stata data comunicazione al destinatario,
14) L'omessa indicazione, nella cartella esattoriale, delle modalità di calcolo degli interessi,
15) La prescrizione dei crediti,
Ha concluso chiedendo di ritenere e dichiarare inesistente e/o nulla il preavviso di fermo e annullare le cartelle di pagamento indicate nel preavviso di fermo.Con vittoria di spese.
Si è costituita NE Sicilia chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso atti prodromici a quello impugnato, ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che fosse dichiarato legittimo l'operato dell'Agente della riscossione e che fosse confermata la validità ed efficacia del preavviso di fermo opposto.
Si è costituita Agenzia delle Entrate e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
All'udienza del 27 gennaio 2022, celebrata con le modalità di cui al comma 1 dell'art.27 del d.l.n. 137 del
2020 e succ.mod., la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente ha impugnato il fermo amministrativo relativamente alla cartella esattoriale n.
29520180017451731 muovendo tutta una serie di eccezioni, tutte riferite alla cartella stessa, assumendo la mancata regolare notifica della stessa perché fatta a un familiare senza l'invio della successiva raccomandata informativa.
Detta eccezione è priva di fondatezza.
Nel caso di specie la cartella esattoriale è stata notificata è stata notificata il 14/11/2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente,Email_4.
La notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che fosse duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), nel qual caso il concessionario della riscossione provvede “a inserirenel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta” (Cass. n. 30948 del 2019).
Ricordano infine i giudici di legittimità che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite
PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” e che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD, come modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. n. 30948 del 2019,Ordinanza n. 31261 del 03/11/2021). Essendo avvenuta regolarmente la notifica della cartella e non essendo stata opposta nei termini tutte le censure formulate,che riguardano la stessa, non possono trovare ingresso in questa sede.
Infatti è costante l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove, come nel caso di specie gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dei suddetti atti impositivi presupposti (ossia la riferibilità del debito tributario ad una società a responsabilità limitata, come tale non estensibile al socio), che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest'ultimi (Cass.n.701 del 2014, n. 13138 del 2018).
Sicchè non è ammissibile la contestazione circa il mancato ricevimento di atti prevenenti a quello immediatamente precedente (sub specie cartella di pagamento) che se regolarmente notificato rende il ricorso avverso l'atto successivo assolutamente inammissibile, essendosi resa definitiva la pretesa tributaria richiesta con la cartella di pagamento, cui il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza non impugnando nei termini di legge.
Né può ritenersi maturata la prescrizione successiva alla notifica della cartella,l'unica che può trovare ingresso in questa sede , ove si consideri la data di notifica della stessa (14.11.2018 ) e la notifica del fermo (14.12.2019.
In definitiva il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannata alle spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Rappresentante_1 in proprio e nella qualità di legale rappresentate della Società Ricorrente_1
con atto del 8 Ottobre 2022 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione art. 18, 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 –Violazione e falsa applicazione art. 25 e 26 del d.P.R. 602/1973. - Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. – Erronea valutazione e travisamento dei fatti. - Violazione e falsa applicazione art. Art. 36 comma 4 ter del D.L. 248/2007 – Violazione
e falsa applicazione art. 15 d.P.R. 602/1973.
In primo luogo, la sentenza merita riforma laddove la TP, avendo ritenuto notificata la cartella di pagamento n. 29520180017451731, presupposta al preavviso di fermo, ha in via consequenziale rigettato i motivi di ricorso con cui il contribuente aveva, appunto, ritenuto l'invalida notificazione della cartella e, conseguentemente, ha ritenuto inammissibili e tardivi tutti i vizi sollevati dal contribuente in merito alla cartella.
In realtà, non vi è prova del tentativo di notificazione della cartella a mezzo PEC, tanto meno del suo perfezionamento.
