Gli atti e tutte le altre formalita' di procedura occorrenti ai fini della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario.
Restano salvi gli emolumenti dovuti ai notai e ai conservatori.
L' art. 9 DPR 115/02 prevede il contributo unificato di iscrizione a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile,amministrativo e tributario per come già disposto dall'art. 9, comma 2°, legge n. 488 del 21 dicembre 1999. A far data del 1° marzo 2002 la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari vengono sostituiti dal nuovo contributo unico. Si ha un nuovo tipo di pagamento. Pagamento, all'atto dell'iscrizione della causa, di importi determinati per scaglioni, svincolato nella sua determinazione dall'Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa Importi inoltre unici al contrario della tassa di iscrizione in …
Leggi di più…Codesto Ministero ha partecipato alla scrivente il quesito avanzato da talune cancellerie giudiziarie circa il trattamento tributario, con riferimento all\'imposta di bollo, da riservare agli atti delle procedure instaurate per la regolarizzazione del titolo di proprieta\' ai sensi della legge 10 maggio 1976, n.346 (usucapione speciale per la piccola proprieta\' rurale). In proposito si fa presente - conformemente all\'avviso espresso da codesto Dicastero - che nella cennata legge n.346/1976, non essendo stata riprodotta la disposizione generale di regime di favore tributario recata dall\'art.5 della precedente abrogata legge 14 novembre 1962, n.1610, non e\' rinvenibile alcuna …
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