L'Esattore, infatti, aveva depositato in modalità cartacea degli avvisi di accettazione e di consegna e l'estratto di ruolo della cartella. Tali documenti, però, non potevano essere adeguati per provare la notificazione della cartella in questione, atteso che non dimostrano la effettiva trasmissione della cartella in allegato ai messaggi
PEC asseritamente inviati dall'Esattore. In secondo luogo, ammettendo per assurdo che la documentazione in atti, provasse il tentativo di notificazione a mezzo PEC, appare evidente che l'indirizzo PEC del destinatario, in base all'art. 26 del d.P.R. 602/1973, avrebbe dovuto essere estratto da un pubblico registro.
Il mancato perfezionamento della notificazione della cartella non può che avere determinato l'illegittimità della procedura della riscossione e l'effetto della inesigibilità del credito in applicazione dell'art. 25 del d.P.
R. 602/1973.
Infatti: uno degli effetti prodotti dalla mancata notifica delle cartelle di pagamento è la nullità della procedura di riscossione. Gli articoli 25 e 26 del D.P.R. 602/1973 impongo all'Esattore l'obbligo della notifica della cartella esattoriale, questa – come è noto - ha lo scopo di portare a conoscenza del contribuente la pretesa erariale. l'ulteriore effetto della mancata notifica della cartella di pagamento entro il termine di decadenza previsto dalla legge, determina l'estinzione del carico erariale. Infatti l'art. 25 del d.P.R. 602/1973 prevede un termine di decadenza di natura perentoria, la cui violazione determina l'estinzione del credito per inesigibilità.
Nel caso di specie, detto termine di cui all'art. 25 del d.P.R. 602/1973 è stato palesemente violato dato che la notificazione della cartella 29520180017451731000, relativa ad IVA, oltre sanzioni, interessi e accessori, per l'anno 2012, non si è mai perfezionata nel termine di legge.
Come già detto l'erroneità della decisione sulla notificazione della sentenza, ha impedito alla TP di entrare nel merito dei vizi della cartella. Pertanto, da quanto premesso, appare evidente che la decisione di prime cure è errata e merita riforma, anche laddove la TP non è entrata nel merito del motivo quarto di ricorso, con il quale era sollevato dal ricorrente il vizio di omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento della cartella.
Nel caso di specie la cartella di pagamento è successiva a tale data (essendo il ruolo del 2020) e, pertanto, soggiace al richiamato onere di indicazione di cui all'art. 36, comma 4-ter del d.l. 248/2007 a pena di nullità.
Come già detto l'erroneità della decisione sulla notificazione della sentenza, ha impedito alla TP di entrare nel merito dei vizi della cartella. Pertanto, da quanto premesso, appare evidente che la decisione di prime cure è errata e merita riforma, anche laddove la TP non è entrata nel merito del motivo quinto di ricorso, con il quale era sollevato dal ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.P.R. 602/73. Nel caso di specie, infatti, occorreva verificare se è stato notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta (quale atto prodromico alla cartella), e se lo stesso contiene, oltre alla determinazione delle imposte e delle sanzioni, anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, ed a titolo provvisorio, degli importi di cui all'art. 15 del D.P.R.602/73.
2) Violazione art. 112 c.p.c. laddove la sentenza non si pronuncia sulla motivazione del preavviso di fermo.
Come noto, il preavviso di fermo va adeguatamente motivato indicando non soltanto gli estremi della cartella di pagamento e l'importo, ma deve indicare le ragioni della pretesa fatta valere con quell'atto. Nel caso di specie, tali norme sono state violate e il fermo è gravemente viziato nella motivazione, con la conseguenza che la TP non poteva affermare che il preavviso di fermo fosse adeguatamente motivato.
3) Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione art. 7 della legge 212/2000.
La sentenza, poi, merita riforma laddove la TP non si è pronunciata sul motivo n. 16 di ricorso con cui il contribuente aveva fatto valere il difetto di motivazione del fermo amministrativo per la mancata indicazione della modalità di computo degli interessi. Correttamente, invero, ci si lamentava che, nonostante il preavviso di fermo a pag. 1, conteneva oltre 14 mila euro di interessi applicati sulle somme dovute in base alle cartelle, senza alcuna motivazione di tale importo, non vi fosse alcuna motivazione al riguardo di tale ingente somma.
4) Violazione e falsa applicazione art. 91 c.p.c. – Erronea condanna alle spese del giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 669/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 10 e depositata il 4
Marzo 2022, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Pretestuose e prive di fondamento appaiono, infatti, le eccezioni sollevate dalla parte, e bene hanno operato i primi giudici nell' accogliere le tesi sostenute dall' Ufficio. Infatti, così come già sostenuto nella costituzione di quest' Ufficio, che in questa sede si deve intendere integralmente riportata, nessuna violazione e nessuna errata interpretazione è stata operata dall' A.F.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – NE che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, si deduce che la statuizione assunta in prime cure dalla Commissione Tributaria di Primo grado, che ha ritenuto che “la cartella esattoriale (sottesa al fermo amministrativo impugnato) è stata notificata il 14.11.2018 all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente Email_4”, è corretta. Ed infatti,
i motivi di gravame siccome proposti, secondo cui non vi è prova del tentativo di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo, né del suo perfezionamento e che la produzione in giudizio degli avvisi di accettazione e di consegna non provano l'avvenuta trasmissione della cartella, sono destituiti di ogni pur minimo fondamento. Invero, la cartella di pagamento n.
29520180017451731000 è stata notificata il 14.11.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata della società odierna appellante, giusta previsione dell'art. 26, II comma, DPR n. 602/1973. Senza recesso da quanto sopra dedotto in via preliminare, si rileva che la notifica delle cartelle di pagamento effettuata dall'Agente della NE è legittima anche ove dovesse ritenersi effettuata tramite un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione: trattandosi, infatti, nella specie, di iscrizione a ruolo effettuata a seguito di mancato pagamento della rata successiva alla prima dell'atto di accertamento n.
TYXA2H500318/2017, definito con pagamento rateale, il relativo termine (decennale, ex art. 2946 c.c.), interrotto con la notifica della cartella il 14.11.2018 e ricominciato a decorrere ex novo da tale data, è stato efficacemente interrotto il 12.12.2019 con la notifica del preavviso di fermo opposto. Peraltro, l'unica eccezione di prescrizione che può trovare ingresso in questa sede è quella eventualmente successiva alla notifica della cartella di pagamento e, pertanto, ove si consideri – si ribadisce – la notifica della stessa avvenuta in data 14.11.2018 e la notifica del preavviso di fermo in data 12.12.2019 è, ictu oculi, evidente che non può ritenersi maturata. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, infatti, precisato che il termine prescrizionale della cartella di pagamento dipenderà dalla natura del credito azionato che, generalmente, per i tributi erariali, quale appunto è l'IVA, come nella specie, sarà di dieci anni che decorrono trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. Sent. n. 23397/2016).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 06 Giugno 2025 parte appellante deposita memoria ex art. 32 d.lgs. 546/1992, con dichiarazione di interruzione del giudizio in quanto il Sig. Rapp._1 è deceduto in data 13.10.2022.
In data 3 Settembre 2025 parte appellante deposita memoria di estinzione del giudizio in quanto si rappresenta che le cartelle oggetto della sentenza impugnata in appello, sono state successivamente rottamate, come da istanza depositata in atti il 28.12.2023 e tale rottamazione è stata accolta da Agenzia
Entrate NE.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il Collegio ritiene infondato il motivo di gravame con cui gli appellanti contestano la regolarità e/o la prova della notifica della cartella di pagamento presupposta. Dagli atti risulta che la cartella n. 29520180017451731
è stata notificata in data 14.11.2018 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC riferibile al destinatario (Email_4, modalità consentita dall'art. 26 DPR 602/1973. In particolare: la notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento può essere eseguita mediante allegazione di documento informatico, sia quale atto nativo digitale sia quale copia per immagine di originale analogico;
non sussiste, in via generale, un obbligo normativo di sottoscrizione con firma digitale della copia per immagine trasmessa via PEC, ferma la possibilità per il destinatario di disconoscere la conformità ove ne ricorrano i presupposti;
nel caso di specie, non emerge un disconoscimento tempestivo e specifico idoneo a scalfire l'efficacia probatoria della notificazione. Le doglianze dell'appellante si risolvono, pertanto, in contestazioni generiche che non superano la ricostruzione operata dal primo giudice, che deve essere condivisa.
Una volta ritenuta rituale la notifica della cartella e considerato che la stessa non risulta impugnata nel termine di legge, la pretesa tributaria sottostante deve considerarsi definitiva. Ne consegue che: il preavviso di fermo è certamente autonomamente impugnabile, ma quando gli atti presupposti (cartella/titolo) sono divenuti definitivi, nel giudizio instaurato contro l'atto successivo possono farsi valere solo vizi propri del preavviso, non anche vizi inerenti alla cartella che avrebbero dovuto essere dedotti tempestivamente.
Pertanto, tutte le censure che, pur formalmente veicolate contro il preavviso, investono sostanzialmente la legittimità intrinseca della cartella (sottoscrizione, ruolo, responsabile del procedimento riferito alla cartella, omissioni informative originarie, ecc. ) risultano inammissibili o comunque non scrutinabili in questa sede, per intervenuta definitività dell'atto presupposto.
La dedotta decadenza presuppone, secondo la prospettazione dell'appellante, l'omessa/inesistente notifica della cartella nel termine. Poiché, come sopra chiarito, la notifica della cartella deve ritenersi avvenuta
(14.11.2018), la censura è infondata.
Con riguardo alla prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, è sufficiente osservare che, tra: notifica cartella (14.11.2018) e notifica preavviso di fermo (14.12.2019), non è decorso alcun termine prescrizionale utile;
anche tale motivo deve essere respinto.
Le doglianze relative alla motivazione del preavviso – con particolare riferimento alla quantificazione degli interessi – non possono trovare accoglimento. In presenza di cartella definitiva, la funzione del preavviso di fermo è quella di costituire un atto prodromico all'esecuzione/azione cautelare, richiamando le posizioni debitorie già portate a conoscenza con gli atti presupposti e invitando al pagamento, senza che ciò implichi la necessità di una rinnovazione della motivazione sostanziale del credito. In ogni caso, nel preavviso risultano indicati gli elementi identificativi essenziali (cartella, importi, causale/anno e riferimenti) idonei a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e, se del caso, richiedere chiarimenti;
pertanto non si ravvisa la dedotta nullità per difetto di motivazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dall'Ricorrente_1
va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Il Collegio ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo alla natura e complessità delle questioni dedotte, nonché all'andamento complessivo del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 05 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5271/2022 depositato il 08/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 669/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 04/03/2022
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580201900012950 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017451731 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 in proprio e nella qualità di legale rappresentate della Società
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo n. 29580201900012950, notificato il 14.12.2019 in riferimento solo ed esclusivamente alla cartella di pagamento n.
29520180017451731 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 2.489,09 a titolo di
IVA –anno 2012.
Ha eccepito:
1) La violazione e falsa applicazione dell'art. art. 12 DPR 602/1973 e commi 4 - 5 art. 23 DPR 445/00 per omessa firma del ruolo,
2) L'assenza, nella cartella esattoriale,della firma del legale rappresentante dell'Agente per la NE,
3) La violazione dell'articolo 21-septies, legge n. 241/90 per carenza della sottoscrizione della cartella esattoriale,
4) L'omessa specifica indicazione e sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento di emissione della cartella e di formazione del ruolo,
5) Violazione e falsa applicazione dell'art 15 del D.P.R. 602/73 per omessa notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta quale atto prodromico,
6) La violazione dell'art. 17 D.P.R. 602/73 per non essere state iscritte le somme a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definito,
7) L'omessa notifica dell'atto presupposto,
8) La violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 27.07.2000 n. 212 per omessa allegazione dell'atto presupposto.
9) La violazione dell'art. 5 della L. 212/00 in combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge in base ai quali l'amministrazione ha l'onere di informare il contribuente, di ogni fatto o circostanza che possa comportare l'irrogazione di una sanzione
10) L'omessa descrizione del credito azionato non contenendo la cartella di pagamento la dettagliata descrizione del credito azionato,
11) La violazione e falsa applicazione degli artt.36-bis,36 ter 37 bis del D.P.R. n. 600/1973 per non essere stata preceduta la cartella dall'avviso bonario. 12) La violazione dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973,
13) La violazione dell'art. 7 L. 890/82 essendo stata notificata la cartella presso il domicilio del contribuente ma ricevuta da un familiare senza, però che di tale consegna sia mai stata data comunicazione al destinatario,
14) L'omessa indicazione, nella cartella esattoriale, delle modalità di calcolo degli interessi,
15) La prescrizione dei crediti,
Ha concluso chiedendo di ritenere e dichiarare inesistente e/o nulla il preavviso di fermo e annullare le cartelle di pagamento indicate nel preavviso di fermo.Con vittoria di spese.
Si è costituita NE Sicilia chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso atti prodromici a quello impugnato, ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che fosse dichiarato legittimo l'operato dell'Agente della riscossione e che fosse confermata la validità ed efficacia del preavviso di fermo opposto.
Si è costituita Agenzia delle Entrate e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
All'udienza del 27 gennaio 2022, celebrata con le modalità di cui al comma 1 dell'art.27 del d.l.n. 137 del
2020 e succ.mod., la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente ha impugnato il fermo amministrativo relativamente alla cartella esattoriale n.
29520180017451731 muovendo tutta una serie di eccezioni, tutte riferite alla cartella stessa, assumendo la mancata regolare notifica della stessa perché fatta a un familiare senza l'invio della successiva raccomandata informativa.
Detta eccezione è priva di fondatezza.
Nel caso di specie la cartella esattoriale è stata notificata è stata notificata il 14/11/2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente,Email_4.
La notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che fosse duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), nel qual caso il concessionario della riscossione provvede “a inserirenel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta” (Cass. n. 30948 del 2019).
Ricordano infine i giudici di legittimità che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite
PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” e che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD, come modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. n. 30948 del 2019,Ordinanza n. 31261 del 03/11/2021). Essendo avvenuta regolarmente la notifica della cartella e non essendo stata opposta nei termini tutte le censure formulate,che riguardano la stessa, non possono trovare ingresso in questa sede.
Infatti è costante l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove, come nel caso di specie gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dei suddetti atti impositivi presupposti (ossia la riferibilità del debito tributario ad una società a responsabilità limitata, come tale non estensibile al socio), che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest'ultimi (Cass.n.701 del 2014, n. 13138 del 2018).
Sicchè non è ammissibile la contestazione circa il mancato ricevimento di atti prevenenti a quello immediatamente precedente (sub specie cartella di pagamento) che se regolarmente notificato rende il ricorso avverso l'atto successivo assolutamente inammissibile, essendosi resa definitiva la pretesa tributaria richiesta con la cartella di pagamento, cui il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza non impugnando nei termini di legge.
Né può ritenersi maturata la prescrizione successiva alla notifica della cartella,l'unica che può trovare ingresso in questa sede , ove si consideri la data di notifica della stessa (14.11.2018 ) e la notifica del fermo (14.12.2019.
In definitiva il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannata alle spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Rappresentante_1 in proprio e nella qualità di legale rappresentate della Società Ricorrente_1
con atto del 8 Ottobre 2022 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e falsa applicazione art. 18, 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 –Violazione e falsa applicazione art. 25 e 26 del d.P.R. 602/1973. - Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. – Erronea valutazione e travisamento dei fatti. - Violazione e falsa applicazione art. Art. 36 comma 4 ter del D.L. 248/2007 – Violazione
e falsa applicazione art. 15 d.P.R. 602/1973.
In primo luogo, la sentenza merita riforma laddove la TP, avendo ritenuto notificata la cartella di pagamento n. 29520180017451731, presupposta al preavviso di fermo, ha in via consequenziale rigettato i motivi di ricorso con cui il contribuente aveva, appunto, ritenuto l'invalida notificazione della cartella e, conseguentemente, ha ritenuto inammissibili e tardivi tutti i vizi sollevati dal contribuente in merito alla cartella.
In realtà, non vi è prova del tentativo di notificazione della cartella a mezzo PEC, tanto meno del suo perfezionamento.
L'Esattore, infatti, aveva depositato in modalità cartacea degli avvisi di accettazione e di consegna e l'estratto di ruolo della cartella. Tali documenti, però, non potevano essere adeguati per provare la notificazione della cartella in questione, atteso che non dimostrano la effettiva trasmissione della cartella in allegato ai messaggi
PEC asseritamente inviati dall'Esattore. In secondo luogo, ammettendo per assurdo che la documentazione in atti, provasse il tentativo di notificazione a mezzo PEC, appare evidente che l'indirizzo PEC del destinatario, in base all'art. 26 del d.P.R. 602/1973, avrebbe dovuto essere estratto da un pubblico registro.
Il mancato perfezionamento della notificazione della cartella non può che avere determinato l'illegittimità della procedura della riscossione e l'effetto della inesigibilità del credito in applicazione dell'art. 25 del d.P.
R. 602/1973.
Infatti: uno degli effetti prodotti dalla mancata notifica delle cartelle di pagamento è la nullità della procedura di riscossione. Gli articoli 25 e 26 del D.P.R. 602/1973 impongo all'Esattore l'obbligo della notifica della cartella esattoriale, questa – come è noto - ha lo scopo di portare a conoscenza del contribuente la pretesa erariale. l'ulteriore effetto della mancata notifica della cartella di pagamento entro il termine di decadenza previsto dalla legge, determina l'estinzione del carico erariale. Infatti l'art. 25 del d.P.R. 602/1973 prevede un termine di decadenza di natura perentoria, la cui violazione determina l'estinzione del credito per inesigibilità.
Nel caso di specie, detto termine di cui all'art. 25 del d.P.R. 602/1973 è stato palesemente violato dato che la notificazione della cartella 29520180017451731000, relativa ad IVA, oltre sanzioni, interessi e accessori, per l'anno 2012, non si è mai perfezionata nel termine di legge.
Come già detto l'erroneità della decisione sulla notificazione della sentenza, ha impedito alla TP di entrare nel merito dei vizi della cartella. Pertanto, da quanto premesso, appare evidente che la decisione di prime cure è errata e merita riforma, anche laddove la TP non è entrata nel merito del motivo quarto di ricorso, con il quale era sollevato dal ricorrente il vizio di omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento della cartella.
Nel caso di specie la cartella di pagamento è successiva a tale data (essendo il ruolo del 2020) e, pertanto, soggiace al richiamato onere di indicazione di cui all'art. 36, comma 4-ter del d.l. 248/2007 a pena di nullità.
Come già detto l'erroneità della decisione sulla notificazione della sentenza, ha impedito alla TP di entrare nel merito dei vizi della cartella. Pertanto, da quanto premesso, appare evidente che la decisione di prime cure è errata e merita riforma, anche laddove la TP non è entrata nel merito del motivo quinto di ricorso, con il quale era sollevato dal ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 D.P.R. 602/73. Nel caso di specie, infatti, occorreva verificare se è stato notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta (quale atto prodromico alla cartella), e se lo stesso contiene, oltre alla determinazione delle imposte e delle sanzioni, anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, ed a titolo provvisorio, degli importi di cui all'art. 15 del D.P.R.602/73.
2) Violazione art. 112 c.p.c. laddove la sentenza non si pronuncia sulla motivazione del preavviso di fermo.
Come noto, il preavviso di fermo va adeguatamente motivato indicando non soltanto gli estremi della cartella di pagamento e l'importo, ma deve indicare le ragioni della pretesa fatta valere con quell'atto. Nel caso di specie, tali norme sono state violate e il fermo è gravemente viziato nella motivazione, con la conseguenza che la TP non poteva affermare che il preavviso di fermo fosse adeguatamente motivato.
3) Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione art. 7 della legge 212/2000.
La sentenza, poi, merita riforma laddove la TP non si è pronunciata sul motivo n. 16 di ricorso con cui il contribuente aveva fatto valere il difetto di motivazione del fermo amministrativo per la mancata indicazione della modalità di computo degli interessi. Correttamente, invero, ci si lamentava che, nonostante il preavviso di fermo a pag. 1, conteneva oltre 14 mila euro di interessi applicati sulle somme dovute in base alle cartelle, senza alcuna motivazione di tale importo, non vi fosse alcuna motivazione al riguardo di tale ingente somma.
4) Violazione e falsa applicazione art. 91 c.p.c. – Erronea condanna alle spese del giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 669/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 10 e depositata il 4
Marzo 2022, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Pretestuose e prive di fondamento appaiono, infatti, le eccezioni sollevate dalla parte, e bene hanno operato i primi giudici nell' accogliere le tesi sostenute dall' Ufficio. Infatti, così come già sostenuto nella costituzione di quest' Ufficio, che in questa sede si deve intendere integralmente riportata, nessuna violazione e nessuna errata interpretazione è stata operata dall' A.F.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – NE che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, si deduce che la statuizione assunta in prime cure dalla Commissione Tributaria di Primo grado, che ha ritenuto che “la cartella esattoriale (sottesa al fermo amministrativo impugnato) è stata notificata il 14.11.2018 all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente Email_4”, è corretta. Ed infatti,
i motivi di gravame siccome proposti, secondo cui non vi è prova del tentativo di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo, né del suo perfezionamento e che la produzione in giudizio degli avvisi di accettazione e di consegna non provano l'avvenuta trasmissione della cartella, sono destituiti di ogni pur minimo fondamento. Invero, la cartella di pagamento n.
29520180017451731000 è stata notificata il 14.11.2018 all'indirizzo di posta elettronica certificata della società odierna appellante, giusta previsione dell'art. 26, II comma, DPR n. 602/1973. Senza recesso da quanto sopra dedotto in via preliminare, si rileva che la notifica delle cartelle di pagamento effettuata dall'Agente della NE è legittima anche ove dovesse ritenersi effettuata tramite un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione: trattandosi, infatti, nella specie, di iscrizione a ruolo effettuata a seguito di mancato pagamento della rata successiva alla prima dell'atto di accertamento n.
TYXA2H500318/2017, definito con pagamento rateale, il relativo termine (decennale, ex art. 2946 c.c.), interrotto con la notifica della cartella il 14.11.2018 e ricominciato a decorrere ex novo da tale data, è stato efficacemente interrotto il 12.12.2019 con la notifica del preavviso di fermo opposto. Peraltro, l'unica eccezione di prescrizione che può trovare ingresso in questa sede è quella eventualmente successiva alla notifica della cartella di pagamento e, pertanto, ove si consideri – si ribadisce – la notifica della stessa avvenuta in data 14.11.2018 e la notifica del preavviso di fermo in data 12.12.2019 è, ictu oculi, evidente che non può ritenersi maturata. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, infatti, precisato che il termine prescrizionale della cartella di pagamento dipenderà dalla natura del credito azionato che, generalmente, per i tributi erariali, quale appunto è l'IVA, come nella specie, sarà di dieci anni che decorrono trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. Sent. n. 23397/2016).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 06 Giugno 2025 parte appellante deposita memoria ex art. 32 d.lgs. 546/1992, con dichiarazione di interruzione del giudizio in quanto il Sig. Rapp._1 è deceduto in data 13.10.2022.
In data 3 Settembre 2025 parte appellante deposita memoria di estinzione del giudizio in quanto si rappresenta che le cartelle oggetto della sentenza impugnata in appello, sono state successivamente rottamate, come da istanza depositata in atti il 28.12.2023 e tale rottamazione è stata accolta da Agenzia
Entrate NE.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Il Collegio ritiene infondato il motivo di gravame con cui gli appellanti contestano la regolarità e/o la prova della notifica della cartella di pagamento presupposta. Dagli atti risulta che la cartella n. 29520180017451731
è stata notificata in data 14.11.2018 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC riferibile al destinatario (Email_4, modalità consentita dall'art. 26 DPR 602/1973. In particolare: la notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento può essere eseguita mediante allegazione di documento informatico, sia quale atto nativo digitale sia quale copia per immagine di originale analogico;
non sussiste, in via generale, un obbligo normativo di sottoscrizione con firma digitale della copia per immagine trasmessa via PEC, ferma la possibilità per il destinatario di disconoscere la conformità ove ne ricorrano i presupposti;
nel caso di specie, non emerge un disconoscimento tempestivo e specifico idoneo a scalfire l'efficacia probatoria della notificazione. Le doglianze dell'appellante si risolvono, pertanto, in contestazioni generiche che non superano la ricostruzione operata dal primo giudice, che deve essere condivisa.
Una volta ritenuta rituale la notifica della cartella e considerato che la stessa non risulta impugnata nel termine di legge, la pretesa tributaria sottostante deve considerarsi definitiva. Ne consegue che: il preavviso di fermo è certamente autonomamente impugnabile, ma quando gli atti presupposti (cartella/titolo) sono divenuti definitivi, nel giudizio instaurato contro l'atto successivo possono farsi valere solo vizi propri del preavviso, non anche vizi inerenti alla cartella che avrebbero dovuto essere dedotti tempestivamente.
Pertanto, tutte le censure che, pur formalmente veicolate contro il preavviso, investono sostanzialmente la legittimità intrinseca della cartella (sottoscrizione, ruolo, responsabile del procedimento riferito alla cartella, omissioni informative originarie, ecc. ) risultano inammissibili o comunque non scrutinabili in questa sede, per intervenuta definitività dell'atto presupposto.
La dedotta decadenza presuppone, secondo la prospettazione dell'appellante, l'omessa/inesistente notifica della cartella nel termine. Poiché, come sopra chiarito, la notifica della cartella deve ritenersi avvenuta
(14.11.2018), la censura è infondata.
Con riguardo alla prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, è sufficiente osservare che, tra: notifica cartella (14.11.2018) e notifica preavviso di fermo (14.12.2019), non è decorso alcun termine prescrizionale utile;
anche tale motivo deve essere respinto.
Le doglianze relative alla motivazione del preavviso – con particolare riferimento alla quantificazione degli interessi – non possono trovare accoglimento. In presenza di cartella definitiva, la funzione del preavviso di fermo è quella di costituire un atto prodromico all'esecuzione/azione cautelare, richiamando le posizioni debitorie già portate a conoscenza con gli atti presupposti e invitando al pagamento, senza che ciò implichi la necessità di una rinnovazione della motivazione sostanziale del credito. In ogni caso, nel preavviso risultano indicati gli elementi identificativi essenziali (cartella, importi, causale/anno e riferimenti) idonei a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e, se del caso, richiedere chiarimenti;
pertanto non si ravvisa la dedotta nullità per difetto di motivazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dall'Ricorrente_1
va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Il Collegio ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo alla natura e complessità delle questioni dedotte, nonché all'andamento complessivo del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 05 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)